CASS
Ordinanza 2 marzo 2021
Ordinanza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/03/2021, n. 8097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8097 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: IN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8097 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/11/2020 MOTIVI DELLA DECISIONE NI NA, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Verona in relazione a due furti aggravati. Deduce violazione di legge per non avere la Corte del merito applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, atteso che il trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Invero, la sentenza impugnata ricorda come la pena base, stabilita in base ai plurimi precedenti specifici dell'imputata, sia stata individuata in misura di poco superiore al minimo edittale e come l'aumento per la continuazione sia stato rapportato all'intensità del dolo, in quanto le due azioni furtive, lucidamente progettate, sono state compiute in rapida successione, nel medesimo contesto temporale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8097 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/11/2020 MOTIVI DELLA DECISIONE NI NA, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Verona in relazione a due furti aggravati. Deduce violazione di legge per non avere la Corte del merito applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, atteso che il trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Invero, la sentenza impugnata ricorda come la pena base, stabilita in base ai plurimi precedenti specifici dell'imputata, sia stata individuata in misura di poco superiore al minimo edittale e come l'aumento per la continuazione sia stato rapportato all'intensità del dolo, in quanto le due azioni furtive, lucidamente progettate, sono state compiute in rapida successione, nel medesimo contesto temporale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2020