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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 780/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato domiciliatario ANTONIO INVIDIA, con studio via Marzan,
n. 4, SC EL GA (VR)
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , in persona CO C.F._2 ELl'amministratore di sostegno, avvocato (C.F. Controparte_2
), costituito ex art. 86 c.p.c., con studio in via C.F._3
Castelletto n. 14, SC EL GA (VR)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Verona
3.4.2024, n. 823
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Piaccia a codesta
Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale accoglimento EL presente gravame avverso la sentenza EL Tribunale di Verona pronunciata e pubblicata il 03.04.2024 con il n. 823/2024 nel procedimento n.
6345/2022 RG e notificata in data 03.04.2024, nonché previa riforma e/o modifica ELla stessa, così disporre: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
Appello e, per l'effetto, in riforma ELla sentenza n. 823/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione I° Civile, Giudice Monocratico Dott.
Massimo Vaccari nell'ambito EL giudizio N.R.G. 6345/2022, depositata in cancelleria in data 03.04.2025, e notificata via PEC al domicilio eletto il 03.04.2024 e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: conclusioni primo grado Voglia l'illustrissimo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, In via Preliminare 1) accertare l'improcedibilità ELla domanda così come formulata in proprio dall'Amministratore di sostegno, Avv. stante Controparte_2 il conflitto in ogni caso rilevabile, anche d'ufficio, in punto spese diritti e onorari richiesti. Nel merito 2) Respingere e rigettare le domande ELl'attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa ELl'Atto di Costituzione, per essere non documentata la richiesta risarcitoria né provato il danno paventato e lamentato, per essere la richiesta assolutamente generica e non sopportata dalla imprescindibile documentazione anche sanitaria che in atti manca;
In ogni caso: 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA 4%, Spese generali 15%, di cui si chiede sin d'ora distrazione a favore ELl'avvocato antistatario;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - In ogni caso Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via pag. 2/27 istruttoria, si chiede l'ammissione ELle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva EL presente appello e nello specifico: A) Voglia
l'Ill.mo Giudice adito acquisire il Fascicolo di curatela e quello successivo di amministrazione ELla signora al CO fine di accertare le relazioni in atti ELle relazioni periodiche depositate dall'allora curatore ed approvate dal G.T.; B) Voglia PT
l'Ill.mo Giudice adito ammettere la prova testimoniale, al fine di accertare la cura impiegata dal nello svolgimento ELl'ufficio PT con riguardo alla tutela ELla beneficiata ed alla salvaguardia/incremento EL patrimonio ELla stessa, sulle circostanze di seguito dedotte e capitolate: 1)“Vero che al momento ELla assunzione ELl'incarico di curatore ELla signora Persona_1
subentrava alla signora , contestata da parte dei
[...] Parte_2 familiari”; Si indicano come testimoni i sig.ri: , Testimone_1
e . 2) “Vero che il sig. ha Testimone_2 Testimone_3 PT provveduto alla redazione ELl'inventario dei beni ELla signora
” Si indicano come testimoni i sig.ri: CO Tes_1
, e . 3) “Vero che al momento
[...] Testimone_2 Parte_2 ELla assunzione ELl'incarico da parte EL sig. la signora PT
era priva di proprietà immobiliari”; Si indicano CO come testimoni i sig.ri: e . 4) “Vero Testimone_1 Parte_2 che la signora è risultata destinataria di lascito CO testamentario da parte EL padre, sig. ” Si Persona_2 indicano come testimoni i sig.ri: , il Notaio e il Parte_2 Per_3 dr. ; 5) “Vero che tra i cespiti successori vi erano Per_4 Per_5 gli immobili oggi intestati a ” Si indicano come CO testimoni i sig.ri: , il Notaio e il dr. Parte_2 Per_3 Per_4
; 6) “Vero che il sig. ha provveduto alla accettazione Per_5 PT
pag. 3/27 ELl'Eredità nell'interesse ELla sig.ra , avendo CO cura che la stessa permanesse nella casa familiare dove era abituata a vivere” Si indicano come testimoni i sig.ri: e il Notaio Parte_2
7) “Vero che alla morte EL padre, sig. Per_3 Persona_2
, temeva di dover cambiare casa e ciò le
[...] CP_1 determinava ansia e depressione – Si indicano come testimoni i sig.ri:
e ; 8) “Vero che la signora Parte_2 Testimone_1 CP_1 chiese al sig. di poter ampliare il proprio
[...] PT abbonamento SKY per vedere il calcio – Disney e le serie televisive di cui era appassionata” Si indicano come testimoni i sig.ri: Parte_2
, , ; 9) “Vero che la Signora
[...] Testimone_1 Testimone_2
chiese al curatore di poter accedere alla CO PT banca per prelievi in contanti di modica quantità da gestire in proprio”
Si indicano come testimoni i sig.ri: , e Parte_2 Testimone_1
; 10) “Vero che la signora Testimone_2 CO accedeva in banca accompagnata dalla sorella per i prelievi in Pt_2 contanti” Si indicano come testimoni i sig.ri: e Parte_2
; 11) “Vero che in qualità di curatore, espletò Testimone_1 PT tutta l'istruttoria con lo studio Notaio di SC EL GA per Per_3 la successione ELl'eredità di , nell'interesse di Persona_2
; Si indicano come testimoni i sig.ri: , CP_1 Parte_2
, e il Notaio 12) “Vero che il Testimone_1 Testimone_2 Per_3 sig. , quale curatore ELla signora si adoperò tra i PT CP_1 fratelli affinché vi fosse da parte di tutti l'accettazione ELle Pt_2 volontà testamentarie di , nella tutela e Persona_2 garanzia di Si indicano come testimoni i sig.ri: CP_1 Parte_2
, , , e il Dr.
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
; 13) “Vero che il sig. , in qualità di curatore Testimone_4 PT di ha curato i contratti di locazione stipulati per gli CP_1
pag. 4/27 immobili ereditati da e nell'interesse di Si CP_1 CP_1 indicano come testimoni i sig.ri: , , Parte_2 Testimone_1
; 14) “Vero che il sig. , in qualità di curatore ha Testimone_2 PT provveduto a costituire il Condominio Controparte_3
a redigerne il Regolamento adottato dall'assemblea
[...] condominiale” Si indicano come testimoni i sig.ri: , Testimone_1
; 15) “Vero che il sig. si è occupato ELle Testimone_2 PT pratiche amministrative e ELl'appalto per la manutenzione straordinaria ELl'immobile dove sono ubicate le proprietà di
Si indicano come testimoni i sig.ri: , CP_1 Parte_2
, ; 16) “Vero che il sig. Testimone_1 Testimone_2 PT partecipava a tutte le assemblee ed alle riunioni con i fratelli, Tes_2
e , per la gestione ELl'immobile e ELle proprietà di Tes_1 CP_1 nell'interesse di Si indicano come testimoni i sig.ri: CP_1
, , ; 17) “Vero che il Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 sig. , almeno due volte al mese, faceva visita il sabato ed anche PT in giorni fra settimana alla signora al fine di ascoltarla e CP_1 dare conto alle sue richieste” Si indicano come testimoni i sig.ri:
, , , ; 18) Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
“Vero che la signora spesso richiedeva la presenza EL sig. CP_1
a Castelnuovo e per questo telefonava al sig. PT PT richiedendone la presenza” Si indicano come testimoni i sig.ri:
, , ; 19) “Vero che il Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 sig. incontrava a casa ELla signora il broker di PT CP_1
FIDEURAM che gestiva il portafogli ELla signora avendo cura di vigilare che gli investimenti fossero sempre con il minor rischio e sicuri” Si indicano come testimoni i sig.ri: , Parte_2 Tes_1
; 20) “Vero che a richiesta ELla signora e
[...] CO
, il sig. presenziava all'Ufficio Postale di Parte_2 PT
pag. 5/27 Castelnuovo per l'incasso dei Buoni Postali in scadenza ed il loro reinvestimento presso la Banca UNICREDIT dove la signora teneva i propri rapporti bancari” Si indicano come CP_1 testimoni i sig.ri: e la Direttrice ELle Poste di Parte_2
Castelnuovo; 21) Vero che il sig. mai ha interferito o ostacolato PT le scelte di investimento operate dalla signora su CP_1 consiglio ELle sorelle, limitandosi solamente a verificare la congruità nell'interesse di Si indicano come testimoni i sig.ri: CP_1
, , e Direttrice Banca Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
Unicredit Castelnuovo;
22) Vero che il sig. , in qualità di PT curatore di , ha promosso l'azione di revisione CO ELl'inabilitazione nell'interesse di che sentiva con CP_1 imbarazzo il peso ELla situazione limitativa. Si indicano come testimoni i sig.ri: , , e Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
; Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi Testimone_3 istruttori formulati da controparte ed in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede abilitazione a prova contraria, nonché il dott. di SC d/G. A Prova contraria sulle circostanze dedotte Tes_5 da parte attrice si chiede ammissione ELle seguenti ulteriori circostanze: a) “Vero che la signora teneva rapporti Parte_2 con la Banca UNICREDIT di Castelnuovo EL GA discutendo personalmente con la funzionario che aveva in gestione il portafogli ELla signora ” b) “ Vero che la signora CO Parte_2
si recava in banca con la sorella frequentemente
[...] CP_1
(almeno una vola al mese) facendosi rilasciare posizione aggiornata in estratto conto ?” c) “Vero che l'Estratto Conto ELla signora veniva recapitato per posta al domicilio ELla CO stessa in Castelnuovo EL GA ?” Sui punti si indicano a CP_3 testi: la Direttrice e la funzionaria Parte_3
pag. 6/27 che segue la posizione ELla signora – CO Tes_3
d) “Vero che a richiesta, si recava a Castelnuovo ed
[...] PT illustrava l'andamento contabile e la posizione bancaria di CP_1 ai fratelli che ne facevano richiesta, di norma si recava il Sabato pomeriggio e frequentemente anche infrasettimana di solito il Giovedì primo pomeriggio” e) “Vero che consegnava ai fratelli di PT
ELla relazione periodica depositata in Persona_6 curatela e copia degli estratti conti richiesti” f) “Vero che la signora quando assunse la curatela, aveva una intera CP_1 PT stanza piena di accumuli di cibo e di ogni genere di utensile domestico e giornali, accumulati compulsivamente in concomitanze con la morte ELla madre prima e EL padre poi” g) “Vero Per_2 che per liberare la stanza da tutto il cibo e vettovaglie accumulate i fratelli impiegarono alcune settimane” Si indicano a Testi Tes_1
– – . C) Voglia l'Ill.mo Giudice
[...] Testimone_3 Testimone_2
Contr adito acquisire le liquidazioni riconosciute all' , Avv. CP_2
dall'inizio EL suo incarico (2014) al fine di constatare
[...]
l'onerosità ELl'incarico; SI CHIEDE, ALTRESÌ Che l'Ill.ma Corte
D'appello adita Voglia revocare l'Ordinanza ex art. 127 ter, 283 e 351
c.p.c. con cui è stato condannato il sig. al pagamento Parte_1 ELla pena di euro 2.000.00 da versarsi alla cassa ELle ammende, tenuto conto che lo stesso è detenuto in carcere dal 21.03.2019 e tutti i beni finanziari, mobili ed immobili sono stati oggetto di sequestro conservativo con la sentenza Penale GIP di Verona n.
12/2018 e CdA di Venezia n. 1706/2019, ed i beni immobili sono già stati sottoposti ad esecuzione forzata RE 476/2019 – Tribunale di
Verona con riparto tra i creditori;
considerato che
la richiesta di sospensione è stata formulata essenzialmente per evitare pignoramenti mobiliari in Carcere con aggravamento ELle spese,
pag. 7/27 anche alla luce EL fatto che parte avversa non ha svolto diligentemente l'insinuazione nell'esecuzione immobiliare ed oggi insegue il credito aggravando di spese il debitore, Sig. , Parte_1 come si illustrerà in sede di conclusionale. Il particolare stato personale EL sig. in detenzione e senza alcuna Parte_1 disponibilità patrimoniale, giustifica la richiesta di revoca ELl'Ordinanza de quo
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via preliminare: 1)
Non ricorrendo i presupposti di legge ELla manifesta fondatezza ELl'appello e EL grave ed irreparabile pregiudizio che possa derivare all'appellante, respingersi l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., con conseguente eventuale condanna ELl'appellante ex art. 283 co. 3
c.p.c.; 2) ritenuta l'impugnazione manifestamente infondata, disporsi la discussione orale ELla causa ex art. 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: 3) Respingersi integralmente l'appello proposto, per i motivi esposti in atti, e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 823/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data
03/04/2024 nella causa civile n. 6345/2022 R.G.; In ogni caso: 4)
Compensi e spese di primo e di secondo grado, oltre a rimborso forfetario per spese generali 15%, CPA ed IVA, con la maggiorazione di cui all'art. 4 co.
1-bis DM 55/2014 attualmente vigente, interamente rifusi a carico ELl'appellante. In via istruttoria: Nella denegata ipotesi di ammissione anche solo parziale ELle istanze istruttorie ELla parte appellante, si chiede sin d'ora ammissione di prove per interpello e testi, senza inversione ELl'onere ELla prova, sulle circostanze di cui alla memoria ELla signora CO ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. EL 09/03/2023 ritualmente depositata in primo grado (cfr. doc. O – mem183n.2), che di seguito si pag. 8/27 ripropongono: 1) “Vero che, una volta scoperta la sottrazione di denaro da parte ELl'allora curatore avv. , la signora Parte_1 [...] contattava lo psichiatra ELl'attrice, dott. il quale Pt_2 Tes_5 raccomandava di rassicurare la sorella , che all'epoca CP_1 viveva da sola e non aveva altri punti di riferimento, in quanto tale ELusione e cambiamento avrebbe potuto farla crollare psichicamente facendola diventare ingestibile”; 2) “Vero che, ogni qualvolta la signora per conto ELla sorella Parte_2 CO chiedeva a ELle spiegazioni sui movimenti bancari Parte_1 effettuati, il convenuto evitava di rispondere e rimandava una spiegazione, giustificandosi riferendo che era affetto da un tumore inoperabile alla testa, e che si stava curando all'Ospedale Molinette di
Torino, motivazione che utilizzava spesso anche con il sig.
[...] per giustificare la propria assenza ed irreperibilità anche per Tes_1 mesi nei riguardi ELla signora;
3) “Vero che, CO saputo ELle sottrazioni subite da , Parte_1 CO manifestava avvilimento e tristezza, riferendo ai fratelli di essersi sentita tradita e presa in giro, sia per il denaro sottratto ma anche in quanto spesso aveva suscitato la sua compassione Parte_1 dicendole di avere un tumore inoperabile alla testa”; 4) “Vero che, a seguito ELla scoperta ELle sottrazioni di denaro subite da PT
, iniziava a rifiutare di sottoporsi alle visite
[...] CO mediche e specialistiche di controllo (psichiatriche, diabetologiche, odontoiatriche, ecc.), dicendo che non si fidava più di nessuno, di sentirsi abbandonata e che non voleva spendere soldi per paura di rimanere senza”; 5) “Vero che, a seguito ELla scoperta ELle sottrazioni di denaro subite da , Parte_1 CO iniziava a cumulare cibo in dispensa, che poi non consumava e veniva quindi buttato perché scaduto, in quanto sosteneva di avere paura di pag. 9/27 rimanere senza soldi e senza cibo”. Si indicano a testimoni i sigg.ri:
e Si chiede sin d'ora abilitazione alla Parte_2 Testimone_1 prova contraria sulle circostanze dedotte da controparte che dovessero eventualmente essere ammesse, indicando a testi i medesimi ELla prova diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3 aprile 2024 n. 823/2024 il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di risarcimento EL danno proposta ai sensi ELl'art. 2043 c.c. da per mezzo CO ELl'amministratore di sostegno, avvocato nei Controparte_2 confronti di , già curatore ELl'attrice, per ingiustificati Parte_1 prelievi di denaro dal conto corrente ELl'inabilitata nel corso ELla curatela. Per tali fatti è stato condannato per il reato di Parte_1 peculato con sentenza EL GUP EL Tribunale di Verona 7 dicembre
2021, n. 1369, non irrevocabile, a seguito di giudizio abbreviato.
1.1 Richiamato il principio di soccombenza e la sua applicabilità anche quando l'amministratore di sostegno agisce in proprio, ai sensi ELl'art. 86 c.p.c., il Tribunale ha escluso che la domanda fosse improcedibile per conflitto d'interessi in capo all'avvocato il CP_2 quale, agendo come amministratore di sostegno ELl'attrice, aveva chiesto la condanna ELla parte soccombente alla refusione ELle spese EL giudizio.
1.2 Il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dalle valutazioni EL giudice penale, alla luce ELle specifiche allegazioni attoree, degli assegni circolari e dei documentati prelievi in contanti sul conto pag. 10/27 bancario di non avesse fornito CO Parte_1 valide giustificazioni ELle operazioni compiute. Sarebbe stato onere EL curatore dimostrare le causali dei prelievi e che gli stessi erano stati compiuti nell'interesse ELl'inabilitata. Il convenuto aveva chiesto l'ammissione di capitoli privi di riferimenti temporali e non ricollegabili alle proprie allegazioni. Le esigenze quotidiane ELl'inabilitata non potevano giustificare l'entità dei prelievi. Il decreto di liquidazione EL giudice tutelare 20 dicembre 2012 non spiegava le operazioni, in buona parte eseguite anche prima ELla sua emissione.
L'approvazione dei rendiconti da parte EL giudice tutelare non aveva comportato l'approvazione ELle operazioni contestate. Anche qualora il curatore avesse provato quanto sostenuto, e cioè che nel periodo EL suo incarico il patrimonio ELl'inabilitata si era incrementato, ciò non avrebbe giustificato la distrazione EL denaro.
1.3 Il giudice ha condannato al risarcimento EL Parte_1 danno patrimoniale patito da liquidandolo nella CO somma di euro 31.346,80, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente all'importo indebitamente sottratto. Ha riconosciuto ad anche il danno morale, stante la natura CO plurioffensiva EL ELitto di peculato, quantificando il pregiudizio, in via equitativa, nella somma di euro 10.000,00, sempre oltre accessori.
2. Con l'atto di citazione in appello ha insistito per Parte_1
l'integrale riforma ELla sentenza, con accoglimento ELl'eccezione d'improcedibilità e comunque il rigetto ELla domanda.
pag. 11/27 2.1 Con il primo motivo d'appello censura la Parte_1 sentenza perché non era stato posto nelle condizioni di provare i propri assunti. Il giudice ha errato nel non ammettere le istanze istruttorie che gli avrebbero consentito di dimostrare come i prelievi in contanti fossero stati autorizzati da e come CO
l'attività compiuta fosse complessa e idonea a giustificare il prelievo di somme a titolo di “legittimo indennizzo” per l'incarico. L'appellante impugna l'ordinanza istruttoria EL 27.4.2023, che ha ritenuto irrilevanti e generici, anche per mancanza di riferimenti temporali, i capitoli di prova testimoniale e irrilevante l'istanza di acquisizione dei decreti di liquidazione emessi a favore ELl'attuale amministratore di sostegno. I capitoli di prova “sono tutti riferiti e riferibili all'arco temporale in cui il sig. è stato ADS ELla sig.ra PT CP_1
. Per le circostanze di cui ai capitoli da 2 a 6, da provarsi
[...] documentalmente, il giudice aveva “negato la richiesta di acquisizione EL fascicolo ELla curatela, ove tutti gli atti sono contenuti” (pag. 6 ELl'atto di appello). I decreti di liquidazione emessi a favore ELl'attuale amministratore servivano per “… un raffronto tra le attività svolte dal sig. , nel decennio di sua gestione e, quanto a PT titolo di indennizzo gli fosse solo parzialmente stato liquidato rispetto
a quanto è stato e viene liquidato all'attuale Amministratore”. Se è stato ed è remunerato l'attuale amministratore di sostegno, al pari doveva essere remunerato anche il precedente curatore per la dedizione profusa in favore di CO
2.2 Con il secondo motivo d'appello lamenta Parte_1
l'irritualità ELl'ordinanza 23.1.2024, con cui il giudice, dopo aver trattenuto in decisione la causa all'udienza EL 12.10.2023, l'aveva rimessa istruttoria assegnando un termine alla difesa ELla Pt_2
pag. 12/27 per il deposito “dei documenti citati e allegati nel documento prodotto sub 4 dall'attrice, atteso che ad essi hanno fatto riferimento anche le parti nei rispettivi atti conclusivi”. I documenti avrebbero dovuto essere depositati entro i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, in ogni caso, con il doc. 4 la controparte non li aveva allegati.
2.3 Con il terzo motivo d'appello contesta la Parte_1 liquidazione ELle spese di lite. Il Tribunale ha disposto sulle spese senza tener conto che nessun compenso era liquidabile a favore ELl'amministratore di sostegno che aveva agito ex art. 86 c.p.c., posto che, in tal caso, l'opera prestata come difensore è assorbita dalla funzione di amministratore di sostegno. Il compenso per l'opera svolta non può trovare soddisfazione nell'ambito EL rapporto contrattuale avvocato-cliente regolato dalle tariffe professionali ma nell'ambito ELl'equa indennità che, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., deve essere richiesta al giudice tutelare a ristoro ELl'opera prestata come amministratore di sostegno.
2.4 Con il quarto motivo d'appello impugna la Parte_1 sentenza per la motivazione contraddittoria e lacunosa. La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice segue pedissequamente la motivazione ELla sentenza penale che aveva condannato per il reato di peculato. L'accertamento EL Parte_1 fatto in sede penale non può valere in sede civile, posto che la sentenza penale è stata appellata. In assenza di contestazione sul punto da parte ELl'attrice, il presupposto fattuale ELl'eccezione, ovvero che la sentenza penale fosse stata impugnata, doveva ritenersi provato. L'accertamento penale è avvenuto a seguito di giudizio abbreviato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo EL
pag. 13/27 pubblico ministero, ovvero sulla base EL fascicolo ELla curatela, ELle sommarie informazioni acquisite e ELle due relazioni depositate dall'avvocato Le relazioni depositate da durante CP_2 Parte_1 la curatela, relative agli anni dal 2006 al 2012 erano state tutte approvate dal giudice tutelare. I prelievi sino al 31.12.2012 non avrebbero potuto essere considerati illegittimi. Per i prelievi compresi fra l'1.1.2013 e le dimissioni EL 15.1.2014, “si sarebbe dovuto perlomeno chiedere conto al curatore precedente ponendolo nella condizione di dare le proprie spiegazioni” (pag. 12 ELl'atto di appello), valorizzando il fatto che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. aveva raggiunto il 21.4.2020, cinque anni dopo l'iscrizione nel registro PT ELle notizie di reato (n. 7089/2015 r.g.n.r.), in un momento in cui l'indagato si trovava in stato di detenzione quindi nell'impossibilità di organizzare un'adeguata difesa.
2.5 Con il quinto motivo d'appello contesta la Parte_1 sentenza EL Tribunale nella parte in cui il giudice ha ritenuto inconsistenti o irrilevanti le giustificazioni per le operazioni bancarie.
L'appellante insiste affinché la Corte verifichi il fascicolo ELl'attuale amministrazione di sostegno al fine di comparare i trattamenti economici EL curatore e ELl'amministratore di sostegno. Per
l'importo di euro 12.000,00 i prelievi erano stati autorizzati dal giudice tutelare quale ristoro per l'attività di curatore. I prelievi in contanti erano stati relazionati e approvati dal giudice tutelare per gli anni dal 2006 al 2012. Erano avvenuti nel corso di una lunga gestione su richiesta ELl'inabilitata e ELla di lei sorella che ne gestiva la quotidianità, con consegna EL denaro alle stesse per provvedere alle esigenze straordinarie (visite mediche, compleanni e festività). Dalla verifica EL fascicolo ELla curatela sarebbe emerso che l'attività di pag. 14/27 curatore aveva incrementato il patrimonio di sino CO
a oltre euro 1.200.000,00, per la proficua gestione ELla divisione ereditaria seguita alla morte EL padre ELl'inabilitata. L'incremento EL patrimonio esclude che possa ritenersi CO depauperata, posto che le somme richieste a titolo di danno patrimoniale –al netto ELl'importo di euro 12.000,00 liquidato dal giudice tutelare– ammontano solo all'1% EL valore EL suo patrimonio. I prelievi appaiono giustificati quanto meno come equo indennizzo per l'attività di assistenza svolta per otto anni, non essendo ipotizzabile che per tale compito non venga riconosciuto alcunché.
2.6 Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante contesta che sia stato provato il danno morale. Nonostante sia ammesso il ricorso a indizi e presunzioni, il danno non può essere accertato “in assenza di un quadro probatorio sufficiente a dare conto EL venir meno ELla fiducia da parte di istituzioni pubbliche o soggetti privati nei confronti di un concessionario di pubblico servizio” (v. Corte d'Appello L'Aquila, sent. n. 1214 EL 22.05.2018).
3. La parte appellata ha chiesto il rigetto CO ELl'appello in quanto infondato e pretestuoso, con conferma integrale ELla sentenza.
4. Il pregiudiziale terzo motivo di gravame sull'improcedibilità ELla domanda per il conflitto d'interessi fra amministratore di sostegno e amministrata non è accoglibile.
pag. 15/27 4.1 Nessun conflitto d'interesse è ravvisabile tra l'avvocato
[...]
e per la richiesta di condanna di CP_2 CO Pt_4
alla refusione ELle spese di lite. L'attività svolta nel processo
[...] civile da un soggetto abilitato alla professione forense e all'esercizio ELl'ufficio di difensore, attribuisce il diritto, secondo la regola generale ELla soccombenza, alla liquidazione dei compensi in base ai parametri ministeriali. in quanto avvocato, ha Controparte_2 esercitato personalmente l'ufficio di difensore, come consentito dall'art. 86 c.p.c., ed era pienamente legittimato a richiedere la refusione ELle spese di lite. La richiesta di liquidazione ELle spese opera in favore ELla parte assistita perché consente di porre i costi ELla difesa tecnica a carico ELla controparte soccombente.
L'appellante pretende di trarre un indebito vantaggio dal fatto che l'amministratore di sostegno è un avvocato, che ha agito senza ricorrere a un legale esterno. Le spese di lite non verrebbero poste a carico EL soccombente ma di fatto, attraverso la sola liquidazione EL giudice tutelare, a carico ELl'amministrata, esonerando il dal PT pagamento ELle spese alla parte vincitrice.
4.2 La decisione ELla Corte di cassazione richiamata ELl'appellante (Cass., sez. 2, ord. n. 6197 EL 05.03.2021) affronta una situazione diversa. Si discuteva ELla lite per il compenso professionale fra un legale (amministratore di sostegno) e la parte assistita (amministrata) in assenza di alcun rapporto contrattuale professionale tra rappresentante e rappresentata, dopo che il legale aveva ritenuto di difendere se stesso da solo ai sensi ELl'art 86
c.p.c.. Occorre tener distinti il rapporto tra l'amministratore di sostegno e persona amministrata dal rapporto fra le parti di un processo civile quando una ELle parti è sottoposta ad pag. 16/27 amministrazione di sostegno. Ai sensi EL combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., l'amministratore di sostegno può chiedere e ottenere dal giudice tutelare la liquidazione di un'equa indennità, a carico ELl'amministrata, per l'ufficio svolto in esecuzione di quanto disposto dal decreto di nomina. Il giudice tutelare può liquidare un'indennità a fronte di specifiche attività che l'amministratore di sostegno svolge anche in ragione ELla propria qualifica professionale, come è avvenuto nel caso di specie, ove i compensi che l'avvocato può richiedere ad per l'attività difensiva CP_2 CO sono stati predeterminati dal giudice tutelare con decreto 7.7.2022
(doc. 2 parte attrice). La liquidazione EL giudice tutelare rimane distinta rispetto alla regolamentazione ELle spese di lite tra le parti ELla causa e prescinde dall'esito EL contenzioso.
5. Il primo motivo di appello sul diritto alla prova è manifestamente infondato. si duole di non aver potuto Parte_1 dimostrare i propri assunti perché il giudice di primo grado non ha ammesso le prove orali richieste e non ha acquisito i decreti di liquidazione emessi dal giudice tutelare a favore ELl'amministratore di sostegno.
5.1 L'ordinanza di rigetto ELle istanze istruttorie EL 27.4.2023 è condivisibile. Si constata, in primo luogo, come nel corso EL giudizio si sia limitato alla produzione di due documenti, ovvero la Parte_1 copia ELla sentenza penale EL Tribunale di Verona (doc. 2 conv.) e la copia ELla corrispondenza con il legale che seguiva nel Parte_1 procedimento penale (doc. 3 conv.). Nessun documento si riferisce alle operazioni compiute con il denaro ELl'inabilita. Il rigetto ELl'ammissione dei capitoli da 2 a 6, concernenti l'eredità EL padre pag. 17/27 di si giustifica perché vengono in rilievo CO circostanze da provarsi documentalmente: il lascito testamentario,
l'accettazione ELl'eredità e la redazione ELl'inventario. Era onere di provvedere al deposito dei documenti relativi alla Parte_1 successione ritenuti rilevanti o in alternativa provare di essersi attivato tempestivamente per acquisirli senza esito. Esclusivamente in questo caso e con riferimento a specifici documenti necessari ai fini ELla decisione e non a un intero fascicolo, avrebbe potuto chiederne l'esibizione ai sensi ELl'art. 210 c.p.c.. L'istanza di acquisizione ELl'intero fascicolo ELla curatela, priva di motivazione in merito all'impossibilità, per il convenuto, di acquisire copia di specifici documenti non era ammissibile perché i poteri istruttori EL giudice istruttore non sono diretti a sollevare la parte dall'onere ELla prova.
D'altronde, nessuno dei documenti relativi alla successione è indispensabile per decidere perché, tenendo conto EL contenuto ELle allegazioni ELl'appellante, non potrebbero giustificare i prelievi di denaro EL curatore.
5.2 Gli altri capitoli di prova testimoniale sono generici perché privi di riferimenti temporali. Sostenere che i capitoli “sono tutti riferiti e riferibili all'arco temporale in cui il sig. è stato ADS ELla sig.ra PT
” (pag. 6 ELl'atto di appello), anche prescindendo CO dalla circostanza che non è mai stato amministratore di Parte_1 sostegno di è circostanza insufficiente per CO consentire la prova contraria.
5.3 I decreti di liquidazione emessi dal giudice tutelare a favore ELl'attuale amministratore di sostegno non sono rilevanti e tanto meno necessari per decidere. Posto che ha esercito Parte_1
pag. 18/27 l'ufficio di curatore e mai quello di amministratore di sostegno, non è ipotizzabile, nemmeno in astratto, una comparazione tra l'attività di e quella ELl'avvocato I decreti di liquidazione, Parte_1 CP_2 inoltre, sono necessariamente collegati all'attività in concreto espletata in favore ELla parte assistita.
6. Il secondo motivo di appello sull'errore processuale commesso dal Tribunale è inammissibile ex art. 342 c.p.c. in quanto irrilevante ai fini ELla decisione. L'appellante sostiene che il primo giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, con ordinanza EL 23.1.2024, ha irritualmente rimesso in termini parte attrice per consentirle il deposito di alcuni documenti. La censura è priva di pregio perché l'ordinanza EL giudice si riferisce al deposito dei documenti allegati alla relazione depositata dall'avvocato CP_2 al giudice tutelare il 28.4.2015 e prodotta in giudizio con l'atto di citazione come documento n.
4. Gli allegati alla relazione ELl'avvocato erano stati depositati con l'atto di citazione CP_2 come documento n. 5, divisi in 3 file di 10 documenti ciascuno (doc.
5_01-10; doc. 5_11-20, doc. 5_21-30). Il doc. 4 riprodotto a pag. 8 ELl'atto d'appello non corrisponde al doc. 4 a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione in istruttoria, bensì all'allegato n. 4 ELla relazione prodotta dall'attrice con doc. 4 (allegato contenuto a pag.
17 EL doc. 5_01-10 attoreo). Il giudice di primo grado, cadendo in un errore privo di concreta rilevanza, non si era reso conto che i documenti richiesti con l'ordinanza EL 23.1.2024 erano già stati tempestivamente depositati.
7. Nemmeno il quarto motivo d'appello sulla prova ELle illecite sottrazioni di denaro può essere accolto.
pag. 19/27 7.1 Nella prima parte EL motivo l'appellante lamenta l'errore EL primo giudice nell'aver ritenuto non dimostrato che il processo penale pendeva in grado di appello. Il passaggio in giudicato ELla sentenza penale avrebbe dovuto essere dimostrato producendo copia ELla sentenza contenente l'annotazione, prevista dall'art. 27 d.m. n. 334 EL 1989, ELla sua irrevocabilità. Il Tribunale ha peraltro deciso la causa facendo riferimento ai documenti depositati nel giudizio civile.
Ha in modo condivisibile ritenuto che avesse CO documentato i prelievi da parte di e che, viceversa, il Parte_1 curatore non avesse dimostrato di essere stato autorizzato a eseguirli. Non è partito dal presupposto che la sentenza penale facesse stato nel giudizio civile di danno ai sensi ELl'art. 651 c.p.p..
7.2 Nella seconda parte EL quarto motivo lamenta Parte_1
l'erronea valutazione ELle relazioni annuali da lui depositate nel corso ELla curatela per gli anni dal 2006 al 2012. La doglianza, per come formulata, appare rivolta alla sentenza penale. L'appellante si lamenta, infatti, di come il giudice penale abbia ritenuto la responsabilità di per il reato di peculato all'esito di Parte_1 giudizio abbreviato e, dunque, sulla scorta di quanto contenuto nel fascicolo EL pubblico ministero, ovvero il fascicolo ELla curatela, le sommarie informazioni acquisite nel corso ELle indagini e le relazioni depositate dall'avvocato senza valorizzare le relazioni CP_2 annuali di rendiconto per gli anni dal 2006 al 2012 approvate dal giudice tutelare. L'approvazione ELle relazioni – a dire ELl'appellante
- era idonea a giustificare i prelievi desumibili dagli estratti conto annuali sino al 2012 mentre per il periodo successivo sarebbe necessario porlo nelle condizioni di potersi giustificare, tenendo conto pag. 20/27 ELl'impossibilità di organizzare una difesa adeguata per lo stato di detenzione. Nel presente giudizio civile , tuttavia, doveva Parte_1 dimostrare di essere autorizzato a eseguire ELle operazioni di prelievo che prima facie non riportavano la causale né risultavano essere autorizzate. L'approvazione dei rendiconti da parte EL giudice tutelare avrebbe potuto rilevare solo negli stretti limiti in cui i rendiconti EL curatore avessero preso in considerazioni specifici prelievi e li avessero giustificati. Nel corso EL giudizio di primo grado l'appellante non aveva dimostrato che con i rendiconti avesse fornito giustificazioni sulle operazioni che gli erano state contestate. Sulla concreta possibilità di esercizio EL diritto di difesa si è già preso posizione affrontando il primo motivo di appello. Manca la prova di richieste inevase al giudice tutelare per ottenere copia di documenti contenuti nel fascicolo di volontaria giurisdizione rilevanti per giustificare la condotta EL curatore.
8. Il quinto motivo d'appello sulla giustificazione dei prelievi di denaro è infondato. censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il convenuto non avesse dimostrato le causali ELle operazioni di prelievo e che le operazioni fossero state eseguite nell'interesse di CP_1
[...]
8.1 Il decreto di liquidazione emesso dal giudice tutelare EL
Tribunale di Verona il 20.11.2012 a favore di per Parte_1
l'importo di euro 12.000,00, prodotto da –e non CO dal convenuto– come allegato n. 30 contenuto a pag. 29 EL doc.
5_21-30 ELl'atto di citazione di primo grado, non giustifica i prelievi EL curatore. Nessun prelievo precedente al novembre 2012, ovvero pag. 21/27 alla liquidazione giudiziale, può ovviamente trovare giustificazione in ragione di un provvedimento autorizzatorio di epoca successiva.
Quanto all'assegno EL 28.10.2013 di euro 5.700,00 a favore di PT
, il lungo tempo trascorso dalla liquidazione giudiziale, la
[...] mancanza di una causale e l'assenza di documentazione contabile che ricolleghi il prelievo al decreto non permettono di riferire l'assegno al provvedimento EL magistrato.
8.2 L'appellante sostiene che “i prelievi in contanti dal 2006 al
2012 erano già stati relazionati al G.T. con le relazioni EL periodo e documentate con il deposito degli estratti conto (a cui peraltro avevano accesso la stessa sig.ra e i di lei familiari che li Pt_2 controllavano), senza essere mai stata sollevata alcuna obiezione,
APPROVATI dal G.T. e mai impugnati dalla beneficiaria o aventi titolo”
(pag. 14 ELl'atto di appello). Il danno patrimoniale di euro 31.346,80
è scomponibile nella somma di euro 27.616,80 (sette assegni circolari di cui agli allegati 23, 24, 25, 26, 27 e 28 EL doc. 5_21-30 e al doc.
6 att.) e nella somma di euro 3.730,00, pari a prelievi in contanti menzionati anche dal giudice penale (prelievi EL 3.4.2013,
15.4.2013, 26.4.2013 e EL 28.10.2013, di cui all'allegato 18 e 20 EL doc. 5_11-20 di parte attrice). A prescindere dal fatto che Parte_1 non ha depositato le relazioni di rendiconto 2006-2012, tali relazioni non possono aver preso in considerazione le operazioni oggetto ELla pronuncia EL giudice di primo grado. Il danno ricollegabile a prelievi in contanti non comprende prelievi antecedenti al 20 novembre 2012.
8.3 L'appellante sostiene ancora che “i prelievi in contanti oggetto di richiesta risarcitoria sono stati operati nel corso ELla lunga gestione operata dal sig. quale curatore prima e, PT
pag. 22/27 Amministratore di Sostegno poi, su richiesta ELla sig.ra e Pt_2 più precisamente ELla sorella che ne gestiva la quotidianità e, alle stesse consegnati in occasione ELle esigenze straordinarie quali
(visite mediche, compleanni o festività), per la gestione diretta da parte ELla sig.ra stessa” (pag. 14 ELl'atto di appello). Le Pt_2 operazioni bancarie contestate sono state specificamente documentate e risultano eseguite nell'arco temporale compreso tra ottobre 2011 e ottobre 2013. Era onere EL curatore tenere la contabilità ELle operazioni, corredata di causali e riscontri giustificativi, dovendosi escludere che nella gestione EL patrimonio ELl'inabilitata possano ammettersi movimentazioni di denaro non inequivocabilmente riconducibili allo svolgimento ELl'incarico. Il generico richiamo alla lunga gestione ELla curatela non può servire per giustificare singole operazioni.
8.4 allega di aver contribuito a incrementare il Parte_1 patrimonio di per aver gestito in maniera CO proficua la successione ereditaria EL padre ELl'inabilitata e aver messo a reddito gli immobili acquisiti. La non dimostrata circostanza
è in ogni caso irrilevante perché non aveva il diritto di PT autoliquidarsi alcuna indennità. Assume importanza, piuttosto, che riconosca di “ … essersi 'pagato' senza autorizzazione”, così si PT legge a pag. 7 ELl'atto di appello, perché l'appellante ammette di essersi appropriato illecitamente EL denaro. La difesa ELl'appellante finisce anche per riconoscere, a pag. 16 ELl'atto di appello, di aver prelevato senza autorizzazione una somma compresa fra euro
17.000,00 ed euro 21.000,00. Se si considera che l'appellante fa riferimento, per giustificare i propri prelievi, anche alla liquidazione da parte EL giudice tutelare ELla somma di euro 12.000,00, ne pag. 23/27 consegue che sostanzialmente non contesti di aver eseguito prelievi pressoché corrispondenti al danno patrimoniale di euro 31.346,80 riconosciuto dal primo giudice.
9. Nemmeno il sesto motivo d'appello sul danno non patrimoniale è accoglibile. Il danno morale può essere provato per presunzioni e deve essere liquidato, ai sensi ELl'art. 1226 c.c., in via equitativa. Le specifiche circostanze EL fatto inducono a non ritenere eccessiva la quantificazione EL giudice di primo grado per la presumibile sofferenza soggettiva ELla persona assistita. Tra il 2003
e il 2014 l'autorità giudiziaria aveva nominato l'avvocato Parte_1 curatore ELl'inabilitata Un soggetto debole deve CO poter fare affidamento sulla competenza, correttezza e serietà EL professionista che svolge un ufficio pubblico su incarico ELl'autorità giudiziaria. aveva il compito di gestire il patrimonio ELla PT
tutelando i suoi interessi. L'inabilitata ha invece scoperto, a Pt_2 distanza di tempo, che il curatore aveva operato sul suo conto corrente bancario distraendo denaro in favore di se stesso o di terzi sconosciuti , e CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
cfr. doc. 5, 6, 24, 26 e 27 att.). La condotta illecita dolosa, Per_7 avente una rilevanza anche penale, ha con tutta probabilità lasciato la danneggiata in uno stato di profonda frustrazione e disorientamento, accresciuto dai ripetuti tentativi generici di giustificazione. Rilevano
l'entità ELle somme distratte (circa euro 30.000,00), la qualità soggettiva ELl'autore ELl'illecito (un professionista avvocato che ricopriva un ufficio pubblico) e ELla danneggiata (un soggetto debole), la natura dolosa ELl'illecito e l'assenza d'iniziative EL responsabile volte a ridurre gli effetti pregiudizievoli.
pag. 24/27 10. Nel precisare le conclusioni l'appellante ha chiesto la revoca ELl'ordinanza di condanna al pagamento ELla pena pecuniaria di euro 2.000,00, adducendo il proprio stato di detenzione dal 2019 e la mancanza di disponibilità patrimoniale conseguente a un sequestro conservativo EL 2018 e a un'esecuzione forzata EL 2019. La richiesta di sospensiva è stata ritenuta manifestamente infondata richiamando a) le motivazioni ELle due sentenze di primo grado che si erano occupate ELla vicenda;
b) l'assenza di specifiche allegazioni sul periculum in mora;
c) il fatto che la maggior parte EL credito riguardava somme di cui l'appellante si era appropriato illecitamente.
Richiamate le argomentazioni contenute a pag. 2 ELl'ordinanza che ha deciso sull'istanza di sospensiva e considerato che all'esito EL giudizio risulta confermata l'infondatezza EL gravame, mancano le condizioni per una revoca ELla pena pecuniaria.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali EL gravame, liquidate sulla base EL d.m. 10 marzo
2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le Parte_1 tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
6.946,00 per compensi nel rispetto dei parametri medi (euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) ELlo scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro 52.000,00). La manifesta fondatezza ELle difese di parte appellata consente di applicare l'art. 4, comma 8, EL d.m. 55/2014, e di aumentare di un terzo il compenso, sino ad euro 9.261,33 (euro 6.946,00 + euro 2.315,33).
La presenza di collegamenti ipertestuali, che agevolano la consultazione dei documenti, consente di applicare l'art. 4, comma 1 bis, EL d.m. 55/2014, e di aumentare ulteriormente EL trenta per pag. 25/27 cento il compenso sino a euro 12.039,73 (euro 9.261,33 + euro
2.778,40).
12. Deve darsi atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
13. Ai sensi ELl'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione EL presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ELle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza EL Tribunale di Verona 3 aprile 2024
[...]
n. 823, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore ELla parte appellata ELle spese EL CO presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 12.039,73 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) condanna la parte appellante al versamento di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30.5.02, n. 115.
pag. 26/27 4) in caso di diffusione ELla sentenza devono essere omesse le generalità ELle parti e gli altri dati identificativi ELle parti e dei soggetti menzionati, a norma ELl'art. 52 d.lgs. n. 196 EL 2003.
Venezia, 27 febbraio 2025
il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 780/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato domiciliatario ANTONIO INVIDIA, con studio via Marzan,
n. 4, SC EL GA (VR)
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , in persona CO C.F._2 ELl'amministratore di sostegno, avvocato (C.F. Controparte_2
), costituito ex art. 86 c.p.c., con studio in via C.F._3
Castelletto n. 14, SC EL GA (VR)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Verona
3.4.2024, n. 823
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Piaccia a codesta
Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale accoglimento EL presente gravame avverso la sentenza EL Tribunale di Verona pronunciata e pubblicata il 03.04.2024 con il n. 823/2024 nel procedimento n.
6345/2022 RG e notificata in data 03.04.2024, nonché previa riforma e/o modifica ELla stessa, così disporre: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
Appello e, per l'effetto, in riforma ELla sentenza n. 823/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione I° Civile, Giudice Monocratico Dott.
Massimo Vaccari nell'ambito EL giudizio N.R.G. 6345/2022, depositata in cancelleria in data 03.04.2025, e notificata via PEC al domicilio eletto il 03.04.2024 e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: conclusioni primo grado Voglia l'illustrissimo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, In via Preliminare 1) accertare l'improcedibilità ELla domanda così come formulata in proprio dall'Amministratore di sostegno, Avv. stante Controparte_2 il conflitto in ogni caso rilevabile, anche d'ufficio, in punto spese diritti e onorari richiesti. Nel merito 2) Respingere e rigettare le domande ELl'attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa ELl'Atto di Costituzione, per essere non documentata la richiesta risarcitoria né provato il danno paventato e lamentato, per essere la richiesta assolutamente generica e non sopportata dalla imprescindibile documentazione anche sanitaria che in atti manca;
In ogni caso: 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA 4%, Spese generali 15%, di cui si chiede sin d'ora distrazione a favore ELl'avvocato antistatario;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - In ogni caso Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via pag. 2/27 istruttoria, si chiede l'ammissione ELle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva EL presente appello e nello specifico: A) Voglia
l'Ill.mo Giudice adito acquisire il Fascicolo di curatela e quello successivo di amministrazione ELla signora al CO fine di accertare le relazioni in atti ELle relazioni periodiche depositate dall'allora curatore ed approvate dal G.T.; B) Voglia PT
l'Ill.mo Giudice adito ammettere la prova testimoniale, al fine di accertare la cura impiegata dal nello svolgimento ELl'ufficio PT con riguardo alla tutela ELla beneficiata ed alla salvaguardia/incremento EL patrimonio ELla stessa, sulle circostanze di seguito dedotte e capitolate: 1)“Vero che al momento ELla assunzione ELl'incarico di curatore ELla signora Persona_1
subentrava alla signora , contestata da parte dei
[...] Parte_2 familiari”; Si indicano come testimoni i sig.ri: , Testimone_1
e . 2) “Vero che il sig. ha Testimone_2 Testimone_3 PT provveduto alla redazione ELl'inventario dei beni ELla signora
” Si indicano come testimoni i sig.ri: CO Tes_1
, e . 3) “Vero che al momento
[...] Testimone_2 Parte_2 ELla assunzione ELl'incarico da parte EL sig. la signora PT
era priva di proprietà immobiliari”; Si indicano CO come testimoni i sig.ri: e . 4) “Vero Testimone_1 Parte_2 che la signora è risultata destinataria di lascito CO testamentario da parte EL padre, sig. ” Si Persona_2 indicano come testimoni i sig.ri: , il Notaio e il Parte_2 Per_3 dr. ; 5) “Vero che tra i cespiti successori vi erano Per_4 Per_5 gli immobili oggi intestati a ” Si indicano come CO testimoni i sig.ri: , il Notaio e il dr. Parte_2 Per_3 Per_4
; 6) “Vero che il sig. ha provveduto alla accettazione Per_5 PT
pag. 3/27 ELl'Eredità nell'interesse ELla sig.ra , avendo CO cura che la stessa permanesse nella casa familiare dove era abituata a vivere” Si indicano come testimoni i sig.ri: e il Notaio Parte_2
7) “Vero che alla morte EL padre, sig. Per_3 Persona_2
, temeva di dover cambiare casa e ciò le
[...] CP_1 determinava ansia e depressione – Si indicano come testimoni i sig.ri:
e ; 8) “Vero che la signora Parte_2 Testimone_1 CP_1 chiese al sig. di poter ampliare il proprio
[...] PT abbonamento SKY per vedere il calcio – Disney e le serie televisive di cui era appassionata” Si indicano come testimoni i sig.ri: Parte_2
, , ; 9) “Vero che la Signora
[...] Testimone_1 Testimone_2
chiese al curatore di poter accedere alla CO PT banca per prelievi in contanti di modica quantità da gestire in proprio”
Si indicano come testimoni i sig.ri: , e Parte_2 Testimone_1
; 10) “Vero che la signora Testimone_2 CO accedeva in banca accompagnata dalla sorella per i prelievi in Pt_2 contanti” Si indicano come testimoni i sig.ri: e Parte_2
; 11) “Vero che in qualità di curatore, espletò Testimone_1 PT tutta l'istruttoria con lo studio Notaio di SC EL GA per Per_3 la successione ELl'eredità di , nell'interesse di Persona_2
; Si indicano come testimoni i sig.ri: , CP_1 Parte_2
, e il Notaio 12) “Vero che il Testimone_1 Testimone_2 Per_3 sig. , quale curatore ELla signora si adoperò tra i PT CP_1 fratelli affinché vi fosse da parte di tutti l'accettazione ELle Pt_2 volontà testamentarie di , nella tutela e Persona_2 garanzia di Si indicano come testimoni i sig.ri: CP_1 Parte_2
, , , e il Dr.
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
; 13) “Vero che il sig. , in qualità di curatore Testimone_4 PT di ha curato i contratti di locazione stipulati per gli CP_1
pag. 4/27 immobili ereditati da e nell'interesse di Si CP_1 CP_1 indicano come testimoni i sig.ri: , , Parte_2 Testimone_1
; 14) “Vero che il sig. , in qualità di curatore ha Testimone_2 PT provveduto a costituire il Condominio Controparte_3
a redigerne il Regolamento adottato dall'assemblea
[...] condominiale” Si indicano come testimoni i sig.ri: , Testimone_1
; 15) “Vero che il sig. si è occupato ELle Testimone_2 PT pratiche amministrative e ELl'appalto per la manutenzione straordinaria ELl'immobile dove sono ubicate le proprietà di
Si indicano come testimoni i sig.ri: , CP_1 Parte_2
, ; 16) “Vero che il sig. Testimone_1 Testimone_2 PT partecipava a tutte le assemblee ed alle riunioni con i fratelli, Tes_2
e , per la gestione ELl'immobile e ELle proprietà di Tes_1 CP_1 nell'interesse di Si indicano come testimoni i sig.ri: CP_1
, , ; 17) “Vero che il Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 sig. , almeno due volte al mese, faceva visita il sabato ed anche PT in giorni fra settimana alla signora al fine di ascoltarla e CP_1 dare conto alle sue richieste” Si indicano come testimoni i sig.ri:
, , , ; 18) Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
“Vero che la signora spesso richiedeva la presenza EL sig. CP_1
a Castelnuovo e per questo telefonava al sig. PT PT richiedendone la presenza” Si indicano come testimoni i sig.ri:
, , ; 19) “Vero che il Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 sig. incontrava a casa ELla signora il broker di PT CP_1
FIDEURAM che gestiva il portafogli ELla signora avendo cura di vigilare che gli investimenti fossero sempre con il minor rischio e sicuri” Si indicano come testimoni i sig.ri: , Parte_2 Tes_1
; 20) “Vero che a richiesta ELla signora e
[...] CO
, il sig. presenziava all'Ufficio Postale di Parte_2 PT
pag. 5/27 Castelnuovo per l'incasso dei Buoni Postali in scadenza ed il loro reinvestimento presso la Banca UNICREDIT dove la signora teneva i propri rapporti bancari” Si indicano come CP_1 testimoni i sig.ri: e la Direttrice ELle Poste di Parte_2
Castelnuovo; 21) Vero che il sig. mai ha interferito o ostacolato PT le scelte di investimento operate dalla signora su CP_1 consiglio ELle sorelle, limitandosi solamente a verificare la congruità nell'interesse di Si indicano come testimoni i sig.ri: CP_1
, , e Direttrice Banca Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
Unicredit Castelnuovo;
22) Vero che il sig. , in qualità di PT curatore di , ha promosso l'azione di revisione CO ELl'inabilitazione nell'interesse di che sentiva con CP_1 imbarazzo il peso ELla situazione limitativa. Si indicano come testimoni i sig.ri: , , e Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
; Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi Testimone_3 istruttori formulati da controparte ed in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede abilitazione a prova contraria, nonché il dott. di SC d/G. A Prova contraria sulle circostanze dedotte Tes_5 da parte attrice si chiede ammissione ELle seguenti ulteriori circostanze: a) “Vero che la signora teneva rapporti Parte_2 con la Banca UNICREDIT di Castelnuovo EL GA discutendo personalmente con la funzionario che aveva in gestione il portafogli ELla signora ” b) “ Vero che la signora CO Parte_2
si recava in banca con la sorella frequentemente
[...] CP_1
(almeno una vola al mese) facendosi rilasciare posizione aggiornata in estratto conto ?” c) “Vero che l'Estratto Conto ELla signora veniva recapitato per posta al domicilio ELla CO stessa in Castelnuovo EL GA ?” Sui punti si indicano a CP_3 testi: la Direttrice e la funzionaria Parte_3
pag. 6/27 che segue la posizione ELla signora – CO Tes_3
d) “Vero che a richiesta, si recava a Castelnuovo ed
[...] PT illustrava l'andamento contabile e la posizione bancaria di CP_1 ai fratelli che ne facevano richiesta, di norma si recava il Sabato pomeriggio e frequentemente anche infrasettimana di solito il Giovedì primo pomeriggio” e) “Vero che consegnava ai fratelli di PT
ELla relazione periodica depositata in Persona_6 curatela e copia degli estratti conti richiesti” f) “Vero che la signora quando assunse la curatela, aveva una intera CP_1 PT stanza piena di accumuli di cibo e di ogni genere di utensile domestico e giornali, accumulati compulsivamente in concomitanze con la morte ELla madre prima e EL padre poi” g) “Vero Per_2 che per liberare la stanza da tutto il cibo e vettovaglie accumulate i fratelli impiegarono alcune settimane” Si indicano a Testi Tes_1
– – . C) Voglia l'Ill.mo Giudice
[...] Testimone_3 Testimone_2
Contr adito acquisire le liquidazioni riconosciute all' , Avv. CP_2
dall'inizio EL suo incarico (2014) al fine di constatare
[...]
l'onerosità ELl'incarico; SI CHIEDE, ALTRESÌ Che l'Ill.ma Corte
D'appello adita Voglia revocare l'Ordinanza ex art. 127 ter, 283 e 351
c.p.c. con cui è stato condannato il sig. al pagamento Parte_1 ELla pena di euro 2.000.00 da versarsi alla cassa ELle ammende, tenuto conto che lo stesso è detenuto in carcere dal 21.03.2019 e tutti i beni finanziari, mobili ed immobili sono stati oggetto di sequestro conservativo con la sentenza Penale GIP di Verona n.
12/2018 e CdA di Venezia n. 1706/2019, ed i beni immobili sono già stati sottoposti ad esecuzione forzata RE 476/2019 – Tribunale di
Verona con riparto tra i creditori;
considerato che
la richiesta di sospensione è stata formulata essenzialmente per evitare pignoramenti mobiliari in Carcere con aggravamento ELle spese,
pag. 7/27 anche alla luce EL fatto che parte avversa non ha svolto diligentemente l'insinuazione nell'esecuzione immobiliare ed oggi insegue il credito aggravando di spese il debitore, Sig. , Parte_1 come si illustrerà in sede di conclusionale. Il particolare stato personale EL sig. in detenzione e senza alcuna Parte_1 disponibilità patrimoniale, giustifica la richiesta di revoca ELl'Ordinanza de quo
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via preliminare: 1)
Non ricorrendo i presupposti di legge ELla manifesta fondatezza ELl'appello e EL grave ed irreparabile pregiudizio che possa derivare all'appellante, respingersi l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., con conseguente eventuale condanna ELl'appellante ex art. 283 co. 3
c.p.c.; 2) ritenuta l'impugnazione manifestamente infondata, disporsi la discussione orale ELla causa ex art. 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: 3) Respingersi integralmente l'appello proposto, per i motivi esposti in atti, e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 823/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data
03/04/2024 nella causa civile n. 6345/2022 R.G.; In ogni caso: 4)
Compensi e spese di primo e di secondo grado, oltre a rimborso forfetario per spese generali 15%, CPA ed IVA, con la maggiorazione di cui all'art. 4 co.
1-bis DM 55/2014 attualmente vigente, interamente rifusi a carico ELl'appellante. In via istruttoria: Nella denegata ipotesi di ammissione anche solo parziale ELle istanze istruttorie ELla parte appellante, si chiede sin d'ora ammissione di prove per interpello e testi, senza inversione ELl'onere ELla prova, sulle circostanze di cui alla memoria ELla signora CO ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. EL 09/03/2023 ritualmente depositata in primo grado (cfr. doc. O – mem183n.2), che di seguito si pag. 8/27 ripropongono: 1) “Vero che, una volta scoperta la sottrazione di denaro da parte ELl'allora curatore avv. , la signora Parte_1 [...] contattava lo psichiatra ELl'attrice, dott. il quale Pt_2 Tes_5 raccomandava di rassicurare la sorella , che all'epoca CP_1 viveva da sola e non aveva altri punti di riferimento, in quanto tale ELusione e cambiamento avrebbe potuto farla crollare psichicamente facendola diventare ingestibile”; 2) “Vero che, ogni qualvolta la signora per conto ELla sorella Parte_2 CO chiedeva a ELle spiegazioni sui movimenti bancari Parte_1 effettuati, il convenuto evitava di rispondere e rimandava una spiegazione, giustificandosi riferendo che era affetto da un tumore inoperabile alla testa, e che si stava curando all'Ospedale Molinette di
Torino, motivazione che utilizzava spesso anche con il sig.
[...] per giustificare la propria assenza ed irreperibilità anche per Tes_1 mesi nei riguardi ELla signora;
3) “Vero che, CO saputo ELle sottrazioni subite da , Parte_1 CO manifestava avvilimento e tristezza, riferendo ai fratelli di essersi sentita tradita e presa in giro, sia per il denaro sottratto ma anche in quanto spesso aveva suscitato la sua compassione Parte_1 dicendole di avere un tumore inoperabile alla testa”; 4) “Vero che, a seguito ELla scoperta ELle sottrazioni di denaro subite da PT
, iniziava a rifiutare di sottoporsi alle visite
[...] CO mediche e specialistiche di controllo (psichiatriche, diabetologiche, odontoiatriche, ecc.), dicendo che non si fidava più di nessuno, di sentirsi abbandonata e che non voleva spendere soldi per paura di rimanere senza”; 5) “Vero che, a seguito ELla scoperta ELle sottrazioni di denaro subite da , Parte_1 CO iniziava a cumulare cibo in dispensa, che poi non consumava e veniva quindi buttato perché scaduto, in quanto sosteneva di avere paura di pag. 9/27 rimanere senza soldi e senza cibo”. Si indicano a testimoni i sigg.ri:
e Si chiede sin d'ora abilitazione alla Parte_2 Testimone_1 prova contraria sulle circostanze dedotte da controparte che dovessero eventualmente essere ammesse, indicando a testi i medesimi ELla prova diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 3 aprile 2024 n. 823/2024 il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di risarcimento EL danno proposta ai sensi ELl'art. 2043 c.c. da per mezzo CO ELl'amministratore di sostegno, avvocato nei Controparte_2 confronti di , già curatore ELl'attrice, per ingiustificati Parte_1 prelievi di denaro dal conto corrente ELl'inabilitata nel corso ELla curatela. Per tali fatti è stato condannato per il reato di Parte_1 peculato con sentenza EL GUP EL Tribunale di Verona 7 dicembre
2021, n. 1369, non irrevocabile, a seguito di giudizio abbreviato.
1.1 Richiamato il principio di soccombenza e la sua applicabilità anche quando l'amministratore di sostegno agisce in proprio, ai sensi ELl'art. 86 c.p.c., il Tribunale ha escluso che la domanda fosse improcedibile per conflitto d'interessi in capo all'avvocato il CP_2 quale, agendo come amministratore di sostegno ELl'attrice, aveva chiesto la condanna ELla parte soccombente alla refusione ELle spese EL giudizio.
1.2 Il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dalle valutazioni EL giudice penale, alla luce ELle specifiche allegazioni attoree, degli assegni circolari e dei documentati prelievi in contanti sul conto pag. 10/27 bancario di non avesse fornito CO Parte_1 valide giustificazioni ELle operazioni compiute. Sarebbe stato onere EL curatore dimostrare le causali dei prelievi e che gli stessi erano stati compiuti nell'interesse ELl'inabilitata. Il convenuto aveva chiesto l'ammissione di capitoli privi di riferimenti temporali e non ricollegabili alle proprie allegazioni. Le esigenze quotidiane ELl'inabilitata non potevano giustificare l'entità dei prelievi. Il decreto di liquidazione EL giudice tutelare 20 dicembre 2012 non spiegava le operazioni, in buona parte eseguite anche prima ELla sua emissione.
L'approvazione dei rendiconti da parte EL giudice tutelare non aveva comportato l'approvazione ELle operazioni contestate. Anche qualora il curatore avesse provato quanto sostenuto, e cioè che nel periodo EL suo incarico il patrimonio ELl'inabilitata si era incrementato, ciò non avrebbe giustificato la distrazione EL denaro.
1.3 Il giudice ha condannato al risarcimento EL Parte_1 danno patrimoniale patito da liquidandolo nella CO somma di euro 31.346,80, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente all'importo indebitamente sottratto. Ha riconosciuto ad anche il danno morale, stante la natura CO plurioffensiva EL ELitto di peculato, quantificando il pregiudizio, in via equitativa, nella somma di euro 10.000,00, sempre oltre accessori.
2. Con l'atto di citazione in appello ha insistito per Parte_1
l'integrale riforma ELla sentenza, con accoglimento ELl'eccezione d'improcedibilità e comunque il rigetto ELla domanda.
pag. 11/27 2.1 Con il primo motivo d'appello censura la Parte_1 sentenza perché non era stato posto nelle condizioni di provare i propri assunti. Il giudice ha errato nel non ammettere le istanze istruttorie che gli avrebbero consentito di dimostrare come i prelievi in contanti fossero stati autorizzati da e come CO
l'attività compiuta fosse complessa e idonea a giustificare il prelievo di somme a titolo di “legittimo indennizzo” per l'incarico. L'appellante impugna l'ordinanza istruttoria EL 27.4.2023, che ha ritenuto irrilevanti e generici, anche per mancanza di riferimenti temporali, i capitoli di prova testimoniale e irrilevante l'istanza di acquisizione dei decreti di liquidazione emessi a favore ELl'attuale amministratore di sostegno. I capitoli di prova “sono tutti riferiti e riferibili all'arco temporale in cui il sig. è stato ADS ELla sig.ra PT CP_1
. Per le circostanze di cui ai capitoli da 2 a 6, da provarsi
[...] documentalmente, il giudice aveva “negato la richiesta di acquisizione EL fascicolo ELla curatela, ove tutti gli atti sono contenuti” (pag. 6 ELl'atto di appello). I decreti di liquidazione emessi a favore ELl'attuale amministratore servivano per “… un raffronto tra le attività svolte dal sig. , nel decennio di sua gestione e, quanto a PT titolo di indennizzo gli fosse solo parzialmente stato liquidato rispetto
a quanto è stato e viene liquidato all'attuale Amministratore”. Se è stato ed è remunerato l'attuale amministratore di sostegno, al pari doveva essere remunerato anche il precedente curatore per la dedizione profusa in favore di CO
2.2 Con il secondo motivo d'appello lamenta Parte_1
l'irritualità ELl'ordinanza 23.1.2024, con cui il giudice, dopo aver trattenuto in decisione la causa all'udienza EL 12.10.2023, l'aveva rimessa istruttoria assegnando un termine alla difesa ELla Pt_2
pag. 12/27 per il deposito “dei documenti citati e allegati nel documento prodotto sub 4 dall'attrice, atteso che ad essi hanno fatto riferimento anche le parti nei rispettivi atti conclusivi”. I documenti avrebbero dovuto essere depositati entro i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, in ogni caso, con il doc. 4 la controparte non li aveva allegati.
2.3 Con il terzo motivo d'appello contesta la Parte_1 liquidazione ELle spese di lite. Il Tribunale ha disposto sulle spese senza tener conto che nessun compenso era liquidabile a favore ELl'amministratore di sostegno che aveva agito ex art. 86 c.p.c., posto che, in tal caso, l'opera prestata come difensore è assorbita dalla funzione di amministratore di sostegno. Il compenso per l'opera svolta non può trovare soddisfazione nell'ambito EL rapporto contrattuale avvocato-cliente regolato dalle tariffe professionali ma nell'ambito ELl'equa indennità che, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., deve essere richiesta al giudice tutelare a ristoro ELl'opera prestata come amministratore di sostegno.
2.4 Con il quarto motivo d'appello impugna la Parte_1 sentenza per la motivazione contraddittoria e lacunosa. La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice segue pedissequamente la motivazione ELla sentenza penale che aveva condannato per il reato di peculato. L'accertamento EL Parte_1 fatto in sede penale non può valere in sede civile, posto che la sentenza penale è stata appellata. In assenza di contestazione sul punto da parte ELl'attrice, il presupposto fattuale ELl'eccezione, ovvero che la sentenza penale fosse stata impugnata, doveva ritenersi provato. L'accertamento penale è avvenuto a seguito di giudizio abbreviato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo EL
pag. 13/27 pubblico ministero, ovvero sulla base EL fascicolo ELla curatela, ELle sommarie informazioni acquisite e ELle due relazioni depositate dall'avvocato Le relazioni depositate da durante CP_2 Parte_1 la curatela, relative agli anni dal 2006 al 2012 erano state tutte approvate dal giudice tutelare. I prelievi sino al 31.12.2012 non avrebbero potuto essere considerati illegittimi. Per i prelievi compresi fra l'1.1.2013 e le dimissioni EL 15.1.2014, “si sarebbe dovuto perlomeno chiedere conto al curatore precedente ponendolo nella condizione di dare le proprie spiegazioni” (pag. 12 ELl'atto di appello), valorizzando il fatto che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. aveva raggiunto il 21.4.2020, cinque anni dopo l'iscrizione nel registro PT ELle notizie di reato (n. 7089/2015 r.g.n.r.), in un momento in cui l'indagato si trovava in stato di detenzione quindi nell'impossibilità di organizzare un'adeguata difesa.
2.5 Con il quinto motivo d'appello contesta la Parte_1 sentenza EL Tribunale nella parte in cui il giudice ha ritenuto inconsistenti o irrilevanti le giustificazioni per le operazioni bancarie.
L'appellante insiste affinché la Corte verifichi il fascicolo ELl'attuale amministrazione di sostegno al fine di comparare i trattamenti economici EL curatore e ELl'amministratore di sostegno. Per
l'importo di euro 12.000,00 i prelievi erano stati autorizzati dal giudice tutelare quale ristoro per l'attività di curatore. I prelievi in contanti erano stati relazionati e approvati dal giudice tutelare per gli anni dal 2006 al 2012. Erano avvenuti nel corso di una lunga gestione su richiesta ELl'inabilitata e ELla di lei sorella che ne gestiva la quotidianità, con consegna EL denaro alle stesse per provvedere alle esigenze straordinarie (visite mediche, compleanni e festività). Dalla verifica EL fascicolo ELla curatela sarebbe emerso che l'attività di pag. 14/27 curatore aveva incrementato il patrimonio di sino CO
a oltre euro 1.200.000,00, per la proficua gestione ELla divisione ereditaria seguita alla morte EL padre ELl'inabilitata. L'incremento EL patrimonio esclude che possa ritenersi CO depauperata, posto che le somme richieste a titolo di danno patrimoniale –al netto ELl'importo di euro 12.000,00 liquidato dal giudice tutelare– ammontano solo all'1% EL valore EL suo patrimonio. I prelievi appaiono giustificati quanto meno come equo indennizzo per l'attività di assistenza svolta per otto anni, non essendo ipotizzabile che per tale compito non venga riconosciuto alcunché.
2.6 Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante contesta che sia stato provato il danno morale. Nonostante sia ammesso il ricorso a indizi e presunzioni, il danno non può essere accertato “in assenza di un quadro probatorio sufficiente a dare conto EL venir meno ELla fiducia da parte di istituzioni pubbliche o soggetti privati nei confronti di un concessionario di pubblico servizio” (v. Corte d'Appello L'Aquila, sent. n. 1214 EL 22.05.2018).
3. La parte appellata ha chiesto il rigetto CO ELl'appello in quanto infondato e pretestuoso, con conferma integrale ELla sentenza.
4. Il pregiudiziale terzo motivo di gravame sull'improcedibilità ELla domanda per il conflitto d'interessi fra amministratore di sostegno e amministrata non è accoglibile.
pag. 15/27 4.1 Nessun conflitto d'interesse è ravvisabile tra l'avvocato
[...]
e per la richiesta di condanna di CP_2 CO Pt_4
alla refusione ELle spese di lite. L'attività svolta nel processo
[...] civile da un soggetto abilitato alla professione forense e all'esercizio ELl'ufficio di difensore, attribuisce il diritto, secondo la regola generale ELla soccombenza, alla liquidazione dei compensi in base ai parametri ministeriali. in quanto avvocato, ha Controparte_2 esercitato personalmente l'ufficio di difensore, come consentito dall'art. 86 c.p.c., ed era pienamente legittimato a richiedere la refusione ELle spese di lite. La richiesta di liquidazione ELle spese opera in favore ELla parte assistita perché consente di porre i costi ELla difesa tecnica a carico ELla controparte soccombente.
L'appellante pretende di trarre un indebito vantaggio dal fatto che l'amministratore di sostegno è un avvocato, che ha agito senza ricorrere a un legale esterno. Le spese di lite non verrebbero poste a carico EL soccombente ma di fatto, attraverso la sola liquidazione EL giudice tutelare, a carico ELl'amministrata, esonerando il dal PT pagamento ELle spese alla parte vincitrice.
4.2 La decisione ELla Corte di cassazione richiamata ELl'appellante (Cass., sez. 2, ord. n. 6197 EL 05.03.2021) affronta una situazione diversa. Si discuteva ELla lite per il compenso professionale fra un legale (amministratore di sostegno) e la parte assistita (amministrata) in assenza di alcun rapporto contrattuale professionale tra rappresentante e rappresentata, dopo che il legale aveva ritenuto di difendere se stesso da solo ai sensi ELl'art 86
c.p.c.. Occorre tener distinti il rapporto tra l'amministratore di sostegno e persona amministrata dal rapporto fra le parti di un processo civile quando una ELle parti è sottoposta ad pag. 16/27 amministrazione di sostegno. Ai sensi EL combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., l'amministratore di sostegno può chiedere e ottenere dal giudice tutelare la liquidazione di un'equa indennità, a carico ELl'amministrata, per l'ufficio svolto in esecuzione di quanto disposto dal decreto di nomina. Il giudice tutelare può liquidare un'indennità a fronte di specifiche attività che l'amministratore di sostegno svolge anche in ragione ELla propria qualifica professionale, come è avvenuto nel caso di specie, ove i compensi che l'avvocato può richiedere ad per l'attività difensiva CP_2 CO sono stati predeterminati dal giudice tutelare con decreto 7.7.2022
(doc. 2 parte attrice). La liquidazione EL giudice tutelare rimane distinta rispetto alla regolamentazione ELle spese di lite tra le parti ELla causa e prescinde dall'esito EL contenzioso.
5. Il primo motivo di appello sul diritto alla prova è manifestamente infondato. si duole di non aver potuto Parte_1 dimostrare i propri assunti perché il giudice di primo grado non ha ammesso le prove orali richieste e non ha acquisito i decreti di liquidazione emessi dal giudice tutelare a favore ELl'amministratore di sostegno.
5.1 L'ordinanza di rigetto ELle istanze istruttorie EL 27.4.2023 è condivisibile. Si constata, in primo luogo, come nel corso EL giudizio si sia limitato alla produzione di due documenti, ovvero la Parte_1 copia ELla sentenza penale EL Tribunale di Verona (doc. 2 conv.) e la copia ELla corrispondenza con il legale che seguiva nel Parte_1 procedimento penale (doc. 3 conv.). Nessun documento si riferisce alle operazioni compiute con il denaro ELl'inabilita. Il rigetto ELl'ammissione dei capitoli da 2 a 6, concernenti l'eredità EL padre pag. 17/27 di si giustifica perché vengono in rilievo CO circostanze da provarsi documentalmente: il lascito testamentario,
l'accettazione ELl'eredità e la redazione ELl'inventario. Era onere di provvedere al deposito dei documenti relativi alla Parte_1 successione ritenuti rilevanti o in alternativa provare di essersi attivato tempestivamente per acquisirli senza esito. Esclusivamente in questo caso e con riferimento a specifici documenti necessari ai fini ELla decisione e non a un intero fascicolo, avrebbe potuto chiederne l'esibizione ai sensi ELl'art. 210 c.p.c.. L'istanza di acquisizione ELl'intero fascicolo ELla curatela, priva di motivazione in merito all'impossibilità, per il convenuto, di acquisire copia di specifici documenti non era ammissibile perché i poteri istruttori EL giudice istruttore non sono diretti a sollevare la parte dall'onere ELla prova.
D'altronde, nessuno dei documenti relativi alla successione è indispensabile per decidere perché, tenendo conto EL contenuto ELle allegazioni ELl'appellante, non potrebbero giustificare i prelievi di denaro EL curatore.
5.2 Gli altri capitoli di prova testimoniale sono generici perché privi di riferimenti temporali. Sostenere che i capitoli “sono tutti riferiti e riferibili all'arco temporale in cui il sig. è stato ADS ELla sig.ra PT
” (pag. 6 ELl'atto di appello), anche prescindendo CO dalla circostanza che non è mai stato amministratore di Parte_1 sostegno di è circostanza insufficiente per CO consentire la prova contraria.
5.3 I decreti di liquidazione emessi dal giudice tutelare a favore ELl'attuale amministratore di sostegno non sono rilevanti e tanto meno necessari per decidere. Posto che ha esercito Parte_1
pag. 18/27 l'ufficio di curatore e mai quello di amministratore di sostegno, non è ipotizzabile, nemmeno in astratto, una comparazione tra l'attività di e quella ELl'avvocato I decreti di liquidazione, Parte_1 CP_2 inoltre, sono necessariamente collegati all'attività in concreto espletata in favore ELla parte assistita.
6. Il secondo motivo di appello sull'errore processuale commesso dal Tribunale è inammissibile ex art. 342 c.p.c. in quanto irrilevante ai fini ELla decisione. L'appellante sostiene che il primo giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, con ordinanza EL 23.1.2024, ha irritualmente rimesso in termini parte attrice per consentirle il deposito di alcuni documenti. La censura è priva di pregio perché l'ordinanza EL giudice si riferisce al deposito dei documenti allegati alla relazione depositata dall'avvocato CP_2 al giudice tutelare il 28.4.2015 e prodotta in giudizio con l'atto di citazione come documento n.
4. Gli allegati alla relazione ELl'avvocato erano stati depositati con l'atto di citazione CP_2 come documento n. 5, divisi in 3 file di 10 documenti ciascuno (doc.
5_01-10; doc. 5_11-20, doc. 5_21-30). Il doc. 4 riprodotto a pag. 8 ELl'atto d'appello non corrisponde al doc. 4 a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione in istruttoria, bensì all'allegato n. 4 ELla relazione prodotta dall'attrice con doc. 4 (allegato contenuto a pag.
17 EL doc. 5_01-10 attoreo). Il giudice di primo grado, cadendo in un errore privo di concreta rilevanza, non si era reso conto che i documenti richiesti con l'ordinanza EL 23.1.2024 erano già stati tempestivamente depositati.
7. Nemmeno il quarto motivo d'appello sulla prova ELle illecite sottrazioni di denaro può essere accolto.
pag. 19/27 7.1 Nella prima parte EL motivo l'appellante lamenta l'errore EL primo giudice nell'aver ritenuto non dimostrato che il processo penale pendeva in grado di appello. Il passaggio in giudicato ELla sentenza penale avrebbe dovuto essere dimostrato producendo copia ELla sentenza contenente l'annotazione, prevista dall'art. 27 d.m. n. 334 EL 1989, ELla sua irrevocabilità. Il Tribunale ha peraltro deciso la causa facendo riferimento ai documenti depositati nel giudizio civile.
Ha in modo condivisibile ritenuto che avesse CO documentato i prelievi da parte di e che, viceversa, il Parte_1 curatore non avesse dimostrato di essere stato autorizzato a eseguirli. Non è partito dal presupposto che la sentenza penale facesse stato nel giudizio civile di danno ai sensi ELl'art. 651 c.p.p..
7.2 Nella seconda parte EL quarto motivo lamenta Parte_1
l'erronea valutazione ELle relazioni annuali da lui depositate nel corso ELla curatela per gli anni dal 2006 al 2012. La doglianza, per come formulata, appare rivolta alla sentenza penale. L'appellante si lamenta, infatti, di come il giudice penale abbia ritenuto la responsabilità di per il reato di peculato all'esito di Parte_1 giudizio abbreviato e, dunque, sulla scorta di quanto contenuto nel fascicolo EL pubblico ministero, ovvero il fascicolo ELla curatela, le sommarie informazioni acquisite nel corso ELle indagini e le relazioni depositate dall'avvocato senza valorizzare le relazioni CP_2 annuali di rendiconto per gli anni dal 2006 al 2012 approvate dal giudice tutelare. L'approvazione ELle relazioni – a dire ELl'appellante
- era idonea a giustificare i prelievi desumibili dagli estratti conto annuali sino al 2012 mentre per il periodo successivo sarebbe necessario porlo nelle condizioni di potersi giustificare, tenendo conto pag. 20/27 ELl'impossibilità di organizzare una difesa adeguata per lo stato di detenzione. Nel presente giudizio civile , tuttavia, doveva Parte_1 dimostrare di essere autorizzato a eseguire ELle operazioni di prelievo che prima facie non riportavano la causale né risultavano essere autorizzate. L'approvazione dei rendiconti da parte EL giudice tutelare avrebbe potuto rilevare solo negli stretti limiti in cui i rendiconti EL curatore avessero preso in considerazioni specifici prelievi e li avessero giustificati. Nel corso EL giudizio di primo grado l'appellante non aveva dimostrato che con i rendiconti avesse fornito giustificazioni sulle operazioni che gli erano state contestate. Sulla concreta possibilità di esercizio EL diritto di difesa si è già preso posizione affrontando il primo motivo di appello. Manca la prova di richieste inevase al giudice tutelare per ottenere copia di documenti contenuti nel fascicolo di volontaria giurisdizione rilevanti per giustificare la condotta EL curatore.
8. Il quinto motivo d'appello sulla giustificazione dei prelievi di denaro è infondato. censura la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il convenuto non avesse dimostrato le causali ELle operazioni di prelievo e che le operazioni fossero state eseguite nell'interesse di CP_1
[...]
8.1 Il decreto di liquidazione emesso dal giudice tutelare EL
Tribunale di Verona il 20.11.2012 a favore di per Parte_1
l'importo di euro 12.000,00, prodotto da –e non CO dal convenuto– come allegato n. 30 contenuto a pag. 29 EL doc.
5_21-30 ELl'atto di citazione di primo grado, non giustifica i prelievi EL curatore. Nessun prelievo precedente al novembre 2012, ovvero pag. 21/27 alla liquidazione giudiziale, può ovviamente trovare giustificazione in ragione di un provvedimento autorizzatorio di epoca successiva.
Quanto all'assegno EL 28.10.2013 di euro 5.700,00 a favore di PT
, il lungo tempo trascorso dalla liquidazione giudiziale, la
[...] mancanza di una causale e l'assenza di documentazione contabile che ricolleghi il prelievo al decreto non permettono di riferire l'assegno al provvedimento EL magistrato.
8.2 L'appellante sostiene che “i prelievi in contanti dal 2006 al
2012 erano già stati relazionati al G.T. con le relazioni EL periodo e documentate con il deposito degli estratti conto (a cui peraltro avevano accesso la stessa sig.ra e i di lei familiari che li Pt_2 controllavano), senza essere mai stata sollevata alcuna obiezione,
APPROVATI dal G.T. e mai impugnati dalla beneficiaria o aventi titolo”
(pag. 14 ELl'atto di appello). Il danno patrimoniale di euro 31.346,80
è scomponibile nella somma di euro 27.616,80 (sette assegni circolari di cui agli allegati 23, 24, 25, 26, 27 e 28 EL doc. 5_21-30 e al doc.
6 att.) e nella somma di euro 3.730,00, pari a prelievi in contanti menzionati anche dal giudice penale (prelievi EL 3.4.2013,
15.4.2013, 26.4.2013 e EL 28.10.2013, di cui all'allegato 18 e 20 EL doc. 5_11-20 di parte attrice). A prescindere dal fatto che Parte_1 non ha depositato le relazioni di rendiconto 2006-2012, tali relazioni non possono aver preso in considerazione le operazioni oggetto ELla pronuncia EL giudice di primo grado. Il danno ricollegabile a prelievi in contanti non comprende prelievi antecedenti al 20 novembre 2012.
8.3 L'appellante sostiene ancora che “i prelievi in contanti oggetto di richiesta risarcitoria sono stati operati nel corso ELla lunga gestione operata dal sig. quale curatore prima e, PT
pag. 22/27 Amministratore di Sostegno poi, su richiesta ELla sig.ra e Pt_2 più precisamente ELla sorella che ne gestiva la quotidianità e, alle stesse consegnati in occasione ELle esigenze straordinarie quali
(visite mediche, compleanni o festività), per la gestione diretta da parte ELla sig.ra stessa” (pag. 14 ELl'atto di appello). Le Pt_2 operazioni bancarie contestate sono state specificamente documentate e risultano eseguite nell'arco temporale compreso tra ottobre 2011 e ottobre 2013. Era onere EL curatore tenere la contabilità ELle operazioni, corredata di causali e riscontri giustificativi, dovendosi escludere che nella gestione EL patrimonio ELl'inabilitata possano ammettersi movimentazioni di denaro non inequivocabilmente riconducibili allo svolgimento ELl'incarico. Il generico richiamo alla lunga gestione ELla curatela non può servire per giustificare singole operazioni.
8.4 allega di aver contribuito a incrementare il Parte_1 patrimonio di per aver gestito in maniera CO proficua la successione ereditaria EL padre ELl'inabilitata e aver messo a reddito gli immobili acquisiti. La non dimostrata circostanza
è in ogni caso irrilevante perché non aveva il diritto di PT autoliquidarsi alcuna indennità. Assume importanza, piuttosto, che riconosca di “ … essersi 'pagato' senza autorizzazione”, così si PT legge a pag. 7 ELl'atto di appello, perché l'appellante ammette di essersi appropriato illecitamente EL denaro. La difesa ELl'appellante finisce anche per riconoscere, a pag. 16 ELl'atto di appello, di aver prelevato senza autorizzazione una somma compresa fra euro
17.000,00 ed euro 21.000,00. Se si considera che l'appellante fa riferimento, per giustificare i propri prelievi, anche alla liquidazione da parte EL giudice tutelare ELla somma di euro 12.000,00, ne pag. 23/27 consegue che sostanzialmente non contesti di aver eseguito prelievi pressoché corrispondenti al danno patrimoniale di euro 31.346,80 riconosciuto dal primo giudice.
9. Nemmeno il sesto motivo d'appello sul danno non patrimoniale è accoglibile. Il danno morale può essere provato per presunzioni e deve essere liquidato, ai sensi ELl'art. 1226 c.c., in via equitativa. Le specifiche circostanze EL fatto inducono a non ritenere eccessiva la quantificazione EL giudice di primo grado per la presumibile sofferenza soggettiva ELla persona assistita. Tra il 2003
e il 2014 l'autorità giudiziaria aveva nominato l'avvocato Parte_1 curatore ELl'inabilitata Un soggetto debole deve CO poter fare affidamento sulla competenza, correttezza e serietà EL professionista che svolge un ufficio pubblico su incarico ELl'autorità giudiziaria. aveva il compito di gestire il patrimonio ELla PT
tutelando i suoi interessi. L'inabilitata ha invece scoperto, a Pt_2 distanza di tempo, che il curatore aveva operato sul suo conto corrente bancario distraendo denaro in favore di se stesso o di terzi sconosciuti , e CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
cfr. doc. 5, 6, 24, 26 e 27 att.). La condotta illecita dolosa, Per_7 avente una rilevanza anche penale, ha con tutta probabilità lasciato la danneggiata in uno stato di profonda frustrazione e disorientamento, accresciuto dai ripetuti tentativi generici di giustificazione. Rilevano
l'entità ELle somme distratte (circa euro 30.000,00), la qualità soggettiva ELl'autore ELl'illecito (un professionista avvocato che ricopriva un ufficio pubblico) e ELla danneggiata (un soggetto debole), la natura dolosa ELl'illecito e l'assenza d'iniziative EL responsabile volte a ridurre gli effetti pregiudizievoli.
pag. 24/27 10. Nel precisare le conclusioni l'appellante ha chiesto la revoca ELl'ordinanza di condanna al pagamento ELla pena pecuniaria di euro 2.000,00, adducendo il proprio stato di detenzione dal 2019 e la mancanza di disponibilità patrimoniale conseguente a un sequestro conservativo EL 2018 e a un'esecuzione forzata EL 2019. La richiesta di sospensiva è stata ritenuta manifestamente infondata richiamando a) le motivazioni ELle due sentenze di primo grado che si erano occupate ELla vicenda;
b) l'assenza di specifiche allegazioni sul periculum in mora;
c) il fatto che la maggior parte EL credito riguardava somme di cui l'appellante si era appropriato illecitamente.
Richiamate le argomentazioni contenute a pag. 2 ELl'ordinanza che ha deciso sull'istanza di sospensiva e considerato che all'esito EL giudizio risulta confermata l'infondatezza EL gravame, mancano le condizioni per una revoca ELla pena pecuniaria.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali EL gravame, liquidate sulla base EL d.m. 10 marzo
2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le Parte_1 tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
6.946,00 per compensi nel rispetto dei parametri medi (euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) ELlo scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro 52.000,00). La manifesta fondatezza ELle difese di parte appellata consente di applicare l'art. 4, comma 8, EL d.m. 55/2014, e di aumentare di un terzo il compenso, sino ad euro 9.261,33 (euro 6.946,00 + euro 2.315,33).
La presenza di collegamenti ipertestuali, che agevolano la consultazione dei documenti, consente di applicare l'art. 4, comma 1 bis, EL d.m. 55/2014, e di aumentare ulteriormente EL trenta per pag. 25/27 cento il compenso sino a euro 12.039,73 (euro 9.261,33 + euro
2.778,40).
12. Deve darsi atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
13. Ai sensi ELl'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione EL presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ELle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza EL Tribunale di Verona 3 aprile 2024
[...]
n. 823, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore ELla parte appellata ELle spese EL CO presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 12.039,73 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) condanna la parte appellante al versamento di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30.5.02, n. 115.
pag. 26/27 4) in caso di diffusione ELla sentenza devono essere omesse le generalità ELle parti e gli altri dati identificativi ELle parti e dei soggetti menzionati, a norma ELl'art. 52 d.lgs. n. 196 EL 2003.
Venezia, 27 febbraio 2025
il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
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