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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2459/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14761/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agnello - Piazza Matteotti, 24 80065 Sant'Agnello NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'11/7/2025 e depositato il 5/8/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Sant'Agnello l'Avviso di Accertamento Esecutivo dell'Imposta Municipale Propria I.M.U. Anno di Imposta 2020, n°127 del 05/05/2025, Num. Prot. Gen. 9695/127 del 13/05/2025, notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente Email_3, in data 20 maggio 2025, con cui, in relazione all' I.M.U anno 2020, il Comune ha accertato e liquidato - con riferimento alle unità immobiliari dichiarate e tenutosi conto dei ratei già pagati il 16/06/2020 e il 16/12/2020 - un saldo complessivo di€ 592,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica relativo alle unità immobiliari dichiarate ed ubicate nei fabbricati in Sant'Agnello (NA), alla Indirizzo_1.
Il ricorrente ha premesso di essere proprietario di quattro unità immobiliari ubicate nel Comune di Sant'Agnello
(NA) analiticamente riportate nella lista immobili dell'atto oggetto di impugnazione. Ha aggiunto che le unità immobiliari Foglio 2, Particella 442 Subalterni 2 e 8, rispettivamente appartamento sito alla
Indirizzo_2, piano terra, interno n°2, e box-auto sito al medesimo indirizzo, piano seminterrato, identificato con la lettera D, in forza di contratto stipulato in data 01/02/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Napoli 1, al n°2559/3T, furono concesse in locazione ai Sigg. Nominativo_1
e Nominativo_2, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della legge 431/1998 (cd contratti di locazione a canone concordato ovvero contratti di locazione abitativa agevolata) nonchè dell'Accordo Territoriale per il
Comune di Sant'Agnello (NA), sottoscritto tra le Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini in data 21/11/2018
e depositato presso il Comune il 28/12/2018 al Protocollo n°22634/2018. Ha dedotto che, come richiesto dal Decreto interministeriale del 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, egli conseguì - ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali previsti della normativa (applicazione del regime fiscale della Cedolare
Secca al 10% e abbattimento I.M.U. al 75%) - in data 11/02/2019, l'Attestazione di Rispondenza, prevista dall'art. 1, comma 8, della medesima norma.
Ha quindi esposto che dall'analisi dell'atto oggetto di impugnazione emesso dal Comune di Sant'Agnello
(NA), emerge chiaramente che l'Ufficio non ha, arbitrariamente e illegittimamente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 11, del Decreto interministeriale del 16/01/2017 - Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, negando la riduzione di imposta al 75% e così trascurando che essa non scaturisce dall'esercizio di facoltà che il legislatore ha accordato ai comuni ma deriva direttamente dalla legge al verificarsi delle condizioni e in base alle regole dettate dal legislatore stesso.
Ha quindi fatto valere il seguente motivo.
Egli era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della riduzione del 25% dell'imposta
I.M.U. per l'anno 2020 relativamente all'immobile e alla correlativa pertinenza locate con contratto di locazione a canone concordato. Dunque, l'atto emesso dal Comune di Sant'Agnello è del tutto illegittimo.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituito il Comune di Sant'Agnello, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'art. 1, l. 160 del 2019, comma 738, prevede che «a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783».
Tra queste, il comma 760 dispone che «per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma
754, è ridotta al 75 per cento».
L'agevolazione – riduzione nella misura di un quarto dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota comunale – è legata alla circostanza che l'abitazione che ne è oggetto sia stata locata a canone concordato, rientri in altri termini nelle relative tipologie previste dalla lege richiamata.
Il fatto che questo ampio genus (contratti a canone concordato ex l. 431 del 1998) possa riguardare anche immobili ricadenti in comuni ad alta tensione abitativa è evenienza che non rileva ai fini dell'agevolazione per cui è causa, ma ai diversi fini della spettanza di ulteriori agevolazioni, ed in particolare di quella della riduzione della misura della cd. cedolare secca (che inerisce non all'IMU ma alle imposte sui redditi), e quindi risulta del tutto estranea alla fattispecie normativa in esame.
D'altro canto, non può omettersi di dare atto che, come peraltro osservato dal ricorrente medesimo, l'assunto del Comune – secondo cui «La L. 28/12/2015, n°. 208, pubblicata nella G.U. n°. 302 del 30/12/2015 (cd. finanziaria 2016) all'art. 1, commi 53 e 54, ha disposto che “l'imposta IMU è ridotta al 75% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato di cui alla L. 09/12/1998, n°. 431, esclusivamente per gli immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa” (Allegati 3 e 4)» - non è corretto in quanto la disposizione normativa richiamata – che è peraltro superata da quella introdotta dalla legge di stabilità 2020, art. 1 commi
738 e seguenti – non è formulata in quel modo, ma è articolata in un contenuto sostanzialmente identico al più volte citato comma 760, del tutto privo dell'inciso che, secondo il Comune, espressamente escluderebbe il beneficio della riduzione del quarto per gli immobili ubicati nei Comuni non ad alta tensione abitativa.
Il ricorso è, pertanto, manifestamente fondato.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune resistente a rifondere le spese processuali al ricorrente, liquidandole in € 38,75 per esborsi, € 800,00 per compensi e € 120,00 per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14761/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agnello - Piazza Matteotti, 24 80065 Sant'Agnello NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'11/7/2025 e depositato il 5/8/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Sant'Agnello l'Avviso di Accertamento Esecutivo dell'Imposta Municipale Propria I.M.U. Anno di Imposta 2020, n°127 del 05/05/2025, Num. Prot. Gen. 9695/127 del 13/05/2025, notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente Email_3, in data 20 maggio 2025, con cui, in relazione all' I.M.U anno 2020, il Comune ha accertato e liquidato - con riferimento alle unità immobiliari dichiarate e tenutosi conto dei ratei già pagati il 16/06/2020 e il 16/12/2020 - un saldo complessivo di€ 592,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica relativo alle unità immobiliari dichiarate ed ubicate nei fabbricati in Sant'Agnello (NA), alla Indirizzo_1.
Il ricorrente ha premesso di essere proprietario di quattro unità immobiliari ubicate nel Comune di Sant'Agnello
(NA) analiticamente riportate nella lista immobili dell'atto oggetto di impugnazione. Ha aggiunto che le unità immobiliari Foglio 2, Particella 442 Subalterni 2 e 8, rispettivamente appartamento sito alla
Indirizzo_2, piano terra, interno n°2, e box-auto sito al medesimo indirizzo, piano seminterrato, identificato con la lettera D, in forza di contratto stipulato in data 01/02/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Napoli 1, al n°2559/3T, furono concesse in locazione ai Sigg. Nominativo_1
e Nominativo_2, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della legge 431/1998 (cd contratti di locazione a canone concordato ovvero contratti di locazione abitativa agevolata) nonchè dell'Accordo Territoriale per il
Comune di Sant'Agnello (NA), sottoscritto tra le Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini in data 21/11/2018
e depositato presso il Comune il 28/12/2018 al Protocollo n°22634/2018. Ha dedotto che, come richiesto dal Decreto interministeriale del 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, egli conseguì - ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali previsti della normativa (applicazione del regime fiscale della Cedolare
Secca al 10% e abbattimento I.M.U. al 75%) - in data 11/02/2019, l'Attestazione di Rispondenza, prevista dall'art. 1, comma 8, della medesima norma.
Ha quindi esposto che dall'analisi dell'atto oggetto di impugnazione emesso dal Comune di Sant'Agnello
(NA), emerge chiaramente che l'Ufficio non ha, arbitrariamente e illegittimamente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 11, del Decreto interministeriale del 16/01/2017 - Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, negando la riduzione di imposta al 75% e così trascurando che essa non scaturisce dall'esercizio di facoltà che il legislatore ha accordato ai comuni ma deriva direttamente dalla legge al verificarsi delle condizioni e in base alle regole dettate dal legislatore stesso.
Ha quindi fatto valere il seguente motivo.
Egli era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della riduzione del 25% dell'imposta
I.M.U. per l'anno 2020 relativamente all'immobile e alla correlativa pertinenza locate con contratto di locazione a canone concordato. Dunque, l'atto emesso dal Comune di Sant'Agnello è del tutto illegittimo.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituito il Comune di Sant'Agnello, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'art. 1, l. 160 del 2019, comma 738, prevede che «a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783».
Tra queste, il comma 760 dispone che «per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma
754, è ridotta al 75 per cento».
L'agevolazione – riduzione nella misura di un quarto dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota comunale – è legata alla circostanza che l'abitazione che ne è oggetto sia stata locata a canone concordato, rientri in altri termini nelle relative tipologie previste dalla lege richiamata.
Il fatto che questo ampio genus (contratti a canone concordato ex l. 431 del 1998) possa riguardare anche immobili ricadenti in comuni ad alta tensione abitativa è evenienza che non rileva ai fini dell'agevolazione per cui è causa, ma ai diversi fini della spettanza di ulteriori agevolazioni, ed in particolare di quella della riduzione della misura della cd. cedolare secca (che inerisce non all'IMU ma alle imposte sui redditi), e quindi risulta del tutto estranea alla fattispecie normativa in esame.
D'altro canto, non può omettersi di dare atto che, come peraltro osservato dal ricorrente medesimo, l'assunto del Comune – secondo cui «La L. 28/12/2015, n°. 208, pubblicata nella G.U. n°. 302 del 30/12/2015 (cd. finanziaria 2016) all'art. 1, commi 53 e 54, ha disposto che “l'imposta IMU è ridotta al 75% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato di cui alla L. 09/12/1998, n°. 431, esclusivamente per gli immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa” (Allegati 3 e 4)» - non è corretto in quanto la disposizione normativa richiamata – che è peraltro superata da quella introdotta dalla legge di stabilità 2020, art. 1 commi
738 e seguenti – non è formulata in quel modo, ma è articolata in un contenuto sostanzialmente identico al più volte citato comma 760, del tutto privo dell'inciso che, secondo il Comune, espressamente escluderebbe il beneficio della riduzione del quarto per gli immobili ubicati nei Comuni non ad alta tensione abitativa.
Il ricorso è, pertanto, manifestamente fondato.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune resistente a rifondere le spese processuali al ricorrente, liquidandole in € 38,75 per esborsi, € 800,00 per compensi e € 120,00 per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello