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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De AB, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 305/23 RG Lav
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati dall'avv M. Casali
e
Controparte_1
in persona dei dipendenti e E. Di Domenicantonio, L.Sincini, J. Palestri e CP_2
P. AU
OGGETTO: opposizione a ordinanza- ingiunzione n°29/23.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si rileva che la legge 241/90 non si applica al procedimento in oggetto, regolato da disciplina specifica stante la sua natura speciale (cfr
Cass.31239/21).
2. Nel merito, le parti ricorrenti si oppongono alle «contestate … violazioni di cui agli art. 29, co. 1 e art. 18 co.
5-bis, D.lgs. n. 276/2003 come modificato dall'art. 1, co. 1,
pagina 1 di 5 D.lgs. n. 08/2016 e dall'art. 1, co. 445, lett. d), punto 1, L. 145/2018», comminate
«per aver “illecitamente somministrato n. 8 lavoratori […] complessivamente dal
30/07/2018 al 03/04/2019; il tutto per complessive n. 351 giornate di lavoro effettivo” (pp. 1-2, all. n. 1)», evidenziando che «Stando al verbale di accertamento, tali lavoratori, formalmente assunti dalla , sarebbero stati di fatto diretti nello Pt_1
svolgimento delle loro mansioni dalla società . CP_3
3. Al fine di contestare l'addebito, nel ricorso deducono solamente che «i dipendenti della , quale società appaltatrice di fatto, sono sempre stati diretti dal solo Pt_1
sig. … anch'esso dipendente di quest'ultima»: invocando (sia nelle Parte_2
difese svolte in sede amministrativa [doc.3 allegato al ricorso]; sia, comunque e soprattutto, in giudizio) questa unica circostanza come elemento distintivo tra la contestata somministrazione illecita e il dedotto rapporto di appalto.
4. Si deve quindi osservare che:
4.1. se è vero che l'onere di provare i fatti costitutivi della violazione grava sulla
(art.611 D. L.vo 150/11), è altresì generalmente riconosciuto in giurisprudenza che il giudice della opposizione li possa porre in dubbio solo ove
(tempestivamente) contestati dall'opponente, il quale deve indicare già nel ricorso (non potendo utilmente farlo nei successivi atti del giudizio) tutti i motivi di opposizione (v. Cass.18158/20);
4.2. nella fattispecie, è pacifico che i dipendenti della abbiano lavorato Pt_1
(nelle date indicate in verbale) per la non utilizzando capitali, CP_5
attrezzature o strumenti forniti dalla Cooperativa, senza un documentato contratto di appalto, e svolgendo prestazioni esclusivamente manuali e cioè consistenti (per quanto dedotto nello stesso ricorso) in «operazioni di carico e scarico» di materiale occorrente al «montaggio di stand e palchi nell'ambito di alcune fiere ed eventi»;
4.3. non appare quindi facilmente configurabile la sussistenza di quelle «esigenze» che, a norma del comma dell'art.29 D. L.vo 276/03, avrebbero richiesto un pagina 2 di 5 significativo «esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto»;
4.4. pertanto la circostanza capitolata, secondo cui «il sig. - il quale «al Pt_2
contempo» provvedeva a svolgere anche lui, nel concreto, le … stesse mansioni» degli altri dipendenti della - «impartiva direttive» a questi ultimi, Pt_1
appare già eccessivamente generica: in mancanza di specificazioni di quale fosse il contenuto di queste direttive idoneo a configurare una «organizzazione» significativa, ovvero tale da richiedere una vera e propria attività di «direzione»;
4.5. in ogni caso, il fatto che un ruolo di questo tipo sia stato sostanzialmente svolto da (benchè nominalmente definito «caposquadra»), non solo non è Parte_2
stato provato, ma risulta confutato dalla testimonianza resa dallo stesso interessato (indicato anche da parte opponente), secondo cui «il modo di caricare, cosa mettere prima o dopo o sopra o sotto, lo decidevamo noi insieme, non ero certo io a deciderlo per tutti».
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando per completezza che:
5.1. come premesso, l'eventuale accoglimento della opposizione non può basarsi
(art.112 cpc) su circostanze di fatto diverse da quelle dedotte dal ricorrente: e che oltretutto, nelle fattispecie, non sono emerse in termini certi e univoci;
5.2. ciò vale in primo luogo per la figura di «un certo evocato dai testi Per_1
e il quale da una parte non è affatto indicato nel ricorso quale Pt_2 Tes_1
persona che organizzasse il lavoro né come dipendente della Cooperativa, e dall'altra: è stato dal teste contrapposto a «noi della »; ha Pt_2 Pt_1
dichiarato in giudizio(qualora si volesse identificarlo con il teste Tes_2
di non ricordare se tra le ditte per le quali si occupava di scaricare e
[...]
caricare «soltanto, impalcature e altre cose» ci fosse anche «tale ditta
; e non è stato (infatti) incluso dai verbalizzanti tra i dipendenti CP_3
“somministrati” alla nel periodo in contestazione;
(la Pt_1 CP_3
pagina 3 di 5 stessa difesa ricorrente nella memoria 4/11/25 ha evidenziato che proprio dalle
«dichiarazioni del si riscontra che «la , … ha .. in essere Per_1 Pt_1
un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente .. per conto di diverse imprese»: sul punto giova chiarire che ai fini della presente decisione non è rilevante se, quando, come, e con quale ruolo del la Per_1 Pt_1
fornisse i propri servizi per altri “committenti”: ma solo le modalità in cui essa li abbia forniti alla ditta nel periodo in oggetto); CP_3
5.3. ciò vale a maggiore ragione per la figura di « .. signore » (e a Per_2 Per_3
cui parimenti parte opponente non ha fatto in alcun modo riferimento ai fini di cui si tratta) che secondo il teste era tra coloro che «diceva[no] Testimone_3
di solito» ai dipendenti impegnati per conto della «quello Pt_1 CP_3
che doveva[n]o fare»: anche volendolo identificare con il teste Tes_4
si osserva infatti che lo stesso non si è attribuito alcun ruolo
[...]
organizzativo e che oltretutto egli - per quanto accertato dai verbalizzanti (per come riportato, senza suscitare specifiche contestazioni, nella memoria difensiva ex art.416 cpc), - nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze Testimone_3
della (27\11-14\12\18), non era formalmente assunto dalla quest'ultima Pt_1
ma proprio da (e quindi tale suo eventuale intervento “direttivo” CP_3
giocherebbe contro la tesi attorea: la quale infatti nelle citata memoria 4/11/25 inquadra la circostanza emersa secondo cui « … indicava Testimone_4
cosa fare, come montare e smontare i gazebo» tra quelle a sé sfavorevoli: anche se asseritamente «comunque insufficienti a dimostrare una qualche responsabilità
» a proprio carico);
5.4. anche rispetto a queste due figure, peraltro, non è emerso in che termini si sarebbe manifestata una qualche “«attività organizzativa” a fronte della estrema semplicità delle operazioni.
5.5. L'indicazione del compenso, nelle fatture di cui al doc.5 allegato al ricorso, con riferimento “ex post” all'attività svolta per ogni mese, non implica (come invece pagina 4 di 5 sostenuto nella citata memoria attorea del 4/11/25) che l'importo sia stato calcolato in base al «risultato finale concordato», piuttosto che alle ore di lavoro svolte, a fronte della la segnalata carenza di prova di quanto stabilito “ex ante” dalle parti (e quindi, sotto questo rilevante aspetto, della sussistenza del necessario “rischio di impresa»: ciò anche senza considerare che anche sul punto nulla si deduce nel ricorso).
5.6. La sanzione prevista dall'art.18 comma 5 bis D. L:vo 276/03 (e dell'art.1 comma
6 D. L.vo 8/16) è pari a «euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione», aumentati del 20% ai sensi dell'art.1445 lettera d) della L.145/18; non si vedono pertanto (né sono stati specificati dal ricorrente) motivi per ritenere eccessiva quella concretamente irrogata (€ 10.881,00 «per complessive n°351 giornate di lavoro effettivo»: doc.1 e 2 allegati al ricorso).
5.7. La rateizzazione di cui all'invocato art.26 L.689/81 non può essere concessa dal
Giudice della opposizione (Cass. 25621/17).
6. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e nell'ambito dell'oggetto del giudizio, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA i ricorrenti, in favore della costituita Amministrazione, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge
Ancona, 26/12/2025
Il Giudice
Andrea De AB
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De AB, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 305/23 RG Lav
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati dall'avv M. Casali
e
Controparte_1
in persona dei dipendenti e E. Di Domenicantonio, L.Sincini, J. Palestri e CP_2
P. AU
OGGETTO: opposizione a ordinanza- ingiunzione n°29/23.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si rileva che la legge 241/90 non si applica al procedimento in oggetto, regolato da disciplina specifica stante la sua natura speciale (cfr
Cass.31239/21).
2. Nel merito, le parti ricorrenti si oppongono alle «contestate … violazioni di cui agli art. 29, co. 1 e art. 18 co.
5-bis, D.lgs. n. 276/2003 come modificato dall'art. 1, co. 1,
pagina 1 di 5 D.lgs. n. 08/2016 e dall'art. 1, co. 445, lett. d), punto 1, L. 145/2018», comminate
«per aver “illecitamente somministrato n. 8 lavoratori […] complessivamente dal
30/07/2018 al 03/04/2019; il tutto per complessive n. 351 giornate di lavoro effettivo” (pp. 1-2, all. n. 1)», evidenziando che «Stando al verbale di accertamento, tali lavoratori, formalmente assunti dalla , sarebbero stati di fatto diretti nello Pt_1
svolgimento delle loro mansioni dalla società . CP_3
3. Al fine di contestare l'addebito, nel ricorso deducono solamente che «i dipendenti della , quale società appaltatrice di fatto, sono sempre stati diretti dal solo Pt_1
sig. … anch'esso dipendente di quest'ultima»: invocando (sia nelle Parte_2
difese svolte in sede amministrativa [doc.3 allegato al ricorso]; sia, comunque e soprattutto, in giudizio) questa unica circostanza come elemento distintivo tra la contestata somministrazione illecita e il dedotto rapporto di appalto.
4. Si deve quindi osservare che:
4.1. se è vero che l'onere di provare i fatti costitutivi della violazione grava sulla
(art.611 D. L.vo 150/11), è altresì generalmente riconosciuto in giurisprudenza che il giudice della opposizione li possa porre in dubbio solo ove
(tempestivamente) contestati dall'opponente, il quale deve indicare già nel ricorso (non potendo utilmente farlo nei successivi atti del giudizio) tutti i motivi di opposizione (v. Cass.18158/20);
4.2. nella fattispecie, è pacifico che i dipendenti della abbiano lavorato Pt_1
(nelle date indicate in verbale) per la non utilizzando capitali, CP_5
attrezzature o strumenti forniti dalla Cooperativa, senza un documentato contratto di appalto, e svolgendo prestazioni esclusivamente manuali e cioè consistenti (per quanto dedotto nello stesso ricorso) in «operazioni di carico e scarico» di materiale occorrente al «montaggio di stand e palchi nell'ambito di alcune fiere ed eventi»;
4.3. non appare quindi facilmente configurabile la sussistenza di quelle «esigenze» che, a norma del comma dell'art.29 D. L.vo 276/03, avrebbero richiesto un pagina 2 di 5 significativo «esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto»;
4.4. pertanto la circostanza capitolata, secondo cui «il sig. - il quale «al Pt_2
contempo» provvedeva a svolgere anche lui, nel concreto, le … stesse mansioni» degli altri dipendenti della - «impartiva direttive» a questi ultimi, Pt_1
appare già eccessivamente generica: in mancanza di specificazioni di quale fosse il contenuto di queste direttive idoneo a configurare una «organizzazione» significativa, ovvero tale da richiedere una vera e propria attività di «direzione»;
4.5. in ogni caso, il fatto che un ruolo di questo tipo sia stato sostanzialmente svolto da (benchè nominalmente definito «caposquadra»), non solo non è Parte_2
stato provato, ma risulta confutato dalla testimonianza resa dallo stesso interessato (indicato anche da parte opponente), secondo cui «il modo di caricare, cosa mettere prima o dopo o sopra o sotto, lo decidevamo noi insieme, non ero certo io a deciderlo per tutti».
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando per completezza che:
5.1. come premesso, l'eventuale accoglimento della opposizione non può basarsi
(art.112 cpc) su circostanze di fatto diverse da quelle dedotte dal ricorrente: e che oltretutto, nelle fattispecie, non sono emerse in termini certi e univoci;
5.2. ciò vale in primo luogo per la figura di «un certo evocato dai testi Per_1
e il quale da una parte non è affatto indicato nel ricorso quale Pt_2 Tes_1
persona che organizzasse il lavoro né come dipendente della Cooperativa, e dall'altra: è stato dal teste contrapposto a «noi della »; ha Pt_2 Pt_1
dichiarato in giudizio(qualora si volesse identificarlo con il teste Tes_2
di non ricordare se tra le ditte per le quali si occupava di scaricare e
[...]
caricare «soltanto, impalcature e altre cose» ci fosse anche «tale ditta
; e non è stato (infatti) incluso dai verbalizzanti tra i dipendenti CP_3
“somministrati” alla nel periodo in contestazione;
(la Pt_1 CP_3
pagina 3 di 5 stessa difesa ricorrente nella memoria 4/11/25 ha evidenziato che proprio dalle
«dichiarazioni del si riscontra che «la , … ha .. in essere Per_1 Pt_1
un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente .. per conto di diverse imprese»: sul punto giova chiarire che ai fini della presente decisione non è rilevante se, quando, come, e con quale ruolo del la Per_1 Pt_1
fornisse i propri servizi per altri “committenti”: ma solo le modalità in cui essa li abbia forniti alla ditta nel periodo in oggetto); CP_3
5.3. ciò vale a maggiore ragione per la figura di « .. signore » (e a Per_2 Per_3
cui parimenti parte opponente non ha fatto in alcun modo riferimento ai fini di cui si tratta) che secondo il teste era tra coloro che «diceva[no] Testimone_3
di solito» ai dipendenti impegnati per conto della «quello Pt_1 CP_3
che doveva[n]o fare»: anche volendolo identificare con il teste Tes_4
si osserva infatti che lo stesso non si è attribuito alcun ruolo
[...]
organizzativo e che oltretutto egli - per quanto accertato dai verbalizzanti (per come riportato, senza suscitare specifiche contestazioni, nella memoria difensiva ex art.416 cpc), - nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze Testimone_3
della (27\11-14\12\18), non era formalmente assunto dalla quest'ultima Pt_1
ma proprio da (e quindi tale suo eventuale intervento “direttivo” CP_3
giocherebbe contro la tesi attorea: la quale infatti nelle citata memoria 4/11/25 inquadra la circostanza emersa secondo cui « … indicava Testimone_4
cosa fare, come montare e smontare i gazebo» tra quelle a sé sfavorevoli: anche se asseritamente «comunque insufficienti a dimostrare una qualche responsabilità
» a proprio carico);
5.4. anche rispetto a queste due figure, peraltro, non è emerso in che termini si sarebbe manifestata una qualche “«attività organizzativa” a fronte della estrema semplicità delle operazioni.
5.5. L'indicazione del compenso, nelle fatture di cui al doc.5 allegato al ricorso, con riferimento “ex post” all'attività svolta per ogni mese, non implica (come invece pagina 4 di 5 sostenuto nella citata memoria attorea del 4/11/25) che l'importo sia stato calcolato in base al «risultato finale concordato», piuttosto che alle ore di lavoro svolte, a fronte della la segnalata carenza di prova di quanto stabilito “ex ante” dalle parti (e quindi, sotto questo rilevante aspetto, della sussistenza del necessario “rischio di impresa»: ciò anche senza considerare che anche sul punto nulla si deduce nel ricorso).
5.6. La sanzione prevista dall'art.18 comma 5 bis D. L:vo 276/03 (e dell'art.1 comma
6 D. L.vo 8/16) è pari a «euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione», aumentati del 20% ai sensi dell'art.1445 lettera d) della L.145/18; non si vedono pertanto (né sono stati specificati dal ricorrente) motivi per ritenere eccessiva quella concretamente irrogata (€ 10.881,00 «per complessive n°351 giornate di lavoro effettivo»: doc.1 e 2 allegati al ricorso).
5.7. La rateizzazione di cui all'invocato art.26 L.689/81 non può essere concessa dal
Giudice della opposizione (Cass. 25621/17).
6. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e nell'ambito dell'oggetto del giudizio, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA i ricorrenti, in favore della costituita Amministrazione, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge
Ancona, 26/12/2025
Il Giudice
Andrea De AB
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