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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3890/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBIERI BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA LEMONIA N. 21 BOLOGNA presso il difensore avv. BARBIERI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e COroparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA, CORSO EUROPA 13 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 13 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO
LUCA
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danni, diamanti, responsabilità da contatto sociale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Nel merito: In via principale
- Accertare e dichiarare l'inganno perpetrato ai danni dell'attrice dal (già COroparte_1
Banco Popolare Società Cooperativa per azioni) vendendo a titolo di investimento finanziario il diamante, come individuato in narrativa, ad un prezzo di molto superiore al suo reale valore di mercato facendo credere alla ricorrente come corretto, un prezzo di acquisto presentato come quotazione di mercato frutto di una rilevazione oggettiva garantendole falsamente l'agevole liquidabilità e rivendibilità del diamante alle quotazioni indicate e con una tempistica certa;
pagina 1 di 12 - Accertare e dichiarare che (già Banco Popolare Società Cooperativa per COroparte_1 azioni) nel commercializzare detto investimento, utilizzando il materiale informativo predisposto da proponeva l'investimento alla propria cliente interessata all'acquisto del CP_2 diamante come un bene rifugio idoneo sia a rendere un buon risultato in termini di aumento di valore della pietra nel tempo sia a diversificare i propri investimenti e, perciò, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale della CP_2 determinando la ricorrente all'acquisto;
- Accertare e dichiarare che la gravità della violazione degli obblighi di buona fede e diligenza contrattuale sono talmente gravi da giustificare il diritto ad un risarcimento del danno a favore dell'attrice nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per la compravendita del diamante di cui è causa (ossia euro 24.429,60) e il valore di realizzo, al momento della CTU, pari ad € 19.978,00, o in subordine nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per la compravendita del diamante di cui è causa (ossia euro 24.429,60) e quello costituito dal valore/prezzo reale all'epoca dell'acquisto del diamante, pari ad euro 7.299,06 in forza dei calcoli del CTP di parte attrice e quindi un risarcimento pari ad € 17.130,54, oppure, in estremo subordine, nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per la compravendita del diamante di cui è causa (ossia euro 24.429,60) e quello costituito dal valore/prezzo reale all'epoca dell'acquisto del diamante, pari ad euro 8.013,00 in forza dei calcoli del CTU e quindi un risarcimento pari ad € 16.417,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'acquisto al saldo e di conseguenza, per i motivi indicati in narrativa, nonché condannare il (già Banco Popolare Società Cooperativa per COroparte_1 azioni) in persona del legale rappresentante p.t., a pagare una ulteriore somma a titolo di lucro cessante parametrato al rendimento di un BTP decennale sulla somma pagata in eccesso rispetto al valore reale della pietre tenendo conto dei rendimenti dei BTP decennali all'epoca dell'acquisto delle pietre. In ogni caso sulla somma stabilita calcolare interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo identificando il dì del dovuto dalla data della vendita dei diamanti all'attrice.
- Accertare e dichiarare per i motivi indicati in narrativa il diritto al risarcimento anche del danno morale da reato (danno non patrimoniale) nella misura pari al 30% del danno patrimoniale o nella maggiore o minor misura che parrà di giustizia.
- In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di legge, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A. 4%”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_3 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria avversaria per la presunta responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale della per l'effetto, rigettare CP_3 tutte le richieste ex adverso formulate;
pagina 2 di 12 In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla Cliente ai sensi dell'art.
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di CP_3 somme di denaro in favore di controparte, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2023, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il chiedendo COroparte_1
l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito in relazione all'acquisto di diamanti effettuato nel gennaio 2013 per un importo complessivo di € 24.429,60.
L'attrice esponeva che, recatasi presso la filiale di riferimento di (oggi COroparte_4
e manifestata l'intenzione di destinare parte del proprio patrimonio CP_1 CP_1
all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari, la banca le aveva proposto l'acquisto di diamanti come "bene rifugio", presentandolo quale investimento sicuro e facilmente liquidabile. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la banca aveva fornito materiale informativo predisposto da TE ON SI S.p.A. ( , rassicurando la CP_2
cliente sulla bontà dell'investimento e sulla sua agevole rivendibilità.
L'attrice lamentava che il prezzo pagato per i diamanti fosse di molto superiore al loro reale valore di mercato e che le fossero state fornite informazioni ingannevoli circa la liquidabilità dell'investimento. Chiedeva pertanto la condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il prezzo pagato e il valore di realizzo delle pietre al momento della CTU, o in subordine considerando il reale valore delle pietre all'epoca dell'acquisto, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 13 settembre 2023, COroparte_1
eccependo preliminarmente: il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al contratto di compravendita concluso tra l'attrice e l'inammissibilità, improponibilità e CP_2
pagina 3 di 12 improcedibilità dell'azione risarcitoria per carenza dei presupposti di legge;
la prescrizione quinquennale dell'azione per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale. Nel merito, la banca contestava di aver svolto un ruolo attivo nella vendita, sostenendo di essersi limitata a una mera attività di segnalazione in favore di come previsto dalla convenzione tra le parti CP_2
e ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori e l'irrilevanza probatoria, di per sé, del provvedimento AGCM.
All'esito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettivo valore dei diamanti, nominando la Dott.ssa
Persona_1
Esperito senza successo il tentativo di negoziazione assistita, all'udienza del 24 settembre 2024 i difensori delle parti si riportavano ai rilievi dei rispettivi consulenti di parte.
Il Giudice fissava quindi l'udienza del 18 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., con termine sino al decimo giorno antecedente per il deposito di brevi memorie finali.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusive, insistendo nelle domande ed eccezioni già formulate.
§§§§§§§§§§§§
1. Sulla legittimazione passiva
Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1
secondo cui la banca sarebbe carente di legittimazione in quanto estranea al contratto di
[...]
compravendita dei diamanti, concluso tra l'attrice e CP_2
L'eccezione è infondata.
Nel presente giudizio, infatti, non viene fatta valere una responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento del contratto di compravendita dei diamanti - rispetto al quale è pacifica l'estraneità della banca - bensì una diversa responsabilità fondata sulla violazione degli specifici obblighi di protezione e informazione gravanti sull'istituto di credito in ragione del rapporto qualificato intercorrente con la cliente.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Modena, sentenza n. 352/2020), il fondamento normativo della responsabilità della banca in queste fattispecie va ravvisato "o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in pagina 4 di 12 quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui ha sicuramente contribuito, può CP_1
ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8 comma 3 D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata".
La circostanza che la banca non sia parte del contratto di compravendita non esclude, quindi, la sua legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria fondata sulla violazione dei doveri di protezione e informazione che su di essa gravavano in ragione del rapporto qualificato con la cliente. Tali doveri sussistono infatti autonomamente rispetto al contratto di compravendita e trovano la loro fonte nel particolare status professionale della banca e nel conseguente affidamento riposto dalla cliente.
Nel caso di specie, è proprio la violazione di tali obblighi ad essere posta a fondamento della domanda risarcitoria, essendo contestato alla banca di aver indotto la cliente all'acquisto dei diamanti attraverso informazioni incomplete e fuorvianti, in violazione dei doveri di protezione derivanti dal rapporto qualificato intercorrente tra le parti.
2. Sulla prescrizione
Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la quale sostiene che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale decorrerebbe dalla data dell'acquisto dei diamanti (gennaio 2013), essendo il danno già percepibile a quella data mediante un semplice confronto tra il prezzo pagato e i valori delle pietre emergenti dai listini internazionali.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di protezione gravanti sulla banca nell'ambito del rapporto qualificato con il cliente, come si dirà più diffusamente in seguito.
In ogni caso, anche volendo seguire la tesi della convenuta circa la natura extracontrattuale della responsabilità, il dies a quo della prescrizione non può farsi coincidere con la data dell'acquisto dei diamanti, dovendo invece essere individuato nel momento in cui il danno è divenuto oggettivamente percepibile dal danneggiato.
Tale momento va fatto risalire alla pubblicazione del provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato del 31 ottobre 2017, con il quale è stata accertata e sanzionata la pratica commerciale scorretta posta in essere da e dalle banche partner, tra cui CP_2 CP_1
pagina 5 di 12 CO
. Solo attraverso tale provvedimento, infatti, i clienti hanno potuto acquisire piena consapevolezza della reale natura dell'operazione e delle omissioni informative relative alla significativa presenza di costi per servizi aggiuntivi mai comunicati, che incidevano in modo rilevante sul prezzo finale.
Prima di tale momento non era ragionevolmente esigibile dal cliente la percezione dell'illecito e del danno, considerato che: a) le informazioni sulla reale composizione del prezzo e sui margini applicati non erano disponibili;
b) la banca godeva di un rapporto fiduciario qualificato con il cliente;
c) il materiale informativo utilizzato era predisposto in modo da rendere non immediatamente percepibile la sproporzione tra valore e prezzo.
Nel caso di specie, l'attrice ha inviato formale reclamo alla banca in data 15 maggio 2020 e ha notificato l'atto di citazione il 16 giugno 2023, dunque ampiamente entro il termine decennale decorrente dalla data dell'acquisto (gennaio 2013) e, a fortiori, entro il termine quinquennale decorrente dalla pubblicazione del provvedimento AGCM (ottobre 2017).
3. Sulla responsabilità da contatto sociale qualificato
Nel merito della controversia, occorre esaminare la natura e l'estensione della responsabilità della banca convenuta.
Secondo la consolidata giurisprudenza, il rapporto tra banca e cliente non si esaurisce nel singolo contratto bancario (nel caso di specie, conto corrente o deposito titoli), ma determina l'insorgere di una relazione qualificata che, in virtù dello status professionale della banca e del conseguente affidamento riposto dal cliente, fa sorgere specifici obblighi di protezione e informazione in capo all'istituto di credito.
Tale relazione qualificata, rilevante ex art. 2 Cost., integra un "contatto sociale" dal quale derivano obblighi di protezione autonomi e ulteriori rispetto a quelli nascenti dai singoli contratti.
La banca, infatti, in quanto soggetto autorizzato per legge ad operare nel rispetto di particolari requisiti e sottoposto a vigilanza, è destinataria dell'affidamento dei clienti non solo nell'ambito delle specifiche operazioni bancarie, ma anche rispetto alle attività accessorie e connesse, tra cui rientra la segnalazione/promozione di investimenti.
Con Nel caso di specie, è pacifico che l'attrice abbia sottoscritto i moduli e proceduto all'acquisto dei diamanti nei locali della banca. La convenuta sostiene di aver agito quale mero "segnalatore" sulla base della convenzione con ma tale circostanza non vale ad escludere la sua CP_2
responsabilità.
pagina 6 di 12 Infatti, anche ammettendo che la banca abbia svolto un ruolo di mero segnalatore, rientrava comunque nei suoi obblighi di protezione il dovere di:
- astenersi dal suggerire/segnalare investimenti rivelatisi avere caratteristiche del tutto diverse da quelle prospettate e quindi inaffidabili;
- fornire una corretta ed esaustiva informazione sulla natura, rendimento e prezzo degli stessi.
La violazione di tali obblighi risulta provata dalle evidenze emerse nel corso del giudizio, dalle quali emerge che l'investimento era caratterizzato da rilevanti costi occulti e possibilità di rendimento del tutto inadeguate rispetto a quanto prospettato.
Particolare rilievo probatorio assume, pur non costituendo prova legale, il provvedimento dell'AGCM confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081/2021. Come evidenziato dal giudice amministrativo, non si è limitata ad esercitare un ruolo di mero segnalatore CP_1
ma ha assunto un ruolo di compartecipe nella pratica commerciale scorretta posta in essere da consistita nella "prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune CP_2
caratteristiche dell'investimento in diamanti".
4. Sull'irrilevanza delle clausole di esonero e sulla violazione degli obblighi di protezione
La banca ha eccepito di aver reso edotta la cliente, attraverso la documentazione contrattuale e il materiale informativo, della propria estraneità alle operazioni di compravendita dei diamanti, precisando di svolgere un mero ruolo di "tramite" con e di non prestare alcuna CP_2
garanzia sulla congruità del prezzo, sulle prospettive di rendimento e sulla possibilità di disinvestimento.
Tale eccezione non può essere accolta.
Le clausole di esonero dalla responsabilità contenute nella documentazione contrattuale non possono derogare agli obblighi di protezione gravanti sulla banca in virtù del rapporto qualificato con il cliente. Infatti, la responsabilità da contatto sociale non può ritenersi derogata dall'indicazione di esonero di responsabilità contenuta nella brochure, in quanto è evidente che l'asserito esonero dalla responsabilità non riguarda le informazioni contenute nella brochure né
l'attività di orientamento.
Le clausole di esonero si pongono in contrasto con l'art. 1229 c.c., che sancisce la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente quantomeno la colpa grave della banca, la quale era certamente nella possibilità di valutare la convenienza degli investimenti proposti,
pagina 7 di 12 considerato che era (o poteva essere) ben a conoscenza del minor valore delle pietre rispetto al prezzo richiesto, visti gli esosi costi applicati.
L'obbligo di correttezza e diligenza impone di astenersi dal fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, dovendo specificare quando le notizie fornite sono incontrollate.
È inoltre pacifico che l'attività di "segnalazione" fosse retribuita con commissioni tra il 10% e il
20% a carico del cliente, il che riduceva considerevolmente il valore effettivo dell'investimento.
Tale circostanza evidenzia come la banca avesse un interesse diretto nella conclusione delle operazioni, incompatibile con il ruolo di mero segnalatore neutrale.
In altri termini, in ragione della diligenza qualificata richiesta della natura dell'attività prestata, era sicuramente esigibile l'assolvimento di particolari obblighi di verifica e controllo sulle attività di investimento da segnalare ai risparmiatori e la violazione di tale diligenza è sicuramente non lieve, tenuto conto delle competenze della banca.
Tali condotte di segnalazione sono state sicuramente determinanti nella conclusione delle compravendite di diamanti, in ragione del rapporto di fiducia tra clienti e banca e della circostanza che, a fronte delle presunzioni applicabili al caso di specie, non sono stati offerti elementi in senso contrario, tali da far fondatamente ritenere che il ruolo della banca sia stato assolutamente irrilevante.
Non rileva, ai fini dell'esclusione della responsabilità, la circostanza che la abbia chiarito CP_5
che la vendita di diamanti attraverso il canale bancario non costituisca un "investimento di natura finanziaria" ai sensi del TUF. Come affermato dalla giurisprudenza (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 309/2023), "non è applicabile alla fattispecie la normativa in materia di intermediazione finanziaria, poiché i diamanti non costituiscono strumenti finanziari né altre forme di investimento di natura finanziaria ai sensi dell'art. 1 TUF". Ciò che rileva è la violazione degli obblighi di protezione derivanti dal contatto sociale qualificato, a prescindere dalla qualificazione dell'operazione come investimento finanziario.
A fronte della specifica allegazione della violazione di tali obblighi da parte dell'attrice, la banca non ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto ai propri doveri di protezione e informazione, essendosi limitata a sostenere la propria estraneità alle operazioni.
pagina 8 di 12 Tale difesa non può essere accolta, dovendo la banca rispondere della violazione degli obblighi su di essa gravanti in ragione del rapporto qualificato con la cliente e del conseguente affidamento ingenerato.
5. Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità della banca, occorre procedere alla liquidazione del danno.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta posta in essere consiste nella differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto dei beni e quello che avrebbe corrisposto per l'acquisto delle medesime cose a prezzi di mercato.
È irrilevante accertare se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nei contratti o se siano stati consegnati i relativi certificati gemmologici, poiché la banca non era parte del contratto di compravendita e non era tenuta a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti da un accordo stipulato tra terzi.
È altresì irrilevante, ai fini della quantificazione del danno, l'eventuale maggior valore attuale dei diamanti rispetto alla data dell'acquisto.
Infatti, anche nell'ipotesi in cui le pietre avessero oggi un valore maggiore rispetto alla data di perfezionamento del negozio, il danno subito dall'attrice sarebbe comunque sussistente e della medesima entità, avendo la stessa conseguito un'utilità economicamente inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto acquistando i diamanti al prezzo di mercato.
Nel caso di specie, la CTU ha determinato:
- Prezzo pagato dall'attrice: € 24.430,00
- Valore di mercato stimato al momento dell'acquisto: € 8.375,00
- Differenziale tra prezzo pagato e valore di mercato: € 16.055,00
La consulenza tecnica espletata è metodologicamente corretta e fondata su criteri oggettivi e verificabili. Il CTU ha seguito un procedimento di stima basato sul listino Rapaport, riconosciuto come benchmark internazionale del settore, determinando il valore dei diamanti alla data di acquisto attraverso un processo articolato: partendo dalla quotazione Rapaport dell'epoca in dollari americani, l'ha convertita in euro secondo il tasso di cambio vigente, ha applicato la scontistica media del periodo (-30%) normalmente praticata agli operatori commerciali e infine ha aggiunto una percentuale di ricarico del 70% per determinare il prezzo medio al dettaglio.
Tale metodologia appare condivisibile in quanto: il listino Rapaport rappresenta il principale riferimento internazionale per la valutazione dei diamanti;
la maggiorazione applicata riflette pagina 9 di 12 correttamente il passaggio dal mercato all'ingrosso a quello al dettaglio;
non sono stati considerati costi accessori (certificati, custodia, etc.) poiché, come rilevato dal CTU, questi incidono in misura minima sul valore della pietra.
Il consulente ha inoltre fornito puntuali e convincenti risposte alle contestazioni sollevate dai consulenti di parte, chiarendo ogni aspetto metodologico e confermando l'attendibilità delle valutazioni effettuate. Le conclusioni della consulenza tecnica risultano pertanto pienamente affidabili e idonee a quantificare il danno subito dall'attore.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 16.055,00 dovranno essere calcolati rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'acquisto
(gennaio 2013) alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento del lucro cessante parametrato al rendimento di un BTP decennale, in quanto non è stata fornita prova della concreta ed effettiva probabilità di realizzazione di un diverso investimento più redditizio.
Neppure può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in relazione al preteso danno morale da reato, non risultando integrata, nel caso di specie, alcuna fattispecie penalmente rilevante ascrivibile alla banca. Né risulta allegata, né tantomeno provata, la lesione di diritti inviolabili della persona tutelati a livello costituzionale. La mera violazione da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi e di protezione, ancorché rilevante sotto il profilo della responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, non è di per sé idonea a giustificare il riconoscimento di un danno non patrimoniale.
6. Sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Va esaminata infine l'eccezione sollevata dalla banca convenuta circa la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non aver questa verificato autonomamente il valore dei diamanti attraverso la consultazione dei listini internazionali e per non essersi attivata per acquisire ulteriori informazioni.
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente alcuna condotta colposa dell'attrice che abbia concorso alla causazione del danno. Ed infatti:
1) La mancata consultazione autonoma dei listini internazionali non può essere considerata negligente, trattandosi di informazioni tecniche la cui conoscenza non è normalmente esigibile da pagina 10 di 12 un comune investitore, tanto più considerando che l'investimento era stato presentato come particolarmente conservativo e sicuro;
2) L'affidamento riposto dalla cliente nella banca era pienamente giustificato dal rapporto qualificato esistente tra le parti e dallo status professionale dell'istituto di credito;
3) un concorso di colpa dell'investitore può ravvisarsi nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale. Nessuna di tali circostanze risulta provata nel caso di specie.
La banca convenuta non ha fornito alcuna prova di comportamenti dell'attrice che possano integrare gli estremi di una condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., essendosi limitata a dedurre genericamente la mancata verifica autonoma del valore dei diamanti.
In particolare, non incide sulla decisione la circostanza dedotta dalla banca convenuta relativa alla proposta avanzata dal agli ammessi al passivo, che prevedrebbe il CP_6
risarcimento nella misura del 15% del prezzo di acquisto, in quanto non vi è prova che l'attrice si sia insinuata al passivo del né che abbia percepito alcunché da tale procedura. CP_6
Peraltro, trattandosi di obbligazione solidale tra e il , l'attrice può CP_1 CP_6
legittimamente scegliere di rivendicare l'intero proprio credito nei confronti della sola banca convenuta, restando impregiudicato il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti del
. CP_6
La mera eventualità di un parziale ristoro in sede concorsuale non è idonea, pertanto, né ad escludere né a limitare la responsabilità risarcitoria della banca convenuta per l'intero pregiudizio arrecato alla cliente in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione e informazione gravanti sull'istituto.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di concorso di colpa, dovendo la banca rispondere integralmente del danno così cagionato.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della convenuta. La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. CP_3
55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa determinato in base alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento (€ 16.055,00) e quindi rientrante nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00. In particolare, vengono applicati i valori medi per le fasi di studio e pagina 11 di 12 introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della natura e complessità della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della banca convenuta quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 COroparte_1
provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità di per violazione degli obblighi di COroparte_1
protezione e informazione nei confronti dell'attrice in relazione all'acquisto dei diamanti oggetto di causa;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € COroparte_1
16.055,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'acquisto (gennaio 2013) alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida COroparte_1 in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, COroparte_1
come già liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3890/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBIERI BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA LEMONIA N. 21 BOLOGNA presso il difensore avv. BARBIERI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e COroparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA, CORSO EUROPA 13 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 13 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO
LUCA
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danni, diamanti, responsabilità da contatto sociale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Nel merito: In via principale
- Accertare e dichiarare l'inganno perpetrato ai danni dell'attrice dal (già COroparte_1
Banco Popolare Società Cooperativa per azioni) vendendo a titolo di investimento finanziario il diamante, come individuato in narrativa, ad un prezzo di molto superiore al suo reale valore di mercato facendo credere alla ricorrente come corretto, un prezzo di acquisto presentato come quotazione di mercato frutto di una rilevazione oggettiva garantendole falsamente l'agevole liquidabilità e rivendibilità del diamante alle quotazioni indicate e con una tempistica certa;
pagina 1 di 12 - Accertare e dichiarare che (già Banco Popolare Società Cooperativa per COroparte_1 azioni) nel commercializzare detto investimento, utilizzando il materiale informativo predisposto da proponeva l'investimento alla propria cliente interessata all'acquisto del CP_2 diamante come un bene rifugio idoneo sia a rendere un buon risultato in termini di aumento di valore della pietra nel tempo sia a diversificare i propri investimenti e, perciò, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale della CP_2 determinando la ricorrente all'acquisto;
- Accertare e dichiarare che la gravità della violazione degli obblighi di buona fede e diligenza contrattuale sono talmente gravi da giustificare il diritto ad un risarcimento del danno a favore dell'attrice nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per la compravendita del diamante di cui è causa (ossia euro 24.429,60) e il valore di realizzo, al momento della CTU, pari ad € 19.978,00, o in subordine nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per la compravendita del diamante di cui è causa (ossia euro 24.429,60) e quello costituito dal valore/prezzo reale all'epoca dell'acquisto del diamante, pari ad euro 7.299,06 in forza dei calcoli del CTP di parte attrice e quindi un risarcimento pari ad € 17.130,54, oppure, in estremo subordine, nella misura pari alla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per la compravendita del diamante di cui è causa (ossia euro 24.429,60) e quello costituito dal valore/prezzo reale all'epoca dell'acquisto del diamante, pari ad euro 8.013,00 in forza dei calcoli del CTU e quindi un risarcimento pari ad € 16.417,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'acquisto al saldo e di conseguenza, per i motivi indicati in narrativa, nonché condannare il (già Banco Popolare Società Cooperativa per COroparte_1 azioni) in persona del legale rappresentante p.t., a pagare una ulteriore somma a titolo di lucro cessante parametrato al rendimento di un BTP decennale sulla somma pagata in eccesso rispetto al valore reale della pietre tenendo conto dei rendimenti dei BTP decennali all'epoca dell'acquisto delle pietre. In ogni caso sulla somma stabilita calcolare interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo identificando il dì del dovuto dalla data della vendita dei diamanti all'attrice.
- Accertare e dichiarare per i motivi indicati in narrativa il diritto al risarcimento anche del danno morale da reato (danno non patrimoniale) nella misura pari al 30% del danno patrimoniale o nella maggiore o minor misura che parrà di giustizia.
- In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di legge, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A. 4%”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_3 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria avversaria per la presunta responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale della per l'effetto, rigettare CP_3 tutte le richieste ex adverso formulate;
pagina 2 di 12 In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla Cliente ai sensi dell'art.
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di CP_3 somme di denaro in favore di controparte, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2023, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena il chiedendo COroparte_1
l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito in relazione all'acquisto di diamanti effettuato nel gennaio 2013 per un importo complessivo di € 24.429,60.
L'attrice esponeva che, recatasi presso la filiale di riferimento di (oggi COroparte_4
e manifestata l'intenzione di destinare parte del proprio patrimonio CP_1 CP_1
all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari, la banca le aveva proposto l'acquisto di diamanti come "bene rifugio", presentandolo quale investimento sicuro e facilmente liquidabile. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la banca aveva fornito materiale informativo predisposto da TE ON SI S.p.A. ( , rassicurando la CP_2
cliente sulla bontà dell'investimento e sulla sua agevole rivendibilità.
L'attrice lamentava che il prezzo pagato per i diamanti fosse di molto superiore al loro reale valore di mercato e che le fossero state fornite informazioni ingannevoli circa la liquidabilità dell'investimento. Chiedeva pertanto la condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il prezzo pagato e il valore di realizzo delle pietre al momento della CTU, o in subordine considerando il reale valore delle pietre all'epoca dell'acquisto, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 13 settembre 2023, COroparte_1
eccependo preliminarmente: il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al contratto di compravendita concluso tra l'attrice e l'inammissibilità, improponibilità e CP_2
pagina 3 di 12 improcedibilità dell'azione risarcitoria per carenza dei presupposti di legge;
la prescrizione quinquennale dell'azione per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale. Nel merito, la banca contestava di aver svolto un ruolo attivo nella vendita, sostenendo di essersi limitata a una mera attività di segnalazione in favore di come previsto dalla convenzione tra le parti CP_2
e ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori e l'irrilevanza probatoria, di per sé, del provvedimento AGCM.
All'esito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettivo valore dei diamanti, nominando la Dott.ssa
Persona_1
Esperito senza successo il tentativo di negoziazione assistita, all'udienza del 24 settembre 2024 i difensori delle parti si riportavano ai rilievi dei rispettivi consulenti di parte.
Il Giudice fissava quindi l'udienza del 18 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., con termine sino al decimo giorno antecedente per il deposito di brevi memorie finali.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusive, insistendo nelle domande ed eccezioni già formulate.
§§§§§§§§§§§§
1. Sulla legittimazione passiva
Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1
secondo cui la banca sarebbe carente di legittimazione in quanto estranea al contratto di
[...]
compravendita dei diamanti, concluso tra l'attrice e CP_2
L'eccezione è infondata.
Nel presente giudizio, infatti, non viene fatta valere una responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento del contratto di compravendita dei diamanti - rispetto al quale è pacifica l'estraneità della banca - bensì una diversa responsabilità fondata sulla violazione degli specifici obblighi di protezione e informazione gravanti sull'istituto di credito in ragione del rapporto qualificato intercorrente con la cliente.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Modena, sentenza n. 352/2020), il fondamento normativo della responsabilità della banca in queste fattispecie va ravvisato "o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in pagina 4 di 12 quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui ha sicuramente contribuito, può CP_1
ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8 comma 3 D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata".
La circostanza che la banca non sia parte del contratto di compravendita non esclude, quindi, la sua legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria fondata sulla violazione dei doveri di protezione e informazione che su di essa gravavano in ragione del rapporto qualificato con la cliente. Tali doveri sussistono infatti autonomamente rispetto al contratto di compravendita e trovano la loro fonte nel particolare status professionale della banca e nel conseguente affidamento riposto dalla cliente.
Nel caso di specie, è proprio la violazione di tali obblighi ad essere posta a fondamento della domanda risarcitoria, essendo contestato alla banca di aver indotto la cliente all'acquisto dei diamanti attraverso informazioni incomplete e fuorvianti, in violazione dei doveri di protezione derivanti dal rapporto qualificato intercorrente tra le parti.
2. Sulla prescrizione
Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la quale sostiene che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale decorrerebbe dalla data dell'acquisto dei diamanti (gennaio 2013), essendo il danno già percepibile a quella data mediante un semplice confronto tra il prezzo pagato e i valori delle pietre emergenti dai listini internazionali.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di protezione gravanti sulla banca nell'ambito del rapporto qualificato con il cliente, come si dirà più diffusamente in seguito.
In ogni caso, anche volendo seguire la tesi della convenuta circa la natura extracontrattuale della responsabilità, il dies a quo della prescrizione non può farsi coincidere con la data dell'acquisto dei diamanti, dovendo invece essere individuato nel momento in cui il danno è divenuto oggettivamente percepibile dal danneggiato.
Tale momento va fatto risalire alla pubblicazione del provvedimento dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato del 31 ottobre 2017, con il quale è stata accertata e sanzionata la pratica commerciale scorretta posta in essere da e dalle banche partner, tra cui CP_2 CP_1
pagina 5 di 12 CO
. Solo attraverso tale provvedimento, infatti, i clienti hanno potuto acquisire piena consapevolezza della reale natura dell'operazione e delle omissioni informative relative alla significativa presenza di costi per servizi aggiuntivi mai comunicati, che incidevano in modo rilevante sul prezzo finale.
Prima di tale momento non era ragionevolmente esigibile dal cliente la percezione dell'illecito e del danno, considerato che: a) le informazioni sulla reale composizione del prezzo e sui margini applicati non erano disponibili;
b) la banca godeva di un rapporto fiduciario qualificato con il cliente;
c) il materiale informativo utilizzato era predisposto in modo da rendere non immediatamente percepibile la sproporzione tra valore e prezzo.
Nel caso di specie, l'attrice ha inviato formale reclamo alla banca in data 15 maggio 2020 e ha notificato l'atto di citazione il 16 giugno 2023, dunque ampiamente entro il termine decennale decorrente dalla data dell'acquisto (gennaio 2013) e, a fortiori, entro il termine quinquennale decorrente dalla pubblicazione del provvedimento AGCM (ottobre 2017).
3. Sulla responsabilità da contatto sociale qualificato
Nel merito della controversia, occorre esaminare la natura e l'estensione della responsabilità della banca convenuta.
Secondo la consolidata giurisprudenza, il rapporto tra banca e cliente non si esaurisce nel singolo contratto bancario (nel caso di specie, conto corrente o deposito titoli), ma determina l'insorgere di una relazione qualificata che, in virtù dello status professionale della banca e del conseguente affidamento riposto dal cliente, fa sorgere specifici obblighi di protezione e informazione in capo all'istituto di credito.
Tale relazione qualificata, rilevante ex art. 2 Cost., integra un "contatto sociale" dal quale derivano obblighi di protezione autonomi e ulteriori rispetto a quelli nascenti dai singoli contratti.
La banca, infatti, in quanto soggetto autorizzato per legge ad operare nel rispetto di particolari requisiti e sottoposto a vigilanza, è destinataria dell'affidamento dei clienti non solo nell'ambito delle specifiche operazioni bancarie, ma anche rispetto alle attività accessorie e connesse, tra cui rientra la segnalazione/promozione di investimenti.
Con Nel caso di specie, è pacifico che l'attrice abbia sottoscritto i moduli e proceduto all'acquisto dei diamanti nei locali della banca. La convenuta sostiene di aver agito quale mero "segnalatore" sulla base della convenzione con ma tale circostanza non vale ad escludere la sua CP_2
responsabilità.
pagina 6 di 12 Infatti, anche ammettendo che la banca abbia svolto un ruolo di mero segnalatore, rientrava comunque nei suoi obblighi di protezione il dovere di:
- astenersi dal suggerire/segnalare investimenti rivelatisi avere caratteristiche del tutto diverse da quelle prospettate e quindi inaffidabili;
- fornire una corretta ed esaustiva informazione sulla natura, rendimento e prezzo degli stessi.
La violazione di tali obblighi risulta provata dalle evidenze emerse nel corso del giudizio, dalle quali emerge che l'investimento era caratterizzato da rilevanti costi occulti e possibilità di rendimento del tutto inadeguate rispetto a quanto prospettato.
Particolare rilievo probatorio assume, pur non costituendo prova legale, il provvedimento dell'AGCM confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081/2021. Come evidenziato dal giudice amministrativo, non si è limitata ad esercitare un ruolo di mero segnalatore CP_1
ma ha assunto un ruolo di compartecipe nella pratica commerciale scorretta posta in essere da consistita nella "prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune CP_2
caratteristiche dell'investimento in diamanti".
4. Sull'irrilevanza delle clausole di esonero e sulla violazione degli obblighi di protezione
La banca ha eccepito di aver reso edotta la cliente, attraverso la documentazione contrattuale e il materiale informativo, della propria estraneità alle operazioni di compravendita dei diamanti, precisando di svolgere un mero ruolo di "tramite" con e di non prestare alcuna CP_2
garanzia sulla congruità del prezzo, sulle prospettive di rendimento e sulla possibilità di disinvestimento.
Tale eccezione non può essere accolta.
Le clausole di esonero dalla responsabilità contenute nella documentazione contrattuale non possono derogare agli obblighi di protezione gravanti sulla banca in virtù del rapporto qualificato con il cliente. Infatti, la responsabilità da contatto sociale non può ritenersi derogata dall'indicazione di esonero di responsabilità contenuta nella brochure, in quanto è evidente che l'asserito esonero dalla responsabilità non riguarda le informazioni contenute nella brochure né
l'attività di orientamento.
Le clausole di esonero si pongono in contrasto con l'art. 1229 c.c., che sancisce la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente quantomeno la colpa grave della banca, la quale era certamente nella possibilità di valutare la convenienza degli investimenti proposti,
pagina 7 di 12 considerato che era (o poteva essere) ben a conoscenza del minor valore delle pietre rispetto al prezzo richiesto, visti gli esosi costi applicati.
L'obbligo di correttezza e diligenza impone di astenersi dal fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, dovendo specificare quando le notizie fornite sono incontrollate.
È inoltre pacifico che l'attività di "segnalazione" fosse retribuita con commissioni tra il 10% e il
20% a carico del cliente, il che riduceva considerevolmente il valore effettivo dell'investimento.
Tale circostanza evidenzia come la banca avesse un interesse diretto nella conclusione delle operazioni, incompatibile con il ruolo di mero segnalatore neutrale.
In altri termini, in ragione della diligenza qualificata richiesta della natura dell'attività prestata, era sicuramente esigibile l'assolvimento di particolari obblighi di verifica e controllo sulle attività di investimento da segnalare ai risparmiatori e la violazione di tale diligenza è sicuramente non lieve, tenuto conto delle competenze della banca.
Tali condotte di segnalazione sono state sicuramente determinanti nella conclusione delle compravendite di diamanti, in ragione del rapporto di fiducia tra clienti e banca e della circostanza che, a fronte delle presunzioni applicabili al caso di specie, non sono stati offerti elementi in senso contrario, tali da far fondatamente ritenere che il ruolo della banca sia stato assolutamente irrilevante.
Non rileva, ai fini dell'esclusione della responsabilità, la circostanza che la abbia chiarito CP_5
che la vendita di diamanti attraverso il canale bancario non costituisca un "investimento di natura finanziaria" ai sensi del TUF. Come affermato dalla giurisprudenza (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 309/2023), "non è applicabile alla fattispecie la normativa in materia di intermediazione finanziaria, poiché i diamanti non costituiscono strumenti finanziari né altre forme di investimento di natura finanziaria ai sensi dell'art. 1 TUF". Ciò che rileva è la violazione degli obblighi di protezione derivanti dal contatto sociale qualificato, a prescindere dalla qualificazione dell'operazione come investimento finanziario.
A fronte della specifica allegazione della violazione di tali obblighi da parte dell'attrice, la banca non ha fornito la prova di aver correttamente adempiuto ai propri doveri di protezione e informazione, essendosi limitata a sostenere la propria estraneità alle operazioni.
pagina 8 di 12 Tale difesa non può essere accolta, dovendo la banca rispondere della violazione degli obblighi su di essa gravanti in ragione del rapporto qualificato con la cliente e del conseguente affidamento ingenerato.
5. Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità della banca, occorre procedere alla liquidazione del danno.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta posta in essere consiste nella differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto dei beni e quello che avrebbe corrisposto per l'acquisto delle medesime cose a prezzi di mercato.
È irrilevante accertare se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nei contratti o se siano stati consegnati i relativi certificati gemmologici, poiché la banca non era parte del contratto di compravendita e non era tenuta a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti da un accordo stipulato tra terzi.
È altresì irrilevante, ai fini della quantificazione del danno, l'eventuale maggior valore attuale dei diamanti rispetto alla data dell'acquisto.
Infatti, anche nell'ipotesi in cui le pietre avessero oggi un valore maggiore rispetto alla data di perfezionamento del negozio, il danno subito dall'attrice sarebbe comunque sussistente e della medesima entità, avendo la stessa conseguito un'utilità economicamente inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto acquistando i diamanti al prezzo di mercato.
Nel caso di specie, la CTU ha determinato:
- Prezzo pagato dall'attrice: € 24.430,00
- Valore di mercato stimato al momento dell'acquisto: € 8.375,00
- Differenziale tra prezzo pagato e valore di mercato: € 16.055,00
La consulenza tecnica espletata è metodologicamente corretta e fondata su criteri oggettivi e verificabili. Il CTU ha seguito un procedimento di stima basato sul listino Rapaport, riconosciuto come benchmark internazionale del settore, determinando il valore dei diamanti alla data di acquisto attraverso un processo articolato: partendo dalla quotazione Rapaport dell'epoca in dollari americani, l'ha convertita in euro secondo il tasso di cambio vigente, ha applicato la scontistica media del periodo (-30%) normalmente praticata agli operatori commerciali e infine ha aggiunto una percentuale di ricarico del 70% per determinare il prezzo medio al dettaglio.
Tale metodologia appare condivisibile in quanto: il listino Rapaport rappresenta il principale riferimento internazionale per la valutazione dei diamanti;
la maggiorazione applicata riflette pagina 9 di 12 correttamente il passaggio dal mercato all'ingrosso a quello al dettaglio;
non sono stati considerati costi accessori (certificati, custodia, etc.) poiché, come rilevato dal CTU, questi incidono in misura minima sul valore della pietra.
Il consulente ha inoltre fornito puntuali e convincenti risposte alle contestazioni sollevate dai consulenti di parte, chiarendo ogni aspetto metodologico e confermando l'attendibilità delle valutazioni effettuate. Le conclusioni della consulenza tecnica risultano pertanto pienamente affidabili e idonee a quantificare il danno subito dall'attore.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 16.055,00 dovranno essere calcolati rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'acquisto
(gennaio 2013) alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento del lucro cessante parametrato al rendimento di un BTP decennale, in quanto non è stata fornita prova della concreta ed effettiva probabilità di realizzazione di un diverso investimento più redditizio.
Neppure può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in relazione al preteso danno morale da reato, non risultando integrata, nel caso di specie, alcuna fattispecie penalmente rilevante ascrivibile alla banca. Né risulta allegata, né tantomeno provata, la lesione di diritti inviolabili della persona tutelati a livello costituzionale. La mera violazione da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi e di protezione, ancorché rilevante sotto il profilo della responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, non è di per sé idonea a giustificare il riconoscimento di un danno non patrimoniale.
6. Sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Va esaminata infine l'eccezione sollevata dalla banca convenuta circa la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non aver questa verificato autonomamente il valore dei diamanti attraverso la consultazione dei listini internazionali e per non essersi attivata per acquisire ulteriori informazioni.
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente alcuna condotta colposa dell'attrice che abbia concorso alla causazione del danno. Ed infatti:
1) La mancata consultazione autonoma dei listini internazionali non può essere considerata negligente, trattandosi di informazioni tecniche la cui conoscenza non è normalmente esigibile da pagina 10 di 12 un comune investitore, tanto più considerando che l'investimento era stato presentato come particolarmente conservativo e sicuro;
2) L'affidamento riposto dalla cliente nella banca era pienamente giustificato dal rapporto qualificato esistente tra le parti e dallo status professionale dell'istituto di credito;
3) un concorso di colpa dell'investitore può ravvisarsi nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale. Nessuna di tali circostanze risulta provata nel caso di specie.
La banca convenuta non ha fornito alcuna prova di comportamenti dell'attrice che possano integrare gli estremi di una condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., essendosi limitata a dedurre genericamente la mancata verifica autonoma del valore dei diamanti.
In particolare, non incide sulla decisione la circostanza dedotta dalla banca convenuta relativa alla proposta avanzata dal agli ammessi al passivo, che prevedrebbe il CP_6
risarcimento nella misura del 15% del prezzo di acquisto, in quanto non vi è prova che l'attrice si sia insinuata al passivo del né che abbia percepito alcunché da tale procedura. CP_6
Peraltro, trattandosi di obbligazione solidale tra e il , l'attrice può CP_1 CP_6
legittimamente scegliere di rivendicare l'intero proprio credito nei confronti della sola banca convenuta, restando impregiudicato il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti del
. CP_6
La mera eventualità di un parziale ristoro in sede concorsuale non è idonea, pertanto, né ad escludere né a limitare la responsabilità risarcitoria della banca convenuta per l'intero pregiudizio arrecato alla cliente in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione e informazione gravanti sull'istituto.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di concorso di colpa, dovendo la banca rispondere integralmente del danno così cagionato.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della convenuta. La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. CP_3
55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa determinato in base alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento (€ 16.055,00) e quindi rientrante nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00. In particolare, vengono applicati i valori medi per le fasi di studio e pagina 11 di 12 introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della natura e complessità della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della banca convenuta quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 COroparte_1
provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità di per violazione degli obblighi di COroparte_1
protezione e informazione nei confronti dell'attrice in relazione all'acquisto dei diamanti oggetto di causa;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € COroparte_1
16.055,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'acquisto (gennaio 2013) alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida COroparte_1 in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, COroparte_1
come già liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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