Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2735/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FERRARO FIORINO e ,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliati in VIA SANTA VENERE, 1 85044 LAURIA, presso il difensore avv.
FERRARO FIORINO
ATTORI OPPONENTI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
ARNALDI DAVIDE e MO IC ( ) VIA P. COSSA, 2 20122 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ARNALDI DAVIDE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
ATTORI:1.- In Via preliminare. Revocare, l'opposto decreto n. 663/2023 - R.G. n. 2100/2023 - emesso dal Tribunale intestato in data 09.08.2023, pubblicato in data 10.08.2023 e notificato mezzo posta in data 12-14.09.2023, poiché, come notificato nullo ingiusto ed illegittimo.
pagina 1 di 6
CP_1
l'ammissione della prova testi preceduta dalle parole “Vero che” 1.- la proposta contrattuale del
02.09.2022 è stata firmata nei locali della sita in Lauria (PZ) alla C.da Pecorone n. Parte_1
84”. “Vero che”2.- Lei si limitato in sede di firma della proposta contrattuale standardizzata allegata in atti che le viene mostrata in visione a consegnare la stessa indicando solo dove il Sig. Parte_1
dovesse apporre le firme. Si indica a tese il Sig. quale Consulente Energetico
[...] Persona_1
della Società opposta.
Vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
CONVENUTA: In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito ex adverso formulata per i motivi esposti in atti;
Nel merito, in via principale: rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettate, dichiarate improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte, accertare che (C.F./P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della
[...]
C.F./P.I. ), in persona del socio accomandatario Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con sede in 85044 – Lauria (PZ), Controparte_3 C.F._1
Contrada Pecorone n. 84, nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
domiciliato in 85044 – Lauria (PZ), Contrada Pecorone n. 178, dell'importo di Euro 14.715,11 oltre interessi moratori ex art. 5 D. lgs n. 231/02, e, per l'effetto condannare la
[...]
C.F./P.I. ), in persona del socio accomandatario Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con sede in 85044 – Lauria (PZ), Controparte_3 C.F._1
Contrada Pecorone n. 84, nonché il socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
domiciliato in 85044 – Lauria (PZ), al pagamento in favore della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 14.715,11, oltre interessi moratori ex art. 5
D. lgs n. 231/02, oppure della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
pagina 2 di 6 Nel merito in via ulteriormente subordinata: accertare che la Parte_1
C.F./P.I. ), in persona del socio accomandatario
[...] P.IVA_1 Controparte_3
(C.F. ), con sede in 85044 – Lauria (PZ), Contrada Pecorone n.
[...] C.F._1
84, nonché il socio accomandatario illimitatamente responsabile Controparte_3
(C.F. ), nato a [...] il [...] e domiciliato in 85044 – Lauria C.F._1
(PZ), si sono arricchiti senza giusta causa a danno della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. i primi a indennizzare la seconda con il pagamento della somma pari a € 14.715,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o della minor o maggior somma che il
Giudice vorrà liquidare, eventualmente secondo equità;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove come dedotte nella propria seconda memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ribadendo le opposizioni ivi esposte e contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nelle sue rispettive memorie;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.19.10.23 la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.633/23 emesso dal Tribunale di Trento in forza del quale era stata condannata a corrispondere alla la somma di € 14.715,11, oltre ad accessori, quale corrispettivo Controparte_2
per la fornitura di energia elettrica.
Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto la società opponente aveva sede a Lagonegro e l'obbligazione era sorta in tale luogo;
inoltre il luogo di adempimento dell'obbligazione doveva essere identificato con il domicilio del debitore ex art. 1182, comma 4 c.c..
Ha asserito che, infine, doveva trovare applicazione il foro del consumatore e che, pertanto, la clausola contrattuale che prevedeva il foro di Trento doveva essere ritenuta vessatoria.
Ha, inoltre, contestato l'esistenza e l'entità del credito preteso da controparte, asserendo che le fatture non costituivano un'adeguata prova.
Ha asserito, infine, che le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio recavano la dicitura
“...tutte le fatture risultano pagate”; ha affermato che, pertanto, non sussisteva alcuna certezza in merito all'ammontare del credito.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
pagina 3 di 6 Con comparsa dd.
9.2.2024 si è costituita la asserendo che controparte non aveva Controparte_2
mai sollevato alcuna contestazione né al momento del ricevimento delle fatture, né al momento di ricevimento dei solleciti di pagamento.
Ha affermato che i contratti sottoscritti prevedevano la competenza del Tribunale di Trento;
ha affermato che controparte non rivestiva la qualità di consumatore.
Ha precisato che la fatturazione dei consumi era avvenuta sulla base dei consumi rilevati direttamente dal distributore, E-Distribuzione, e successivamente comunicati alla convenuta.
Ha affermato che nelle fatture emesse erano indicate come insolute le fatture precedenti non corrisposte dal cliente, purchè fossero già scaduta trenta giorni prima la data di emissione della nuova fattura.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
L'art. 27.2 delle condizioni generali di contratto (prodotte sub doc.4 ricorso ingiunzione) prevede che:
“per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana”.
Tale clausola è stata oggetto di separata e distinta sottoscrizione (doc.4).
Ne consegue che, non potendo certo la rivestire la qualità di consumatore, sussiste la Parte_1
competenza del Tribunale adito.
Per quanto attiene al merito della controversia, l'istruttoria svolta ha confermato che i pod
IT001E04265855 e IT001E89686604, durante il periodo in contestazione, erano di titolarità di e che E-Distribuzione spa ha rilevato e comunicato alla società convenuta i Controparte_2
consumi poi regolarmente fatturati : “Sul cap. 4: confermo la circostanza in quanto ho Testimone_1
controllato i numeri dei pod che mi sono stati indicati. Sul cap. 5: confermo la circostanza in quanto il codice del pod che inizia con IT001 indica la E-Distribuzione. Sul cap. 6: Ci sono arrivati i flussi di lettura periodici da parte di E-Distribuzione con riferimento ai due pod indicati. Sul cap. 7: Si confermo poichè noi utilizziamo le misure che ci vengono trasmesse da E-Distribuzione Sul cap. 8:
Confermo: si tratta delle bollette emesse in relazione al periodo di riferimento…. la competenza della misurazione, della lettura e della manutenzione è del distributore, in questo caso E Distribuzione”;
pagina 4 di 6 : “i dati di consumo vengono acquisiti da un contatore elettronico che giornalmente Parte_3
invia le letture nel sistema centrale oppure vengono acquisiti tramite una sonda ottica da parte di un operatore che si reca direttamente sul posto per scaricare i registri presenti sul contatore. Cap. 7: Le letture prese da E Distribuzione vengono trasmesse a a livello informatico tramite un Controparte_2
acquirente unico che poi trasferisce i dati a e ad altri trader”). Controparte_2
Del resto è significativo il fatto che l'attrice opponente non abbia mai contestato alcunchè allorquando ha ricevuto le fatture (con l'indicazione dei consumi) e i solleciti di pagamento.
In particolare il teste ha affermato di non essere a conoscenza di errori nel Parte_3
funzionamento dei contatori e delle relative letture e che, tra l'altro, eventuali anomalie sarebbero state comunicate al cliente - il quale, tra l'altro, non ha dedotto né allegato l'esistenza di rilevamenti errati o abnormi rispetto ad altri periodi di utilizzo e fornitura, ma si è limitato ad affermare che non sussisteva prova dei consumi indicati da controparte ADR: non posso sapere se i contatori Parte_3
abbiano riscontrato malfunzionamenti o problemi. Di solito se ci sono problemi il contatore li evidenzia e viene fatta la manutenzione con una procedura resa nota al cliente finale”; ordinanza n.
28984 del 18/10/2023 : “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
Per quanto riguarda, infine, il fatto che in alcune delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo risulti la dicitura “alla data del…tutte le fatture risultano pagate” è stato spiegato dal teste
[...]
(“Le fatture riportano lo scaduto ad un mese prima dalla data di loro emissione ad esempio se Tes_1
fosse emessa una fattura al 30 ottobre verrebbe indicato se vi sono fatture non pagate alla data del 30 settembre”).
Nel caso in esame le fatture riguardavano due distinti IPOD e così risulta:
IPOD 50599060: fattura del 14.10.22, da pagare entro 3.11.2022; fattura 17.11.2022, da pagare entro il 18.10.22: reca la dicitura che alla data del 18.10.22 tutte le fatture erano state pagate;
si rileva che la fattura 14.10.22 non era ancora scaduta;
pagina 5 di 6 fattura dd. 14.12.22: reca la dicitura “alla data 14.11.2022 non ci risultano pagare le seguenti fatture:
n.42204417105 del 14/10/22”. Si tratta della prima fattura che era scaduta il 3.11.2022.
IPOD 50595112
Fattura dd.28.10.22 da pagare entro il 17.11.2022; fattura dd. 17.11.2022: da pagare entro il 7.12.22; alla data di emissione non era ancora scaduta la fattura precedente;
fattura dd. 14.12.22: da pagare entro il 3.11.22; alla data di emissione non era ancora scaduta la fattura precedente.
E' vero che in questo caso non viene menzionata la fattura dd.28.10.22, già scaduta (errore che può essere spiegato nel fatto che la fattura immediatamente precedente non recava alcuna dicitura in tal senso, dato che era stata emessa lo stesso giorno dell'ultimo giorno di scadenza della fattura dd.
28.10.22); tuttavia, si evidenzia che – come precisato dal teste …”si tratta di una indicazione a titolo meramente informativo per agevolare il cliente che si fosse dimenticato qualche pagamento ma che la verifica effettiva dei pagamenti viene effettuata in sede di sollecito”.
Non siamo, quindi, in presenza di una quietanza, ma di una mera cortesia informativa rivolta al cliente
(sul quale grava l'onere probatorio di fornire la prova dell'avvenuto pagamento).
Ne consegue che, pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva:€ 777,00;
fase trattazione: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00 (con riduzione del 50 % in quanto è stata emessa una pronuncia ex art. 281 sexies cpc) = € 850,50; totale compensi € 4.226,50 oltre iva, cnpa e 15 % ex art.2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.663/2023;
2. Condanna e a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 spese di lite che liquida in € 4.226,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Così deciso in data 23/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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