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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 473/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 473/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito L'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
PE LD n. 57, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Alberti C.F._1 ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mentana n. 42, presso il difensore;
- RICORRENTE –
e
DA nato a [...] in data [...] e residente Parte_2 in Cagliari (CA), Via Conte di Biancamano n. 55/A, c.f. ; C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione L'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 27.03.2025, ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
Spoleto DA affinché fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e il figlio Parte_2 minorenne della coppia, nato dalla relazione sentimentale tra i due in data Persona_1
13.09.2014.
A fondamento della domanda, la Ricorrente ha allegato che:
- il minore vive con la madre in Foligno, Via PE LD;
- il resistente si è sempre disinteressato allo stesso sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo morale;
- che, infatti, non versa alcun contributo a titolo di mantenimento del figlio, né lo chiama o trascorre del tempo con lui;
- che, ciò comporta, tra l'altro, gravi difficoltà della ricorrente di gestione del minore considerato che il padre non interviene neppure nella condivisione delle decisioni più importanti della sua vita.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, già collocataria dello stesso, con diritto di visita del resistente;
mantenimento paterno di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
DA nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti Parte_2 non si è costituito in giudizio.
Alla prima udienza del 25.06.2025 il Presidente ha concesso un rinvio per rinnovare la notifica nei confronti del resistente.
Quindi, alla successiva udienza del 10.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio senza assegnazione di termini, avendovi la parte ricorrente espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Reputa il Collegio che debba disporsi l'affido esclusivo del minore alla madre. pagina 2 di 5 Invero, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori, anche in caso di separazione o scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, L'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione L'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi L'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula L'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Alla regola L'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre alla luce di quanto dalla stessa allegato e dichiarato in udienza.
E, infatti, secondo la ricostruzione della ricorrente, il sarebbe completamente Persona_2 disinteressato alla vita del figlio al punto da non aver mai instaurato, dalla fine della relazione tra le parti, alcun autonomo rapporto con il minore che non vede e non sente e per il quale non ha mai versato alcun contributo al mantenimento.
La condotta tenuta dal resistente nei confronti del figlio minore è indice di una manifesta carenza negli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale che deve necessariamente condurre all'affido pagina 3 di 5 esclusivo del minore alla madre, la quale appare il genitore maggiormente idoneo a crescere ed educare il figlio, tenuto conto che la stessa risulta, di fatto, l'unico genitore che si ne è occupato fattivamente.
Quanto ai diritti di visita del padre, considerato il disinteresse dello stesso, neppure costituitosi nel presente giudizio, reputa il Tribunale che gli stessi debbano essere rimessi ai liberi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze del minore.
Da ultimo, riguardo al mantenimento indiretto della prole, la contumacia del Resistente – così come ritenuto dalla giurisprudenza di merito che pienamente si condivide (cfr., Trib. Novara, sent.
11.02.2010) - non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a suo carico, L'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo alla parte Resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Nel determinare il quantum L'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, per poi procedere a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Tuttavia, qualora la parte costituita non sia in grado di fornire puntuali informazioni, nemmeno nella forma di allegazione suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, con ciò applicandosi il mantenimento "minimo" non derogabile.
Per tali ragioni, in assenza di documentazione reddituale, reputa il Tribunale di dover confermare anche sul punto le condizioni di cui alla separazione, prevedendosi un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Spoleto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate con la riduzione stante l'ammissione al gratuito patrocinio di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 4 di 5 - Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con Persona_1 Parte_1 collocamento presso la stessa nell'abitazione di Foligno ove già risiedono;
- Dichiara che il diritto di visita di sia esercitato secondo le modalità di Persona_2 cui in parte motiva;
- Dispone che versi a la somma di euro 300,00 mensili a Persona_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Persona_2
1450,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore L'IO .
Spoleto 11.11.2025
Il Presidente est.
DI TE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 473/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito L'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
PE LD n. 57, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Alberti C.F._1 ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mentana n. 42, presso il difensore;
- RICORRENTE –
e
DA nato a [...] in data [...] e residente Parte_2 in Cagliari (CA), Via Conte di Biancamano n. 55/A, c.f. ; C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione L'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 27.03.2025, ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
Spoleto DA affinché fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e il figlio Parte_2 minorenne della coppia, nato dalla relazione sentimentale tra i due in data Persona_1
13.09.2014.
A fondamento della domanda, la Ricorrente ha allegato che:
- il minore vive con la madre in Foligno, Via PE LD;
- il resistente si è sempre disinteressato allo stesso sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo morale;
- che, infatti, non versa alcun contributo a titolo di mantenimento del figlio, né lo chiama o trascorre del tempo con lui;
- che, ciò comporta, tra l'altro, gravi difficoltà della ricorrente di gestione del minore considerato che il padre non interviene neppure nella condivisione delle decisioni più importanti della sua vita.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, già collocataria dello stesso, con diritto di visita del resistente;
mantenimento paterno di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
DA nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi nei suoi confronti Parte_2 non si è costituito in giudizio.
Alla prima udienza del 25.06.2025 il Presidente ha concesso un rinvio per rinnovare la notifica nei confronti del resistente.
Quindi, alla successiva udienza del 10.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio senza assegnazione di termini, avendovi la parte ricorrente espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Reputa il Collegio che debba disporsi l'affido esclusivo del minore alla madre. pagina 2 di 5 Invero, l'art. 337 ter cpc dispone che la responsabilità genitoriale debba essere esercita da entrambi i genitori, anche in caso di separazione o scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, L'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La disposizione è evidentemente connessa al diritto riconosciuto al figlio alla bigenitorialità, ossia al mantenimento, dove possibile, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che porta ad individuare come prevalente la soluzione L'affidamento condiviso.
Laddove si tratti di adottare disposizioni in materia di affido del minore, il Giudice ha quindi il dovere di conformare la decisione all'interesse superiore dello stesso, il che si traduce nell'esigenza del rispetto della bigenitorialità anche nelle statuizioni di crisi L'unione sentimentale dei genitori.
Il Giudice può, invece, disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo laddove ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Deve, dunque, preferire la formula L'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Alla regola L'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del
Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via eccezionale, l'affidamento esclusivo.
Anche nel caso in cui i genitori siano d'accordo per disporre l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad uno solo dei due, lo stesso deve comunque passare dal vaglio del Giudice che deve verificare se vi siano ragioni tali da far ritenere l'affido condiviso come dannoso, se sussista quindi un pregiudizio per il figlio tale da far preferire l'affidamento esclusivo.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre alla luce di quanto dalla stessa allegato e dichiarato in udienza.
E, infatti, secondo la ricostruzione della ricorrente, il sarebbe completamente Persona_2 disinteressato alla vita del figlio al punto da non aver mai instaurato, dalla fine della relazione tra le parti, alcun autonomo rapporto con il minore che non vede e non sente e per il quale non ha mai versato alcun contributo al mantenimento.
La condotta tenuta dal resistente nei confronti del figlio minore è indice di una manifesta carenza negli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale che deve necessariamente condurre all'affido pagina 3 di 5 esclusivo del minore alla madre, la quale appare il genitore maggiormente idoneo a crescere ed educare il figlio, tenuto conto che la stessa risulta, di fatto, l'unico genitore che si ne è occupato fattivamente.
Quanto ai diritti di visita del padre, considerato il disinteresse dello stesso, neppure costituitosi nel presente giudizio, reputa il Tribunale che gli stessi debbano essere rimessi ai liberi accordi tra le parti, tenuto conto anche delle esigenze del minore.
Da ultimo, riguardo al mantenimento indiretto della prole, la contumacia del Resistente – così come ritenuto dalla giurisprudenza di merito che pienamente si condivide (cfr., Trib. Novara, sent.
11.02.2010) - non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a suo carico, L'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo alla parte Resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Nel determinare il quantum L'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni fornite dall'altra parte costituita in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, per poi procedere a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
Tuttavia, qualora la parte costituita non sia in grado di fornire puntuali informazioni, nemmeno nella forma di allegazione suscettibile di essere verificata dal Tribunale, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, con ciò applicandosi il mantenimento "minimo" non derogabile.
Per tali ragioni, in assenza di documentazione reddituale, reputa il Tribunale di dover confermare anche sul punto le condizioni di cui alla separazione, prevedendosi un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Spoleto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate con la riduzione stante l'ammissione al gratuito patrocinio di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 4 di 5 - Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con Persona_1 Parte_1 collocamento presso la stessa nell'abitazione di Foligno ove già risiedono;
- Dichiara che il diritto di visita di sia esercitato secondo le modalità di Persona_2 cui in parte motiva;
- Dispone che versi a la somma di euro 300,00 mensili a Persona_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Persona_2
1450,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore L'IO .
Spoleto 11.11.2025
Il Presidente est.
DI TE
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