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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5593/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Valeria PROTANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta R.G. 5593/2018 promossa da:
), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ) e ( ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Spartico CAPOCEFALO, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Pesco Sannita, alla via Roma, n°54;
-attori-
contro
( ), anche in qualità di successore ON CodiceFiscale_6
universale di ex art. 110 c.p.c., ( ) e Persona_1 Persona_1 CodiceFiscale_7
, in qualità di successore universale di NT C.F._8 [...]
ex art. 110 c.p.c., rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Vincenzo Casamassa, Per_1
unitamente al quale sono elettivamente domiciliato in Foiano Val Fortore, alla via Filippo Turati, n°5;
-convenuti-
1 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 30.01.2025, svoltasi in modalità scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, in data 5.12.2018, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, premettendo di Parte_6 Parte_4 Parte_5
essere proprietari di un fondo rustico in agro del Comune di Foiano Val Fortore, pervenuto loro in virtù di successione ereditaria dei genitori e in catasto Persona_2 Controparte_3
terreni al foglio 20, particella 59, di un locale terraneo sito in Foiano Val Fortore, alla via Roma, in catasto al foglio 31, p.lla n°78, nonché degli alti beni indicati nella denuncia di successione della sig.ra , in CP_3
data 7.07.2015, deducono che detti beni sono detenuti e gestiti dal NO ON
il quale li ha dapprima detenuti in via esclusiva, percependo direttamente i contributi per
[...]
l'agricoltura erogati da A.G.E.A. e, successivamente, li ha concessi alla propria convivente, , Persona_1
la quale, a far data per lo meno dal 2005, ha beneficiato degli aiuti e dei contributi pubblici sui beni di proprietà comune, senza rendiconto né pagamento di indennità per l'occupazione sine titulo di suddetti beni.
Deducono ancora gli attori che il NO , unitamente al figlio ON
, avrebbe realizzato sul fondo di terreno un opificio, impedendone l'uso agli altri coeredi. Parte_7
Essi, pertanto, chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria, previa predisposizione di un progetto di divisione su tutti i beni caduti in successione ereditaria, nonché la condanna di ON
alla restituzione degli utili e dei frutti percepiti sui beni medesimi, ivi compresi i contributi
[...]
A.G.E.A. (questi ultimi con vincolo di solidarietà di ) che quantificano in circa € 76.940,35, Persona_1
ed al pagamento della quota di imposta di successione e delle altre spese tecniche occorse per l'adempimento, che quantificano in complessivi € 7.362,30.
Chiedono, infine, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'indennità per occupazione
sine titulo dei beni in questione.
Si sono costituiti in giudizio e i quali, ON Persona_1
2 pregiudizialmente, hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei confronti della seconda,
non essendo mai stato esperito, nei suoi confronti, il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la domanda di pagamento delle somme richieste,
evidenziando che, essendo stati i beni facenti parte della massa ereditaria vincolati dall'usufrutto in capo alla genitrice, ne consegue che alcun diritto vantano gli altri coeredi nei suoi confronti, Controparte_3
essendo soggetti estranei al rapporto instaurato tra i defunti genitori ed i convenuti medesimi.
non si oppone alla divisione ereditaria, precisa che il tentativo di ON
mediazione non è andato a buon fine per colpa esclusiva degli attori e chiede che la massa patrimoniale vada adeguatamente ricostruita, ricomprendendovi anche i proventi derivanti dalla installazione di una pala eolica sul terreno in catasto terreni al foglio 38, p.lla n°77, i cui proventi sono versati su un libretto postale.
chiede il rigetto delle domande nei suoi confronti, siccome improcedibile e, Persona_1
comunque, infondata nel merito.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante nomina di CTU, cui è stato conferito l'incarico di ricostruire la massa ereditaria da dividere, di individuare e descrivere i singoli beni e accertarne il valore,
predisporre un progetto di divisione, con assegnazione di beni in natura e/o prevedendo eventuali conguagli.
Espletati gli accertamenti peritali, all'udienza del 8.3.2024, il processo è stato dichiarato interrotto per il decesso di . Persona_1
Il giudizio è stato riassunto anche nei confronti di , figlia della de cuius, e di NT
, mediante notifica personalmente effettuata a mezzo PEC. ON
Le parti, all'udienza di discussione del 31.01.2025, hanno concluso, riportandosi ai rispettivi atti di causa e ribadendo le loro posizioni processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pregiudizialmente, esaminata l'eccezione di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., per effetto della irregolare notificazione della riassunzione, come sollevata da e NT ON
.
[...]
3 Sostengono i convenuti che la riassunzione sarebbe giuridicamente inesistente in quanto effettuata con notificazione a mezzo PEC nei confronti di presso il procuratore ON
costituito ed alla figlia presso l'indirizzo PEC personale, rinvenuto nel pubblico registro NT
denominato “REGINDE”, anziché secondo quanto stabilito dall'art. 303, co.2, c.p.c., a mente del quale, in caso di morte della parte, la notifica può essere fatta in maniera impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio del de cuius.
L'inesistenza della notificazione avrebbe comportato, come diretta conseguenza della mancata realizzazione del contraddittorio processuale, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
L'eccezione è infondata.
All'atto del decesso di , era costituito in giudizio, Persona_1 ON
a mezzo del proprio procuratore, munito di valido mandato ad litem.
È ius receptum che la riassunzione del processo interrotto non dia vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma miri unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, da che ne consegue, con tutta evidenza, che correttamente l'atto di riassunzione è stato notificato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 170 c.p.c., vale a dire, a mezzo PEC presso l'indirizzo telematico dell'avv.
Vincenzo Casamassa.
Il processo è stato, dunque, ritualmente riassunto nei suoi confronti.
Valida è anche la notifica effettuata nei confronti di , figlia di . NT Persona_1
Ed infatti, ella è stata convenuta in giudizio mediante notifica a mezzo PEC all'indirizzo telematico rinvenuto nel pubblico registro denominato REGINDE.
Orbene, l'art. 303 c.p.c., nel disporre che la notifica possa essere effettuata, entro l'anno dal decesso,
impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto costituisce, evidentemente, una facoltà alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi, non un obbligo imposto dalla legge a pena di decadenza, come vorrebbero i convenuti.
, pertanto, è stata correttamente convenuta in giudizio mediante notifica effettuata NT
4 personalmente presso il proprio indirizzo telematico.
Ma vi è di più.
La Suprema Corte ha chiarito che l'inesistenza della notifica di un atto giudiziario è configurabile,
oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, mentre ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale ricade rientra nell'ipotesi di nullità
della notifica.
Non può dirsi, dunque, che si verta in tema di notifica inesistente.
Per quanto sopra, ed a tutto voler concedere ai convenuti, , essendosi costituita in NT
giudizio, ha sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'eventuale ed ipotetica nullità avendo la notifica raggiunto il suo scopo.
L'eccezione va, dunque, respinta.
Fondata è, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla medesima CP_2
con la propria comparsa di costituzione in giudizio.
[...]
In via preliminare, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte
secondo cui, nel caso in cui si proceda, com'è avvenuto nel caso di specie, alla notifica individuale dell'atto di riassunzione del processo nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, “la riattivazione del processo ad
opera della parte non colpita dall'evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto
processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica (a prescindere che intervenga entro ovvero
oltre l'anno dall'evento interruttivo), se quest'ultimo riveste la qualità di successore universale della parte
deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che
consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei
discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle
prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può
restare tale per 10 anni (prescrivendosi per l'appunto in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è
5 conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene
mediante la legittimatio ad causam del semplice chiamato). Infine, sarebbe contrario ai principi del giusto
processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita
dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749
c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti
ovvero rinuncia all'eredità” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17445 del 2019). Ed ancora, prosegue la
Cassazione, “il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato
la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di
tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo
il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di
costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si
troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei
fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi
sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato” (cfr. Cass. cit.).
Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi che non poteva dirsi onere degli odierni attori provare la qualità di erede di se sol si consideri che, al momento della notifica dell'atto di NT
riassunzione del giudizio, l'eventuale accettazione, espressa o tacita, dell'eredità non era nella disponibilità
degli stessi, non esistendo in materia alcuna forma di pubblicità, né, dagli atti di causa, è emersa alcuna circostanza idonea a dimostrare che fosse conosciuto - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - che il titolo a succedere fosse venuto a mancare.
Premessa, quindi, la regolarità della riassunzione del processo in quanto effettuata nei confronti di
, figlia della de cuius, e quindi, chiamata all'eredità a titolo di successore universale ex art. NT
110 c.p.c., occorre a questo punto indagare se quest'ultima sia o meno legittimata a contraddire nel presente giudizio in quanto erede.
Al riguardo, la convenuta ha depositato, agli atti di causa, la rinuncia all'eredità della madre, in data
6 6.12.2023.
Gli attori hanno impugnato la rinuncia e, nelle proprie note di trattazione scritta, redatte in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025, hanno eccepito che avrebbe riscosso delle somme NT
successivamente alla morte della madre “presso l'Ufficio Postale locale” e accettando, di fatto, l'eredità.
Per tali ragioni, essi chiedono disporsi l'acquisizione, presso la società degli Controparte_4
“estratti conto relativi alla riscossione dei titoli della GN , come quantificati dal CTU Persona_1
nonché buoni eventuali e ogni altro titolo idoneo (libretti, depositi, risparmio, conti correnti ecc.)” (cfr. note trattazione scritta).
La richiesta di rimettere la causa sul ruolo, al fine di acquisire la documentazione indicata, è
inammissibile in quanto generica ed esplorativa;
non risulta infatti indicato né quale sia l'Ufficio Postale
presso il quale risulterebbero depositate le somme, né quali sarebbero i “titoli della GN , Persona_1
come quantificati dal CTU”, oltre ad essere stata completamente omessa la prova dell'avvenuto incasso delle somme da parte della convenuta e l'indicazione del loro ammontare.
In ogni caso, ed a prescindere da quanto sopra, l'impugnazione generica da parte degli attori avverso la rinuncia di all'eredità di è priva di rilievo. NT Persona_1
Ed invero, a fronte della documentata rinuncia, essi avrebbero dovuto fornire la prova di comportamenti contraddittori rispetto alla espressa rinuncia, tali da determinare la qualità di erede in capo alla convenuta.
E, del resto, nel corso dell'istruttoria gli attori hanno avuto la possibilità di indicare quali fossero i
“libretti, depositi, risparmio, conti correnti ecc.” intestati a sui quali sarebbero stati, in Persona_1
ipotesi, versate some che avrebbero dovuto essere ricomprese nella massa ereditaria, non potendo tali indagini essere rimesse all'impulso officioso del Giudice, previa semplice e generica deduzione in atti di causa della loro “eventuale” esistenza, peraltro solamente nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31.01.2025.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di . NT
7 Ciò premesso, nel merito, si espone quanto segue.
È controversa l'azione di divisione ereditaria dei beni caduti in successione per effetto del decesso dei coniugi e . Persona_2 Controparte_3
Nel corso del giudizio, come detto, è stata esperita una C.T.U. che ha ricostruito la massa ereditaria,
attribuendole un valore complessivo di € 205.281,00, suddividendone le quote in singoli lotti dal valore di €
45.425,23.
Il perito d'ufficio ha, altresì, predisposto un progetto di divisione attribuendo a ciascuna quota il valore di 1/6 del totale, prevedendo i relativi conguagli.
Il C.T.U. ha accertato, altresì, che la sig.ra ha percepito da A.G.E.A. sovvenzioni Persona_1
per € 87.582,44, somma che va ripartita in sei quote, ciascuna di € 14.597,07, delle quali cinque vanno corrisposte a ciascuno degli attori.
A pagina 29 dell'elaborato peritale, il C.T.U. ha inserito una tabella nella quale ha indicato, con precisione, le somme che ciascun erede deve avere ed i conguagli da versare agli altri, ricomprendendo tutte le somme percepite dalla massa ereditaria, ivi compresi i contributi versati d A.G.E.A ed i canoni versati da per l'impianto eolico. CP_5
Il perito d'ufficio ha, altresì dato riscontro alle controdeduzioni delle parti, rivendendo la propria stima alla luce delle osservazioni medesime ed ha predisposto un progetto di divisione per lotti (cfr. C.T.U.,
pagg. 27 e 28).
Le risultanze della C.T.U. sono state contestate dal convenuto , il ON
quale sostiene che la madre a far data dal decesso del marito Controparte_3 [...]
, ha beneficiato dell'usufrutto generale su tutti i beni ricadenti nell'asse ereditario. Persona_2
Per tali ragioni, egli ritiene “(…) radicalmente inammissibile la domanda degli attuali attori, in
merito a eventuali beni detenuti o coltivati dai convenuti, considerata la carenza di legittimazione attiva e la
carenza di titolarità relativamente al diritto controverso” (cfr. comparsa di risposta, pag. 3).
Il convenuto, inoltre, nelle proprie conclusioni, ha riproposto le proprie controdeduzioni alla C.T.U.
8 insistendo, in maniera particolare, sulla non computabilità, all'interno della massa ereditaria, degli aiuti percepiti da da parte di A.G.E.A. Persona_1
Secondo , i contributi percepiti da per aver ON Persona_1
coltivato i terreni sui quali aveva l'usufrutto, non sono qualificabili affatto Controparte_3
come frutti, nell'accezione degli stessi che ne dà il Codice civile, in quanto trattasi di aiuti concessi all'agricoltore per l'esercizio dell'attività agricola.
Ciò posto, risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che, in data 20.01.2015, si è aperta la successione legittima di , deceduta in Foiano di Val Fortore senza lasciare Controparte_3
testamento, la cui eredità si è devoluta ex lege in favore degli odierni contendenti nella qualità di figli della stessa.
È parimenti pacifica l'entità della partecipazione di ciascuna delle parti all'asse ereditario,
riconosciuta, avuto riguardo al disposto recato dall'art. 566 c.c., nella misura di 1/6 per ciascuno dei figli
, Parte_6 Parte_1 Parte_5 Parte_2
e .
[...] Controparte_6 ON
Ebbene, con riferimento alle partite di dare-avere tra i coeredi, va esaminata la domanda di restituzione dei contributi A.G.E.A. formulata dagli attori sul presupposto che questi rappresentino dei frutti dei beni ricadenti nella massa ereditaria da dividere tra i coeredi.
La domanda appare infondata, con conseguente assorbimento di tutti le ulteriori contestazioni avanzate sul punto.
Ed infatti, deve innanzitutto evidenziarsi che la ratio sottesa alla normativa eurounitaria, recepita dal diritto nazionale, che riconosce il diritto alla percezione dei contributi in parola, va rinvenuta nell'assicurare un sussidio reddituale a chi svolge attività nel settore dell'agricoltura. In altre parole, i sussidi vengono riconosciuti al soggetto che espleta la predetta attività, previa verifica delle condizioni legge, al solo scopo di sostenerla ed incentivarla, quindi le somme percepite a titolo di contributo non costituiscono fruttificazione dei beni posseduti in via esclusiva dal coerede, posto che, come si è detto, al fine della percezione, è
9 imprescindibile che il soggetto possegga alcuni requisiti, strettamente collegati all'effettivo svolgimento dell'attività di agricoltura: la conferma di tale lettura si rinviene anche nell'attuale normativa eurounitaria
(cfr. ,in particolare, art. 9, Reg. UE n. 1307/2013) ed in quella nazionale di riferimento (cfr.D.M.5465 del
7/06/2018) che stabilisce che il soggetto beneficiario di tali contributi è il c.d. “agricoltore attivo”.
Orbene, mentre la titolarità dei contributi in capo ai convenuti e ON
non è stata oggetto di contestazione, la prospettazione delle parti attrici, che asseriscono di Persona_1
avere diritto alla restituzione della quota parte delle somme percepite in qualità di coeredi, appare errata, in quanto gli attori non hanno provato di essere soggetti aventi diritto alla percezione dei contributi in parola e che quindi li avrebbero percepiti ove avessero avuto la disponibilità dei fondi.
Non meritevole di accoglimento risulta, altresì, la richiesta di condanna del convenuto
[...]
al pagamento delle indennità e dei frutti civili per l'occupazione dei beni ereditari. ON
Anzitutto, la domanda appare genericamente formulata, difettando la specifica indicazione dei beni che sarebbero stati utilizzati in via esclusiva dal coerede oltre che del lasso temporale in cui detta utilizzazione si sarebbe realizzata.
Si aggiunga poi che, con riferimento al periodo antecedente alla morte della dante causa
[...]
alcuna richiesta può essere avanzata dagli attori alla luce del fatto che sui detti beni fosse CP_3
stato costituito un usufrutto generale in favore della stessa, mentre, per il periodo successivo alla sua morte,
alcuna prova è stata fornita in ordine al dissenso da essi manifestato rispetto all'utilizzo esclusivo dei beni da parte del convenuto, da cui l'impossibilità di configurare alcun tipo di pregiudizio.
Si condivide, infatti, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'uso
esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è
idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano
acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della
corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr.
10 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015).
Meritevole di rigetto appare, altresì, la richiesta di restituzione dei canoni versati a partire dal 2016
dalla in favore di e per il palo eolico insistente CP_5 Parte_8 Parte_1
sul bene contraddistinto al f. 38 part. 77. Ed invero, la relativa domanda risulta tardivamente proposta da giacché formulata soltanto nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e ON
non già in comparsa di costituzione e risposta, in spregio al regime delle preclusioni processuali che governa il codice di rito.
Fondata ed accoglibile appare, invece, la richiesta di condanna del convenuto ON
al pagamento, per la rispettiva quota, delle spese tecniche ed imposte di successione come
[...]
documentate dagli attori e quantificate nella misura di € 7.362,30 (cfr. all.to all'atto di citazione), su cui,
peraltro, il convenuto non formula alcuna contestazione.
In ordine alle modalità attraverso le quali dovrà attuarsi la divisione, giova rammentare che l'attribuzione a ciascun condividente di una porzione in natura del bene comune ne presuppone la comoda divisibilità la quale postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Quando alle modalità di attribuzione delle quote, come individuate dal CTU nell'elaborato peritale
(cfr. tabella riepilogativa pagg. 27-28 al netto delle somme indicate a titolo di conguagli per i contributi
A.G.E.A. ed i canoni percepiti dalla per le motivazioni innanzi esposte) e aventi ciascuna il valore CP_5
pari a € 45.425,23, non essendosi raggiunto un accordo tra le parti sul punto, dovrà trovare applicazione il criterio fissato dall'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione di porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte, dal momento che tale modalità sottrae l'assegnazione alla discrezionalità del decidente rendendola
11 immune da contestazioni e non presenta, nella fattispecie in esame, inconvenienti pratici.
Alle materiali operazioni di sorteggio potrà però procedersi soltanto una volta che la sentenza avrà
acquistato l'autorità del giudicato, in conformità al disposto di cui all'art. 791 ultimo comma c.p.c., mediante apposita istanza ad opera della parte più diligente.
Le spese occorse per la divisione (ivi compreso il compenso liquidato con separato provvedimento al nominato C.T.U. per l'attività sino a questo momento svolta) e quelle che ancora si renderanno necessarie per le operazioni divisionali, vanno poste a carico della massa, e dunque, di ciascuna parte pro quota, con diritto della parte che le ha anticipate a ripeterne dalle altre la frazione di sua pertinenza.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande di restituzione proposte,
della corretta riassunzione del processo nei confronti di come effettuata dagli attori, della NT
circostanza che il convenuto non si sia sostanzialmente opposto alla ON
chiesta divisione dei beni ereditari ma abbia avversato la domanda attrice sotto il profilo della procedibilità e della fondatezza delle richieste restitutorie e considerato il contegno non conforme a correttezza tenuto dalle parti attrici in sede di mediazione (cfr. pec dell'avv. Casamassa in data 18.09.17 all.ta al verbale di mediazione del 14.10.17), devono ritenersi sussistenti gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite rispettivamente sostenute (cfr. Corte Cost., sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
NT
2) dichiara aperta la successione legittima di , deceduta in Foiano Controparte_3
di Val Fortore il 20.01.2015;
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria mediante estrazione a sorte delle quote da 1
a 6, come individuate nell'elaborato peritale alle pagg. 26 e 27, composte dai beni suddivisi in lotti e dai relativi conguagli in denaro
12 4) rigetta la domanda di restituzione dei frutti civili e dei contributi A.G.E.A. formulata dalle parti attrici;
5) dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei canoni versati dalla CP_5
formulata da;
ON
6) condanna al pagamento, per la rispettiva quota, pari ad 1/6, ON
delle spese tecniche ed imposte, quantificate nella misura di € 7.362,30;
7) pone le spese occorse per la divisione (ivi compreso il compenso liquidato al nominato C.T.U.
per l'attività sino a questo momento svolta) e quelle che ancora si renderanno necessarie per le operazioni divisionali a carico della massa;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 17.06.25
Il Giudice Unico
dott.ssa Valeria PROTANO
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Valeria PROTANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta R.G. 5593/2018 promossa da:
), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
( ) e ( ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Spartico CAPOCEFALO, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Pesco Sannita, alla via Roma, n°54;
-attori-
contro
( ), anche in qualità di successore ON CodiceFiscale_6
universale di ex art. 110 c.p.c., ( ) e Persona_1 Persona_1 CodiceFiscale_7
, in qualità di successore universale di NT C.F._8 [...]
ex art. 110 c.p.c., rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Vincenzo Casamassa, Per_1
unitamente al quale sono elettivamente domiciliato in Foiano Val Fortore, alla via Filippo Turati, n°5;
-convenuti-
1 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 30.01.2025, svoltasi in modalità scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, in data 5.12.2018, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, premettendo di Parte_6 Parte_4 Parte_5
essere proprietari di un fondo rustico in agro del Comune di Foiano Val Fortore, pervenuto loro in virtù di successione ereditaria dei genitori e in catasto Persona_2 Controparte_3
terreni al foglio 20, particella 59, di un locale terraneo sito in Foiano Val Fortore, alla via Roma, in catasto al foglio 31, p.lla n°78, nonché degli alti beni indicati nella denuncia di successione della sig.ra , in CP_3
data 7.07.2015, deducono che detti beni sono detenuti e gestiti dal NO ON
il quale li ha dapprima detenuti in via esclusiva, percependo direttamente i contributi per
[...]
l'agricoltura erogati da A.G.E.A. e, successivamente, li ha concessi alla propria convivente, , Persona_1
la quale, a far data per lo meno dal 2005, ha beneficiato degli aiuti e dei contributi pubblici sui beni di proprietà comune, senza rendiconto né pagamento di indennità per l'occupazione sine titulo di suddetti beni.
Deducono ancora gli attori che il NO , unitamente al figlio ON
, avrebbe realizzato sul fondo di terreno un opificio, impedendone l'uso agli altri coeredi. Parte_7
Essi, pertanto, chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria, previa predisposizione di un progetto di divisione su tutti i beni caduti in successione ereditaria, nonché la condanna di ON
alla restituzione degli utili e dei frutti percepiti sui beni medesimi, ivi compresi i contributi
[...]
A.G.E.A. (questi ultimi con vincolo di solidarietà di ) che quantificano in circa € 76.940,35, Persona_1
ed al pagamento della quota di imposta di successione e delle altre spese tecniche occorse per l'adempimento, che quantificano in complessivi € 7.362,30.
Chiedono, infine, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'indennità per occupazione
sine titulo dei beni in questione.
Si sono costituiti in giudizio e i quali, ON Persona_1
2 pregiudizialmente, hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei confronti della seconda,
non essendo mai stato esperito, nei suoi confronti, il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la domanda di pagamento delle somme richieste,
evidenziando che, essendo stati i beni facenti parte della massa ereditaria vincolati dall'usufrutto in capo alla genitrice, ne consegue che alcun diritto vantano gli altri coeredi nei suoi confronti, Controparte_3
essendo soggetti estranei al rapporto instaurato tra i defunti genitori ed i convenuti medesimi.
non si oppone alla divisione ereditaria, precisa che il tentativo di ON
mediazione non è andato a buon fine per colpa esclusiva degli attori e chiede che la massa patrimoniale vada adeguatamente ricostruita, ricomprendendovi anche i proventi derivanti dalla installazione di una pala eolica sul terreno in catasto terreni al foglio 38, p.lla n°77, i cui proventi sono versati su un libretto postale.
chiede il rigetto delle domande nei suoi confronti, siccome improcedibile e, Persona_1
comunque, infondata nel merito.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante nomina di CTU, cui è stato conferito l'incarico di ricostruire la massa ereditaria da dividere, di individuare e descrivere i singoli beni e accertarne il valore,
predisporre un progetto di divisione, con assegnazione di beni in natura e/o prevedendo eventuali conguagli.
Espletati gli accertamenti peritali, all'udienza del 8.3.2024, il processo è stato dichiarato interrotto per il decesso di . Persona_1
Il giudizio è stato riassunto anche nei confronti di , figlia della de cuius, e di NT
, mediante notifica personalmente effettuata a mezzo PEC. ON
Le parti, all'udienza di discussione del 31.01.2025, hanno concluso, riportandosi ai rispettivi atti di causa e ribadendo le loro posizioni processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pregiudizialmente, esaminata l'eccezione di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., per effetto della irregolare notificazione della riassunzione, come sollevata da e NT ON
.
[...]
3 Sostengono i convenuti che la riassunzione sarebbe giuridicamente inesistente in quanto effettuata con notificazione a mezzo PEC nei confronti di presso il procuratore ON
costituito ed alla figlia presso l'indirizzo PEC personale, rinvenuto nel pubblico registro NT
denominato “REGINDE”, anziché secondo quanto stabilito dall'art. 303, co.2, c.p.c., a mente del quale, in caso di morte della parte, la notifica può essere fatta in maniera impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio del de cuius.
L'inesistenza della notificazione avrebbe comportato, come diretta conseguenza della mancata realizzazione del contraddittorio processuale, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
L'eccezione è infondata.
All'atto del decesso di , era costituito in giudizio, Persona_1 ON
a mezzo del proprio procuratore, munito di valido mandato ad litem.
È ius receptum che la riassunzione del processo interrotto non dia vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma miri unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, da che ne consegue, con tutta evidenza, che correttamente l'atto di riassunzione è stato notificato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 170 c.p.c., vale a dire, a mezzo PEC presso l'indirizzo telematico dell'avv.
Vincenzo Casamassa.
Il processo è stato, dunque, ritualmente riassunto nei suoi confronti.
Valida è anche la notifica effettuata nei confronti di , figlia di . NT Persona_1
Ed infatti, ella è stata convenuta in giudizio mediante notifica a mezzo PEC all'indirizzo telematico rinvenuto nel pubblico registro denominato REGINDE.
Orbene, l'art. 303 c.p.c., nel disporre che la notifica possa essere effettuata, entro l'anno dal decesso,
impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto costituisce, evidentemente, una facoltà alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi, non un obbligo imposto dalla legge a pena di decadenza, come vorrebbero i convenuti.
, pertanto, è stata correttamente convenuta in giudizio mediante notifica effettuata NT
4 personalmente presso il proprio indirizzo telematico.
Ma vi è di più.
La Suprema Corte ha chiarito che l'inesistenza della notifica di un atto giudiziario è configurabile,
oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, mentre ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale ricade rientra nell'ipotesi di nullità
della notifica.
Non può dirsi, dunque, che si verta in tema di notifica inesistente.
Per quanto sopra, ed a tutto voler concedere ai convenuti, , essendosi costituita in NT
giudizio, ha sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'eventuale ed ipotetica nullità avendo la notifica raggiunto il suo scopo.
L'eccezione va, dunque, respinta.
Fondata è, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla medesima CP_2
con la propria comparsa di costituzione in giudizio.
[...]
In via preliminare, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte
secondo cui, nel caso in cui si proceda, com'è avvenuto nel caso di specie, alla notifica individuale dell'atto di riassunzione del processo nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, “la riattivazione del processo ad
opera della parte non colpita dall'evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto
processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica (a prescindere che intervenga entro ovvero
oltre l'anno dall'evento interruttivo), se quest'ultimo riveste la qualità di successore universale della parte
deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che
consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei
discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle
prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può
restare tale per 10 anni (prescrivendosi per l'appunto in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è
5 conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene
mediante la legittimatio ad causam del semplice chiamato). Infine, sarebbe contrario ai principi del giusto
processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita
dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749
c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti
ovvero rinuncia all'eredità” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17445 del 2019). Ed ancora, prosegue la
Cassazione, “il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato
la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di
tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo
il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di
costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si
troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei
fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi
sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato” (cfr. Cass. cit.).
Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi che non poteva dirsi onere degli odierni attori provare la qualità di erede di se sol si consideri che, al momento della notifica dell'atto di NT
riassunzione del giudizio, l'eventuale accettazione, espressa o tacita, dell'eredità non era nella disponibilità
degli stessi, non esistendo in materia alcuna forma di pubblicità, né, dagli atti di causa, è emersa alcuna circostanza idonea a dimostrare che fosse conosciuto - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - che il titolo a succedere fosse venuto a mancare.
Premessa, quindi, la regolarità della riassunzione del processo in quanto effettuata nei confronti di
, figlia della de cuius, e quindi, chiamata all'eredità a titolo di successore universale ex art. NT
110 c.p.c., occorre a questo punto indagare se quest'ultima sia o meno legittimata a contraddire nel presente giudizio in quanto erede.
Al riguardo, la convenuta ha depositato, agli atti di causa, la rinuncia all'eredità della madre, in data
6 6.12.2023.
Gli attori hanno impugnato la rinuncia e, nelle proprie note di trattazione scritta, redatte in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025, hanno eccepito che avrebbe riscosso delle somme NT
successivamente alla morte della madre “presso l'Ufficio Postale locale” e accettando, di fatto, l'eredità.
Per tali ragioni, essi chiedono disporsi l'acquisizione, presso la società degli Controparte_4
“estratti conto relativi alla riscossione dei titoli della GN , come quantificati dal CTU Persona_1
nonché buoni eventuali e ogni altro titolo idoneo (libretti, depositi, risparmio, conti correnti ecc.)” (cfr. note trattazione scritta).
La richiesta di rimettere la causa sul ruolo, al fine di acquisire la documentazione indicata, è
inammissibile in quanto generica ed esplorativa;
non risulta infatti indicato né quale sia l'Ufficio Postale
presso il quale risulterebbero depositate le somme, né quali sarebbero i “titoli della GN , Persona_1
come quantificati dal CTU”, oltre ad essere stata completamente omessa la prova dell'avvenuto incasso delle somme da parte della convenuta e l'indicazione del loro ammontare.
In ogni caso, ed a prescindere da quanto sopra, l'impugnazione generica da parte degli attori avverso la rinuncia di all'eredità di è priva di rilievo. NT Persona_1
Ed invero, a fronte della documentata rinuncia, essi avrebbero dovuto fornire la prova di comportamenti contraddittori rispetto alla espressa rinuncia, tali da determinare la qualità di erede in capo alla convenuta.
E, del resto, nel corso dell'istruttoria gli attori hanno avuto la possibilità di indicare quali fossero i
“libretti, depositi, risparmio, conti correnti ecc.” intestati a sui quali sarebbero stati, in Persona_1
ipotesi, versate some che avrebbero dovuto essere ricomprese nella massa ereditaria, non potendo tali indagini essere rimesse all'impulso officioso del Giudice, previa semplice e generica deduzione in atti di causa della loro “eventuale” esistenza, peraltro solamente nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31.01.2025.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di . NT
7 Ciò premesso, nel merito, si espone quanto segue.
È controversa l'azione di divisione ereditaria dei beni caduti in successione per effetto del decesso dei coniugi e . Persona_2 Controparte_3
Nel corso del giudizio, come detto, è stata esperita una C.T.U. che ha ricostruito la massa ereditaria,
attribuendole un valore complessivo di € 205.281,00, suddividendone le quote in singoli lotti dal valore di €
45.425,23.
Il perito d'ufficio ha, altresì, predisposto un progetto di divisione attribuendo a ciascuna quota il valore di 1/6 del totale, prevedendo i relativi conguagli.
Il C.T.U. ha accertato, altresì, che la sig.ra ha percepito da A.G.E.A. sovvenzioni Persona_1
per € 87.582,44, somma che va ripartita in sei quote, ciascuna di € 14.597,07, delle quali cinque vanno corrisposte a ciascuno degli attori.
A pagina 29 dell'elaborato peritale, il C.T.U. ha inserito una tabella nella quale ha indicato, con precisione, le somme che ciascun erede deve avere ed i conguagli da versare agli altri, ricomprendendo tutte le somme percepite dalla massa ereditaria, ivi compresi i contributi versati d A.G.E.A ed i canoni versati da per l'impianto eolico. CP_5
Il perito d'ufficio ha, altresì dato riscontro alle controdeduzioni delle parti, rivendendo la propria stima alla luce delle osservazioni medesime ed ha predisposto un progetto di divisione per lotti (cfr. C.T.U.,
pagg. 27 e 28).
Le risultanze della C.T.U. sono state contestate dal convenuto , il ON
quale sostiene che la madre a far data dal decesso del marito Controparte_3 [...]
, ha beneficiato dell'usufrutto generale su tutti i beni ricadenti nell'asse ereditario. Persona_2
Per tali ragioni, egli ritiene “(…) radicalmente inammissibile la domanda degli attuali attori, in
merito a eventuali beni detenuti o coltivati dai convenuti, considerata la carenza di legittimazione attiva e la
carenza di titolarità relativamente al diritto controverso” (cfr. comparsa di risposta, pag. 3).
Il convenuto, inoltre, nelle proprie conclusioni, ha riproposto le proprie controdeduzioni alla C.T.U.
8 insistendo, in maniera particolare, sulla non computabilità, all'interno della massa ereditaria, degli aiuti percepiti da da parte di A.G.E.A. Persona_1
Secondo , i contributi percepiti da per aver ON Persona_1
coltivato i terreni sui quali aveva l'usufrutto, non sono qualificabili affatto Controparte_3
come frutti, nell'accezione degli stessi che ne dà il Codice civile, in quanto trattasi di aiuti concessi all'agricoltore per l'esercizio dell'attività agricola.
Ciò posto, risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che, in data 20.01.2015, si è aperta la successione legittima di , deceduta in Foiano di Val Fortore senza lasciare Controparte_3
testamento, la cui eredità si è devoluta ex lege in favore degli odierni contendenti nella qualità di figli della stessa.
È parimenti pacifica l'entità della partecipazione di ciascuna delle parti all'asse ereditario,
riconosciuta, avuto riguardo al disposto recato dall'art. 566 c.c., nella misura di 1/6 per ciascuno dei figli
, Parte_6 Parte_1 Parte_5 Parte_2
e .
[...] Controparte_6 ON
Ebbene, con riferimento alle partite di dare-avere tra i coeredi, va esaminata la domanda di restituzione dei contributi A.G.E.A. formulata dagli attori sul presupposto che questi rappresentino dei frutti dei beni ricadenti nella massa ereditaria da dividere tra i coeredi.
La domanda appare infondata, con conseguente assorbimento di tutti le ulteriori contestazioni avanzate sul punto.
Ed infatti, deve innanzitutto evidenziarsi che la ratio sottesa alla normativa eurounitaria, recepita dal diritto nazionale, che riconosce il diritto alla percezione dei contributi in parola, va rinvenuta nell'assicurare un sussidio reddituale a chi svolge attività nel settore dell'agricoltura. In altre parole, i sussidi vengono riconosciuti al soggetto che espleta la predetta attività, previa verifica delle condizioni legge, al solo scopo di sostenerla ed incentivarla, quindi le somme percepite a titolo di contributo non costituiscono fruttificazione dei beni posseduti in via esclusiva dal coerede, posto che, come si è detto, al fine della percezione, è
9 imprescindibile che il soggetto possegga alcuni requisiti, strettamente collegati all'effettivo svolgimento dell'attività di agricoltura: la conferma di tale lettura si rinviene anche nell'attuale normativa eurounitaria
(cfr. ,in particolare, art. 9, Reg. UE n. 1307/2013) ed in quella nazionale di riferimento (cfr.D.M.5465 del
7/06/2018) che stabilisce che il soggetto beneficiario di tali contributi è il c.d. “agricoltore attivo”.
Orbene, mentre la titolarità dei contributi in capo ai convenuti e ON
non è stata oggetto di contestazione, la prospettazione delle parti attrici, che asseriscono di Persona_1
avere diritto alla restituzione della quota parte delle somme percepite in qualità di coeredi, appare errata, in quanto gli attori non hanno provato di essere soggetti aventi diritto alla percezione dei contributi in parola e che quindi li avrebbero percepiti ove avessero avuto la disponibilità dei fondi.
Non meritevole di accoglimento risulta, altresì, la richiesta di condanna del convenuto
[...]
al pagamento delle indennità e dei frutti civili per l'occupazione dei beni ereditari. ON
Anzitutto, la domanda appare genericamente formulata, difettando la specifica indicazione dei beni che sarebbero stati utilizzati in via esclusiva dal coerede oltre che del lasso temporale in cui detta utilizzazione si sarebbe realizzata.
Si aggiunga poi che, con riferimento al periodo antecedente alla morte della dante causa
[...]
alcuna richiesta può essere avanzata dagli attori alla luce del fatto che sui detti beni fosse CP_3
stato costituito un usufrutto generale in favore della stessa, mentre, per il periodo successivo alla sua morte,
alcuna prova è stata fornita in ordine al dissenso da essi manifestato rispetto all'utilizzo esclusivo dei beni da parte del convenuto, da cui l'impossibilità di configurare alcun tipo di pregiudizio.
Si condivide, infatti, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'uso
esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è
idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano
acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della
corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr.
10 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015).
Meritevole di rigetto appare, altresì, la richiesta di restituzione dei canoni versati a partire dal 2016
dalla in favore di e per il palo eolico insistente CP_5 Parte_8 Parte_1
sul bene contraddistinto al f. 38 part. 77. Ed invero, la relativa domanda risulta tardivamente proposta da giacché formulata soltanto nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e ON
non già in comparsa di costituzione e risposta, in spregio al regime delle preclusioni processuali che governa il codice di rito.
Fondata ed accoglibile appare, invece, la richiesta di condanna del convenuto ON
al pagamento, per la rispettiva quota, delle spese tecniche ed imposte di successione come
[...]
documentate dagli attori e quantificate nella misura di € 7.362,30 (cfr. all.to all'atto di citazione), su cui,
peraltro, il convenuto non formula alcuna contestazione.
In ordine alle modalità attraverso le quali dovrà attuarsi la divisione, giova rammentare che l'attribuzione a ciascun condividente di una porzione in natura del bene comune ne presuppone la comoda divisibilità la quale postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Quando alle modalità di attribuzione delle quote, come individuate dal CTU nell'elaborato peritale
(cfr. tabella riepilogativa pagg. 27-28 al netto delle somme indicate a titolo di conguagli per i contributi
A.G.E.A. ed i canoni percepiti dalla per le motivazioni innanzi esposte) e aventi ciascuna il valore CP_5
pari a € 45.425,23, non essendosi raggiunto un accordo tra le parti sul punto, dovrà trovare applicazione il criterio fissato dall'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione di porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte, dal momento che tale modalità sottrae l'assegnazione alla discrezionalità del decidente rendendola
11 immune da contestazioni e non presenta, nella fattispecie in esame, inconvenienti pratici.
Alle materiali operazioni di sorteggio potrà però procedersi soltanto una volta che la sentenza avrà
acquistato l'autorità del giudicato, in conformità al disposto di cui all'art. 791 ultimo comma c.p.c., mediante apposita istanza ad opera della parte più diligente.
Le spese occorse per la divisione (ivi compreso il compenso liquidato con separato provvedimento al nominato C.T.U. per l'attività sino a questo momento svolta) e quelle che ancora si renderanno necessarie per le operazioni divisionali, vanno poste a carico della massa, e dunque, di ciascuna parte pro quota, con diritto della parte che le ha anticipate a ripeterne dalle altre la frazione di sua pertinenza.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande di restituzione proposte,
della corretta riassunzione del processo nei confronti di come effettuata dagli attori, della NT
circostanza che il convenuto non si sia sostanzialmente opposto alla ON
chiesta divisione dei beni ereditari ma abbia avversato la domanda attrice sotto il profilo della procedibilità e della fondatezza delle richieste restitutorie e considerato il contegno non conforme a correttezza tenuto dalle parti attrici in sede di mediazione (cfr. pec dell'avv. Casamassa in data 18.09.17 all.ta al verbale di mediazione del 14.10.17), devono ritenersi sussistenti gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite rispettivamente sostenute (cfr. Corte Cost., sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
NT
2) dichiara aperta la successione legittima di , deceduta in Foiano Controparte_3
di Val Fortore il 20.01.2015;
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria mediante estrazione a sorte delle quote da 1
a 6, come individuate nell'elaborato peritale alle pagg. 26 e 27, composte dai beni suddivisi in lotti e dai relativi conguagli in denaro
12 4) rigetta la domanda di restituzione dei frutti civili e dei contributi A.G.E.A. formulata dalle parti attrici;
5) dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei canoni versati dalla CP_5
formulata da;
ON
6) condanna al pagamento, per la rispettiva quota, pari ad 1/6, ON
delle spese tecniche ed imposte, quantificate nella misura di € 7.362,30;
7) pone le spese occorse per la divisione (ivi compreso il compenso liquidato al nominato C.T.U.
per l'attività sino a questo momento svolta) e quelle che ancora si renderanno necessarie per le operazioni divisionali a carico della massa;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 17.06.25
Il Giudice Unico
dott.ssa Valeria PROTANO
13