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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
12942 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa EF RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12942 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]del Parte_1
Garda (VR) Via Alessandro Volta n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. BENEDETTI SILVIA
e nata il [...] a [...], residente a [...]del Garda Parte_2
(VR), Via Borsellino n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. COZZOLOTTO ELENA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza stabilita presso la madre nella casa di sua proprietà sita in Via Borsellino n. 19, Peschiera del Garda (VR).
2. La minore viene affidata a entrambi i genitori con gestione paritetica e permanenza Per_1 alternata secondo un calendario settimanale che prevede la permanenza con pernottamento presso un genitore nelle giornate di lunedì e martedì, presso l'altro genitore nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì e nuovamente presso il primo genitore nelle giornate di sabato e domenica, con successiva inversione dei turni settimanali, così da assicurare equilibrio e continuità nella presenza di entrambi i genitori nella vita della minore.
3. Nei giorni in cui la permanenza della minore è prevista con il padre, quest'ultimo provvede a prelevarla da scuola alle ore 13.00, a consumare con lei il pranzo e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna entro le ore 14.00/14.30, per poi riprenderla alle ore 18.00/18.30, con l'impegno di rispettare scrupolosamente gli orari indicati, al fine di garantire stabilità e regolarità nella routine quotidiana della minore e agevolare la migliore gestione degli impegni di entrambi i genitori.
4. Nei fine settimana di competenza del padre, questi provvede a ritirare la minore presso l'abitazione materna il sabato mattina alle ore 9.30 e riaccompagnarla il lunedì mattina presso l'istituto scolastico, con l'impegno di rispettare scrupolosamente gli orari indicati, al fine di garantire stabilità e regolarità nella routine quotidiana della minore e agevolare la migliore gestione degli impegni di entrambi i genitori.
5. Qualora, al momento previsto per la consegna, il padre dovesse tardare e la sig.ra Parte_2 abbia impegni al di fuori della propria abitazione di residenza, sarà facoltà di quest'ultima condurre con sé la minore, informandone tempestivamente il padre. In tal caso, la minore rimarrà con la madre fino al rientro presso la propria abitazione e verrà quindi concordato tra i genitori l'orario in cui il padre andrà a prendere Per_1
6. Nei fine settimana di competenza della madre, questa provvede a ritirare la minore presso l'abitazione paterna il sabato mattina alle ore 8.00 e riaccompagnarla il lunedì mattina presso l'istituto scolastico, con l'impegno di rispettare scrupolosamente gli orari indicati, al fine di garantire stabilità e regolarità nella routine quotidiana della minore e agevolare la migliore gestione degli impegni di entrambi i genitori.
7. Qualora, al momento previsto per la consegna, la madre dovesse tardare e il sig. Parte_1 avesse impegni al di fuori della propria abitazione di residenza, sarà facoltà di quest'ultimo condurre con sé la minore, informandone tempestivamente la madre. In tal caso, la minore rimarrà con il padre fino al rientro presso la propria abitazione e verrà quindi concordato tra i genitori l'orario in cui la madre andrà a prendere Per_1
8. Gli spostamenti della minore da un'abitazione all'altra, nei giorni previsti dal calendario di permanenza durante la settimana, sono a carico del padre, mentre nel fine settimana sono a carico del genitore con cui la minore trascorrerà il sabato e la domenica, fatta salva la possibilità dell'altro genitore di provvedervi in caso di necessità imprevedibili e urgenti.
9. I genitori concordano di poter ricorrere, in caso di necessità contingenti, all'ausilio di familiari e/o di persone di fiducia.
10. In caso di necessità di ricovero ospedaliero della sig.ra per motivi di salute, le Parte_2 giornate di permanenza della minore previste a suo carico secondo il calendario concordato saranno garantite dai nonni materni, i quali provvederanno in sua vece, restando immutata per il resto l'osservanza della turnazione stabilita.
11. Nei giorni di permanenza della minore con il padre, in occasione di eventi a cui la famiglia è tenuta a partecipare (quali, a titolo esemplificativo, saggi, feste di fine anno scolastico, e simili), la sig.ra si impegna a non essere accompagnata dal nuovo compagno. Diversamente, qualora Parte_2 tali eventi ricadano nei giorni di permanenza della minore con la sig.ra quest'ultima potrà Parte_2 presenziare insieme al nuovo compagno, lasciando comunque al sig. la facoltà di Parte_1 partecipare o meno.
12. I ricorrenti concedono reciprocamente il nullaosta per il rilascio di documento di identità, di passaporto e documenti equipollenti in favore dei figli.
13. I ricorrenti si impegnano a rendersi reperibili e a comunicare in modo puntuale informazioni relative alla figlia tramite contatti diretti, telefonici, email e sms mantenendo atteggiamenti corretti e pacati.
14. I ricorrenti si impegnano a concordare ogni decisione di primaria importanza riguardo le scelte su tematiche scolastiche, sanitarie, sportive, religiose, ricreative riguardanti i figli, stabilendo insieme le linee fondamentali delle condotte educative e adoperandosi per sostenerli in queste attività.
15. Le festività natalizie e pasquali e di carnevale verranno trascorse per lo stesso numero di giorni con l'uno e l'altro genitore, e alternativamente con l'uno e con l'altro i giorni di Natale e il giorno 31 dicembre (con pernottamento), Pasqua e Pasquetta.
16. I genitori concorderanno preventivamente tra loro eventuali vacanze o viaggi, con un preavviso di almeno sette giorni, al fine di garantire la migliore organizzazione possibile degli impegni della minore e la continuità della turnazione settimanale. La durata dei viaggi può essere fissata in quindici giorni consecutivi.
17. Tenuto conto dei tempi di permanenza paritari di presso i genitori ciascuno di essi Per_1 provvederà al mantenimento ordinario della figlia per il tempo in cui starà con loro ed invece sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le altre spese come da protocollo del diritto di famiglia del Tribunale di Verona e precisamente: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
18. L'assegno unico spetterà al 100% alla sig.ra Parte_2
19. Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/10/2025, Parte_1 Parte_2
– sul presupposto di aver intessuto una relazione more uxorio dalla quale era nata la
[...] minore (21/1/19) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento Per_1
e mantenimento della minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione della permanenza della minore presso ciascun genitore cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia in via diretta, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_2
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
EF RE
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa EF RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12942 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]del Parte_1
Garda (VR) Via Alessandro Volta n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. BENEDETTI SILVIA
e nata il [...] a [...], residente a [...]del Garda Parte_2
(VR), Via Borsellino n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. COZZOLOTTO ELENA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza stabilita presso la madre nella casa di sua proprietà sita in Via Borsellino n. 19, Peschiera del Garda (VR).
2. La minore viene affidata a entrambi i genitori con gestione paritetica e permanenza Per_1 alternata secondo un calendario settimanale che prevede la permanenza con pernottamento presso un genitore nelle giornate di lunedì e martedì, presso l'altro genitore nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì e nuovamente presso il primo genitore nelle giornate di sabato e domenica, con successiva inversione dei turni settimanali, così da assicurare equilibrio e continuità nella presenza di entrambi i genitori nella vita della minore.
3. Nei giorni in cui la permanenza della minore è prevista con il padre, quest'ultimo provvede a prelevarla da scuola alle ore 13.00, a consumare con lei il pranzo e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna entro le ore 14.00/14.30, per poi riprenderla alle ore 18.00/18.30, con l'impegno di rispettare scrupolosamente gli orari indicati, al fine di garantire stabilità e regolarità nella routine quotidiana della minore e agevolare la migliore gestione degli impegni di entrambi i genitori.
4. Nei fine settimana di competenza del padre, questi provvede a ritirare la minore presso l'abitazione materna il sabato mattina alle ore 9.30 e riaccompagnarla il lunedì mattina presso l'istituto scolastico, con l'impegno di rispettare scrupolosamente gli orari indicati, al fine di garantire stabilità e regolarità nella routine quotidiana della minore e agevolare la migliore gestione degli impegni di entrambi i genitori.
5. Qualora, al momento previsto per la consegna, il padre dovesse tardare e la sig.ra Parte_2 abbia impegni al di fuori della propria abitazione di residenza, sarà facoltà di quest'ultima condurre con sé la minore, informandone tempestivamente il padre. In tal caso, la minore rimarrà con la madre fino al rientro presso la propria abitazione e verrà quindi concordato tra i genitori l'orario in cui il padre andrà a prendere Per_1
6. Nei fine settimana di competenza della madre, questa provvede a ritirare la minore presso l'abitazione paterna il sabato mattina alle ore 8.00 e riaccompagnarla il lunedì mattina presso l'istituto scolastico, con l'impegno di rispettare scrupolosamente gli orari indicati, al fine di garantire stabilità e regolarità nella routine quotidiana della minore e agevolare la migliore gestione degli impegni di entrambi i genitori.
7. Qualora, al momento previsto per la consegna, la madre dovesse tardare e il sig. Parte_1 avesse impegni al di fuori della propria abitazione di residenza, sarà facoltà di quest'ultimo condurre con sé la minore, informandone tempestivamente la madre. In tal caso, la minore rimarrà con il padre fino al rientro presso la propria abitazione e verrà quindi concordato tra i genitori l'orario in cui la madre andrà a prendere Per_1
8. Gli spostamenti della minore da un'abitazione all'altra, nei giorni previsti dal calendario di permanenza durante la settimana, sono a carico del padre, mentre nel fine settimana sono a carico del genitore con cui la minore trascorrerà il sabato e la domenica, fatta salva la possibilità dell'altro genitore di provvedervi in caso di necessità imprevedibili e urgenti.
9. I genitori concordano di poter ricorrere, in caso di necessità contingenti, all'ausilio di familiari e/o di persone di fiducia.
10. In caso di necessità di ricovero ospedaliero della sig.ra per motivi di salute, le Parte_2 giornate di permanenza della minore previste a suo carico secondo il calendario concordato saranno garantite dai nonni materni, i quali provvederanno in sua vece, restando immutata per il resto l'osservanza della turnazione stabilita.
11. Nei giorni di permanenza della minore con il padre, in occasione di eventi a cui la famiglia è tenuta a partecipare (quali, a titolo esemplificativo, saggi, feste di fine anno scolastico, e simili), la sig.ra si impegna a non essere accompagnata dal nuovo compagno. Diversamente, qualora Parte_2 tali eventi ricadano nei giorni di permanenza della minore con la sig.ra quest'ultima potrà Parte_2 presenziare insieme al nuovo compagno, lasciando comunque al sig. la facoltà di Parte_1 partecipare o meno.
12. I ricorrenti concedono reciprocamente il nullaosta per il rilascio di documento di identità, di passaporto e documenti equipollenti in favore dei figli.
13. I ricorrenti si impegnano a rendersi reperibili e a comunicare in modo puntuale informazioni relative alla figlia tramite contatti diretti, telefonici, email e sms mantenendo atteggiamenti corretti e pacati.
14. I ricorrenti si impegnano a concordare ogni decisione di primaria importanza riguardo le scelte su tematiche scolastiche, sanitarie, sportive, religiose, ricreative riguardanti i figli, stabilendo insieme le linee fondamentali delle condotte educative e adoperandosi per sostenerli in queste attività.
15. Le festività natalizie e pasquali e di carnevale verranno trascorse per lo stesso numero di giorni con l'uno e l'altro genitore, e alternativamente con l'uno e con l'altro i giorni di Natale e il giorno 31 dicembre (con pernottamento), Pasqua e Pasquetta.
16. I genitori concorderanno preventivamente tra loro eventuali vacanze o viaggi, con un preavviso di almeno sette giorni, al fine di garantire la migliore organizzazione possibile degli impegni della minore e la continuità della turnazione settimanale. La durata dei viaggi può essere fissata in quindici giorni consecutivi.
17. Tenuto conto dei tempi di permanenza paritari di presso i genitori ciascuno di essi Per_1 provvederà al mantenimento ordinario della figlia per il tempo in cui starà con loro ed invece sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le altre spese come da protocollo del diritto di famiglia del Tribunale di Verona e precisamente: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
18. L'assegno unico spetterà al 100% alla sig.ra Parte_2
19. Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/10/2025, Parte_1 Parte_2
– sul presupposto di aver intessuto una relazione more uxorio dalla quale era nata la
[...] minore (21/1/19) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento Per_1
e mantenimento della minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione della permanenza della minore presso ciascun genitore cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia in via diretta, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_2
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
EF RE
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto