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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4509/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. COLAIANNI Parte_1
VALERIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SETTANNI Controparte_1
CARMELA e CASSANO LEONARDANTONIO, come da mandate in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice Delegato, le parti hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni da costoro concordate, di cui all'accordo di separazione del 05/12/2018;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/10/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in MA FR in data 30/08/2008 con
, che dalla loro unione non erano nati figli, che in Controparte_1 data 05/12/2018 era stata sottoscritta convenzione di negoziazione assistita per la separazione consensuale con l'assistenza dei rispettivi legali, munita del nulla osta della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, regolarmente annotata presso il competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
MA FR, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine Controparte_1 al divorzio.
All'udienza di prima comparizione del 07/04/2025, le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dai rispettivi procuratori sottoscritto in data 05/12/2018.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 05/12/2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui all'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 05/12/2018, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30/08/2008 in MA FR da , nato a Parte_1
RO (BA) il 12/12/1954, e , nata a Controparte_1
AR RA (TA) il 04/03/1974, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di MA FR dell'anno 2008, parte 2, serie A, numero 190;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni da costoro concordate, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MA FR per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4509/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. COLAIANNI Parte_1
VALERIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SETTANNI Controparte_1
CARMELA e CASSANO LEONARDANTONIO, come da mandate in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice Delegato, le parti hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni da costoro concordate, di cui all'accordo di separazione del 05/12/2018;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/10/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in MA FR in data 30/08/2008 con
, che dalla loro unione non erano nati figli, che in Controparte_1 data 05/12/2018 era stata sottoscritta convenzione di negoziazione assistita per la separazione consensuale con l'assistenza dei rispettivi legali, munita del nulla osta della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, regolarmente annotata presso il competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
MA FR, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine Controparte_1 al divorzio.
All'udienza di prima comparizione del 07/04/2025, le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dai rispettivi procuratori sottoscritto in data 05/12/2018.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 05/12/2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui all'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 05/12/2018, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30/08/2008 in MA FR da , nato a Parte_1
RO (BA) il 12/12/1954, e , nata a Controparte_1
AR RA (TA) il 04/03/1974, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di MA FR dell'anno 2008, parte 2, serie A, numero 190;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni da costoro concordate, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MA FR per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara