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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4386/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN FA - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259005490533000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN FA - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130024329630000 CONTR BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140029035817000 CONTR BONIFICA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150010827107000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160022400835000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN FA - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170006295642000 CONTR BONIFICA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012595361000 CONTR BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020092070000 CONTR BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente notificato e depositato nei termini di legge l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259005490533, notificata il 03/07/2025, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn.
02820130024329630-028201440029035817-02820150010827107-02820160022400835-028201700062
95642-02820180012595361e 02820180020092070 contenente la richiesta di pagamento del tributo di bonifica per il Consorzio di Bonifica NN FAo e Tasse Auto.
Parte ricorrente eccepiva;
a) omessa notifica degli atti presupposti con conseguenza nullità dell'atto impugnato;
b ) estinzione del debito per intervenuta prescrizione.
Conclude con la richiesta che venga dichiarato nullo l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva di aver regolarmente notificato, nei termini e nei modi di legge le cartelle sottostanti. Tali cartelle non erano state tempestivamente opposte e, pertanto erano divenute definitive. Non solo ma non erano state oggetto di impugnativo i successivi atti di interruzione della prescrizione (intimazione- preavviso di fermo). Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la questione questo Giudice dichiara che il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
La parte ricorrente deduce di non aver avuto ricevuto le cartelle esattoriali indicate nell'atto di intimazione impugnato, ma tale doglianza si rileva assolutamente infondata.
L'ADER ha prodotto in giudizio, all'atto di costituzione, copie dell'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate relativamente alle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento nonché di preavviso di fermo.
Tali inequivoche risultanze documentali dimostrano come tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto di intimazione impugnato siano state ritualmente notificate al ricorrente in epoca ampiamente anteriore alla presentazione dell'intimazione impugnata e, pertanto, come tutte le censure formulate dalla parte ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali e dalla fondatezza della pretesa impositiva vantata dall'erario siano inammissibili quanto dedotte tardivamente in tale sede.
Assolutamente infondata si rileva la eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente.
Considerato che
successivamente alla notifica delle cartelle si è provveduto ad emettere ulteriore intimazione di pagamento nel 2018 2019 -2023 nonché preavviso di fermo nel 2019. Nel caso di mancata proposizione di opposizione alle cartelle esattoriali, infatti, la pretesa contributiva ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni ed in sostanziale conformità a quanto previsto dall'art. 2953c.c. , è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. , sez. L, 15 marzo 2016 n. 5060).,
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 3.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 250,00 oltre oneri di legge se dovuti a favore dell'ADER.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4386/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN FA - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259005490533000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN FA - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130024329630000 CONTR BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140029035817000 CONTR BONIFICA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150010827107000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160022400835000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN FA - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170006295642000 CONTR BONIFICA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012595361000 CONTR BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020092070000 CONTR BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente notificato e depositato nei termini di legge l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259005490533, notificata il 03/07/2025, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn.
02820130024329630-028201440029035817-02820150010827107-02820160022400835-028201700062
95642-02820180012595361e 02820180020092070 contenente la richiesta di pagamento del tributo di bonifica per il Consorzio di Bonifica NN FAo e Tasse Auto.
Parte ricorrente eccepiva;
a) omessa notifica degli atti presupposti con conseguenza nullità dell'atto impugnato;
b ) estinzione del debito per intervenuta prescrizione.
Conclude con la richiesta che venga dichiarato nullo l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva di aver regolarmente notificato, nei termini e nei modi di legge le cartelle sottostanti. Tali cartelle non erano state tempestivamente opposte e, pertanto erano divenute definitive. Non solo ma non erano state oggetto di impugnativo i successivi atti di interruzione della prescrizione (intimazione- preavviso di fermo). Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la questione questo Giudice dichiara che il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
La parte ricorrente deduce di non aver avuto ricevuto le cartelle esattoriali indicate nell'atto di intimazione impugnato, ma tale doglianza si rileva assolutamente infondata.
L'ADER ha prodotto in giudizio, all'atto di costituzione, copie dell'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate relativamente alle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento nonché di preavviso di fermo.
Tali inequivoche risultanze documentali dimostrano come tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto di intimazione impugnato siano state ritualmente notificate al ricorrente in epoca ampiamente anteriore alla presentazione dell'intimazione impugnata e, pertanto, come tutte le censure formulate dalla parte ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali e dalla fondatezza della pretesa impositiva vantata dall'erario siano inammissibili quanto dedotte tardivamente in tale sede.
Assolutamente infondata si rileva la eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente.
Considerato che
successivamente alla notifica delle cartelle si è provveduto ad emettere ulteriore intimazione di pagamento nel 2018 2019 -2023 nonché preavviso di fermo nel 2019. Nel caso di mancata proposizione di opposizione alle cartelle esattoriali, infatti, la pretesa contributiva ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni ed in sostanziale conformità a quanto previsto dall'art. 2953c.c. , è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. , sez. L, 15 marzo 2016 n. 5060).,
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 3.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 250,00 oltre oneri di legge se dovuti a favore dell'ADER.