Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“Consorzio di Bonifica dell’Oristanese”, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Pilia e Carlo Pilia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Sonnino n. 128 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- “Ente Acque della Sardegna” (AS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
- Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna”, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
- della determinazione n. 913 del 1° settembre 2022 del Direttore del Servizio energia e gestione risorsa di AS di approvazione del rendiconto dei rimborsi energetici alla data del 24 agosto 2022 del “Consorzio di Bonifica dell'Oristanese”, nella parte in cui dispone la decurtazione della somma di Euro 2.336.878,62 sulle spese effettivamente sostenute per il periodo gennaio - dicembre 2020, giugno 2021 - luglio 2022 oltre a conguaglio 2019-2020;
- della nota prot. 9601 del 2 settembre 2022 del Direttore del Servizio energia e gestione risorsa di AS, di comunicazione della predetta determinazione n. 913;
- della nota prot. 10054 del 13 settembre 2022 del Direttore del Servizio ragioneria di AS, che, sulla base del rendiconto approvato con la ridetta determinazione n. 913, ha liquidato al “Consorzio di Bonifica dell'Oristanese” un primo acconto dei rimborsi energetici alla data del 24 agosto 2022;
- della nota prot. 10218 del 16 settembre 2022 del Direttore generale di AS, che, nel respingere l'istanza in autotutela del 9 settembre 2022 del “Consorzio di Bonifica dell'Oristanese”, ha confermato quanto disposto con la predetta determinazione n. 913;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, “per quanto occorrer possa”, della deliberazione della giunta regionale n. 30/7 del 24 maggio 2016 della Regione autonoma della Sardegna e della deliberazione della giunta regionale n. 43/63 del 29 ottobre 2021 della Regione autonoma della Sardegna;
per il risarcimento:
del danno ingiustamente subito dal ricorrente in ragione dell'illegittima condotta di AS, nella misura che verrà accertata, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti,
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della nota prot. 1742 del 6 febbraio 2023 del Direttore del Servizio ragioneria di AS, che, sulla base del rendiconto approvato con la ridetta determinazione n. 913, ha liquidato al “Consorzio di Bonifica dell'Oristanese” un nuovo acconto dei rimborsi energetici alla data del 24 agosto 2022 (omettendo però il saldo di Euro 2.336.878,62 oggetto della censurata decurtazione);
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, “per quanto occorrer possa”, della deliberazione della giunta regionale n. 38/101 del 21 dicembre 2022 della Regione autonoma della Sardegna.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AS e della Regione autonoma della Sardegna;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. VI ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento di quanto richiesto dal Consorzio ricorrente con l’impugnazione in esame, le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di provvedere in conformità alla richiesta delle parti, con compensazione delle spese del giudizio sull’accordo delle stesse,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario
VI ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ES | TO RU |
IL SEGRETARIO