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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/12/2025
Dott.ssa RI RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PIANA ON presente
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. CATURANO WALTER GIACOMO sostituito dall'avv. Viola Sechi
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa RI RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI RI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 480/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LADU MANUELA e dall' avv. PIANA Parte_1
ON come da procura in atti
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CATURANO WALTER GIACOMO come da procura in CP_1 atti
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Sassari, la Parte_1 [...]
esponendo di aver stipulato, nell'anno 2015, un contratto di finanziamento da CP_1 rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio. Il contratto prevedeva la restituzione dell'importo complessivo di € 47.160,00 in 120 rate mensili da € 393,00 ciascuna, a fronte di un finanziamento netto di € 31.097,00. Il tasso annuo nominale (TAN) applicato era pari al 4,80%, mentre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) risultava del 9,33%. Venivano imputati alla mutuataria interessi corrispettivi per € 9.763,00 e commissioni e spese per € 6.229,00.
pagina 2 di 7 L'attrice lamentava gravi irregolarità contrattuali, ed in particolare la previsione di commissioni prive di causa e la presenza di uno squilibrio ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, che aveva determinato un sostanziale raddoppio del costo del credito. Pur non contestando gli interessi, riteneva ingiustificata la debenza delle commissioni di intermediazione per € 5.423,00, non essendo chiaro chi fosse l'intermediario né quale ruolo avesse ricoperto. Invitava la controparte a fornire prova dell'attività svolta, del pagamento e della conclusione del contratto in forma scritta, come richiesto dall'art. 125-novies TUB. Sottolineava come il compenso corrispondesse al 20% della somma concessa in prestito e riteneva solidalmente responsabile per la mancanza di trasparenza. CP_1
Contestava inoltre la legittimità delle clausole relative a commissioni e premi assicurativi, ritenendole vessatorie e contrarie agli obblighi di chiarezza e trasparenza, con riferimento agli artt. 33 lett. n) e 36 lett. c) del Codice del Consumo.
Si costituiva la eccependo preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164, Controparte_1 comma 4, c.p.c. e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, affermando di non essere stata l'accipiens delle somme contestate. Produceva il contratto di conferimento dell'incarico sottoscritto dalla con la società EuroCQS, nel Pt_1 quale si prevedeva che la banca avrebbe anticipato il pagamento delle provvigioni, regolarmente fatturate dalla società terza. La convenuta evidenziava come l'attrice avesse sottoscritto un contratto tipico di mutuo, disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale (D.P.R. n. 180/1950 e D.lgs. n. 385/1993), e che tutte le condizioni economiche fossero state chiaramente indicate e accettate. Contestava la richiesta di restituzione delle somme e degli interessi convenzionali, ritenendo applicabili solo quelli legali. Opponeva inoltre l'infondatezza delle doglianze relative alla trasparenza e alla vessatorietà delle clausole.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e decisa con sentenza n. 1034/2022 pubblicata in data 18.10.2022 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea. Il primo giudice rilevava che la aveva sottoscritto un contratto con EuroCQS S.p.A., Pt_1 intermediario del credito, che prevedeva espressamente la provvigione dell'11,5% sul capitale lordo mutuato e che tale pagamento era stato quindi autorizzato dalla cliente e trattenuto dalla banca per conto dell'intermediario. Ne conseguiva la carenza di legittimazione passiva di , la quale non era il soggetto CP_1
“accipiens” delle provvigioni, che erano state incassate da EuroCQS. Pertanto, riteneva che le eventuali domande restitutorie avrebbero dovuto essere rivolte a quest'ultima. Inoltre, valutava che il contratto e i documenti precontrattuali erano completi, chiari e conformi alla normativa di trasparenza bancaria (artt. 117 e 124 TUB) tanto più che la cliente aveva ricevuto e sottoscritto l'informativa precontrattuale (IEBCC) e il piano di ammortamento. Rileva, altresì, l'insussistenza di clausole vessatorie specificamente sottoscritte ex artt. 1341 e 1342 c.c., e non presentavano squilibri significativi tra diritti e obblighi.
pagina 3 di 7 Infine, riteneva infondata la richiesta di interessi convenzionali e spese di mediazione in quanto i primi risultavano non dovuti, trattandosi di obbligazione restitutoria ex lege mentre le seconde non erano documentate.
Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la la quale ha lamentato l'errata Pt_1 qualificazione del contratto come mediazione creditizia, in luogo di un'intermediazione finanziaria. Inoltre, si è doluta della nullità del contratto di intermediazione, stipulato con EuroCQS, perché sottoscritto lo stesso giorno del contratto di finanziamento, violando l'art. 125-novies TUB, che impone la stipula preventiva e separata per garantire trasparenza e comprensione da parte del consumatore. Ha evidenziato che il Giudice erroneamente qualificava EuroCQS come mediatore, invece che un intermediario finanziario iscritto all'albo, e che tale qualificazione generava confusione sul ruolo effettivo del soggetto. Ha sostenuto che il contenuto del contratto era opaco e non conforme alle disposizioni di legge, in quanto non chiariva per quale istituto operasse EuroCQS, né specificava il suo ruolo, violando così gli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa sul credito al consumo. Ha inoltre contestato la legittimazione passiva di , affermando che la banca era il soggetto che aveva ricevuto le somme e che si era avvalsa dell'opera dell'intermediario, beneficiando indebitamente delle commissioni. Ha lamentato la vessatorietà delle clausole contrattuali che imponevano al consumatore il pagamento di € 5.423 per l'intermediazione, cifra sproporzionata rispetto al valore del prestito, e ha invocato l'art. 33 del Codice del Consumo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per dimostrare lo squilibrio tra le parti. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con la dichiarazione di nullità delle commissioni e la condanna di alla restituzione delle somme versate, oltre agli interessi e alle spese legali citata si è costituita la la quale ha preliminarmente chiesto che venisse CP_2 dichiarata:
1. l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. in quanto generico, e riproponente le stesse doglianze del primo grado senza confutare la motivazione della sentenza.
2. la carenza di legittimazione passiva dell'appellata in quanto le commissioni contestate erano state incassate da un soggetto terzo (EuroCQS S.p.A.), non dalla che aveva solo CP_1 anticipato il pagamento su delega del cliente. Di conseguenza ogni istanza restitutoria doveva essere coltivata nei confronti di CP_3
Nel merito la ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con CP_1 conferma della sentenza impugnata. In sede di comparsa conclusionale la ha espressamente domandato alla Corte di Pt_1
“pronunciarsi solo sulla contestualità della sottoscrizione del contratto di intermediazione e di pagina 4 di 7 quello di finanziamento nonché sulla legittimazione passiva dell' insistendo comunque sull'accoglimento dell'appello. Nella memoria di replica, la ha ritenuto tale richiesta una rinuncia implicita ad alcuni motivi di appello e conseguentemente ha domandato a questa Corte di decidere solo su tali doglianze. La causa è stata decisa all'udienza odierna con le formule dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla asserita rinuncia ad alcuni motivi di appello Preliminarmente occorre soffermarsi sulla supposta rinuncia implicita ad alcuni motivi di appello da parte della nella sua comparsa conclusionale e rilevata nella memoria di Pt_1 replica di controparte. Sul tema della rinuncia ai motivi di appello si è espressa in numerose occasioni la Suprema Corte sancendo che: “Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.” (Cass. Sez. 1, 03/12/2019, n. 31571, Rv. 656277 - 01) Facendo propri i suddetti principi, osserva questa Corte che nel caso in esame parte appellante nei fatti non ha voluto rinunciare ad alcuni dei propri motivi di doglianza e quindi alle domande che su questi si basano, ma ha solo inteso evidenziare il punto centrale, a suo dire, della vertenza. Prova ne è il fatto che nel proseguo del suo scritto la ha, in ogni modo, riproposto le sue Pt_1 considerazioni già formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e ha insistito testualmente nella richiesta di accoglimento dell'intero appello così manifestando la sua volontà di permanere nelle istanze precedentemente formulate.
Sull'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. Quanto all'eccepita inammissibilità dell'appello per carenza di specificità la giurisprudenza di legittimità insegna che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021). Riportando tale principio al caso di specie, si osserva che l'appellante ha espressamente domandato la condanna di controparte, alla restituzione della somma oggetto di causa prendendo precisa posizione sulle avverse pretese e censurando la valutazione del primo pagina 5 di 7 giudice in ordine alla qualificazione del contratto , alla legittimazione passiva e alla vessatorietà delle clausole. Pertanto, la prima eccezione preliminare di parte appellata deve essere disattesa.
Sul difetto di legittimità passiva della e sulla nullità del contratto Controparte_1
Possono essere trattati congiuntamente sia l'appello della che l'eccezione di carenza di Pt_1 legittimazione passiva formulata dalla controparte. Dal contratto di intermediazione sottoscritto in data 03.12.2015 risulta che l'appellante si era impegnata al pagamento della provvigione pari all'11,5 % relativo al finanziamento concesso (pagina 2) per l'incarico di assistenza e consulenza “sulla base delle informazioni dallo stesso richiedente fornite e/o che l'intermediario del credito stesso riuscirà ad assumere nello svolgimento dell'incarico per l'ottenimento di uno più finanziamenti da erogare sottoforma di cessione del quinto dello stipendio o forme contrattuali assimilate.” Sulla base di tale pattuizione il primo giudice rigettava la domanda della volta a Pt_1 dichiarare la illegittimità delle commissioni imputate per la mediazione nonché la carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito in quanto “essendo la società terza il soggetto accipiens, qualsiasi istanza di restituzione avrebbe dovuto essere coltivata nei suoi confronti”. Entrambe le valutazioni non meritano condivisione. Quanto all'attività prestata dall'intermediario finanziario, le attuali disposizioni contenute nel TU Bancario in tema di suo compenso, stabiliscono che lo stesso “in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito” deve fornire al consumatore “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole” informazioni circa, tra l'altro, “e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso” (art. 120 decies comma 1 lett. e TU Bancario) e che “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito” (art. 125 novies comma 2 TU Bancario). Nella fattispecie in esame, la commissione per l'intermediazione risulta fissata con riferimento al contratto di finanziamento, nella misura dell'11,5% del capitale lordo e la , a sua giustificazione, depositava un atto di conferimento di incarico di mediazione in favore della società Controparte_3
Osserva questa Corte che il contratto per l'attività di intermediazione risulta sottoscritto dalla il giorno stesso della stipulazione del contratto di finanziamento, ossia il 03.12.2015 ed Pt_1 avente per oggetto “l'incarico di assistenza e consulenza per la ricerca, sulla base delle informazioni dallo stesso richiedente fornite e/o che il mediatore stesso riuscirà ad assumere nello svolgimento dell'incarico, di uno o più istituti bancari o intermediari finanziari per l'ottenimento di uno o più finanziamenti da erogare sotto forma di cessione del quinto dello Orbene, a fronte di tali circostanze è del tutto inverosimile che il consumatore abbia avuto la possibilità “in tempo utile” di ricevere dall'intermediario tutte le informazioni necessarie non pagina 6 di 7 solo per la determinazione del compenso dovuto ma altresì per capire rispetto a quali prestazioni avrebbe dovuto versare il rilevante importo di oltre euro 5.000,00. Il rapporto di mediazione e quello finanziario sono infatti contestuali e non si comprende, pertanto, in che modo la possa avere assistito il consumatore e lo possa avere CP_3 affiancato nella ricerca di istituti finanziari per l'ottenimento di un mutuo sottoforma di cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, in conformità all'orientamento costante di questa Corte in casi analoghi, va affermata la nullità della clausola contrattuale nella parte in cui riconosce un compenso in favore dell'intermediario finanziario per indeterminatezza della relativa clausola nonché per violazione delle norme poste a tutela del consumatore ex artt. 33 e ss, data la vessatorietà per avere determinato a carico del consumatore “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Nel caso di specie, i costi complessivamente posti a carico del consumatore per la commissione in esame sono pari ad euro 5.823,00 di cui 5.423,00 euro a titolo di capitale e 400,00 per spese di mediazione, essendo evidente quindi il “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” in relazione alle contrapposte posizioni giuridiche soggettive assunte dai contraenti, sulla base di clausole aventi un oggetto non chiaro e non comprensibile. Quanto alla eccepita mancanza di legittimazione passiva si osserva che la aveva Pt_1 corrisposto tutte le somme di cui si discute, anche quelle relative alla intermediazione comunque previste in contratto e versate direttamente alla : ne deriva che la stessa va condannata a restituire in favore della appellante quanto indebitamente percepito per tali voci e quindi, complessivamente la somma di euro 5.823,00, oltre interessi al tasso legale - e non al tasso previsto in contratto, estraneo al titolo di cui alla presente causa, relativo all'indebito - dalla data della domanda al saldo. Conseguentemente tutte le altre doglianze si considerano assorbite. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2022 secondo il minimo considerata la non complessità della causa, e il ridotto numero delle udienze.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1034/2022 del Tribunale di Sassari del 18.10.2022, condanna la a pagare, CP_1 per il titolo di cui è causa in favore di , la somma di euro 5.823,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna la a rifondere in favore della e spese di lite di entrambi i gradi CP_1 Pt_1 di giudizio che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per l'appello, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 19/12/2025 La Presidente rel. Dott.ssa RI RI pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/12/2025
Dott.ssa RI RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PIANA ON presente
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. CATURANO WALTER GIACOMO sostituito dall'avv. Viola Sechi
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa RI RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI RI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 480/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LADU MANUELA e dall' avv. PIANA Parte_1
ON come da procura in atti
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CATURANO WALTER GIACOMO come da procura in CP_1 atti
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Sassari, la Parte_1 [...]
esponendo di aver stipulato, nell'anno 2015, un contratto di finanziamento da CP_1 rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio. Il contratto prevedeva la restituzione dell'importo complessivo di € 47.160,00 in 120 rate mensili da € 393,00 ciascuna, a fronte di un finanziamento netto di € 31.097,00. Il tasso annuo nominale (TAN) applicato era pari al 4,80%, mentre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) risultava del 9,33%. Venivano imputati alla mutuataria interessi corrispettivi per € 9.763,00 e commissioni e spese per € 6.229,00.
pagina 2 di 7 L'attrice lamentava gravi irregolarità contrattuali, ed in particolare la previsione di commissioni prive di causa e la presenza di uno squilibrio ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, che aveva determinato un sostanziale raddoppio del costo del credito. Pur non contestando gli interessi, riteneva ingiustificata la debenza delle commissioni di intermediazione per € 5.423,00, non essendo chiaro chi fosse l'intermediario né quale ruolo avesse ricoperto. Invitava la controparte a fornire prova dell'attività svolta, del pagamento e della conclusione del contratto in forma scritta, come richiesto dall'art. 125-novies TUB. Sottolineava come il compenso corrispondesse al 20% della somma concessa in prestito e riteneva solidalmente responsabile per la mancanza di trasparenza. CP_1
Contestava inoltre la legittimità delle clausole relative a commissioni e premi assicurativi, ritenendole vessatorie e contrarie agli obblighi di chiarezza e trasparenza, con riferimento agli artt. 33 lett. n) e 36 lett. c) del Codice del Consumo.
Si costituiva la eccependo preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164, Controparte_1 comma 4, c.p.c. e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, affermando di non essere stata l'accipiens delle somme contestate. Produceva il contratto di conferimento dell'incarico sottoscritto dalla con la società EuroCQS, nel Pt_1 quale si prevedeva che la banca avrebbe anticipato il pagamento delle provvigioni, regolarmente fatturate dalla società terza. La convenuta evidenziava come l'attrice avesse sottoscritto un contratto tipico di mutuo, disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale (D.P.R. n. 180/1950 e D.lgs. n. 385/1993), e che tutte le condizioni economiche fossero state chiaramente indicate e accettate. Contestava la richiesta di restituzione delle somme e degli interessi convenzionali, ritenendo applicabili solo quelli legali. Opponeva inoltre l'infondatezza delle doglianze relative alla trasparenza e alla vessatorietà delle clausole.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e decisa con sentenza n. 1034/2022 pubblicata in data 18.10.2022 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea. Il primo giudice rilevava che la aveva sottoscritto un contratto con EuroCQS S.p.A., Pt_1 intermediario del credito, che prevedeva espressamente la provvigione dell'11,5% sul capitale lordo mutuato e che tale pagamento era stato quindi autorizzato dalla cliente e trattenuto dalla banca per conto dell'intermediario. Ne conseguiva la carenza di legittimazione passiva di , la quale non era il soggetto CP_1
“accipiens” delle provvigioni, che erano state incassate da EuroCQS. Pertanto, riteneva che le eventuali domande restitutorie avrebbero dovuto essere rivolte a quest'ultima. Inoltre, valutava che il contratto e i documenti precontrattuali erano completi, chiari e conformi alla normativa di trasparenza bancaria (artt. 117 e 124 TUB) tanto più che la cliente aveva ricevuto e sottoscritto l'informativa precontrattuale (IEBCC) e il piano di ammortamento. Rileva, altresì, l'insussistenza di clausole vessatorie specificamente sottoscritte ex artt. 1341 e 1342 c.c., e non presentavano squilibri significativi tra diritti e obblighi.
pagina 3 di 7 Infine, riteneva infondata la richiesta di interessi convenzionali e spese di mediazione in quanto i primi risultavano non dovuti, trattandosi di obbligazione restitutoria ex lege mentre le seconde non erano documentate.
Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la la quale ha lamentato l'errata Pt_1 qualificazione del contratto come mediazione creditizia, in luogo di un'intermediazione finanziaria. Inoltre, si è doluta della nullità del contratto di intermediazione, stipulato con EuroCQS, perché sottoscritto lo stesso giorno del contratto di finanziamento, violando l'art. 125-novies TUB, che impone la stipula preventiva e separata per garantire trasparenza e comprensione da parte del consumatore. Ha evidenziato che il Giudice erroneamente qualificava EuroCQS come mediatore, invece che un intermediario finanziario iscritto all'albo, e che tale qualificazione generava confusione sul ruolo effettivo del soggetto. Ha sostenuto che il contenuto del contratto era opaco e non conforme alle disposizioni di legge, in quanto non chiariva per quale istituto operasse EuroCQS, né specificava il suo ruolo, violando così gli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa sul credito al consumo. Ha inoltre contestato la legittimazione passiva di , affermando che la banca era il soggetto che aveva ricevuto le somme e che si era avvalsa dell'opera dell'intermediario, beneficiando indebitamente delle commissioni. Ha lamentato la vessatorietà delle clausole contrattuali che imponevano al consumatore il pagamento di € 5.423 per l'intermediazione, cifra sproporzionata rispetto al valore del prestito, e ha invocato l'art. 33 del Codice del Consumo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per dimostrare lo squilibrio tra le parti. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con la dichiarazione di nullità delle commissioni e la condanna di alla restituzione delle somme versate, oltre agli interessi e alle spese legali citata si è costituita la la quale ha preliminarmente chiesto che venisse CP_2 dichiarata:
1. l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. in quanto generico, e riproponente le stesse doglianze del primo grado senza confutare la motivazione della sentenza.
2. la carenza di legittimazione passiva dell'appellata in quanto le commissioni contestate erano state incassate da un soggetto terzo (EuroCQS S.p.A.), non dalla che aveva solo CP_1 anticipato il pagamento su delega del cliente. Di conseguenza ogni istanza restitutoria doveva essere coltivata nei confronti di CP_3
Nel merito la ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con CP_1 conferma della sentenza impugnata. In sede di comparsa conclusionale la ha espressamente domandato alla Corte di Pt_1
“pronunciarsi solo sulla contestualità della sottoscrizione del contratto di intermediazione e di pagina 4 di 7 quello di finanziamento nonché sulla legittimazione passiva dell' insistendo comunque sull'accoglimento dell'appello. Nella memoria di replica, la ha ritenuto tale richiesta una rinuncia implicita ad alcuni motivi di appello e conseguentemente ha domandato a questa Corte di decidere solo su tali doglianze. La causa è stata decisa all'udienza odierna con le formule dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla asserita rinuncia ad alcuni motivi di appello Preliminarmente occorre soffermarsi sulla supposta rinuncia implicita ad alcuni motivi di appello da parte della nella sua comparsa conclusionale e rilevata nella memoria di Pt_1 replica di controparte. Sul tema della rinuncia ai motivi di appello si è espressa in numerose occasioni la Suprema Corte sancendo che: “Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.” (Cass. Sez. 1, 03/12/2019, n. 31571, Rv. 656277 - 01) Facendo propri i suddetti principi, osserva questa Corte che nel caso in esame parte appellante nei fatti non ha voluto rinunciare ad alcuni dei propri motivi di doglianza e quindi alle domande che su questi si basano, ma ha solo inteso evidenziare il punto centrale, a suo dire, della vertenza. Prova ne è il fatto che nel proseguo del suo scritto la ha, in ogni modo, riproposto le sue Pt_1 considerazioni già formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e ha insistito testualmente nella richiesta di accoglimento dell'intero appello così manifestando la sua volontà di permanere nelle istanze precedentemente formulate.
Sull'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. Quanto all'eccepita inammissibilità dell'appello per carenza di specificità la giurisprudenza di legittimità insegna che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021). Riportando tale principio al caso di specie, si osserva che l'appellante ha espressamente domandato la condanna di controparte, alla restituzione della somma oggetto di causa prendendo precisa posizione sulle avverse pretese e censurando la valutazione del primo pagina 5 di 7 giudice in ordine alla qualificazione del contratto , alla legittimazione passiva e alla vessatorietà delle clausole. Pertanto, la prima eccezione preliminare di parte appellata deve essere disattesa.
Sul difetto di legittimità passiva della e sulla nullità del contratto Controparte_1
Possono essere trattati congiuntamente sia l'appello della che l'eccezione di carenza di Pt_1 legittimazione passiva formulata dalla controparte. Dal contratto di intermediazione sottoscritto in data 03.12.2015 risulta che l'appellante si era impegnata al pagamento della provvigione pari all'11,5 % relativo al finanziamento concesso (pagina 2) per l'incarico di assistenza e consulenza “sulla base delle informazioni dallo stesso richiedente fornite e/o che l'intermediario del credito stesso riuscirà ad assumere nello svolgimento dell'incarico per l'ottenimento di uno più finanziamenti da erogare sottoforma di cessione del quinto dello stipendio o forme contrattuali assimilate.” Sulla base di tale pattuizione il primo giudice rigettava la domanda della volta a Pt_1 dichiarare la illegittimità delle commissioni imputate per la mediazione nonché la carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito in quanto “essendo la società terza il soggetto accipiens, qualsiasi istanza di restituzione avrebbe dovuto essere coltivata nei suoi confronti”. Entrambe le valutazioni non meritano condivisione. Quanto all'attività prestata dall'intermediario finanziario, le attuali disposizioni contenute nel TU Bancario in tema di suo compenso, stabiliscono che lo stesso “in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito” deve fornire al consumatore “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole” informazioni circa, tra l'altro, “e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso” (art. 120 decies comma 1 lett. e TU Bancario) e che “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito” (art. 125 novies comma 2 TU Bancario). Nella fattispecie in esame, la commissione per l'intermediazione risulta fissata con riferimento al contratto di finanziamento, nella misura dell'11,5% del capitale lordo e la , a sua giustificazione, depositava un atto di conferimento di incarico di mediazione in favore della società Controparte_3
Osserva questa Corte che il contratto per l'attività di intermediazione risulta sottoscritto dalla il giorno stesso della stipulazione del contratto di finanziamento, ossia il 03.12.2015 ed Pt_1 avente per oggetto “l'incarico di assistenza e consulenza per la ricerca, sulla base delle informazioni dallo stesso richiedente fornite e/o che il mediatore stesso riuscirà ad assumere nello svolgimento dell'incarico, di uno o più istituti bancari o intermediari finanziari per l'ottenimento di uno o più finanziamenti da erogare sotto forma di cessione del quinto dello Orbene, a fronte di tali circostanze è del tutto inverosimile che il consumatore abbia avuto la possibilità “in tempo utile” di ricevere dall'intermediario tutte le informazioni necessarie non pagina 6 di 7 solo per la determinazione del compenso dovuto ma altresì per capire rispetto a quali prestazioni avrebbe dovuto versare il rilevante importo di oltre euro 5.000,00. Il rapporto di mediazione e quello finanziario sono infatti contestuali e non si comprende, pertanto, in che modo la possa avere assistito il consumatore e lo possa avere CP_3 affiancato nella ricerca di istituti finanziari per l'ottenimento di un mutuo sottoforma di cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, in conformità all'orientamento costante di questa Corte in casi analoghi, va affermata la nullità della clausola contrattuale nella parte in cui riconosce un compenso in favore dell'intermediario finanziario per indeterminatezza della relativa clausola nonché per violazione delle norme poste a tutela del consumatore ex artt. 33 e ss, data la vessatorietà per avere determinato a carico del consumatore “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Nel caso di specie, i costi complessivamente posti a carico del consumatore per la commissione in esame sono pari ad euro 5.823,00 di cui 5.423,00 euro a titolo di capitale e 400,00 per spese di mediazione, essendo evidente quindi il “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” in relazione alle contrapposte posizioni giuridiche soggettive assunte dai contraenti, sulla base di clausole aventi un oggetto non chiaro e non comprensibile. Quanto alla eccepita mancanza di legittimazione passiva si osserva che la aveva Pt_1 corrisposto tutte le somme di cui si discute, anche quelle relative alla intermediazione comunque previste in contratto e versate direttamente alla : ne deriva che la stessa va condannata a restituire in favore della appellante quanto indebitamente percepito per tali voci e quindi, complessivamente la somma di euro 5.823,00, oltre interessi al tasso legale - e non al tasso previsto in contratto, estraneo al titolo di cui alla presente causa, relativo all'indebito - dalla data della domanda al saldo. Conseguentemente tutte le altre doglianze si considerano assorbite. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2022 secondo il minimo considerata la non complessità della causa, e il ridotto numero delle udienze.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1034/2022 del Tribunale di Sassari del 18.10.2022, condanna la a pagare, CP_1 per il titolo di cui è causa in favore di , la somma di euro 5.823,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna la a rifondere in favore della e spese di lite di entrambi i gradi CP_1 Pt_1 di giudizio che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per l'appello, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 19/12/2025 La Presidente rel. Dott.ssa RI RI pagina 7 di 7