Articolo 4 della Legge 8 novembre 1977, n. 847
Articolo 3
Versione
13 dicembre 1977
Art. 4.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile , dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.
L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione gia' prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 .

Entrata in vigore il 13 dicembre 1977
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