Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N 12424/2023____ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 29.1.2025
Depositata il 29.1.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa ES OS, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell' udienza del 29.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n 12424/2023 r.g.a.c., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Candido Antonio Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappr e difeso dall' avv Antonio Silenzi
RESISTENTE nonchè
Controparte_2
, rappr e difeso dal' avv Harald Bonura
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento n 05920239003873719000 in relazione alle presupposte cartelle n 1) 05920150004010844000 e n 2)
05920190006998702000, per contributi
[...]
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.11.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n 05920239003873719000 in relazione alle presupposte cartelle 1) n
05920150004010844000 e 2) n 05920190006998702000 per contributi non pagati
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, eccepiva a) la prescrizione del credito;
b) l' infondatezza nel merito della pretesa;
c) la nullità dell' intimazione di pagamento per carenza dei requisiti del diritto di difesa.
e regolarmente citati, Controparte_1 Pt_2 insistevano per il rigetto dell' opposizione.
La causa veniva istruita in via documentale ed all'udienza del 29.1.2025 veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente appare infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell' importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicchè non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014).
*
Va inoltre rigettata l' eccezione di prescrizione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata
(17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione
"e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90.
Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici
(di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Tanto premesso va rilevato che la resistente ha documentato la regolare notifica delle cartelle esattoriali 05920150004010844000 e n
05920190006998702000 (sottese all' intimazione di pagamento impugnata) atteso che la cartella n 05920150004010844000 risulta regolarmente notificata a mezzo posta in data 22.4.2015 laddove la cartella n
05920190006998702000 risulta regolarmente notificata a mezzo pec in data
19.3.2019.
Una volta verificata la regolare notificazione delle cartelle di pagamento sottese all' atto di intimazione impugnato, risulta in questa sede preclusa la possibilità di valutare la fondatezza dell' eccezione di prescrizione per periodi anteriori alla notificazione delle cartelle stesse.
In ogni caso alcuna prescrizione appare maturata in relazione al periodo successivo alla notifica delle cartelle atteso che il termine di prescrizione quinquennale, con riferimento alla cartella n
05920150004010844000 è stato validamente interrotto dalla notifica dell' intimazione di pagamento n 05920189005420844000 (notificata a mezzo pec in data 13 giugno 2018), dell' intimazione di pagamento n
05920199003439523000 (regolarmente notificata a mani del destinatario con
Co in data 14 giugno 2019) e dell' intimazione impugnata con il presente giudizio laddove non risulta altresì decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella n 05920190006998702000
e l' intimazione impugnata nel presente giudizio. Ne consegue che quanto ai contributi richiesti con le cartelle n 1)
05920150004010844000 e n 2) 05920190006998702000, (sottesi all' intimazione di pagamento impugnata) non risulta maturata la prescrizione.
*
Va altresì dichiarata inammissibile l' eccezione relativa all' infondatezza nel merito della pretesa in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla regolare notifica delle cartelle 05920150004010844000
e n 05920190006998702000.
Va infine rilevato che non può essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione allo sgravio di euro 2409,48 risultante sull' estratto di ruolo della cartella n 1)
05920150004010844000.
Ed invero dall' estratto di ruolo della predetta cartella si evince che gli importi sgravati si riferiscono agli anni 2009, 2010 e 2011 (nessun importo risulta sgravato nell' anno 2012) laddove con l' intimazione di pagamento impugnata si sollecita il ricorrente al pagamento della cartella n 05920150004010844000 ma limitatamente alla somma di euro 10.046,79 per contributi anno 2012.
Da tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
9.11.2023 così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 da liquidate in € 1000,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA se dovuta.
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla Controparte_2 liquidate in € 1000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovuta.
Lecce, 29.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa ES OS