Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 3
- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 39 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 12 marzo 2025
Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore: inammissibile laddove nello stesso vengano inclusi debiti di natura non consumeristica (seppure in percentuale irrisoria rispetto all'ammontare del passivo esposto). di Gaia Candiollo CASA …
Leggi di più… - 2. indice di riferimento - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 11 marzo 2025
Nota a Trib. Brescia, Sez. V, 3 marzo 2025, n. 862. Massima redazionale L'asserita indeterminatezza dell'individuazione dell'indice di riferimento per il calcolo del tasso e delle modalità di modifica del piano di ammortamento in conseguenza del variare del tasso di interessi non sussiste. Difatti, se è vero che, in astratto, le parti potrebbero convenire che, […]
Leggi di più… - 3. divisore euribor - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 11 marzo 2025
Nota a Trib. Brescia, Sez. V, 3 marzo 2025, n. 862. Massima redazionale L'asserita indeterminatezza dell'individuazione dell'indice di riferimento per il calcolo del tasso e delle modalità di modifica del piano di ammortamento in conseguenza del variare del tasso di interessi non sussiste. Difatti, se è vero che, in astratto, le parti potrebbero convenire che, […]
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10067 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
attori, con gli avvocati Giovan Battista Marucco e Giuseppe Antonio Tinelli
e
Controparte_1
convenuta, con gli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del giorno 5 dicembre 2024, e perciò per entrambe le parti come da note di p.c. depositate telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2021 i sigg.ri , e Parte_3 Pt_1 Parte_2
(questi ultimi in qualità di eredi dell'originario mutuatario convenivano in giudizio Persona_1
(di seguito per semplicità: , per sentirla condannare alla restituzione della Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 4 somma di € 34.970,84, corrispondente agli interessi già versati in favore delle convenuta a titolo di interessi eccedenti il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B. in esecuzione del finanziamento fondiario acceso il 12 luglio 2002 presso la banca Fin-Eco s.p.a. (poi confluita in , previa CP_1
declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. delle pattuizioni contrattuali afferenti le modalità di ammortamento del finanziamento e l'indicizzazione del tasso corrispettivo;
dichiarare inoltre che per il residuo ammortamento del finanziamento per cui è causa gli attori sono tenuti a corrispondere interessi da determinarsi con applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB.
Allegavano gli attori che le clausole di indicizzazione non chiarivano se, per effetto dell'adeguamento trimestrale della misura degli interessi, dovesse rideterminarsi volta volta l'intero piano di ammortamento, in modo da mantenere le rate costanti, ovvero modificare la sola misura degli interessi, mantenendo la quota capitale delle singole rate nella misura indicata nel piano di ammortamento iniziale (ed infatti la scelta dell'uno ovvero dell'altro metodo, entrambi astrattamente applicabili e compatibili con il piano di ammortamento alla francese, avrebbe comportato una diversa misura complessiva degli interessi, rendendo indeterminato il criterio per il calcolo degli interessi); che, allo stesso modo doveva ritenersi indeterminato il riferimento al criterio dell'euribor, senza specificare se dovesse intendersi l'euribor a base 360 ovvero 365, e con divisore 36.000 ovvero 36.500.
Si costitutiva in giudizio contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, la fondatezza CP_1
delle pretese e delle domande ex adverso formulate, delle quali chiedeva l'integrale rigetto;
con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e la effettuazione di una ctu contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La nullità della clausola di indicizzazione degli interessi per mancata indicazione delle modalità di modifica del piano di ammortamento in relazione al mutamento del tasso di interesse e per mancata specificazione del criterio di determinazione dell'indice di riferimento del tasso variabile, con l'ulteriore conseguenza della necessaria applicazione della sanzione di cui all'art. 117, commi quarto e/o settimo, T.U.B.
All'esito del giudizio osserva il giudice come la asserita indeterminatezza dell'individuazione dell'indice di riferimento per il calcolo del tasso e delle modalità di modifica del piano di ammortamento in conseguenza del variare del tasso di interessi non sussiste. pagina 2 di 4 Se è vero infatti che in astratto le parti potrebbero convenire che, ad ogni variazione del tasso di interessi, il piano di ammortamento vari integralmente (nel senso di modificare l'entità delle quote di capitale, e non solo delle quote interessi, delle singole rate), è altrettanto vero che, come coerentemente e logicamente espresso dalla c.t.u. nel suo parere motivato, dall'interpretazione del complesso delle pattuizioni contrattuali si evince inequivocamente che la modalità prescelta dalle parti in causa era quella di manterere invariata la quota capitale di tutte le 360 rate previste, modificando trimestralmente la quota di interessi, calcolata, in funzione del tasso variato con la predetta cadenza trimestrale, sul solo capitale residuo (che, diversamente opinando, non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere la scelta di predisporre un piano di ammortamento iniziale che indicava le sole quote capitale pagate da ciascuna rata, con l'indicazione che la misura degli interessi sarebbe stata calcolata sul capitale residuo al tasso indicato in contratto per il primo trimestre, e per i successivi trimestri con ai tassi volta volta ricavabili dal tasso euribor medio del periodo aumentato dello spread pattuito).
Quanto all'asserita indeterminatezza dell'indice di riferimento per la individuazione del tasso variabile, osserva il giudice come dal parere motivato della c.t.u. si ricava come l'unica quotazione ufficiale dell'euribor è quella a divisore 360, e che pertanto, in mancanza di diversa indicazione nelle clausole contrattuali, deve intendersi che l'indice di riferimento sia l'euribor a base 360 (che la c.t.u. ha accertato essere stato quello effettivamente applicato dalla convenuta, e che peraltro, come del resto risulta dalle stesse ammissioni di parte attrice, era quello più favorevole alla parte mutuataria – cfr. tabelle a fg. 8 dell'atto di citazione); che la scelta dell'utilizzo del divisore 36.000 sia implicito in contratto anche in considerazione dell'utilizzo del parametro di indicizzazione dell'Euribor a base 360, contrattualmente determinato dalle parti per quanto in precedenza indicato.
Da tutto quanto sopra illustrato discende la infondatezza della censura di indeterminatezza delle clausole contrattuali, e, conseguentemente, l'inammissibilità della ctu richiesta dalla parte attrice diretta a ricalcolare gli interessi al tasso sostitutivo.
3. Conclusioni.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalla predetta convenuta. Controparte_1
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli attori vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte pagina 3 di 4 le fasi per le cause di valore tra i 26.001,00 e i 52.000,00 euro, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, e a carico degli attori, in via tra loro solidale, nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da , e nei confronti di Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta della somma
[...] Controparte_1
7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti, e a carico degli attori, in via tra loro solidale, nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 3 marzo 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4