Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/02/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3428 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. CARUSO ALFIO che insite in atti.
Per l' è presente l'Avv. S. Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che chiede CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato con integrale compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Caruso aderisce alla chiesta declaratoria ma con condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3428/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Caruso Alfio giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti resistente
000112431 notificata il 12.7.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 1.998,00 fondata su un atto di accertamento n. CP_1
7600.28/05/2019.0096234 notificato il 11.6.2019 per violazione riguardante i mancati versamenti previdenziali nel periodo 12/2016-7/2017; contestava “La violazione dell'art. 14 l.
689/81 nonché violazione dell'art. 28 L. n. 689/81”. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che pur contestando la difesa CP_1 attorea e deducendo la legittimità dell'operato dell'Istituto rappresentava che “ricevuto il ricorso giudiziario, e verificato che la notifica dell'atto di accertamento, evidenzia che, a seguito di ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l' stava provvedendo ad CP_1 annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alla spese di lite.
Il procuratore dell' , insisteva nella chiesta declaratoria, atteso l'intervenuto annullamento CP_1 in autotutela dell'atto impugnato e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha prodotto in atti provvedimento di CP_3 annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione n. ROI-000112431 con la seguente motivazione “Considerato il dies a quo 27.06.2018, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale dell'anno 2017 che rende certo il credito dell'Istituto, la notifica dell'atto di accertamento del 11.06.2019 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n.
689/1981”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, tenuto conto che l' non ha spiegato alcuna difesa processuale, sussistono giustificati motivi per CP_3 compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate CP_1 come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuta revoca, (solo in data 6.02.2025 dopo il deposito del ricorso), e posto che la notifica dell'atto di accertamento del 11.06.2019 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n.
689/1981.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 425,50 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Caruso Alfio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 19.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna