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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 4/12/2024 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3904/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Lucci
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento indennità di accompagnamento art. 1 L. 508/1988.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 1.07.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 508/1988 stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dall'1.05.2023) all'esito del procedimento di ATPO promosso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n.
6381/2022 RGAL, e definito con Decreto di Omologa del 19.12.2023. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' in data 21.12.2023 a CP_1 mezzo PEC -tramite del proprio difensore di fiducia- e di avere, altresì, trasmesso all'Istituto il successivo 28.02.2024, sempre a mezzo PEC -tramite il proprio difensore di fiducia-, la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il
Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento).
Purtuttavia l' non ha provveduto ad erogare la prestazione nonostante il CP_1 possesso di tutti i requisiti di legge, per cui si è visto costretto ad adire l'Autorità
Giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione spettante al ricorrente è CP_1 stata liquidata con provvedimento TE08 del 16.10.2024 e che, con valuta 7.11.2024, è stato accreditato l'importo dovuto allo stesso. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
25.04.2025 il procuratore della ricorrente confermava a verbale l'avvenuto pagamento di quanto spettante alla sua assistita, nell'esatto ammontare maturato, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' purtuttavia insisteva per il CP_1 riconoscimento delle spese processuali. Il procuratore dell' insisteva per la loro CP_1 compensazione. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
pagina 2 di 4 E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150 del
16.10.2024) risulta provato per tabulas la liquidazione della prestazione assistenziale spettante al ricorrente e che, così come peraltro confermato dalla difesa dello stesso,
l' nel mese di novembre 2024 ha provveduto anche al pagamento della CP_1 provvidenza in parola (arretrati e rata corrente), in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i pagina 3 di 4 documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria. Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che: il ricorrente in data 21.12.2023 ha notificato alle competenti sedi il Decreto di Omologa del 21.12.2023 e il CP_1 successivo 28.02.2024 ha trasmesso all'Istituto il Modello AP70 necessario ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione in parola;
l' ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione con i Modelli TE08 e TP/150 del 16.10.2024 e, con valuta 7.11.2024, ha provveduto al pagamento. Si è, quindi, in presenza di un adempimento tardivo rispetto alla scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c., calcolato secondo i parametri innanzi indicati, in relazione al quale l' CP_1 non ha dedotto, prima ancora di provare, l'esistenza di fatti a sé non imputabili che hanno reso impossibile di adempiere tempestivamente all'obbligazione di pagamento.
Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come di dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€ 10.107,34).
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 4/12/2024 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3904/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Lucci
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento indennità di accompagnamento art. 1 L. 508/1988.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 1.07.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 508/1988 stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto (a decorrere dall'1.05.2023) all'esito del procedimento di ATPO promosso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n.
6381/2022 RGAL, e definito con Decreto di Omologa del 19.12.2023. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' in data 21.12.2023 a CP_1 mezzo PEC -tramite del proprio difensore di fiducia- e di avere, altresì, trasmesso all'Istituto il successivo 28.02.2024, sempre a mezzo PEC -tramite il proprio difensore di fiducia-, la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il
Modello AP70 contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento).
Purtuttavia l' non ha provveduto ad erogare la prestazione nonostante il CP_1 possesso di tutti i requisiti di legge, per cui si è visto costretto ad adire l'Autorità
Giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione spettante al ricorrente è CP_1 stata liquidata con provvedimento TE08 del 16.10.2024 e che, con valuta 7.11.2024, è stato accreditato l'importo dovuto allo stesso. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
25.04.2025 il procuratore della ricorrente confermava a verbale l'avvenuto pagamento di quanto spettante alla sua assistita, nell'esatto ammontare maturato, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' purtuttavia insisteva per il CP_1 riconoscimento delle spese processuali. Il procuratore dell' insisteva per la loro CP_1 compensazione. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
pagina 2 di 4 E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150 del
16.10.2024) risulta provato per tabulas la liquidazione della prestazione assistenziale spettante al ricorrente e che, così come peraltro confermato dalla difesa dello stesso,
l' nel mese di novembre 2024 ha provveduto anche al pagamento della CP_1 provvidenza in parola (arretrati e rata corrente), in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i pagina 3 di 4 documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria. Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che: il ricorrente in data 21.12.2023 ha notificato alle competenti sedi il Decreto di Omologa del 21.12.2023 e il CP_1 successivo 28.02.2024 ha trasmesso all'Istituto il Modello AP70 necessario ai fini della liquidazione e pagamento della prestazione in parola;
l' ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione con i Modelli TE08 e TP/150 del 16.10.2024 e, con valuta 7.11.2024, ha provveduto al pagamento. Si è, quindi, in presenza di un adempimento tardivo rispetto alla scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c., calcolato secondo i parametri innanzi indicati, in relazione al quale l' CP_1 non ha dedotto, prima ancora di provare, l'esistenza di fatti a sé non imputabili che hanno reso impossibile di adempiere tempestivamente all'obbligazione di pagamento.
Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come di dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€ 10.107,34).
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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