CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
Massime • 1
In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è preclusa dal pignoramento che abbia attinto l'immobile antecedentemente alla scadenza del termine per darvi corso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine di demolizione, per il carattere reale che lo connota, ricade direttamente sul soggetto in rapporto con il bene, a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, e che colui che lo acquista all'esito della procedura esecutiva ed è estraneo all'abuso potrà rivalersi nei confronti dell'esecutato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2023, n. 33987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33987 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AT nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33987 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19.12.2022 il Tribunale Genova, con funzione di giu- dice dell'esecuzione penale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IO AT con la sentenza del medesimo tribunale del 18.09.2018, irr. 23.02.2022. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento al fondamento giuridico delle giustificazioni addotte dalla ricorrente (estraneità alla procedura di cui all'art. 31, TU edilizia), circa la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, anche sotto il profilo dell'omessa risposta alle specifiche eccezioni contenute nelle me- morie prodotte ex art. 127, co. 2, c.p.p., dotate del requisito della decisività. In sintesi, si sostiene che la ricorrente era nell'impossibilità di eseguire l'or- dine demolitorio disposto con la sentenza irrevocabile in conseguenza della so- pravvenuta indisponibilità degli immobili abusivi conseguente al loro pignoramento da parte di un creditore personale, pignoramento eseguito e trascritto in data an- teriore al termine ultimo fissato dal giudice penale per la demolizione. Inconferente risulterebbe, peraltro, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass., n.35078/2016), in quanto la fattispecie ivi esaminata partiva da pre- supposti totalmente differenti da quelli riguardanti la ricorrente. Nel caso in esame, infatti, il pignoramento trascritto sulla sua proprietà non è parte di un procedimento ablatorio messo in atto dal Comune ai sensi dell'art. 31, co. 3, TU Edilizia, ma la conseguenza di un atto di precetto rimasto infruttuoso, fondato su un titolo esecutivo a favore di un terzo creditore. Inoltre, si aggiunge, considerata la mancanza di iniziative da parte del Comune, sarebbe logico ritenere che per gli immobili di cui si discute non potrebbe escludersi la ricorrenza dell'esimente dall'obbligo di demolizione di cui alla seconda parte del co. 5, non contrastando le opere abusive con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'as- setto idrogeologico. Conclusivamente, si chiede l'annullamento dell'ordinanza im- pugnata per aver omesso di valutare che il pignoramento indicato dalla ricorrente come causa legittima di giustificazione dell'inadempimento dell'ordine demolitorio delle opere abusive, impartito dal giudice penale, è un atto fondato su un titolo 2 4 esecutivo privato, estraneo al procedimento amministrativo di cui all'art. 31, TU Edilizia. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento al fondamento giuridico delle giustificazioni addotte dalla ricorrente (status di debitore pignoratizio non custode dei beni stag- giti), circa la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, anche sotto il profilo dell'omessa risposta alle specifiche eccezioni contenute nelle memorie prodotte ex art. 127, co. 2, c.p.p., dotate del requisito della decisività. In sintesi, si sostiene l'erroneità dell'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il pignoramento di un immobile soggetto ad ordine demo- litorio non impedisce al destinatario di detto ordine di procedere alla dovuta de- molizione, ignorando il giudice la circostanza che nel caso di specie l'ufficio di cu- stode dei beni staggiti non è ricoperto dalla ricorrente, ma dalla soc. OV RL ex art. 559, co. 2, cpc, sicché la ricorrente è allo stato attuale priva di qualsiasi potere sugli immobili riconosciuti come abusivi. Si aggiunge, inoltre, in ricorso che il valore dei beni messi all'asta, a tutela del creditore procedente, ex art 568, co. 2, c.p.c., sarebbe stato calcolato tenendo conto della presenza degli abusi e dei costi per la loro regolarizzazione urbanistica, sicché un intervento demolitorio in pendenza della procedura esecutiva, qualora assolutamente indispensabile - senza che di ciò vi sia prova in atti - potrebbe essere richiesto solo dal custode giudiziario al giudice della procedura espropriativa, rendendo necessario l'aggior- namento della CTU sulla cui base devono essere fatte le offerte per partecipare all'incanto. Ne consegue, per la ricorrente, che la pendenza di una procedura espropriativa finalizzata a dare attuazione ai diritti contenuti in un titolo esecutivo ex art. 474, c.p.c., sicuramente non libera la parte condannata non custode dei beni staggiti dall'obbligo demolitorio, ma costituirebbe una causa di giustificazione temporanea dall'adempimento di detto obbligo che ricomincerà a sussistere una volta terminato il procedimento con l'aggiudicazione. Conclusivamente, la difesa chiede disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata per aver il giudice omesso di valutare e ritenere che, in pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato, obbligato a demolire le opere abusive, ma non custode die beni staggiti, è causa di giustificazione temporanea dall'adempimento di tale obbligo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.04.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3 Ìe, In sintesi, il PG ritiene che il tribunale di Genova ha correttamente richia- mato la sentenza n. 35078 del 2016, secondo la quale in tema di reati edilizi non costituisce impedimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione la circostanza che l'immobile abusivo sia sottoposto a pignoramento. La Cassazione ha rilevato che il pignoramento di un immobile che sia oggetto di ordine di demolizione im- partito dal giudice non impedisce al soggetto destinatario dell'ordine di procedere alla demolizione, la quale risulta senz'altro dovuta, essendo il naturale epilogo sia del procedimento penale sia del procedimento amministrativo eventualmente av- viato ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prende, appunto, le mosse dall'emanazione di un ordine amministrativo di demolizione cui segue, in caso di in-ottemperanza, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. In- fatti si ha incompatibilità tra il procedimento di acquisizione dell'immobile al patri- monio comunale e la demolizione ordinata con provvedimento del giudice nel solo caso in cui il Comune decida che l'opera acquisita non debba essere demolita, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 31 (ex plurimis, Cass., sez. 3, 7 luglio 2015, n. 42698, rv. 265495; sez. 3, 31 gennaio 2008, n. 4962, rv. 238803); situazione neanche prospettata dalla ricorrente nel caso di specie. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di con- danna, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce espli- citazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo ri- spetto a quello dell'autorità amministrativa, perché assolve ad una autonoma fun- zione ripristinatoria del bene giuridico leso (ex plurimis, sez. 3, 11 maggio 2005, n. 37120, rv. 232172 e 232175) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso; né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione alienazione a terzi ,troprietà d-e-11a dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta de- molizione. Tanto premesso, essendo la DE formalmente ancora proprietaria del bene al momento del passaggio in giudicato della sentenza e quindi al momento in cui scattava l'obbligo a suo carico, al fine di impedire la revoca della sospensione condizionale, pur in pendenza della procedura esecutiva, avrebbe dovuto attivarsi per la citata demolizione. Le finalità perseguite dall'Amministrazione sono avulse dagli interessi dei creditori privati, e pertanto risultano opponibili a costoro;
inol- tre, nulla impedisce di regola al debitore pignorato di adempiere all'ordine di de- molizione. Difatti nel pignoramento immobiliare, contrariamente al fallimento e al sequestro penale, non vi è, di regola, alcuna limitazione del potere del debitore- proprietario dell'immobile abusivo anche nel senso di procedere alla demolizione, 4 trattandosi di un ordine immediatamente esecutivo dell'autorità, a cui non è pos- sibile sottrarsi. Come affermato anche dal T.A.R. Piemonte, sez. II, 27.06.2018, n. 791, "la doverosa esecuzione di un ordine di demolizione (che non ha alcunché di volontario, trattandosi di adempimento ad un ordine esecutivo dell'autorità) non è annoverabile tra gli atti di disposizione (che, per definizione, implicano una più o meno remota origine volontaria della disposizione) (...). D'altro canto, che l'inot- temperanza all'ordine di demolizione non subisca i limiti di "opponibilità" indotti dal pignoramento è coerente con il meccanismo di acquisto che a tale inottempe- ranza consegue (acquisto a titolo originario, art. 31 d.p.r. n. 380/01), per defini- zione estraneo ai criteri di opponibilità dettati dalla trascrizione, che caratterizzano invece tanto il pignoramento che gli acquisti a titolo derivativo ai quali il primo deve restare insensibile" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 27.06.2018, n. 791). Escluso dunque che l'ottemperanza ad un ordine di demolizione sia annoverabile tra gli atti di disposizione, essa risulta piuttosto ascrivibile agli atti di diligente conserva- zione del bene, tipici del custode. Il debitore-custode ha l'onere, da un lato, previe eventuali necessarie autorizzazioni, di coltivare ipotesi plausibili di sanatoria e, in subordine, di ottemperare all'eventuale ordine di demolizione che "libera" la pro- cedura di un bene definitivamente privo di valore economico, ancorché suscettibile di esecuzione forzata. Considerato che nel caso in esame, come asserito dal difensore, custode del bene non era il debitore esecutato, ma altro ente, tale situazione comunque non lo esonerava dal compiere quanto in suo potere per giungere alla demolizione attraverso istanze rivolte al custode e al giudice dell'esecuzione. E' evidente che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigi- bilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare "il grado di collaborazione" prestato dal condannato per sod- disfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. Nel caso in esame, posto che non esisteva una incompatibilità assoluta della situazione di pignoramento del bene con l'ordine di demolizione, non risulta che la DE si sia attivata, nei limiti che le erano consentiti, al fine di adempiere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 5 2. I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente at- tesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, sono manifesta- mente infondati. 3. Ed invero, la questione giuridica posta dalla difesa è se l'esistenza di un pignoramento immobiliare, attivato ad iniziativa di un creditore privato, su un im- mobile del quale è stata disposta con sentenza penale irrevocabile la demolizione, sia ostativo all'esecuzione di tale ordine demolitorío da parte del debitore esecu- tato-condannato, che non abbia la custodia dell'immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare perché attribuita ad un soggetto terzo. 4. Per rispondere a tale quesito occorre premettere che la mancata ottem- peranza all'ordine di demolizione costituisce causa di revoca sostanzialmente au- tomatica del beneficio della sospensione condizionale della pena, salvo che il de- stinatario dell'ordine demolitorio impartito dal giudice penale eccepisckl'esistenza di circostanze di fatto e/o di diritto sopravvenute e allo stesso non imputabili, che rendono impossibile l'adempimento di tale ordine. Una consolidata giurisprudenza di questa Corte è incline ad un'interpreta- zione rigorosa di tali circostanze, essendosi, ad esempio affermato che l'ordine di demolizione, una volta accertato l'abuso, non ha effetto solo a carico dell'imputato ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull'area di sedime e ciò prescindendo dal fatto che l'abuso sia ad essi addebitabile come committenti od esecutori materiali in quanto la natura pubblicistica dell'ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della "res inter alios acta" (in ap- plicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto inammissibile l'incidente proposto dal compro- prietario dell'area ove era stata realizzata la costruzione suscettibile di abbatti- mento: Sez. 3, n. 1879 del 16/07/1999, Ricci, Rv. 214536 - 01; Sez. 3, n. 3046 del 28/01/2002, Guzzo, Rv. 220782 - 01). Ancora, si è affermato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall'esistenza di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio (Fattispe- cie nella quale era stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato, avente ad oggetto la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato: Sez. 3, n. 45301 del 25/11/2009, Roscetti, Rv. 245213 - 01; conf., Sez. 3, n. 35309 del 23/08/2016, Mele ed altro, Rv. 267645 - 01, relativa a fattispecie nella quale era -------ke i‘ stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato in qualità di 6 proprietario committente, avente ad oggetto la sospensione dell'ordine di demoli- zione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato esecutore delle opere abusive). Sempre in tema di ordine demolitorio, poi, si è affermato che non assume rilievo la circostanza che l'immobile oggetto della demolizione risulti locato a terzi, stante la possibilità da parte del conduttore di ricorrere agli strumenti civilistici per fare ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali ef- fetti negativi sopportati in via pubblicistica (Sez. 3, n. 37051 del 29/09/2003, Mo- ressa, Rv. 226319 — 01), come, del resto, si è precisato che l'esecuzione dell'or- dine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'ac- certata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manu- fatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il terzo acquirente dell'im- mobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demoli- zione: Sez. 3, n. 22853 del 13/06/2007, Coluzzi, Rv. 236880 — 01). 5. Deve essere ribadito il consolidato orientamento di questa Corte (ex plu- rimis: Cass. Sez. III, 8 novembre 2017, n. 249; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 16035; Cass., Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 801; Cass., Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 45301; Cass., Sez. III, 29 marzo 2007, n.22853) in forza del quale l'e- secuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. art. 31, co. 9, D.P.R. n. 380/2001, non subisce gli effetti scaturenti da eventuale alienazione del manufatto, anche se an- teriore allo stesso provvedimento giurisdizionale. Ciò in quanto, il suddetto ordine, non possiede natura di sanzione penale, nel senso definito nella Convenzione Eu- ropea dei Diritti dell'Uomo, e dalla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (per tutti: G.C., 8 giugno 1976, C-5100/71, Engel and Others v. the Netherlands). Una tale qualificazione è esclusa in quanto mediante lo stesso non si intende punire la condotta del trasgressore: l'intervento del giudice penale è, piuttosto, finalizzato al ripristino dell'assetto originario del territorio, alterato dall'intervento edilizio abusivo. L'elemento centrale è da individuare nell'oggetto del provvedimento, rec- tius l'immobile da eliminare, prescindendosi invece dall'individuazione di respon- sabilità soggettive. L'ordine di demolizione ha, dunque, carattere reale e natura di sanzione amministrativa, con autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. La sua esecuzione è doverosa nei confronti di tutti i soggetti che, in quanto in rapporto con il bene, vantano sullo stesso un diritto reale ovvero personale di 7 ..-------------/t- )4 godimento. La realità del provvedimento de quo determina l'irrilevanza della col- pevolezza del destinatario, potendo e dovendo lo stesso essere eseguito anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato, sicché la sua operatività non potrebbe in alcun modo essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile (Cass., Sez. III, 12 settembre 2019, n.49416; Cass., Sez. III, 21 settembre 2018, n. 3979; Cass., Sez. III, 7 luglio 2015, n. 42699; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2014, n.16035; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2009, n.42781; Cass., Sez. III, 11 maggio 2005, n. 37120), anche se per effetto di una procedura ese- cutiva immobiliare, come nel caso di specie. 6. Per quanto specificamente concerne il caso in esame, in cui l'esecuzione dell'ordine demolitorio sarebbe impedita dall'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare che vede il condannato in sede penale con sentenza irrevocabile, te- nuto all'adempimento dell'ordine, quale debitore esecutato non custode dell'im- mobile oggetto della predetta procedura esecutiva, ritiene il Collegio che, corret- tamente, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'intervenuto pignoramento im- mobiliare non costituisce causa ostativa all'adempimento dell'ordine. Ed invero, questa Corte, in una fattispecie analoga, diversa quella richia- mata dallo stesso giudice dell'esecuzione ed oggetto di critica da parte della difesa (Sez. 3, n. 35078 del 19/08/2016, Rv. 268031 - 01, secondo cui in tema di reati edilizi, non costituisce impedimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione la cir- costanza che l'immobile abusivo sia sottoposto a pignoramento), ha affermato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accer- tata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato (Sez. 3, n. 27888 del 2/07/2015, Iodice, Rv. 264188 - 01; in motivazione, la Corte ha evidenziato sia che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul sog- getto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, sia che colui il quale si rende acquirente all'esito della procedura esecutiva, ed è estra- neo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti dell'esecutato). Conforme, del resto, è la giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 30929 del 15 luglio 2019, Ciani, n.nn.; Sez. 3, n. 10950 del 13 marzo 2019, SS ed altri, n.m.; Sez. 3, n. 47311 del 13 ottobre 2017, La Mura, n.m.; Sez. 3, n. 1979 del 17 gennaio 2017, Badamo, n.m.). 7. Non rileva, pertanto, facendo applicazione anche al caso di specie nella richiamata giurisprudenza, la circostanza che il bene non fosse nella disponibilità giuridica della ricorrente alla scadenza dei termine di tre mesi concesso con la 8 sentenza impugnata per effettuare la demolizione, atteso che lo stesso, come cor- rettamente evidenziato dal PG, avrebbe comunque dovuto attivarsi, quale parte nella procedura esecutiva immobiliare, rappresentando al custode del bene ed al giudice dell'esecuzione quanto emergente dal provvedimento condannatorio defi- nitivo ai fini di dare esecuzione all'ordine demolitorio, conseguendone, in difetto, alla scadenza del termine indicato, la legittimità del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio al quale la tempe- stiva demolizione era subordinata. 8. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 giugno 2023 Il Consi iere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33987 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19.12.2022 il Tribunale Genova, con funzione di giu- dice dell'esecuzione penale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IO AT con la sentenza del medesimo tribunale del 18.09.2018, irr. 23.02.2022. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento al fondamento giuridico delle giustificazioni addotte dalla ricorrente (estraneità alla procedura di cui all'art. 31, TU edilizia), circa la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, anche sotto il profilo dell'omessa risposta alle specifiche eccezioni contenute nelle me- morie prodotte ex art. 127, co. 2, c.p.p., dotate del requisito della decisività. In sintesi, si sostiene che la ricorrente era nell'impossibilità di eseguire l'or- dine demolitorio disposto con la sentenza irrevocabile in conseguenza della so- pravvenuta indisponibilità degli immobili abusivi conseguente al loro pignoramento da parte di un creditore personale, pignoramento eseguito e trascritto in data an- teriore al termine ultimo fissato dal giudice penale per la demolizione. Inconferente risulterebbe, peraltro, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass., n.35078/2016), in quanto la fattispecie ivi esaminata partiva da pre- supposti totalmente differenti da quelli riguardanti la ricorrente. Nel caso in esame, infatti, il pignoramento trascritto sulla sua proprietà non è parte di un procedimento ablatorio messo in atto dal Comune ai sensi dell'art. 31, co. 3, TU Edilizia, ma la conseguenza di un atto di precetto rimasto infruttuoso, fondato su un titolo esecutivo a favore di un terzo creditore. Inoltre, si aggiunge, considerata la mancanza di iniziative da parte del Comune, sarebbe logico ritenere che per gli immobili di cui si discute non potrebbe escludersi la ricorrenza dell'esimente dall'obbligo di demolizione di cui alla seconda parte del co. 5, non contrastando le opere abusive con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'as- setto idrogeologico. Conclusivamente, si chiede l'annullamento dell'ordinanza im- pugnata per aver omesso di valutare che il pignoramento indicato dalla ricorrente come causa legittima di giustificazione dell'inadempimento dell'ordine demolitorio delle opere abusive, impartito dal giudice penale, è un atto fondato su un titolo 2 4 esecutivo privato, estraneo al procedimento amministrativo di cui all'art. 31, TU Edilizia. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento al fondamento giuridico delle giustificazioni addotte dalla ricorrente (status di debitore pignoratizio non custode dei beni stag- giti), circa la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, anche sotto il profilo dell'omessa risposta alle specifiche eccezioni contenute nelle memorie prodotte ex art. 127, co. 2, c.p.p., dotate del requisito della decisività. In sintesi, si sostiene l'erroneità dell'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il pignoramento di un immobile soggetto ad ordine demo- litorio non impedisce al destinatario di detto ordine di procedere alla dovuta de- molizione, ignorando il giudice la circostanza che nel caso di specie l'ufficio di cu- stode dei beni staggiti non è ricoperto dalla ricorrente, ma dalla soc. OV RL ex art. 559, co. 2, cpc, sicché la ricorrente è allo stato attuale priva di qualsiasi potere sugli immobili riconosciuti come abusivi. Si aggiunge, inoltre, in ricorso che il valore dei beni messi all'asta, a tutela del creditore procedente, ex art 568, co. 2, c.p.c., sarebbe stato calcolato tenendo conto della presenza degli abusi e dei costi per la loro regolarizzazione urbanistica, sicché un intervento demolitorio in pendenza della procedura esecutiva, qualora assolutamente indispensabile - senza che di ciò vi sia prova in atti - potrebbe essere richiesto solo dal custode giudiziario al giudice della procedura espropriativa, rendendo necessario l'aggior- namento della CTU sulla cui base devono essere fatte le offerte per partecipare all'incanto. Ne consegue, per la ricorrente, che la pendenza di una procedura espropriativa finalizzata a dare attuazione ai diritti contenuti in un titolo esecutivo ex art. 474, c.p.c., sicuramente non libera la parte condannata non custode dei beni staggiti dall'obbligo demolitorio, ma costituirebbe una causa di giustificazione temporanea dall'adempimento di detto obbligo che ricomincerà a sussistere una volta terminato il procedimento con l'aggiudicazione. Conclusivamente, la difesa chiede disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata per aver il giudice omesso di valutare e ritenere che, in pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato, obbligato a demolire le opere abusive, ma non custode die beni staggiti, è causa di giustificazione temporanea dall'adempimento di tale obbligo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.04.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3 Ìe, In sintesi, il PG ritiene che il tribunale di Genova ha correttamente richia- mato la sentenza n. 35078 del 2016, secondo la quale in tema di reati edilizi non costituisce impedimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione la circostanza che l'immobile abusivo sia sottoposto a pignoramento. La Cassazione ha rilevato che il pignoramento di un immobile che sia oggetto di ordine di demolizione im- partito dal giudice non impedisce al soggetto destinatario dell'ordine di procedere alla demolizione, la quale risulta senz'altro dovuta, essendo il naturale epilogo sia del procedimento penale sia del procedimento amministrativo eventualmente av- viato ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prende, appunto, le mosse dall'emanazione di un ordine amministrativo di demolizione cui segue, in caso di in-ottemperanza, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. In- fatti si ha incompatibilità tra il procedimento di acquisizione dell'immobile al patri- monio comunale e la demolizione ordinata con provvedimento del giudice nel solo caso in cui il Comune decida che l'opera acquisita non debba essere demolita, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 31 (ex plurimis, Cass., sez. 3, 7 luglio 2015, n. 42698, rv. 265495; sez. 3, 31 gennaio 2008, n. 4962, rv. 238803); situazione neanche prospettata dalla ricorrente nel caso di specie. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di con- danna, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce espli- citazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo ri- spetto a quello dell'autorità amministrativa, perché assolve ad una autonoma fun- zione ripristinatoria del bene giuridico leso (ex plurimis, sez. 3, 11 maggio 2005, n. 37120, rv. 232172 e 232175) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso; né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione alienazione a terzi ,troprietà d-e-11a dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta de- molizione. Tanto premesso, essendo la DE formalmente ancora proprietaria del bene al momento del passaggio in giudicato della sentenza e quindi al momento in cui scattava l'obbligo a suo carico, al fine di impedire la revoca della sospensione condizionale, pur in pendenza della procedura esecutiva, avrebbe dovuto attivarsi per la citata demolizione. Le finalità perseguite dall'Amministrazione sono avulse dagli interessi dei creditori privati, e pertanto risultano opponibili a costoro;
inol- tre, nulla impedisce di regola al debitore pignorato di adempiere all'ordine di de- molizione. Difatti nel pignoramento immobiliare, contrariamente al fallimento e al sequestro penale, non vi è, di regola, alcuna limitazione del potere del debitore- proprietario dell'immobile abusivo anche nel senso di procedere alla demolizione, 4 trattandosi di un ordine immediatamente esecutivo dell'autorità, a cui non è pos- sibile sottrarsi. Come affermato anche dal T.A.R. Piemonte, sez. II, 27.06.2018, n. 791, "la doverosa esecuzione di un ordine di demolizione (che non ha alcunché di volontario, trattandosi di adempimento ad un ordine esecutivo dell'autorità) non è annoverabile tra gli atti di disposizione (che, per definizione, implicano una più o meno remota origine volontaria della disposizione) (...). D'altro canto, che l'inot- temperanza all'ordine di demolizione non subisca i limiti di "opponibilità" indotti dal pignoramento è coerente con il meccanismo di acquisto che a tale inottempe- ranza consegue (acquisto a titolo originario, art. 31 d.p.r. n. 380/01), per defini- zione estraneo ai criteri di opponibilità dettati dalla trascrizione, che caratterizzano invece tanto il pignoramento che gli acquisti a titolo derivativo ai quali il primo deve restare insensibile" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 27.06.2018, n. 791). Escluso dunque che l'ottemperanza ad un ordine di demolizione sia annoverabile tra gli atti di disposizione, essa risulta piuttosto ascrivibile agli atti di diligente conserva- zione del bene, tipici del custode. Il debitore-custode ha l'onere, da un lato, previe eventuali necessarie autorizzazioni, di coltivare ipotesi plausibili di sanatoria e, in subordine, di ottemperare all'eventuale ordine di demolizione che "libera" la pro- cedura di un bene definitivamente privo di valore economico, ancorché suscettibile di esecuzione forzata. Considerato che nel caso in esame, come asserito dal difensore, custode del bene non era il debitore esecutato, ma altro ente, tale situazione comunque non lo esonerava dal compiere quanto in suo potere per giungere alla demolizione attraverso istanze rivolte al custode e al giudice dell'esecuzione. E' evidente che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigi- bilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare "il grado di collaborazione" prestato dal condannato per sod- disfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. Nel caso in esame, posto che non esisteva una incompatibilità assoluta della situazione di pignoramento del bene con l'ordine di demolizione, non risulta che la DE si sia attivata, nei limiti che le erano consentiti, al fine di adempiere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 5 2. I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente at- tesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, sono manifesta- mente infondati. 3. Ed invero, la questione giuridica posta dalla difesa è se l'esistenza di un pignoramento immobiliare, attivato ad iniziativa di un creditore privato, su un im- mobile del quale è stata disposta con sentenza penale irrevocabile la demolizione, sia ostativo all'esecuzione di tale ordine demolitorío da parte del debitore esecu- tato-condannato, che non abbia la custodia dell'immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare perché attribuita ad un soggetto terzo. 4. Per rispondere a tale quesito occorre premettere che la mancata ottem- peranza all'ordine di demolizione costituisce causa di revoca sostanzialmente au- tomatica del beneficio della sospensione condizionale della pena, salvo che il de- stinatario dell'ordine demolitorio impartito dal giudice penale eccepisckl'esistenza di circostanze di fatto e/o di diritto sopravvenute e allo stesso non imputabili, che rendono impossibile l'adempimento di tale ordine. Una consolidata giurisprudenza di questa Corte è incline ad un'interpreta- zione rigorosa di tali circostanze, essendosi, ad esempio affermato che l'ordine di demolizione, una volta accertato l'abuso, non ha effetto solo a carico dell'imputato ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull'area di sedime e ciò prescindendo dal fatto che l'abuso sia ad essi addebitabile come committenti od esecutori materiali in quanto la natura pubblicistica dell'ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della "res inter alios acta" (in ap- plicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto inammissibile l'incidente proposto dal compro- prietario dell'area ove era stata realizzata la costruzione suscettibile di abbatti- mento: Sez. 3, n. 1879 del 16/07/1999, Ricci, Rv. 214536 - 01; Sez. 3, n. 3046 del 28/01/2002, Guzzo, Rv. 220782 - 01). Ancora, si è affermato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall'esistenza di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio (Fattispe- cie nella quale era stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato, avente ad oggetto la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato: Sez. 3, n. 45301 del 25/11/2009, Roscetti, Rv. 245213 - 01; conf., Sez. 3, n. 35309 del 23/08/2016, Mele ed altro, Rv. 267645 - 01, relativa a fattispecie nella quale era -------ke i‘ stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato in qualità di 6 proprietario committente, avente ad oggetto la sospensione dell'ordine di demoli- zione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato esecutore delle opere abusive). Sempre in tema di ordine demolitorio, poi, si è affermato che non assume rilievo la circostanza che l'immobile oggetto della demolizione risulti locato a terzi, stante la possibilità da parte del conduttore di ricorrere agli strumenti civilistici per fare ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali ef- fetti negativi sopportati in via pubblicistica (Sez. 3, n. 37051 del 29/09/2003, Mo- ressa, Rv. 226319 — 01), come, del resto, si è precisato che l'esecuzione dell'or- dine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'ac- certata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manu- fatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il terzo acquirente dell'im- mobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demoli- zione: Sez. 3, n. 22853 del 13/06/2007, Coluzzi, Rv. 236880 — 01). 5. Deve essere ribadito il consolidato orientamento di questa Corte (ex plu- rimis: Cass. Sez. III, 8 novembre 2017, n. 249; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 16035; Cass., Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 801; Cass., Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 45301; Cass., Sez. III, 29 marzo 2007, n.22853) in forza del quale l'e- secuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. art. 31, co. 9, D.P.R. n. 380/2001, non subisce gli effetti scaturenti da eventuale alienazione del manufatto, anche se an- teriore allo stesso provvedimento giurisdizionale. Ciò in quanto, il suddetto ordine, non possiede natura di sanzione penale, nel senso definito nella Convenzione Eu- ropea dei Diritti dell'Uomo, e dalla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (per tutti: G.C., 8 giugno 1976, C-5100/71, Engel and Others v. the Netherlands). Una tale qualificazione è esclusa in quanto mediante lo stesso non si intende punire la condotta del trasgressore: l'intervento del giudice penale è, piuttosto, finalizzato al ripristino dell'assetto originario del territorio, alterato dall'intervento edilizio abusivo. L'elemento centrale è da individuare nell'oggetto del provvedimento, rec- tius l'immobile da eliminare, prescindendosi invece dall'individuazione di respon- sabilità soggettive. L'ordine di demolizione ha, dunque, carattere reale e natura di sanzione amministrativa, con autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. La sua esecuzione è doverosa nei confronti di tutti i soggetti che, in quanto in rapporto con il bene, vantano sullo stesso un diritto reale ovvero personale di 7 ..-------------/t- )4 godimento. La realità del provvedimento de quo determina l'irrilevanza della col- pevolezza del destinatario, potendo e dovendo lo stesso essere eseguito anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato, sicché la sua operatività non potrebbe in alcun modo essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile (Cass., Sez. III, 12 settembre 2019, n.49416; Cass., Sez. III, 21 settembre 2018, n. 3979; Cass., Sez. III, 7 luglio 2015, n. 42699; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2014, n.16035; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2009, n.42781; Cass., Sez. III, 11 maggio 2005, n. 37120), anche se per effetto di una procedura ese- cutiva immobiliare, come nel caso di specie. 6. Per quanto specificamente concerne il caso in esame, in cui l'esecuzione dell'ordine demolitorio sarebbe impedita dall'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare che vede il condannato in sede penale con sentenza irrevocabile, te- nuto all'adempimento dell'ordine, quale debitore esecutato non custode dell'im- mobile oggetto della predetta procedura esecutiva, ritiene il Collegio che, corret- tamente, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'intervenuto pignoramento im- mobiliare non costituisce causa ostativa all'adempimento dell'ordine. Ed invero, questa Corte, in una fattispecie analoga, diversa quella richia- mata dallo stesso giudice dell'esecuzione ed oggetto di critica da parte della difesa (Sez. 3, n. 35078 del 19/08/2016, Rv. 268031 - 01, secondo cui in tema di reati edilizi, non costituisce impedimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione la cir- costanza che l'immobile abusivo sia sottoposto a pignoramento), ha affermato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accer- tata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato (Sez. 3, n. 27888 del 2/07/2015, Iodice, Rv. 264188 - 01; in motivazione, la Corte ha evidenziato sia che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul sog- getto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, sia che colui il quale si rende acquirente all'esito della procedura esecutiva, ed è estra- neo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti dell'esecutato). Conforme, del resto, è la giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 30929 del 15 luglio 2019, Ciani, n.nn.; Sez. 3, n. 10950 del 13 marzo 2019, SS ed altri, n.m.; Sez. 3, n. 47311 del 13 ottobre 2017, La Mura, n.m.; Sez. 3, n. 1979 del 17 gennaio 2017, Badamo, n.m.). 7. Non rileva, pertanto, facendo applicazione anche al caso di specie nella richiamata giurisprudenza, la circostanza che il bene non fosse nella disponibilità giuridica della ricorrente alla scadenza dei termine di tre mesi concesso con la 8 sentenza impugnata per effettuare la demolizione, atteso che lo stesso, come cor- rettamente evidenziato dal PG, avrebbe comunque dovuto attivarsi, quale parte nella procedura esecutiva immobiliare, rappresentando al custode del bene ed al giudice dell'esecuzione quanto emergente dal provvedimento condannatorio defi- nitivo ai fini di dare esecuzione all'ordine demolitorio, conseguendone, in difetto, alla scadenza del termine indicato, la legittimità del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio al quale la tempe- stiva demolizione era subordinata. 8. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 giugno 2023 Il Consi iere estensore Il Presidente