Art. 2.
I termini di riscatto delle annualita' mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.
I termini di riscatto delle annualita' mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.