Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 883 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata all'indirizzo PEC e Email_1 rappresentata e difesa dall'avv. Diana Cecilia RAMPON, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
PA
- C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Via Gian Giacomo Porro n. 15 – Roma, presso lo studio dell'avv. Daniele Umberto SANTUOSSO, che la rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: intermediazioni finanziaria - risarcimento del danno - risoluzione del contratto.
1
Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza e deduzione: In via principale - Accertare e dichiarare per tutto quanto argomentato in atti, la responsabilità contrattuale della e per l'effetto condannare PA
la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti della Prof.ssa Parte_1 nella misura di € 40.666,89, oltre interessi legali anche ai sensi dell'art.
[...]
1284, quarto comma c.c., ovvero della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Ill.mo Tribunale di Latina Cont dovesse ritenere che le azioni abbiano comunque un valore, condannare la convenuta al risarcimento del danno pari ad € 22.656,41 (importo dato alla differenza tra il prezzo medio di carico delle azioni - € 34,50288 - ed il valore delle stesse in base all'estratto conto del 31/03/2024 - € 14,31 -, moltiplicato per il numero dei titoli - 1122), oltre interessi legali anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma
c.c., ovvero della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. In via alternativa rispetto alla domanda principale: - Accertato e dichiarato, per tutto quanto argomentato in atti, il grave inadempimento della , PA
risolvere i singoli contratti d'investimento relativi alle 1325 azioni ereditate dalla
Prof.ssa sottoscritti della sig.ra tra il 2009 ed il 2011 e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 38.775,96 oltre interessi anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c. e rivalutazione, ovvero della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. In via strettamente subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale ovvero di quella alternativa, accertato l'inadempimento della banca convenuta agli obblighi previsti dall'art. 119 TUB, per le ragioni espresse nel capitolo V dell'atto di citazione ed in considerazione della mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione azionata, condannare la PA
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, ivi comprese le spese
[...]
legali dello scrivente procuratore. In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte del 18/06/2024): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto,
2 contrariis reiectis, per tutte le ragioni illustrate in narrativa: A) in via preliminare, dichiarare la prescrizione con riguardo ad ogni eventuale domanda o pretesa relativa a fatti anteriori al 27 febbraio 2009; B) in via principale, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
C) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda principale dell'attrice, ridurre
l'ammontare delle pretese attoree in ragione dei benefici comunque conseguiti dalla stessa in forza degli investimenti effettuati che ammontano, allo stato, ad euro
8.820,79, oltre interessi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda alternativa dell'attrice, ridurre l'ammontare delle pretese attoree in ragione dei benefici comunque conseguiti dalla stessa in forza degli investimenti effettuati che ammontano, allo stato, ad euro 10.022,77, oltre interessi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. Con riserva di conteggiare in compensazione anche gli ulteriori dividendi che verranno erogati in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/02/2020,
[...]
ha evocato in giudizio la al fine di sentir Parte_1 PA accertare e dichiarare, in via principale, la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito convenuto e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 40.666,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in via alternativa, previo accertamento dell'inadempimento lamentato, la risoluzione dei contratti di investimento relativi alle azioni ereditate e sottoscritti dalla propria madre tra il 2009 e il 2011, con conseguente condanna della banca convenuta Parte_2 alla restituzione di € 38.775,96, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi di cui all'art. 119 TUB, condannare la stessa al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della pretesa avanzata, parte attrice ha dedotto: che, sin dal 1995, , nei cui rapporti essa attrice è succeduta quale Parte_2
erede, ha intrattenuto un rapporto di intermediazione finanziaria con la
[...]
[..
[...] per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su Controparte_3
strumenti finanziari e di deposito di titoli e valori;
che, dal 2004, la ha provveduto a raccogliere tutte le informazioni in CP_1
ordine alle conoscenze finanziarie e alla propensione di rischio di , Parte_2
mediante la compilazione dei questionari MIFID;
che, in data 29/08/2008, ha sottoscritto un nuovo contratto Parte_2
relativo ai servizi di deposito a custodia e altro relativo al servizio negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e altro ancora relativo ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento;
che il fascicolo informativo per la clientela allegato a tali contratti non sarebbe stato consegnato a;
Parte_2
che la stessa sig.ra ha sottoscritto un nuovo questionario MIFID, in cui Pt_2
ha dichiarato di non avere conoscenze nelle discipline finanziarie, di avere una modesta propensione al rischio, avendo come obiettivi di investimento il conseguimento di risultati contenuti e prevedibili con una limitata probabilità di possibili perdite in un arco temporale dai tre ai dieci anni;
che stante la scarsa conoscenza in materia, la propria genitrice si era fatta consigliare sulle azioni da acquistare dai consulenti finanziari della banca, i quali avrebbero caldeggiato l'acquisto delle azioni emesse dalla banca stessa, presentandolo quale investimento sicuro e vantaggioso, non fornendo, tuttavia, alcuna informazione sull'illiquidità dei titoli e sulla riduzione di valore che avrebbe potuto subite in futuro né un'informazione adeguata sul conflitto di interessi esistente;
che le rassicurazioni ricevute avrebbero indotto ad impiegare i Parte_2 propri risparmi per comprare le azioni emesse dall'istituto di credito convenuto, investendo negli anni fino ad € 100.000,00 ed effettuando lo stesso investimento anche negli anni successivi fino al 2011, senza che l'adeguatezza dell'operazione fosse valutata dal dipendente della banca.
Aggiunge ed argomenta parte attrice che, in data 16/06/2021, è Parte_2 deceduta, lasciando come eredi l'odierna attrice e Parte_1 Per_1
, i quali, dopo la morte della madre, si sarebbero recati presso la filiale
[...] CP_4
Cont 1 della al fine di ottenere la liquidazione delle azioni ereditate, lasciandosi poi
[...]
4 convincere dal direttore della a fronte del carattere remunerativo e CP_1 agevolmente liquidabile dell'investimento, a non disimpegnare le azioni ereditate.
Parte attrice ha altresì dedotto di aver sottoscritto, in data 22/03/2012, un contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari per il deposito titoli e un contratto relativo ai servizi di sottoscrizione e collocamento, senza che l'istituto di credito convenuto avesse proceduto alla sua profilazione, e ha rilevato come non sarebbe stata nemmeno edotta della natura illiquida dei titoli acquistati e dell'alta rischiosità che li caratterizzava, né le sarebbe stato consegnato il prospetto informativo.
Ha, inoltre, precisato parte attrice di aver sottoscritto un nuovo contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari per il deposito titoli e un contratto relativo ai servizi di sottoscrizione e collocamento e di aver compilato il questionario MIFID in data 30/09/2015 e nel gennaio 2016.
In tale ultima occasione, la banca convenuta ha inserito l'informativa relativa alla natura illiquida delle azioni e della difficoltà che gli azionisti avrebbero riscontrato nella procedura di liquidazione, come dimostrato anche dalle reiterate richieste formulate da parte attrice nel corso degli anni 2017 - 2019 rimaste inevase.
Sulla scorta delle circostanze di fatto richiamate, parte attrice ha allegato l'inadempimento dell'istituto di credito convenuto, consistito nella violazione degli obblighi di informazione, nell'omessa verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitrice nonché nella violazione delle regole sul conflitto di interesse, con conseguente diritto al risarcimento del danno o, in via alternativa, stante la gravità dell'inadempimento lamentato, alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.
1.1 Con atto del 19/11/2020, si è costituita in giudizio la PA
, la quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione di qualsiasi diritto o
[...]
pretesa avversaria antecedenti al 27/02/2009, essendo il primo atto interruttivo stato posto in essere il 27/02/2019 (avvio del procedimento di mediazione).
Nel merito, parte convenuta ha dedotto l'insussistenza di un rapporto di consulenza, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina contenuta nel TUF e nel regolamento CONSOB n. 16190/2007, rispettivamente modificato e introdotto in
5 attuazione della Direttiva MIFID 1, essendo stati resi nel caso di specie servizi di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b) del TUF.
L'istituto di credito convenuto ha contestato la natura illiquida delle azioni acquistate dalla dante causa dell'attrice, essendo mutata la situazione a partire dal
2015, quando vi è stato un imprevisto mutamento delle condizioni di mercato, che ha condotto l'istituto stesso, nell'anno 2016, a sospendere temporaneamente il servizio di negoziazione in conto proprio delle azioni e a riprenderlo ad ottobre 2016, dopo aver modificato la policy di trasmissione ed esecuzione degli ordini e ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.
Valorizzate tali circostanze, la ha concluso come in PA
epigrafe per il rigetto delle domande attoree.
1.2 Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., all'esito dell'udienza del 19/04/2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., il g.i. ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice, limitatamente ai capitoli 9, 10, 13 e 14, ritenuti i restanti capitoli relativi a circostanze generiche, temporalmente non definite, riferite a prassi della banca e come tali irrilevanti in relazione al caso concerto, e la prova per testi come articolata da parte convenuta.
Conclusa la fase istruttoria, con ordinanza del 15/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Parte attrice, premesso che a partire dal 1995 (genitrice dante Parte_2
causa) ha intrattenuto rapporti di intermediazione finanziaria con la PA
, in forza dei quali ha acquistato azioni emesse dalla
[...] PA
, da essa successivamente ereditate, ha agito, iure hereditatis, ai fini
[...] dell'accertamento dell'inadempimento relativo al rapporto intercorso tra la e la CP_1
predetta , consistito nella violazione degli oneri informativi gravanti Parte_2 sull'intermediario finanziario, in ragione della natura del servizio svolto (servizio di consulenza) e dell'omessa valutazione di adeguatezza prescritta dalla legge;
ha quindi agito iure proprio al fine di contestare le medesime violazioni asseritamente reiterate anche nei confronti degli eredi, una volta subentrati nel contratto.
6 2.1 S'impone una premessa di carattere generale.
La disciplina relativa agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari è contenuta nel d.lgs. n. 58/1998 e nel Regolamento di attuazione Consob.
In particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo prevede, in capo agli intermediari finanziari, un obbligo di “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
Il regolamento intermediari n. 16190/2007 specifica, per quanto qui rileva,
l'obbligo di cui all'art. 21, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998, prevedendo, all'art. 27, che gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile,
“informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Tali informazioni, che possono essere somministrate in formato standardizzato, si riferiscono all'impresa di investimento e ai relativi servizi, agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte e includono gli orientamenti e le avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, alle sedi di esecuzione e ai costi e oneri connessi.
La previsione di particolari oneri informativi a carico dell'intermediario trova la propria ratio nell'asimmetria informativa peculiare di questo tipo di rapporto contrattuale in cui, da un lato, vi è l'operatore professionale, che possiede informazioni specifiche sul prodotto finanziario immesso sul mercato e, dall'altro, il cliente, che non è dotato degli strumenti idonei a comprendere le caratteristiche tecniche dell'investimento.
7 È proprio per ovviare a tale asimmetria informativa che il legislatore prevede a tutela dell'investitore la necessità di informazioni dettagliate da fornire al cliente in modo tale che questi possa compiere una scelta consapevole.
L'obbligo informativo sussiste anche se l'intermediario non sia tenuto per contratto a prestare, in favore del cliente, un servizio di consulenza: infatti, ove
l'investitore affidi all'intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare, il detto intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sulle operazioni in sé, oltre che in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio (Cass. 23 settembre 2016, n. 18702, con riguardo al reg.
Consob n. 11522/1998) (Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, n. 14208).
È necessario precisare che il regolamento Consob n. 11522/1998 prevedeva, per l'intermediario, un obbligo di acquisizione di informazioni che non era graduato in ragione dell'operazione posta in essere.
Con l'adozione del nuovo regolamento Intermediari n. 16190/2007, in adeguamento ai precetti di fonte eurounitaria imposti dalla MiFID (Direttiva
2004/39/CE) è stata introdotta una graduazione dell'onere informativo a seconda del servizio prestato.
Laddove sia svolto un servizio di consulenza e di gestione individuale di portafogli è necessario, come si evince dall'art. 39 del regolamento, che l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, in assenza delle quali non può prestare il menzionato servizio.
Tenuto conto del quadro che dovesse emergere all'esito delle informazioni rese, l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente: deve, dunque, accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e che sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento ed inoltre che sia di natura tale per cui il cliente
8 possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio (art. 40).
Nella prestazione degli altri servizi - salvi i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini in ipotesi particolari (art. 43) -
l'intermediario è tenuto invece a formulare un giudizio di appropriatezza, che si basa sul livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42, comma
1).
Nel caso in cui l'intermediario valuta non appropriato l'investimento, è tenuto a rendere edotto il cliente di tale situazione.
Diversamente da quanto accade nell'ipotesi in cui l'intermediario renda servizio di consulenza e di gestione del portafogli, egli, nella diversa ipotesi in cui l'intermediario renda servizi diversi da tali servizi, deve svolgere solo una valutazione di appropriatezza, sulla base delle informazioni in suo possesso grazie alla c.d. profilatura MiFID, all'esito della quale l'intermediario è tenuto esclusivamente ad avvertire il cliente di quanto desunto dalle informazioni ricevute.
2.2 Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto la sussistenza di un servizio di consulenza, ritenendo, dunque, non assolto l'onere informativo previsto in materia con riferimento a tale attività.
A norma dell'art. l, comma 5-septies, del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), la consulenza in materia di investimenti consiste in raccomandazioni personalizzate al cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una
o più operazioni relative a strumenti finanziari. È solo il caso di precisare che una siffatta definizione riprende quella dell'art. 4, par. 1, della Direttiva MiFID 2
2014/65/UE, che, a sua volta, ripropone le definizioni ed i contenuti del servizio di consulenza della Direttiva MiFID 1 2004/39/CE.
D'altra parte, la negoziazione per conto proprio, che parte convenuta ritiene essere stata prestata nel caso di specie, è l'attività con cui l'intermediario, su ordine del cliente, vende strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente, si dice che l'intermediario opera in “contropartita diretta”).
9 L'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha consentito di accertare che, nei confronti di , dante causa dell'odierna attrice, ancorché risultino Parte_2 sottoscritti contratti di negoziazione per conto proprio, sia stata svolta un'attività di consulenza.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 30/05/2023, sul cap. 9 Persona_1 della memoria di parte attrice (“Vero che nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria la sig.ra chiedeva al sig. , addetto all'ufficio titoli dalla Pt_2 Parte_3
Cont Filiale di Latina di essere consigliata sui propri investimenti?) ha dichiarato:
“Voglio premettere che mia madre era correntista della Parte_2 PA
da molti anni;
originariamente si chiamava Banca Popolare di Terracina.
[...]
Spesso sino al decesso di mia madre avvenuto nel 2011 l'accompagnavo in filiale (di
Latina), altre volte mi recavo io stesso in banca con la sua delega. ADR. Sulla domanda del capitolo di prova che mi si legge, posso riferire preliminarmente che conoscevo il sig. di cui ero anche amico e confermo che, presso la filiale di Parte_3
Latina della Banca, lavorava nell'ufficio-titoli; si occupava per la banca delle operazioni di investimenti finanziari. Confermo quanto mi si legge: il sig. Parte_3
indirizzava mia madre nelle scelte degli investimenti, consigliandola sulle scelte ritenute più vantaggiose. Preciso che il sig. , come credo facesse in Parte_3 generale con la clientela, sottoponeva a mia madre diverse opzioni d'investimento segnalandole quella ritenuta più idonea e vantaggiosa”; e, sul cap. 10 della memoria di parte attrice (“Vero che nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria il sig.
raccomandava personalmente alla sig.ra l'investimento dei propri Parte_3 Pt_2
risparmi esclusivamente in azioni emesse dalla Banca?”), ha dichiarato: “Confermo quanto mi si legge. Originariamente mia madre aveva un portafoglio diversificato con titoli di varia natura e provenienza;
su indicazione del sig. i titoli Parte_3
furono disinvestiti e convertiti esclusivamente in azioni della banca;
il portafoglio da ultimo comprendeva solo azioni della banca popolare del . Questa CP_1
ristrutturazione, diciamo così, è avvenuta prima della morte di mia madre nel 2011, allorché gli investimenti erano rappresentati esclusivamente da azioni di
[...]
”. PA
Il possesso di titoli di varia natura risulta anche dalla documentazione in atti.
10 Va osservato, tuttavia, come la dichiarazione resa non sia temporalmente collocabile.
Sul punto, pare utile rilevare come, per stessa ammissione di parte attrice, le raccomandazioni in ordine all'acquisto delle azioni emesse dalla PA
sono state rese in data 29/08/2008, quando “convinta dalle
[...] Parte_2
Cont raccomandazioni ricevute in ordine alla circostanza che le azioni fossero il prodotto finanziario più adatto ai propri interessi, negli anni la Sig.ra anche Pt_2
tramite il proprio figlio , a cui aveva conferito espressa delega sin dal Persona_1
2005, veniva indotta ad impiegare i risparmi di una vita esclusivamente per comprare le azioni emesse dall'istituto convenuto. […] Più precisamente, nel corso Cont del 2008, gli ordini di acquisto delle azioni venivano impartiti dalla sig.ra
anche tramite il proprio figlio , mediante la sottoscrizione di Pt_2 Persona_1 moduli prestampati, tutti recanti la generica indicazione dell'inadeguatezza dell'operazione “in quanto di dimensione eccessiva o non adeguata per oggetto” e la consapevolezza dell'investitore che l'operazione fosse inopportuna” (cfr. atto di citazione).
Pertanto, la prospettata attività di consulenza è da collocarsi nell'anno 2008, rispetto al quale la Banca convenuta, ha eccepito la prescrizione dei diritti e delle azioni conseguenti.
Ancorché risulti, dunque, provato che nel 2008, ai fini di un investimento esclusivo avente ad oggetto le sole azioni emesse dall'istituto di credito convenuto, sia stato prestato un servizio di consulenza personalizzato e che non sia stata svolta una valutazione di adeguatezza prevista dalla legge, atteso che il primo atto interruttivo è da rinvenirsi nell'avvio del procedimento di mediazione, posto in essere in data 27/02/2019, tutte le azioni relative ai diritti derivanti da operazioni antecedenti a tale data sono da considerarsi prescritte.
Ne consegue che, non risultando provato lo svolgimento di alcuna attività di consulenza negli anni successivi, né nei confronti di , né dell'odierna Parte_2 attrice, può ritenersi adeguata la valutazione di appropriatezza svolta dall'istituto di credito convenuto (come emerge dalla documentazione versata in atti di seguito valutata), trattandosi di servizio di negoziazione in conto proprio.
11 A nulla rilevano le dichiarazioni rese sul punto da (“Il direttore Persona_1
della banca, dott. in effetti ci disse, a me e mia sorella, che non era Per_2
conveniente disinvestire le azioni della banca che componevano il portafoglio di nostra madre, nel frattempo deceduta, poiché si trattava di titoli redditizi. In effetti all'epoca i rendimenti erano vantaggiosi” verbale udienza del 30/05/2023), non potendo considerarsi dette dichiarazioni idonee a disvelare lo svolgimento di un'attività di consulenza, che presuppone l'instaurazione di un rapporto complesso.
2.3 In ogni caso, la segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sé idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento. In particolare, la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e i rischi di una specifica operazione assume un rilievo autonomo, in vista di razionali scelte di investimento o disinvestimento, e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell'operazione (nel quadro del giudizio che l'intermediario è tenuto a formulare a seconda che l'attività da compiersi consista, o meno, nel raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio). Da tale autonomia discende il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza
o, può qui aggiungersi, di appropriatezza - dell'investimento (cfr. Cass. 18 giugno
2018, n. 15936, che infatti sottolinea come l'assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell'intermediario) (Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, n. 14208, in motivazione).
Si rende, dunque, necessario valutare se, al di là della valutazione di adeguatezza o appropriatezza a cui è tenuto l'intermediario finanziario a seconda del servizio reso, l'istituto di credito convenuto abbia assolto l'onere informativo su di esso gravante, vale a dire se abbia reso a e all'odierna attrice tutte le Parte_2 informazioni appropriate affinché le stesse potessero “ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari
12 interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
2.4 Quando al riparto dell'onere probatorio, la disciplina dettata dall'articolo
23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass., n. 10111/2018) (Cass. civ., sez. I, 29/03/2024, ord. n. 8550 in motivazione).
Parte attrice lamenta di non aver ricevuto sufficienti informazioni in merito alle caratteristiche dei titoli, e in particolare alla natura illiquida degli strumenti finanziari acquistati.
A fronte delle specifiche doglianze dell'attrice, l'istituto di credito convenuto ha dimostrato di aver fornito le informazioni necessarie affinché (dante Parte_2 causa dell'attrice) e potessero prendere le decisioni in materia Parte_1
di investimenti in modo consapevole.
2.4.1 Quanto alla posizione di , nel fascicolo informativo (doc. 29 Parte_2 memoria di parte convenuta), nella sezione B - strategie della Banca per l'esecuzione
e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (execution e transmission policy)- si legge: “2.2.3. Azioni emesse dalla . Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della PA
Banca stessa, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da azioni emesse dalla stessa , vengono eseguiti dalla Banca PA
quale negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente e cioè al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
13 L'orientamento della di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto CP_1
proprio è connesso alla capacità della stessa di assicurare una maggiore CP_1
rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini in quanto attualmente non sono presenti altre sedi di esecuzione in grado di garantire analoghi livelli di liquidità.
La Banca negozia tali strumenti tramite l'utilizzo della Riserva Acquisto
Proprie Azioni nei limiti della sua capienza risultante dal bilancio di esercizio approvato.
Il prezzo delle azioni viene definito in base al puro valore patrimoniale del titolo, determinato annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio a norma dell'art. 6 dello Statuto Sociale, aumentato degli interessi di conguaglio.
L'acquisto e la rivendita delle azioni sociali, con impegno della riserva acquisto proprie azioni, sono stati regolamentati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
Al riguardo occorre tenere presente che:
- la Riserva Acquisto Proprie Azioni può essere impegnata annualmente per
l'intero suo ammontare;
- ciascun socio può richiedere la vendita delle azioni sociali, purché libere da pegno o altri vincoli, nei limiti del 50% del proprio possesso azionario e comunque per un controvalore non superiore a € 77.500,00;
- il limite suddetto può essere superato solo nel caso di vendita di azioni, con contestuale riacquisto dello stesso quantitativo o superiore da parte di altro socio;
- la trasmissione degli ordini delle azioni di propria emissione avviene in via documentale” (cfr. doc. 29 memoria di parte convenuta, pag. 24).
La consegna di tale fascicolo informativo a (che risulta anche Parte_2
dalla ricevuta di consegna in atti, cfr. doc. 16 fascicolo di parte convenuta) ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 30/05/2023, il quale, sul cap. 1 della memoria istruttoria di parte convenuta (“Vero che in data 29 agosto 2008 Lei consegnò alla Sig.ra il Parte_2 documento (c.d. Kit Mifid), di cui le si rammostra un esemplare”, ha dichiarato:
“Nell'anno 2008 ero addetto agli investimenti e alla collocazione di prodotti commerciali presso la filiale di Latina della;
attualmente PA
14 svolgo la stessa attività in Latina presso la filiale di Borgo S. Michele. CP_5
Ricordo con precisione la sig.ra che veniva in filiale sempre Parte_2 accompagnata o dal figlio, l'avv. o dalla figlia , insegnante Parte_1 Parte_1
presso le scuole pubbliche. Non ricordo ovviamente il giorno preciso cui si fa riferimento nella domanda ma posso senz'altro dire che, analogamente a quanto si faceva con la clientela, ho provveduto a consegnare la documentazione che mi si mostra come allegato 29 alla prima memoria di parte convenuta. ADR. Il modulo
Kit-Mifid viene consegnato al cliente, sottoscritto dallo stesso ed una copia firmata come ricevuta viene trattenuto dalla banca;
ADR. avv. Rampon: “Posso riferire che la ricevuta mi pare fosse spillata come ultima pagina al dossier consegnato al cliente;
ove non presente nel dossier, con apposito foglio, si provvedeva, se ben ricorso, a fare una fotocopia dell'ultima pagina del fascicolo firmata dal cliente e trattenuta dalla banca come ricevuta”; e sul cap. 2 (“Vero che in data 29 agosto 2008
Lei illustrò alla sig.ra il contenuto del detto “Fascicolo Informativo per la Pt_2 clientela e norme contrattuali sui servizi e attività di investimento”), ha dichiarato:
“Mi riporto a quanto riferito”.
Risulta, dunque, provato che l'istituto di credito convenuto abbia tenuto una condotta diligente nell'informare in merito alle caratteristiche e alla Parte_2
natura dello strumento finanziario acquistato.
Pertanto, alcun inadempimento può ritenersi sussistente nel caso di specie.
2.4.2 Quanto alla posizione di , si rende necessaria una Parte_1
premessa.
Parte attrice ha dedotto che, a seguito del decesso della madre , in Parte_2
data 22/03/2012, ha sottoscritto i contratti per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari per il deposito titolo e per il servizio di sottoscrizione e collocamento e, sebbene la stessa non avesse alcuna cognizione in materia, l'istituto di credito avrebbe omesso di raccogliere informazioni sul profilo di rischio, di renderla edotta della natura illiquida dei titoli acquistati mortis causa e dell'alta rischiosità che li caratterizzava, nonché di consegnare il prospetto informativo sulla natura delle azioni di cui era divenuta titolare.
Dalla documentazione in atti emerge che, in data 23/06/2011, è stata effettuata la profilatura di;
appare, pertanto, superata la contestazione di Parte_1
15 parte attrice in ordine alla mancata profilatura a seguito della conclusione del contratto di intermediazione finanziaria del 22/03/2012.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato da parte convenuta, trattandosi di successione mortis causa, in un contratto sottoscritto dal de cuius, con conseguente subentro dell'erede nella posizione rivestita dal de cuius, alcuna profilazione sarebbe stata necessaria ai fini della successione.
Profilazione che, invece, si rendeva necessaria solo a seguito dell'acquisto delle azioni e della manifestazione di volontà di non liquidare le stesseazioni, ma di acquistare nuove azioni della , come accaduto nel caso di PA
specie.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì la ricezione della consegna del fascicolo informativo, rilasciato unitamente alla sottoscrizione del contratto di negoziazione in conto proprio del 22/03/2012 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte convenuta), da cui emerge la natura e le caratteristiche del prodotto finanziario acquistato (“[…]Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della stessa, CP_1 per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da azioni emesse dalla stessa , vengono eseguiti dalla quale PA CP_1
negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente e cioè al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. L'orientamento della di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto proprio è connesso CP_1
alla capacità della stessa di assicurare una maggiore rapidità e probabilità di CP_1
esecuzione degli ordini in quanto attualmente non sono presenti altre sedi di esecuzione in grado di garantire analoghi livelli di liquidità […]” cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
Pare, inoltre, utile osservare come nell'ordine di acquisto del 16/05/2013 (doc.
32 fascicolo di parte convenuta), sottoscritto dall'odierna attrice, si dia atto della natura illiquida delle azioni acquistate (“Prendo atto che l'azione della
[...]
è un titolo partecipativo a società cooperativa per azioni non PA
quotata nei mercati ufficiali, la cui negoziabilità avviene per lo più con la società stessa, nei limiti di capienza della specifica riserva acquisto proprie azioni e con le limitazioni previste dalla vigente execution e transmission policy, nonché all'interno della stessa compagine sociale, con rischio di illiquidità dello stesso”) e della
16 modifica intervenuta alla sezione B- strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (execution e transmission policy) del fascicolo informativo, che viene richiamato anche nei contratti successivi intercorsi tra l'odierna attrice e l'istituto di credito convenuto.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la banca convenuta ha sempre informato il cliente che gli ordini impartiti venivano eseguiti dalla stessa quale negoziatore in conto proprio in contropartita con il cliente, ovverosia fuori dal mercato regolamentato.
Va precisato che le modifiche apportate in ordine alle modalità di esecuzione degli ordini da parte della si è resa necessaria ai fini PA dell'attuazione del regolamento UE n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE riguardanti i requisiti prudenziali degli enti creditizi per dare maggiore stabilità al sistema bancario europeo, come indicato nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013.
Risulta, dunque, assolto da parte convenuta l'onere informativo sulla stessa gravante in virtù della legislazione vigente.
2.5 Parte attrice ha, da ultimo, lamentato la violazione delle regole sul conflitto di interessi.
Gli intermediari, come previsto dall'art. 21, comma l-bis, TUF e art. 23
Regolamento congiunto Banca d'Italia CONSOB del 29/10/2007, sono tenuti ad adottare “ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti” (art. 23, comma l) e a gestire “i conflitti di interessi anche adottando idonee misure organizzative [...] da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti” (art. 23, comma 2) e qualora le misure adottate non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale
e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano” (art. 23, comma 3).
17 L'intermediario che intenda promuovere la conclusione di un'operazione in conflitto di interessi deve informarne previamente il cliente (“gli intermediari informano chiaramente i clienti prima di agire per loro conto”) e solo dopo averne ottenuto il consenso (“possano assumere una decisione informata”) l'operazione può avere seguito.
Sebbene non sia espressamente previsto, la prestazione del consenso è implicitamente presupposta dalla circostanza che l'intermediario non può agire se non dopo aver posto il cliente nella condizione di prendere una decisione informata, che non può che essere perciò espressione di assenso da parte sua, dato che diversamente l'intermediario si troverebbe nella condizione di non potere portare a termine l'operazione. Il passaggio normativo rilevante sta piuttosto nel fatto non già che l'intermediario possa prescindere dal consenso dell'investitore, ma che quel consenso che in precedenza doveva essere prestato in forma espressa oggi può essere manifestato anche per mezzo di un comportamento concludente, quale è da ravvisarsi nel fatto che l'investitore, debitamente notiziato della conflittualità dell'operazione, non si opponga ad essa e ne autorizzi così tacitamente la conclusione (Cass. civ., sez.
I, 15/07/2021, ord. n. 20251).
2.5.1 Nel caso di specie, come si evince dagli ordini di acquisto in atti (ove si fa espresso riferimento alla posizione di conflitto di interessi), sottoscritti tanto da quanto da , le stesse sono state edotte della Parte_2 Parte_1
situazione di conflitto di interesse esistente e, ciò nonostante, hanno acconsentito all'esecuzione dell'ordine di acquisto.
La Banca convenuta, prima di agire per loro conto, nel rispetto della normativa in materia, ha, dunque, informato l'odierna attrice e (dante Parte_2 causa dell'odierna attrice), della natura e delle fonti del conflitto, affinché le stesse potessero assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si sono manifestate.
Ne consegue, pertanto, l'insussistenza della violazione lamentata da parte attrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, alcun inadempimento di parte convenuta può ritenersi esistente nell'ambito del rapporto di intermediazione finanziaria intervenuto tra la e prima e tra la PA Parte_2
18 e poi, non riscontrandosi alcuna PA Parte_1
violazione delle regole sull'onere informativo e sul conflitto di interessi.
Non sussistendo l'inadempimento allegato, alcuna responsabilità contrattuale della Banca convenuta può essere accertata, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta e di risoluzione dei singoli contratti di investimento, proposta in via alternativa.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta, iure proprio e iure hereditatis, da
[...]
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in € PA
3.808,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 03/02/2025
Il giudice
Luca Venditto
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