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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1220/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6067/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5755781 - 2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Calabria la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato notificato il 21.07.2025 per presunto omesso versamento della tassa automobilistica anno 2022 relativa ad alcuni veicoli intestati alla società.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto la insussistenza della pretesa tributaria per i veicoli destinati alla rivendita, ai sensi della L. 53/1985 e del D. M. 462/1998, documentando inoltre di aver ceduto alcuni di essi ovvero di esserne divenuta titolare dopo il 2022.
Si è costituita la Regione Calabria deducendo di aver proceduto allo sgravio relativamente ai veicoli Targa_1 - Targa_6 -Targa_7 -Targa_8 -Targa_9 -Targa_10 -Targa_11; ha insistito per gli altri.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente ai veicoli tg.ti Targa_1 - Targa_6 -Targa_7 -Targa_8 -Targa_9 -Targa_10 -Targa_11 la Regione Calabria ha riconosciuto la fondatezza del ricorso deducendo di aver proceduto allo sgravio.
Tuttavia, mancando in atti il provvedimento di annullamento in autotutela, non può accedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere come richiesto dall'ente impositore, dovendo disporsi l'accoglimento del ricorso.
In ordine ai restanti veicoli dalla documentazione allegata al ricorso risulta quanto segue.
Il veicolo tg. Targa_2 (Periodo di riferimento: mag 2022 – apr. 2023) è stato acquistato dalla Ricorrente_1 in data 7/02/2022. L'autovettura è stata iscritta sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita, con decorrenza dalla data di acquisto. In seguito la proprietà del bene è stata trasferita dalla Ricorrente_1 a terzi, con atto di vendita autentico del 4/08/2022.
Il veicolo tg. TA . (Periodo di riferimento: sett. 2022 – ago. 2023) è stato iscritto sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita, con decorrenza dal 06/09/2022. In seguito la proprietà del bene è stata trasferita dalla Ricorrente_1 a terzi, con atto di vendita autentico del 2/11/2022.
Il veicolo tg. Targa_4 . (Periodo di riferimento: Mag. 2022 – Apr. 2023) è stato iscritto sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita. In seguito la proprietà del bene è stata trasferita dalla Ricorrente_1 a terzi, con atto di vendita autentico del 5/04/2024.
I veicoli tg. Targa_5 (Periodo di riferimento: mar 2022 – dic. 2022) e Targa_12 (Periodo di riferimento: marzo 2022 – dic. 2022) sono stati iscritti sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita, in data antecedente alla scadenza del termine ultimo di pagamento della tassa.
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso deve essere accolto anche per i predetti veicoli.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in €350,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Reggio Calabria, 10.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6067/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5755781 - 2025 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Calabria la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato notificato il 21.07.2025 per presunto omesso versamento della tassa automobilistica anno 2022 relativa ad alcuni veicoli intestati alla società.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto la insussistenza della pretesa tributaria per i veicoli destinati alla rivendita, ai sensi della L. 53/1985 e del D. M. 462/1998, documentando inoltre di aver ceduto alcuni di essi ovvero di esserne divenuta titolare dopo il 2022.
Si è costituita la Regione Calabria deducendo di aver proceduto allo sgravio relativamente ai veicoli Targa_1 - Targa_6 -Targa_7 -Targa_8 -Targa_9 -Targa_10 -Targa_11; ha insistito per gli altri.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente ai veicoli tg.ti Targa_1 - Targa_6 -Targa_7 -Targa_8 -Targa_9 -Targa_10 -Targa_11 la Regione Calabria ha riconosciuto la fondatezza del ricorso deducendo di aver proceduto allo sgravio.
Tuttavia, mancando in atti il provvedimento di annullamento in autotutela, non può accedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere come richiesto dall'ente impositore, dovendo disporsi l'accoglimento del ricorso.
In ordine ai restanti veicoli dalla documentazione allegata al ricorso risulta quanto segue.
Il veicolo tg. Targa_2 (Periodo di riferimento: mag 2022 – apr. 2023) è stato acquistato dalla Ricorrente_1 in data 7/02/2022. L'autovettura è stata iscritta sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita, con decorrenza dalla data di acquisto. In seguito la proprietà del bene è stata trasferita dalla Ricorrente_1 a terzi, con atto di vendita autentico del 4/08/2022.
Il veicolo tg. TA . (Periodo di riferimento: sett. 2022 – ago. 2023) è stato iscritto sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita, con decorrenza dal 06/09/2022. In seguito la proprietà del bene è stata trasferita dalla Ricorrente_1 a terzi, con atto di vendita autentico del 2/11/2022.
Il veicolo tg. Targa_4 . (Periodo di riferimento: Mag. 2022 – Apr. 2023) è stato iscritto sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita. In seguito la proprietà del bene è stata trasferita dalla Ricorrente_1 a terzi, con atto di vendita autentico del 5/04/2024.
I veicoli tg. Targa_5 (Periodo di riferimento: mar 2022 – dic. 2022) e Targa_12 (Periodo di riferimento: marzo 2022 – dic. 2022) sono stati iscritti sui registri di esenzione bollo ai fini della rivendita, in data antecedente alla scadenza del termine ultimo di pagamento della tassa.
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso deve essere accolto anche per i predetti veicoli.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in €350,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Reggio Calabria, 10.02.2026