Articolo 382 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 381Articolo 383
Versione
6 maggio 1952
Art. 382.
(Formalita' dell'arrivo in porto estero)


Quando le formalita' indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perche' non esiste autorita' consolare e all'autorita' locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalita' stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorita' consolare italiana.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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