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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 382.
(Formalita' dell'arrivo in porto estero)
Quando le formalita' indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perche' non esiste autorita' consolare e all'autorita' locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalita' stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorita' consolare italiana.
(Formalita' dell'arrivo in porto estero)
Quando le formalita' indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perche' non esiste autorita' consolare e all'autorita' locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalita' stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorita' consolare italiana.
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- 1. Delle Impugnazionihttps://www.studiocataldi.it/ · 38.96791
[…] Sospensione dell'esecuzione e dei processi L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. […]
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