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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3532 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3532 /2024 promossa da:
(c.f. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. NALDI CARLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE – E
(c.f. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1 - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in CP_1 Parte_1 Galliate in data 3 luglio 2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Galliate dell'anno 2010, al numero CP 14 parte seconda serie A;
conseguentemente, disporre la perdita del cognome per la signora . Pt_1
2 - Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge della sentenza;
3 - Dare atto che l'abitazione coniugale è stata venduta e che ciascuna parte si è trasferita altrove;
CP
4 - Confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con le modalità di Controparte_2 permanenza dello stesso presso ciascun genitore di cui alle condizioni di separazione;
CP
5 - disporre che il signor corrisponda alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, Pt_1 la somma di euro 400 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie per il bambino, secondo quanto previsto dal protocollo del tribunale di Torino;
6 - Darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra.
7 - spese compensate tra le parti;
8 - Darsi atto che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Galliate (NO), Parte_1 CP_1 in data 03/07/2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 14, Parte II, serie A, anno 2010. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (20/05/2012) ancora minorenne. CP_2
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 28/11/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza n. 110/2025 emessa il giorno 07/03/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 22/10/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 22/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 110/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galliate (NO) in data 03/07/2010 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. 14, Parte II, Serie A, anno 2010;
Pag. 2 di 3 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3532 /2024 promossa da:
(c.f. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. NALDI CARLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE – E
(c.f. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1 - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in CP_1 Parte_1 Galliate in data 3 luglio 2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Galliate dell'anno 2010, al numero CP 14 parte seconda serie A;
conseguentemente, disporre la perdita del cognome per la signora . Pt_1
2 - Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge della sentenza;
3 - Dare atto che l'abitazione coniugale è stata venduta e che ciascuna parte si è trasferita altrove;
CP
4 - Confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con le modalità di Controparte_2 permanenza dello stesso presso ciascun genitore di cui alle condizioni di separazione;
CP
5 - disporre che il signor corrisponda alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, Pt_1 la somma di euro 400 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie per il bambino, secondo quanto previsto dal protocollo del tribunale di Torino;
6 - Darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra.
7 - spese compensate tra le parti;
8 - Darsi atto che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Galliate (NO), Parte_1 CP_1 in data 03/07/2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 14, Parte II, serie A, anno 2010. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (20/05/2012) ancora minorenne. CP_2
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 28/11/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza n. 110/2025 emessa il giorno 07/03/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 22/10/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 22/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 110/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galliate (NO) in data 03/07/2010 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. 14, Parte II, Serie A, anno 2010;
Pag. 2 di 3 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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