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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/11/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1864/2022 r.g.
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo D'Alfonso del Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliato presso il domicilio informatico del difensore anche ai sensi dell'art. 18, quinto comma, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), con sede in alla via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Cavour, n. 19, in persona dell'Amministratore Delegato rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Franco Di Teodoro (C.F. CodiceFiscale_2
del Foro di Teramo, in virtù di procura in atti Email_1
RESISTENTE
all'udienza del giorno 13 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente a rifondere alla le Controparte_1 spese di giudizio che liquida in € 4.629,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi , IVA e CPA.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dei provvedimenti di assegnazione del ricorrente all' Controparte_3
presso la filiale di L'Aquila e presso la filiale di Isola del Gran Sasso
[...] dell'Istituto di credito resistente;
per l'effetto voglia dichiarare l'obbligo della banca convenuta a reintegrare il ricorrente in mansioni effettivamente equivalenti a quelle svolte fino al giorno 11 dicembre 2020, in struttura aziendale sita nella città di L'Aquila, in ogni caso con relativa condanna della società datrice di lavoro.
B) Dichiarare il diritto di al risarcimento di tutti i subiti danni Parte_1 esistenziale, all'immagine, alla personalità morale, alla dignità, alla professionalità e per perdita di chance;
voglia per l'effetto, - ciò eventualmente anche previa liquidazione equitativa degli importi - condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente, per i detti titoli, di una somma pari al 50% della retribuzione mensile netta già percepita dal dipendente alla data dell'11 dicembre 2020, ciò per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato negli incarichi successivamente affidati, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza mensile dall'11 dicembre
2020 fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
in espresso e gradato subordine – e ove necessario sempre previa liquidazione equitativa del quantum - voglia in ogni caso condannare la al pagamento in favore del ricorrente, per Controparte_1 tutte le richiamate causali, delle eventualmente diverse minori somme comunque ritenute di giustizia, sempre maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge. In ogni caso, spese di lite vinte.”
Per parte resistente:
“rigettare il ricorso del sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_1 con vittoria di spese diritti e onorari di lite.”
[...]
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 02.11.2022, regolarmente notificato, in epigrafe generalizzato/a, dipendente della Parte_1 [...]
si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, al fine di ottenere, previo accertamento della illegittimità dei provvedimenti di assegnazione all' di Teramo, presso la Controparte_3
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filiale di L'Aquila e presso la filiale di Isola del Gran Sasso dell'Istituto di credito, la reintegra in mansioni effettivamente equivalenti a quelle svolte fino al giorno 11 dicembre 2020 in struttura aziendale sita nella città di L'Aquila e la condanna della resistente al risarcimento del danno derivante dall'asserito demansionamento professionale subito a seguito di riorganizzazione aziendale.
A fondamento della domanda deduceva:
- di essere stato assunto in data 4 giugno 2007 alle dipendenze della CP_4 con l'inquadramento professionale di Quadro Direttivo di 2° livello del CCNL
[...] dipendenti delle Imprese creditizie, Finanziarie e strumentali ed attualmente alle dipendenze della Controparte_1
- di aver ricoperto negli anni i seguenti incarichi: 1) “addetto titoli” (equivalente all'attuale presso la Sede di L'Aquila di 2) nel Parte_2 CP_4 mese di dicembre 2009 Vice direttore presso l'agenzia n. 1 de L'Aquila; 3) dal 7 luglio 2014 trasferito presso la filiale di Avezzano (AQ) di con il CP_4 ruolo di “Gestore Family”; 4) dal 14 aprile 2017 al 7 gennaio 2019 direttore della filiale di LL (TE) della 5) dall'8 gennaio 2019 all'11 Controparte_1 dicembre 2020 direttore ad Avezzano presso la filiale di Via Liguria (di quattro dipendenti); 6) dal 12 dicembre 2020 e fino al 23 aprile 2021 addetto presso l' ; 7) dal 24 aprile 2021 Controparte_3
“Gestore Family” presso la filiale di L'Aquila dell' di credito;
8) dal 3 CP_5 giugno 2022, “ presso la filiale di Isola del Gran Sasso (TE); Parte_2
- di aver lavorato presso l' Controparte_3 in modalità Smart Working restando privo di qualsivoglia mansione, di documentazione attestante il suo ruolo e di una postazione fisica dove poter ricevere la clientela, essendogli stato imposto di non frequentare una filiale d'appoggio;
- che il trasferimento a L'Aquila in qualità di Gestore Family, ovvero gestore di clientela ordinaria in una struttura di cinque addetti, non veniva impugnato per necessità di ricongiungimento familiare;
- che le mansioni da ultimo svolte di “Gestore FL”, assegnate in seguito al suo ultimo trasferimento presso la filiale di Isola del Gran Sasso (TE), benché di maggiore spessore (gestione di portafogli di clienti benestanti e richiedenti una maggiore preparazione ed esperienza professionale), prevedevano comunque un
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inquadramento impiegatizio ed il Direttore ed il Vice direttore della filiale risultavano di inquadramento inferiore al suo;
- che il predetto trasferimento aveva altresì causato gravi difficoltà logistiche, considerata l'assenza di linee di collegamento dei mezzi pubblici tra L'Aquila e
Isola del Gran Sasso e la necessità di utilizzo del proprio mezzo;
- che il trasferimento veniva impugnato in via stragiudiziale con missiva del
17.05.2022.
In punto di diritto ha eccepito che le attuali mansioni di nella Parte_2 piccola filiale sarebbero state svuotate delle precedenti responsabilità decisionali, di coordinamento e di autonomia gestionale, non risultando più equivalenti a quelle che avevano giustificato il conseguimento dell'inquadramento QD2, in violazione dell'art. 2103 c.c., degli artt. 1175, 1375 e 2087 del codice civile e dell'art. 93, punto 1., del
CCNL di Settore e dell'Accordo Banca Popolare di Bari/OO.SS. del 7 aprile 2021
(Articolo 2 - mobilità territoriale, Articolo 3 - mobilità funzionale), che tra le varie stabilisce che le oggettive ragioni dell'impresa, ritenute nel caso insussistenti, siano valutate almeno su un piano di parità rispetto alle condizioni dei lavoratori interessati.
In virtù del sofferto demansionamento a far data dal 12 dicembre 2020, ha affermato di aver subito danni esistenziali, alla dignità, all'immagine, alla personalità morale, alla professionalità, da liquidarsi in un importo pari al 50% della retribuzione mensile percepita a tale data dal dipendente, per ciascun mese di servizio prestato nei nuovi incarichi.
In data 27.12.2022, si costituiva in giudizio e Controparte_1 resisteva al ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo la legittimità della riorganizzazione aziendale e la conservazione del corretto inquadramento del ricorrente.
Ha rilevato che il trasferimento del Sig. e la conseguente riorganizzazione Parte_1 operativa erano avvenuti in un contesto di crisi e riassetto aziendale, reso necessario dalla fusione per incorporazione e dalla conseguente riarticolazione della rete territoriale, nel pieno rispetto degli accordi sindacali (Accordi del 7 aprile 2021 e del 10 giugno 2020), che prevedevano apposite procedure per la gestione degli esuberi e per la mobilità del personale.
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La inoltre, ha sostenuto che il trasferimento rientrava nelle sue prerogative CP_1 direttive ed era giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come attestato dalla chiusura di numerose filiali.
Così come elencato dalla parte ricorrente, ha anch'essa esplicitato le attività svolte dal nel corso degli anni di servizio e nello specifico: 1) “Addetto titoli”- 2° Parte_1 livello retributivo della categoria Quadri Direttivi presso la filiale dell'Aquila, con mansioni equivalenti a quelle attualmente assegnate alla figura del “Gestore affluent”, che gestisce clienti privati con un portafoglio o patrimonio elevato;
2) da gennaio 2013 per circa tre anni e mezzo “Gestore famiglie ”: prima presso la filiale dell'Aquila (città di residenza) e poi in quella di Avezzano (distante circa 60 km dalla città di residenza);
3) da aprile 2017 responsabile della filiale di LL (distante circa 50 km dalla città di residenza); 4) dal gennaio del 2019 fino all'11 dicembre 2020, data di chiusura della filiale, responsabile della filiale di “Avezzano -Liguria ”, considerata medio-piccola (da
4 a 3 addetti); 5) dal 12 dicembre 2020 il ricorrente veniva assegnato all'Ufficio
PP IA , con sede a Teramo, attesa la necessità di Controparte_3 effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela, ruolo per il quale il sig. risultava qualificato e, in virtù della emergenza pandemica, gli Parte_1 veniva concesso di lavorare in modalità agile presso la zona di propria residenza e dal
24.04.2021 veniva integrato proprio nella filiale de L'Aquila in qualità di CP_6
6) in seguito alla condotta analisi di dimensionamento, ritenuto a L'Aquila il
[...]
Gestore in esubero ed atteso il sottodimensionamento della filiale di Isola del CP_6
Gran Sasso, in cui erano confluite le attività di due filiali, il ricorrente veniva ivi trasferito in qualità di Gestore FL (esperto in titoli e investimenti) in data
03.06.2022.
Infine, l'Istituto di credito ha sottolineato come, in occasione di tale ultimo trasferimento, il ricorrente non avesse mai fatto riferimento a specifiche esigenze di natura familiare.
In punto di diritto ha sottolineato come il abbia impugnato esclusivamente Parte_1
l'ultimo trasferimento, con conseguente esclusione dei precedenti atti datoriali anche ai fini risarcitori.
La resistente ha escluso che l'obbligo di valutare le esigenze familiari, delle quali anche in sede giudiziale il ricorrente non aveva offerto la prova, comporti una
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comparazione tra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento.
Ha altresì assunto come la richiesta di reintegra avanzata dal ricorrente presso la sede de L'Aquila risultasse in contrasto con il diritto della Società di assegnare al dipendente la sede di lavoro disponibile in seguito alle scelte organizzative insindacabili.
Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande risarcitorie avanzate da controparte, in quanto il trasferimento non aveva causato alcun depauperamento nel patrimonio dell'attore che aveva percepito sempre la medesima retribuzione e riguardo al danno non patrimoniale ha evidenziato come alcuna allegazione era stata fornita.
La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testimoniale all'esito della quale perviene alla data odierna per la discussione in modalità ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A fronte dell'impugnativa di assegnazione da parte del lavoratore che lamenta, oltre alla carenza di ragioni giustificative del provvedimento dal punto di vista oggettivo, la mancata valutazione su un piano di parità delle condizioni personali e familiari dello stesso come espresso dal CCNL di appartenenza, la società resistente ha eccepito che l'attribuzione della qualifica di era rispettosa del dettato di cui all'art. Parte_2
2103 cod.civ., in quanto disposta in relazione ad esigenze organizzative dell'azienda (di ricollocazione dei dipendenti nell'ambito dell'ampia ristrutturazione aziendale con il proprio livello di inquadramento) e teneva conto della professionalità acquisita dal dipendente in diversi anni di lavoro.
Parte ricorrente, pur impugnando il provvedimento di trasferimento del 3 giugno
2022 per effetto del quale era stato assegnato alle mansioni di ha Parte_2 dedotto di aver subito una dequalificazione a partire dal 12 dicembre 2020, allorquando veniva assegnato all'Ufficio PP IA-Adriatica Centro di Teramo ed in seguito dal 24 aprile 2021 in qualità di Gestore Family presso la filiale de L'Aquila, senza mai impugnare tale assegnazione.
Parte resistente ha eccepito, in via preliminare, la violazione del termine previsto dall'art. 6 L. 604/1966, così come novellato dall'art. 32 L. 183/2010 in ordine ai lamentati trasferimenti non oggetto di impugnativa, sicché ha ritenuto che
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l'impugnazione dell'ultimo contratto o atto datoriale non si estendesse a quelli precedenti anche per le conseguenze risarcitorie lamentate.
Sul punto, valga sottolineare che l'art. 32, comma 3, lett. c), l. n. 183/2010 estende la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti di cui all'art. 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 32, al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
Conseguentemente, al pari del licenziamento, anche per il trasferimento è stato previsto un doppio termine di decadenza: un primo termine stragiudiziale di 60 giorni ed un secondo successivo termine per agire in giudizio di 180 giorni.
Orbene, nel caso di specie, il lavoratore non ha provveduto ad impugnare i precedenti trasferimenti nei termini previsti dalla suddetta normativa e l'odierna impugnazione non rimette in termini ai fini dell'impugnazione, in ossequio all'esigenza di celerità del processo e dell'accertamento dei rapporti in materia di lavoro, sottesa alla disciplina dettata dalla legge n. 183 del 2010 (Cass. n. 16757/2015).
Ciò posto, ritiene il giudicante che l'oggetto della presente disamina debba sostanziarsi in un'analisi dell'impugnativa relativa all'ultimo trasferimento, tralasciando il vaglio del giudizio sui precedenti.
Nella medesima impugnativa il ricorrente eccepisce altresì l'avvenuto demansionamento, atteso che le mansioni a cui veniva assegnato dal 2020 a seguire hanno subito un declino professionale, sicché nella domanda richiede la reintegra nelle mansioni di direttore in precedenza svolte.
Come noto, il legislatore del 2015, con il D.lgs n. 81 del 2015 ha modificato il testo dell'articolo 2103 c.c. che attualmente prevede quanto segue:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
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[II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
[VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi
o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
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Il potere di modificare il luogo di lavoro rientra, quindi, tra i poteri direttivi e modificativi del datore di lavoro, espressione del cd. "ius variandi", potere che il datore di lavoro, così come previsto dal richiamato art. 2103 c.c., può esercitare tanto nella scelta delle mansioni, con il limite dell'equivalenza e con il divieto di demansionamento, quanto nella scelta del luogo della prestazione, in presenza, come detto, delle "comprovate ragioni" sopra richiamate.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Ne deriva che, per tutti i lavoratori, al concetto di equivalenza delle mansioni si è sostituta oggi, come parametro di valutazione della legittimità del comportamento datoriale, la pura e semplice riconducibilità delle stesse al medesimo livello d'inquadramento.
È pertanto legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, come ritenuto nella vigenza della precedente normativa.
Riguardo alla prova circa l'avvenuto demansionamento, essa è posta in capo al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari ulteriori, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019; Cass.
Sez. L – Sentenza n. 9901 del 20/04/2018).
Di contro, una volta che il lavoratore abbia fornito le necessarie allegazioni atte a dimostrare la sussistenza del demansionamento, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2103 c.c., attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento o attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri datoriali o, infine, che l'impossibilità della prestazione datoriale fosse derivante da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c. (così Cass. n. 48 del 02/01/2024).
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Infine, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. S.U. 22.2.2010, n. 4063 e n. 6572/2006, Cass., sez. lav., 11.11.2022, n. 33427),
“in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva…..non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. Inoltre, è pressoché costante nei precedenti di legittimità, con precipuo riferimento al danno alla professionalità, il riferimento ad elementi presuntivi utilizzabili, quali la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione
(cfr., tra le altre, più di recente, Cass. n. 34073/2021); ma non si è mancato di includere tra tali elementi anche l'anzianità di servizio (cfr. Cass. n. 3822/2021; n.
4652/2009; n. 15955/2004)” (Cass. n. 24133 del 28 agosto 2025).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre accertare se il passaggio del ricorrente da
Direttore di filiale, ruolo del quale il ricorrente richiede la riassegnazione presso la filiale de L'Aquila, ovvero a mansioni ricoperte nel 2020, a abbia Parte_2 determinato un demansionamento e, quindi, un impoverimento del suo “patrimonio professionale” inteso come corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisite nelle fasi pregresse del rapporto.
L'art. 87, Capitolo XII, del CCNL dei dipendenti delle Imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19.12.2019 definisce la categoria dei quadri direttivi e l'articolazione su quattro livelli.
La contrattazione collettiva stabilisce: “2. Sono quadri direttivi le lavoratrici/lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente,
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mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
2. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);- i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7 (escluso l'ultimo alinea), del ccnl 31 marzo 2015.
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Relativamente al computo delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.
3. Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.
4. Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.
5. Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l'attività cui è correlata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi – da computare a decorrere dall'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui
è correlata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile.
6. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l'impresa può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative”.
Risulta per tabulas come la sia stata sottoposta nel 2019 ad Controparte_1
Amministrazione straordinaria ed abbia affrontato un'imponente iter di ristrutturazione volto a scongiurare il blocco dell'operatività con conseguente pregiudizio sui finanziamenti, sui consumi e sulle famiglie.
A tal fine con Accordo Sindacale del 10.06.2020 le Parti sociali sono addivenute ad una intesa volta a favorire sia la fuoriuscita dei dipendenti che avevano maturato i requisiti per percepire la pensione A.G.O. e che avevano prestato l'assenso per l'accesso al Fondo di Solidarietà, sia per altri dipendenti, oltre a prevedere la revisione del dimensionamento della rete con previsione di chiusura di 94 filiali.
L'art. 13 del predetto Accordo, prevedeva che nell'attuazione del piano di riorganizzazione i processi di mobilità professionale andavano realizzati “ricercando
l'assegnazione a mansioni coerenti con quelle da ultimo svolte (la raffrontabilità delle mansioni avverrà esclusivamente sulla base delle previsioni di cui al ccnl) e con salvaguardia dell'inquadramento acquisito e del livello retributivo corrispondente.”
Non vi è contestazione dello svolgimento dei compiti svolti dal ricorrente e descritti sotto il profilo del mero accadimento storico, ma l'istruttoria orale esperita offre una
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ricostruzione dei ruoli ricoperti dal che va analizzata alla luce del dettato Parte_1 contrattuale (art. 91 CCNL “..L'impresa definisce ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche ed umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali, con i connessi trattamenti retributivi…”) e del nuovo assetto organizzativo della Banca, volta ad offrire un'ampia gamma di servizi e prodotti alla clientela, in particolare famiglie, piccoli operatori economici e piccole medie imprese (cfr. lettera f Accordo).
In particolare, sull'attività di direttore di filiale di Avezzano, all'udienza del
20.04.2023, la teste di parte ricorrente dipendente della resistente sino al Testimone_1
31.05.2022, sulle mansioni svolte ha dichiarato: “Cap.2 Vero che dall'8 gennaio 2019 all'11 dicembre 2020 le mansioni espletate da nella qualità di Direttore Parte_1 presso la filiale di Avezzano in via Liguria della sono consistite Controparte_1 nella gestione dei rapporti di credito e di debito con la clientela;
nel coordinare le molteplici funzioni dell'agenzia; nell'istruire e deliberare le proposte di fido nei limiti della propria autonomia nonché, avvalendosi della struttura della filiale, nel procedere all'istruttoria delle pratiche di affidamento di competenza (ai fini della deliberazione) degli organi superiori della banca;
nel coordinare, nei confronti della clientela, le azioni di controllo e/o di recupero delle posizioni a rischio accentuato;
nell'intrattenere rapporti con terzi e istituzioni impegnando l'istituto di credito in merito a convenzioni e finanziamenti?... Cap. 2): E' vero, lo so in quanto io stessa lo sostituivo in sua assenza ed ero il suo collaboratore piu' vicino.”, rappresentando come l' annoverava Pt_3 quattro dipendenti compreso il direttore “Cap. 3): E' vera la circostanza”.
All'udienza del 04.10.2023, lavoratore della Banca, in risposta al Testimone_2 cap. 1, relativo alla direzione della filiale di Castilenti, ha specificato: “Cap. 1): Ero collega del dal mese di dicembre 2017, si collaborava su tutto essendo una Parte_1 filiale piccola tranne che per le funzioni autorizzative che le faceva solo lui”.
All'udienza del 20.11.2024, dipendente della resistente e fino ad Persona_1 aprile del 2021, vice-responsabile della direzione territoriale “Adriatica centro Nord”, in risposta ai capitoli articolati nella memoria difensiva relativa alle mansioni svolte da parte ricorrente quale responsabile di filiale dal 2017 a Castilenti al 2020 ad Avezzano ha dichiarato: “Cap. 10. Da aprile 2017 gli è stata affidata la responsabilità della filiale di LL (distante circa 50 km dalla città di residenza). Tale filiale, come
13 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
desumibile dagli organigramma (“mappe ”: doc. 7), contava soltanto due dipendenti, compreso il responsabile e risultava pertanto classificata dalla Banca quale filiale
“medio - piccola”) “E' vera la circostanza.”; Cap. 11 (“A gennaio del 2019 il sig.
[...]
è stato nominato responsabile della filiale di “Avezzano -Liguria”, incarico Pt_1 proseguito fino all'11 dicembre 2020, data di chiusura del punto operativo (l'attività di quella filiale è confluita nella filiale di 8 O “Family”, che dir si voglia “Avezzano -
Piazza Torlonia”). Anche tale punto operativo risultava classificato dalla come CP_1 filiale “medio-piccola”, in quanto contava un organico di quattro addetti (compreso il responsabile) alla data di inizio dell'incarico, successivamente scesi a tre (compreso il responsabile), fino al momento della definitiva chiusura della filiale”) “E' vera la circostanza.”.
All'udienza del 26.03.2025 , lavoratore dipendente della Testimone_3 resistente da maggio 2004 come responsabile dell'Ufficio accertamenti Bancari, ha confermato le circostanze dei menzionati capitoli capp. 10) e 11), aggiungendo in risposta a quest'ultimo: “si tratta delle misure vertenti al ridimensionamento delle filiali per una riduzione dei costi di gestione.”.
Parte ricorrente non ha specificato le dimensioni della filiale di Castilenti ma essa viene palesata dalla parte resistente e confermata dai propri testi nel numero di due addetti.
Per il periodo in cui risultava impiegato presso l' Controparte_3
di Teramo e successivamente presso la filiale de L'Aquila in qualità di
[...]
Gestore Family, il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del Testimone_4
10.01.2024, ha riferito: “Cap. 7 (“Vero che dal 24 aprile 2021 al 2 giugno 2022 presso la filiale di L'Aquila della in qualità di “Gestore Family” Controparte_1 [...] ha intrattenuto rapporti con la clientela ordinaria, costituita da persone fisiche Parte_1
e si è occupato della c.d. operatività quotidiana dell'agenzia”): So che il suo ruolo era quello di “gestore Family”, ho visto che delle persone nel suo ufficio entravano quotidianamente ma non so cosa trattassero, io sono addetto allo sportello. ADR): la figura del Gestore Family prevede il rapporto con persone e non imprese con determinate giacenze. Cap. 8) (“Vero che la filiale di L'Aquila della Controparte_1 dal 24 aprile 2021 al 2 giugno 2022 annoverava cinque dipendenti, compreso il
[...] direttore”): “Confermo la circostanza, compreso il direttore il numero era di cinque”.
14 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Su tale periodo, il teste di parte resistente ha specificato: “Cap. 12 Persona_1
(“… si è generata la necessità di riallocare le risorse assegnate al punto operativo, per cui la banca ha proceduto, a far data dal 12 dicembre 2020, ad assegnare il ricorrente presso l' , con sede a Teramo. Tale Controparte_3 decisione è stata motivata dalla necessità di effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela, per la quale il sig. risultava qualificato sulla scorta Parte_1 delle mansioni precedentemente espletate. In prospettiva di effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela nel circondario dell'Aquila (area di residenza del ricorrente) e considerata l'emergenza pandemica, che a dicembre del 2020 risultava in fase di grave recrudescenza, la banca ha evitato di chiedere al sig. Parte_1 di recarsi a Teramo, nuova sede di assegnazione del ricorrente, consentendogli, in ottica di favor lavoratoris, di effettuare la propria azione di sviluppo proprio presso la zona di propria residenza, lavorando da casa in modalità smart working per il restante tempo”):
E' vera la circostanza;
Cap. 13) (“… vero che la Banca [non] abbia proibito al sig.
[...] di “appoggiarsi” presso la filiale dell'Aquila in caso di necessità di una Pt_1 postazione fisica”): “E' vera la circostanza., preciso che per ogni dipendente, in epoca di pandemia, si è cercato di favorire il ricorso a forme di lavoro a distanza ed evitare la presenza fisica ed. A nessuno è stato vietato di avere una postazione fisica presso le filiali. Cap. 14) (“
In ulteriore ottica conciliativa e di favore nei confronti del ricorrente, dopo appena quattro mesi (24/04/2021) dalla precedente assegnazione, egli è stato integrato proprio nella filiale dell'Aquila, ove risiede con la propria famiglia. Tale trasferimento è stato attuato in occasione del c.d. roll out del “Nuovo Modello di Business”, disciplinato e protetto dall'accordo sindacale del 7/4/20219 che, come già rappresentato, ha generato circa un migliaio di trasferimenti e mutamenti di mansione (anche radicali, per distanza e mansioni) con l'esclusivo obiettivo di rilanciare la Banca in difficoltà”): “E' vera la circostanza, la sua sede di lavoro era formalmente Teramo e al fine di agevolare
l'attività commerciale che gli veniva chiesta e di tener conto degli spostamenti sul territorio nel periodo pandemico era stata concessa la facoltà di utilizzare gli uffici della filiale dell'Aquila”, mentre ha dichiarato: “Cap. 12): Testimone_3
Confermo la circostanza. La chiusura delle filiali causarono esubero di personale molti dei quali riallocati nel nucleo sviluppo. A causa della pandemia il fu Parte_1 autorizzato a svolgere attività in smart working in quanto presidiava il territorio di sua residenza. Cap. 13): Posso riferire che non è stato mai negato a nessuno di potersi
15 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
recare in banca se avesse avuto una specifica necessità. Era l'ufficio di cui ero responsabile che provvedeva a concedere o negare le specifiche richieste. Cap. 14):
Confermo tale circostanza. Cap. 15) (“Presso la filiale della propria città al sig.
[...] sono state assegnate le mansioni da Gestore famiglie, ruolo ampiamente Pt_1 ricoperto nel pregresso lavorativo, con l'ulteriore compito, in continuità con il precedente incarico a Teramo presso l'Ufficio sviluppo commerciale, di effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela nella zona dell'Aquila”):
“Confermo tale circostanza”.
Valga, allora, sottolineare, come relativamente al periodo di interesse, non è emerso alcun elemento, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che abbia connotato una privazione di ruolo del od un comportamento datoriale che lo Parte_1 avesse privato di mezzi per lavorare (documenti) o impedito lo svolgimento della prestazione.
Costituisce fatto notorio che il momento storico pandemico abbia indotto le società ad un maggior utilizzo della prestazione lavorativa in smart working, né tantomeno si rinviene alcun elemento da cui desumere l'impedimento da parte della allo CP_1 svolgimento fisico della prestazione di lavoro presso una filiale vicina al luogo di residenza.
La ragione dell'ultimo trasferimento presso Isola del Gran Sasso è stata compiutamente motivata dalla parte resistente con la circostanza che all'esito dell'attività di dimensionamento degli organici avesse individuato un organico composto da quattro dipendenti (un responsabile, un cassiere, un gestore famiglie e un gestore aziende) ma essendo la filiale composta da cinque persone (1 responsabile, 1 cassiere, 2 gestori famiglie e 1 gestore aziende), un gestore famiglie ( Parte_1 risultava in esubero mentre ad Isola, ove era confluita l'attività di due filiali chiuse in data 8/10/2021 (LL e Tossicia) vi erano quattro dipendenti (un responsabile, un cassiere, un gestore famiglie e un gestore aziende) a fronte di un organico previsto di cinque e mancando la figura del Gestore FL.
Ha altresì sottolineato come la scelta era ricaduta sul ricorrente in virtù delle precedenti esperienze maturate, quale esperto in titoli e investimenti.
La deduzione svolta dal secondo cui non erano state prese in Parte_1 considerazione le esigenze personali del ricorrente, contrariamente a quanto stabilito
16 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
dall'art. 93 del CCNL di appartenenza e dall'Accordo Banca Popolare di Bari/OO.SS. del 7 aprile 2021 (Articolo 2 - mobilità territoriale, Articolo 3 - mobilità funzionale), non trova fondamento, in assenza, sia in sede di impugnativa stragiudiziale sia nel presente procedimento, di alcuna deduzione o allegazione delle ragioni di carattere personale, se non una questione kilometrica, un generico disagio nella viabilità o ragioni lavorative non meglio specificate.
Sul punto, rilevante risulta la testimonianza di che, interrogato sul Testimone_5 capitolo a tal fine articolato dalla parte resistente (“Il non ha mai informato la Parte_1
Banca circa specifiche situazioni personali e/o familiari o di rilevante disagio individuale, se non quella generica di preferire sedi vicine all'Aquila, ove vive con la propria famiglia, necessità comune a tutta la popolazione aziendale”), ha precisato:
“Cap. 19): Vero, lui ha manifestato disagio per i numerosi chilometri percorsi e di essere più utile sul comprensorio aquilano”.
Si sottolinea, poi, come, proprio ai sensi dell'art. 93, il trasferimento presso Isola del
Gran Sasso risultava meno gravoso, essendo tale località meno distante dal luogo di residenza rispetto alle altre destinazioni, ovvero Avezzano distante circa 59 km (luogo in cui aveva già svolto le funzioni di direttore) e Val Vomano distante circa 50 km.
Conduce ad una riflessione proprio la circostanza che la parte ricorrente in sede di conclusione del ricorso abbia richiesto lo svolgimento delle mansioni svolte fino al dicembre 2020 in qualità di direttore non presso la filiale di Isola del Gran Sasso e nemmeno presso la sede di Avezzano, sulla quale all'epoca non aveva mai posto alcuna censura, bensì proprio la città di residenza.
Si rileva come le esigenze di natura personale, sempre se formulate e documentate, sebbene debbano essere tenute in conto nella scelta del luogo di trasferimento, vanno contemperate con le esigenze organizzative e le ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda, dinanzi alle quali si arresta il sindacato del Giudice che si limita a verificarne l'esistenza.
In ordine all'ultimo dedotto demansionamento come presso la filiale Parte_2 di Isola del Gran Sasso, occorre vagliare nel dettaglio le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria.
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interrogato sui capitoli del ricorso (9 “Vero che dal 3 giugno Testimone_2
2022, presso la filiale di Isola del Gran Sasso (TE) della in Controparte_1 qualità di si occupa della gestione dei portafogli dei Parte_2 Parte_1 clienti benestanti dell'agenzia;” 10) “Vero che la signora , Direttore della Parte_4
Filiale di Isola del Gran Sasso della riveste l'inquadramento di Controparte_1
Quadro Direttivo di livello 1;” 11) “Vero che il sig. , Vice Direttore Testimone_2 della Filiale di Isola del Gran Sasso riveste l'inquadramento di CP_1 Controparte_1
Capo Ufficio, 4° livello della 3^ Area Professionale;
” 12) “Vero che nel periodo 14 aprile 2017 - 7 gennaio 2019 presso la filiale di LL (TE) della Controparte_1
i sigg. e hanno svolto le mansioni di
[...] Parte_4 Testimone_2
Cassiere/Gestore Family;
”), ha così risposto: “Cap. 9): Vera la circostanza, lavoriamo Per_ a Isola del Gran Sasso insieme. Cap. 10): Vera la circostanza Cap. 11): la Per_ circostanza Cap. 12): la circostanza per quanto concerne il periodo successivo al dicembre 2017”
Il teste sui capitoli specifici della memoria difensiva, ha Persona_1 rappresentato: “Cap. 16): Nel periodo di gennaio 2022 e fino ad agosto 2022 ho ricoperto il ruolo di responsabile dell'area territoriale Teramo, la ha avviato un CP_1 ulteriore attività di efficientamento dei costi con l'obbiettivo di individuare il corretto dimensionamento della filiali, quindi mi è stato trasmesso un evidenza del corretto dimensionamento delle stesse con gli scostamenti o differenze in relazione alla situazione di fatto. Cap. 17): E' vera la circostanza, vi era una eccedenza nel ruolo di un gestore famiglia su L'aquila e la mancanza di una risorsa che ricoprisse il ruolo di
“gestore affluent” sul territorio di Isola del Gran Sasso. Cap. 18): E' vera la circostanza, la filiale di Isola e' quella piu' prossima a quella di L'Aquila.”, mentre
: “Cap. 16): Confermo tale circostanza. Cap. 17): Confermo tale Testimone_3 circostanza, i nostri uffici di controllo gestione periodicamente provvedevano alle verifiche di quelli che erano i risultati dei singoli punti operativi calibrando il numero delle risorse da assegnare allo scopo di tenere in equilibrio i ricavi e i costi. Cap. 18):
Confermo tale circostanza. Erano rimaste poche possibilità di riassegnazione a sedi limitrofe e quella di Isola era la filiale piu' prossima alla sua residenza.”
Le emergenze istruttorie hanno offerto piena contezza delle ragioni giustificative all'impugnato trasferimento. La circostanza che il in passato abbia ricoperto il Parte_1 ruolo di direttore in filiali piccole (LL) e medio piccole (Avezzano) non possono
18 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
essere assunte quale parametro di riferimento per una dequalificazione professionale se rapportato al ruolo di Gestore FL ricoperto dal giugno sino all'attualità.
Del resto, proprio tale figura esperta, capace di gestire portafogli ingenti di una clientela privata, non può essere rimessa od assegnata a lavoratori privi di esperienza di rango inferiore.
La comprovata esperienza del nel settore viene in rilievo in considerazione Parte_1 del fatto che all'inizio della propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_4 aveva ricoperto il ruolo di Addetto Titoli sempre inquadrato nel 2° livello retributivo della categoria Quadri Direttivi.
Tale circostanza, pertanto, pacifica tra le parti, mette in evidenza come all'interno della categoria rientrano diverse e svariate mansioni non esclusivamente tipizzate nella figura del direttore di filiale.
La ha correttamente spostato il lavoratore a mansioni che appartengono allo CP_1 stesso livello di inquadramento in cui rientravano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente in qualità di (anzi lo stesso ricorrente deduce la Controparte_6 superiorità di e Direttore di Filiale. Parte_2
Il Contratto collettivo, del resto, delimita con chiarezza le categorie di appartenenza.
La circostanza che il Direttore della filiale di Isola del Gran Sasso, sia un Parte_4
Quadro Direttivo 1, appartenente ad un livello inferiore al ricorrente, non rileva, atteso che, a ben guardare, l'art. 87 riconosce “quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi.”
Il dettato contrattuale, inoltre, pone, certamente l'accento sulla responsabilità nella direzione, nel coordinamento e nel controllo dei lavoratori (che è peculiare per il ruolo di direttore di filiale), ma tale responsabilità non rappresenta l'elemento esclusivo ai fini dell'inquadramento, comprendendosi, infatti, anche coloro, come il ricorrente, incaricati di svolgere attività di natura specialistica e responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela.
19 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Alcun demansionamento, pertanto, è stato perpetrato dalla datrice di lavoro ai danni del Parte_1
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
20
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1864/2022 r.g.
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo D'Alfonso del Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliato presso il domicilio informatico del difensore anche ai sensi dell'art. 18, quinto comma, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), con sede in alla via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Cavour, n. 19, in persona dell'Amministratore Delegato rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Franco Di Teodoro (C.F. CodiceFiscale_2
del Foro di Teramo, in virtù di procura in atti Email_1
RESISTENTE
all'udienza del giorno 13 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente a rifondere alla le Controparte_1 spese di giudizio che liquida in € 4.629,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi , IVA e CPA.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dei provvedimenti di assegnazione del ricorrente all' Controparte_3
presso la filiale di L'Aquila e presso la filiale di Isola del Gran Sasso
[...] dell'Istituto di credito resistente;
per l'effetto voglia dichiarare l'obbligo della banca convenuta a reintegrare il ricorrente in mansioni effettivamente equivalenti a quelle svolte fino al giorno 11 dicembre 2020, in struttura aziendale sita nella città di L'Aquila, in ogni caso con relativa condanna della società datrice di lavoro.
B) Dichiarare il diritto di al risarcimento di tutti i subiti danni Parte_1 esistenziale, all'immagine, alla personalità morale, alla dignità, alla professionalità e per perdita di chance;
voglia per l'effetto, - ciò eventualmente anche previa liquidazione equitativa degli importi - condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente, per i detti titoli, di una somma pari al 50% della retribuzione mensile netta già percepita dal dipendente alla data dell'11 dicembre 2020, ciò per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato negli incarichi successivamente affidati, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza mensile dall'11 dicembre
2020 fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
in espresso e gradato subordine – e ove necessario sempre previa liquidazione equitativa del quantum - voglia in ogni caso condannare la al pagamento in favore del ricorrente, per Controparte_1 tutte le richiamate causali, delle eventualmente diverse minori somme comunque ritenute di giustizia, sempre maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge. In ogni caso, spese di lite vinte.”
Per parte resistente:
“rigettare il ricorso del sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_1 con vittoria di spese diritti e onorari di lite.”
[...]
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 02.11.2022, regolarmente notificato, in epigrafe generalizzato/a, dipendente della Parte_1 [...]
si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, al fine di ottenere, previo accertamento della illegittimità dei provvedimenti di assegnazione all' di Teramo, presso la Controparte_3
2 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
filiale di L'Aquila e presso la filiale di Isola del Gran Sasso dell'Istituto di credito, la reintegra in mansioni effettivamente equivalenti a quelle svolte fino al giorno 11 dicembre 2020 in struttura aziendale sita nella città di L'Aquila e la condanna della resistente al risarcimento del danno derivante dall'asserito demansionamento professionale subito a seguito di riorganizzazione aziendale.
A fondamento della domanda deduceva:
- di essere stato assunto in data 4 giugno 2007 alle dipendenze della CP_4 con l'inquadramento professionale di Quadro Direttivo di 2° livello del CCNL
[...] dipendenti delle Imprese creditizie, Finanziarie e strumentali ed attualmente alle dipendenze della Controparte_1
- di aver ricoperto negli anni i seguenti incarichi: 1) “addetto titoli” (equivalente all'attuale presso la Sede di L'Aquila di 2) nel Parte_2 CP_4 mese di dicembre 2009 Vice direttore presso l'agenzia n. 1 de L'Aquila; 3) dal 7 luglio 2014 trasferito presso la filiale di Avezzano (AQ) di con il CP_4 ruolo di “Gestore Family”; 4) dal 14 aprile 2017 al 7 gennaio 2019 direttore della filiale di LL (TE) della 5) dall'8 gennaio 2019 all'11 Controparte_1 dicembre 2020 direttore ad Avezzano presso la filiale di Via Liguria (di quattro dipendenti); 6) dal 12 dicembre 2020 e fino al 23 aprile 2021 addetto presso l' ; 7) dal 24 aprile 2021 Controparte_3
“Gestore Family” presso la filiale di L'Aquila dell' di credito;
8) dal 3 CP_5 giugno 2022, “ presso la filiale di Isola del Gran Sasso (TE); Parte_2
- di aver lavorato presso l' Controparte_3 in modalità Smart Working restando privo di qualsivoglia mansione, di documentazione attestante il suo ruolo e di una postazione fisica dove poter ricevere la clientela, essendogli stato imposto di non frequentare una filiale d'appoggio;
- che il trasferimento a L'Aquila in qualità di Gestore Family, ovvero gestore di clientela ordinaria in una struttura di cinque addetti, non veniva impugnato per necessità di ricongiungimento familiare;
- che le mansioni da ultimo svolte di “Gestore FL”, assegnate in seguito al suo ultimo trasferimento presso la filiale di Isola del Gran Sasso (TE), benché di maggiore spessore (gestione di portafogli di clienti benestanti e richiedenti una maggiore preparazione ed esperienza professionale), prevedevano comunque un
3 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
inquadramento impiegatizio ed il Direttore ed il Vice direttore della filiale risultavano di inquadramento inferiore al suo;
- che il predetto trasferimento aveva altresì causato gravi difficoltà logistiche, considerata l'assenza di linee di collegamento dei mezzi pubblici tra L'Aquila e
Isola del Gran Sasso e la necessità di utilizzo del proprio mezzo;
- che il trasferimento veniva impugnato in via stragiudiziale con missiva del
17.05.2022.
In punto di diritto ha eccepito che le attuali mansioni di nella Parte_2 piccola filiale sarebbero state svuotate delle precedenti responsabilità decisionali, di coordinamento e di autonomia gestionale, non risultando più equivalenti a quelle che avevano giustificato il conseguimento dell'inquadramento QD2, in violazione dell'art. 2103 c.c., degli artt. 1175, 1375 e 2087 del codice civile e dell'art. 93, punto 1., del
CCNL di Settore e dell'Accordo Banca Popolare di Bari/OO.SS. del 7 aprile 2021
(Articolo 2 - mobilità territoriale, Articolo 3 - mobilità funzionale), che tra le varie stabilisce che le oggettive ragioni dell'impresa, ritenute nel caso insussistenti, siano valutate almeno su un piano di parità rispetto alle condizioni dei lavoratori interessati.
In virtù del sofferto demansionamento a far data dal 12 dicembre 2020, ha affermato di aver subito danni esistenziali, alla dignità, all'immagine, alla personalità morale, alla professionalità, da liquidarsi in un importo pari al 50% della retribuzione mensile percepita a tale data dal dipendente, per ciascun mese di servizio prestato nei nuovi incarichi.
In data 27.12.2022, si costituiva in giudizio e Controparte_1 resisteva al ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo la legittimità della riorganizzazione aziendale e la conservazione del corretto inquadramento del ricorrente.
Ha rilevato che il trasferimento del Sig. e la conseguente riorganizzazione Parte_1 operativa erano avvenuti in un contesto di crisi e riassetto aziendale, reso necessario dalla fusione per incorporazione e dalla conseguente riarticolazione della rete territoriale, nel pieno rispetto degli accordi sindacali (Accordi del 7 aprile 2021 e del 10 giugno 2020), che prevedevano apposite procedure per la gestione degli esuberi e per la mobilità del personale.
4 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
La inoltre, ha sostenuto che il trasferimento rientrava nelle sue prerogative CP_1 direttive ed era giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come attestato dalla chiusura di numerose filiali.
Così come elencato dalla parte ricorrente, ha anch'essa esplicitato le attività svolte dal nel corso degli anni di servizio e nello specifico: 1) “Addetto titoli”- 2° Parte_1 livello retributivo della categoria Quadri Direttivi presso la filiale dell'Aquila, con mansioni equivalenti a quelle attualmente assegnate alla figura del “Gestore affluent”, che gestisce clienti privati con un portafoglio o patrimonio elevato;
2) da gennaio 2013 per circa tre anni e mezzo “Gestore famiglie ”: prima presso la filiale dell'Aquila (città di residenza) e poi in quella di Avezzano (distante circa 60 km dalla città di residenza);
3) da aprile 2017 responsabile della filiale di LL (distante circa 50 km dalla città di residenza); 4) dal gennaio del 2019 fino all'11 dicembre 2020, data di chiusura della filiale, responsabile della filiale di “Avezzano -Liguria ”, considerata medio-piccola (da
4 a 3 addetti); 5) dal 12 dicembre 2020 il ricorrente veniva assegnato all'Ufficio
PP IA , con sede a Teramo, attesa la necessità di Controparte_3 effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela, ruolo per il quale il sig. risultava qualificato e, in virtù della emergenza pandemica, gli Parte_1 veniva concesso di lavorare in modalità agile presso la zona di propria residenza e dal
24.04.2021 veniva integrato proprio nella filiale de L'Aquila in qualità di CP_6
6) in seguito alla condotta analisi di dimensionamento, ritenuto a L'Aquila il
[...]
Gestore in esubero ed atteso il sottodimensionamento della filiale di Isola del CP_6
Gran Sasso, in cui erano confluite le attività di due filiali, il ricorrente veniva ivi trasferito in qualità di Gestore FL (esperto in titoli e investimenti) in data
03.06.2022.
Infine, l'Istituto di credito ha sottolineato come, in occasione di tale ultimo trasferimento, il ricorrente non avesse mai fatto riferimento a specifiche esigenze di natura familiare.
In punto di diritto ha sottolineato come il abbia impugnato esclusivamente Parte_1
l'ultimo trasferimento, con conseguente esclusione dei precedenti atti datoriali anche ai fini risarcitori.
La resistente ha escluso che l'obbligo di valutare le esigenze familiari, delle quali anche in sede giudiziale il ricorrente non aveva offerto la prova, comporti una
5 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
comparazione tra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento.
Ha altresì assunto come la richiesta di reintegra avanzata dal ricorrente presso la sede de L'Aquila risultasse in contrasto con il diritto della Società di assegnare al dipendente la sede di lavoro disponibile in seguito alle scelte organizzative insindacabili.
Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande risarcitorie avanzate da controparte, in quanto il trasferimento non aveva causato alcun depauperamento nel patrimonio dell'attore che aveva percepito sempre la medesima retribuzione e riguardo al danno non patrimoniale ha evidenziato come alcuna allegazione era stata fornita.
La causa è stata istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testimoniale all'esito della quale perviene alla data odierna per la discussione in modalità ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A fronte dell'impugnativa di assegnazione da parte del lavoratore che lamenta, oltre alla carenza di ragioni giustificative del provvedimento dal punto di vista oggettivo, la mancata valutazione su un piano di parità delle condizioni personali e familiari dello stesso come espresso dal CCNL di appartenenza, la società resistente ha eccepito che l'attribuzione della qualifica di era rispettosa del dettato di cui all'art. Parte_2
2103 cod.civ., in quanto disposta in relazione ad esigenze organizzative dell'azienda (di ricollocazione dei dipendenti nell'ambito dell'ampia ristrutturazione aziendale con il proprio livello di inquadramento) e teneva conto della professionalità acquisita dal dipendente in diversi anni di lavoro.
Parte ricorrente, pur impugnando il provvedimento di trasferimento del 3 giugno
2022 per effetto del quale era stato assegnato alle mansioni di ha Parte_2 dedotto di aver subito una dequalificazione a partire dal 12 dicembre 2020, allorquando veniva assegnato all'Ufficio PP IA-Adriatica Centro di Teramo ed in seguito dal 24 aprile 2021 in qualità di Gestore Family presso la filiale de L'Aquila, senza mai impugnare tale assegnazione.
Parte resistente ha eccepito, in via preliminare, la violazione del termine previsto dall'art. 6 L. 604/1966, così come novellato dall'art. 32 L. 183/2010 in ordine ai lamentati trasferimenti non oggetto di impugnativa, sicché ha ritenuto che
6 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
l'impugnazione dell'ultimo contratto o atto datoriale non si estendesse a quelli precedenti anche per le conseguenze risarcitorie lamentate.
Sul punto, valga sottolineare che l'art. 32, comma 3, lett. c), l. n. 183/2010 estende la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti di cui all'art. 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 32, al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
Conseguentemente, al pari del licenziamento, anche per il trasferimento è stato previsto un doppio termine di decadenza: un primo termine stragiudiziale di 60 giorni ed un secondo successivo termine per agire in giudizio di 180 giorni.
Orbene, nel caso di specie, il lavoratore non ha provveduto ad impugnare i precedenti trasferimenti nei termini previsti dalla suddetta normativa e l'odierna impugnazione non rimette in termini ai fini dell'impugnazione, in ossequio all'esigenza di celerità del processo e dell'accertamento dei rapporti in materia di lavoro, sottesa alla disciplina dettata dalla legge n. 183 del 2010 (Cass. n. 16757/2015).
Ciò posto, ritiene il giudicante che l'oggetto della presente disamina debba sostanziarsi in un'analisi dell'impugnativa relativa all'ultimo trasferimento, tralasciando il vaglio del giudizio sui precedenti.
Nella medesima impugnativa il ricorrente eccepisce altresì l'avvenuto demansionamento, atteso che le mansioni a cui veniva assegnato dal 2020 a seguire hanno subito un declino professionale, sicché nella domanda richiede la reintegra nelle mansioni di direttore in precedenza svolte.
Come noto, il legislatore del 2015, con il D.lgs n. 81 del 2015 ha modificato il testo dell'articolo 2103 c.c. che attualmente prevede quanto segue:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
7 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
[II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
[VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi
o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
8 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Il potere di modificare il luogo di lavoro rientra, quindi, tra i poteri direttivi e modificativi del datore di lavoro, espressione del cd. "ius variandi", potere che il datore di lavoro, così come previsto dal richiamato art. 2103 c.c., può esercitare tanto nella scelta delle mansioni, con il limite dell'equivalenza e con il divieto di demansionamento, quanto nella scelta del luogo della prestazione, in presenza, come detto, delle "comprovate ragioni" sopra richiamate.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Ne deriva che, per tutti i lavoratori, al concetto di equivalenza delle mansioni si è sostituta oggi, come parametro di valutazione della legittimità del comportamento datoriale, la pura e semplice riconducibilità delle stesse al medesimo livello d'inquadramento.
È pertanto legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, come ritenuto nella vigenza della precedente normativa.
Riguardo alla prova circa l'avvenuto demansionamento, essa è posta in capo al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari ulteriori, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019; Cass.
Sez. L – Sentenza n. 9901 del 20/04/2018).
Di contro, una volta che il lavoratore abbia fornito le necessarie allegazioni atte a dimostrare la sussistenza del demansionamento, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2103 c.c., attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento o attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri datoriali o, infine, che l'impossibilità della prestazione datoriale fosse derivante da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c. (così Cass. n. 48 del 02/01/2024).
9 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Infine, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. S.U. 22.2.2010, n. 4063 e n. 6572/2006, Cass., sez. lav., 11.11.2022, n. 33427),
“in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva…..non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. Inoltre, è pressoché costante nei precedenti di legittimità, con precipuo riferimento al danno alla professionalità, il riferimento ad elementi presuntivi utilizzabili, quali la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione
(cfr., tra le altre, più di recente, Cass. n. 34073/2021); ma non si è mancato di includere tra tali elementi anche l'anzianità di servizio (cfr. Cass. n. 3822/2021; n.
4652/2009; n. 15955/2004)” (Cass. n. 24133 del 28 agosto 2025).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre accertare se il passaggio del ricorrente da
Direttore di filiale, ruolo del quale il ricorrente richiede la riassegnazione presso la filiale de L'Aquila, ovvero a mansioni ricoperte nel 2020, a abbia Parte_2 determinato un demansionamento e, quindi, un impoverimento del suo “patrimonio professionale” inteso come corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisite nelle fasi pregresse del rapporto.
L'art. 87, Capitolo XII, del CCNL dei dipendenti delle Imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19.12.2019 definisce la categoria dei quadri direttivi e l'articolazione su quattro livelli.
La contrattazione collettiva stabilisce: “2. Sono quadri direttivi le lavoratrici/lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente,
10 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
2. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);- i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7 (escluso l'ultimo alinea), del ccnl 31 marzo 2015.
11 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Relativamente al computo delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.
3. Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.
4. Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.
5. Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l'attività cui è correlata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi – da computare a decorrere dall'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui
è correlata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile.
6. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l'impresa può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative”.
Risulta per tabulas come la sia stata sottoposta nel 2019 ad Controparte_1
Amministrazione straordinaria ed abbia affrontato un'imponente iter di ristrutturazione volto a scongiurare il blocco dell'operatività con conseguente pregiudizio sui finanziamenti, sui consumi e sulle famiglie.
A tal fine con Accordo Sindacale del 10.06.2020 le Parti sociali sono addivenute ad una intesa volta a favorire sia la fuoriuscita dei dipendenti che avevano maturato i requisiti per percepire la pensione A.G.O. e che avevano prestato l'assenso per l'accesso al Fondo di Solidarietà, sia per altri dipendenti, oltre a prevedere la revisione del dimensionamento della rete con previsione di chiusura di 94 filiali.
L'art. 13 del predetto Accordo, prevedeva che nell'attuazione del piano di riorganizzazione i processi di mobilità professionale andavano realizzati “ricercando
l'assegnazione a mansioni coerenti con quelle da ultimo svolte (la raffrontabilità delle mansioni avverrà esclusivamente sulla base delle previsioni di cui al ccnl) e con salvaguardia dell'inquadramento acquisito e del livello retributivo corrispondente.”
Non vi è contestazione dello svolgimento dei compiti svolti dal ricorrente e descritti sotto il profilo del mero accadimento storico, ma l'istruttoria orale esperita offre una
12 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
ricostruzione dei ruoli ricoperti dal che va analizzata alla luce del dettato Parte_1 contrattuale (art. 91 CCNL “..L'impresa definisce ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche ed umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali, con i connessi trattamenti retributivi…”) e del nuovo assetto organizzativo della Banca, volta ad offrire un'ampia gamma di servizi e prodotti alla clientela, in particolare famiglie, piccoli operatori economici e piccole medie imprese (cfr. lettera f Accordo).
In particolare, sull'attività di direttore di filiale di Avezzano, all'udienza del
20.04.2023, la teste di parte ricorrente dipendente della resistente sino al Testimone_1
31.05.2022, sulle mansioni svolte ha dichiarato: “Cap.2 Vero che dall'8 gennaio 2019 all'11 dicembre 2020 le mansioni espletate da nella qualità di Direttore Parte_1 presso la filiale di Avezzano in via Liguria della sono consistite Controparte_1 nella gestione dei rapporti di credito e di debito con la clientela;
nel coordinare le molteplici funzioni dell'agenzia; nell'istruire e deliberare le proposte di fido nei limiti della propria autonomia nonché, avvalendosi della struttura della filiale, nel procedere all'istruttoria delle pratiche di affidamento di competenza (ai fini della deliberazione) degli organi superiori della banca;
nel coordinare, nei confronti della clientela, le azioni di controllo e/o di recupero delle posizioni a rischio accentuato;
nell'intrattenere rapporti con terzi e istituzioni impegnando l'istituto di credito in merito a convenzioni e finanziamenti?... Cap. 2): E' vero, lo so in quanto io stessa lo sostituivo in sua assenza ed ero il suo collaboratore piu' vicino.”, rappresentando come l' annoverava Pt_3 quattro dipendenti compreso il direttore “Cap. 3): E' vera la circostanza”.
All'udienza del 04.10.2023, lavoratore della Banca, in risposta al Testimone_2 cap. 1, relativo alla direzione della filiale di Castilenti, ha specificato: “Cap. 1): Ero collega del dal mese di dicembre 2017, si collaborava su tutto essendo una Parte_1 filiale piccola tranne che per le funzioni autorizzative che le faceva solo lui”.
All'udienza del 20.11.2024, dipendente della resistente e fino ad Persona_1 aprile del 2021, vice-responsabile della direzione territoriale “Adriatica centro Nord”, in risposta ai capitoli articolati nella memoria difensiva relativa alle mansioni svolte da parte ricorrente quale responsabile di filiale dal 2017 a Castilenti al 2020 ad Avezzano ha dichiarato: “Cap. 10. Da aprile 2017 gli è stata affidata la responsabilità della filiale di LL (distante circa 50 km dalla città di residenza). Tale filiale, come
13 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
desumibile dagli organigramma (“mappe ”: doc. 7), contava soltanto due dipendenti, compreso il responsabile e risultava pertanto classificata dalla Banca quale filiale
“medio - piccola”) “E' vera la circostanza.”; Cap. 11 (“A gennaio del 2019 il sig.
[...]
è stato nominato responsabile della filiale di “Avezzano -Liguria”, incarico Pt_1 proseguito fino all'11 dicembre 2020, data di chiusura del punto operativo (l'attività di quella filiale è confluita nella filiale di 8 O “Family”, che dir si voglia “Avezzano -
Piazza Torlonia”). Anche tale punto operativo risultava classificato dalla come CP_1 filiale “medio-piccola”, in quanto contava un organico di quattro addetti (compreso il responsabile) alla data di inizio dell'incarico, successivamente scesi a tre (compreso il responsabile), fino al momento della definitiva chiusura della filiale”) “E' vera la circostanza.”.
All'udienza del 26.03.2025 , lavoratore dipendente della Testimone_3 resistente da maggio 2004 come responsabile dell'Ufficio accertamenti Bancari, ha confermato le circostanze dei menzionati capitoli capp. 10) e 11), aggiungendo in risposta a quest'ultimo: “si tratta delle misure vertenti al ridimensionamento delle filiali per una riduzione dei costi di gestione.”.
Parte ricorrente non ha specificato le dimensioni della filiale di Castilenti ma essa viene palesata dalla parte resistente e confermata dai propri testi nel numero di due addetti.
Per il periodo in cui risultava impiegato presso l' Controparte_3
di Teramo e successivamente presso la filiale de L'Aquila in qualità di
[...]
Gestore Family, il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del Testimone_4
10.01.2024, ha riferito: “Cap. 7 (“Vero che dal 24 aprile 2021 al 2 giugno 2022 presso la filiale di L'Aquila della in qualità di “Gestore Family” Controparte_1 [...] ha intrattenuto rapporti con la clientela ordinaria, costituita da persone fisiche Parte_1
e si è occupato della c.d. operatività quotidiana dell'agenzia”): So che il suo ruolo era quello di “gestore Family”, ho visto che delle persone nel suo ufficio entravano quotidianamente ma non so cosa trattassero, io sono addetto allo sportello. ADR): la figura del Gestore Family prevede il rapporto con persone e non imprese con determinate giacenze. Cap. 8) (“Vero che la filiale di L'Aquila della Controparte_1 dal 24 aprile 2021 al 2 giugno 2022 annoverava cinque dipendenti, compreso il
[...] direttore”): “Confermo la circostanza, compreso il direttore il numero era di cinque”.
14 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Su tale periodo, il teste di parte resistente ha specificato: “Cap. 12 Persona_1
(“… si è generata la necessità di riallocare le risorse assegnate al punto operativo, per cui la banca ha proceduto, a far data dal 12 dicembre 2020, ad assegnare il ricorrente presso l' , con sede a Teramo. Tale Controparte_3 decisione è stata motivata dalla necessità di effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela, per la quale il sig. risultava qualificato sulla scorta Parte_1 delle mansioni precedentemente espletate. In prospettiva di effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela nel circondario dell'Aquila (area di residenza del ricorrente) e considerata l'emergenza pandemica, che a dicembre del 2020 risultava in fase di grave recrudescenza, la banca ha evitato di chiedere al sig. Parte_1 di recarsi a Teramo, nuova sede di assegnazione del ricorrente, consentendogli, in ottica di favor lavoratoris, di effettuare la propria azione di sviluppo proprio presso la zona di propria residenza, lavorando da casa in modalità smart working per il restante tempo”):
E' vera la circostanza;
Cap. 13) (“… vero che la Banca [non] abbia proibito al sig.
[...] di “appoggiarsi” presso la filiale dell'Aquila in caso di necessità di una Pt_1 postazione fisica”): “E' vera la circostanza., preciso che per ogni dipendente, in epoca di pandemia, si è cercato di favorire il ricorso a forme di lavoro a distanza ed evitare la presenza fisica ed. A nessuno è stato vietato di avere una postazione fisica presso le filiali. Cap. 14) (“
In ulteriore ottica conciliativa e di favore nei confronti del ricorrente, dopo appena quattro mesi (24/04/2021) dalla precedente assegnazione, egli è stato integrato proprio nella filiale dell'Aquila, ove risiede con la propria famiglia. Tale trasferimento è stato attuato in occasione del c.d. roll out del “Nuovo Modello di Business”, disciplinato e protetto dall'accordo sindacale del 7/4/20219 che, come già rappresentato, ha generato circa un migliaio di trasferimenti e mutamenti di mansione (anche radicali, per distanza e mansioni) con l'esclusivo obiettivo di rilanciare la Banca in difficoltà”): “E' vera la circostanza, la sua sede di lavoro era formalmente Teramo e al fine di agevolare
l'attività commerciale che gli veniva chiesta e di tener conto degli spostamenti sul territorio nel periodo pandemico era stata concessa la facoltà di utilizzare gli uffici della filiale dell'Aquila”, mentre ha dichiarato: “Cap. 12): Testimone_3
Confermo la circostanza. La chiusura delle filiali causarono esubero di personale molti dei quali riallocati nel nucleo sviluppo. A causa della pandemia il fu Parte_1 autorizzato a svolgere attività in smart working in quanto presidiava il territorio di sua residenza. Cap. 13): Posso riferire che non è stato mai negato a nessuno di potersi
15 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
recare in banca se avesse avuto una specifica necessità. Era l'ufficio di cui ero responsabile che provvedeva a concedere o negare le specifiche richieste. Cap. 14):
Confermo tale circostanza. Cap. 15) (“Presso la filiale della propria città al sig.
[...] sono state assegnate le mansioni da Gestore famiglie, ruolo ampiamente Pt_1 ricoperto nel pregresso lavorativo, con l'ulteriore compito, in continuità con il precedente incarico a Teramo presso l'Ufficio sviluppo commerciale, di effettuare attività di sviluppo commerciale e di contatto con la clientela nella zona dell'Aquila”):
“Confermo tale circostanza”.
Valga, allora, sottolineare, come relativamente al periodo di interesse, non è emerso alcun elemento, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che abbia connotato una privazione di ruolo del od un comportamento datoriale che lo Parte_1 avesse privato di mezzi per lavorare (documenti) o impedito lo svolgimento della prestazione.
Costituisce fatto notorio che il momento storico pandemico abbia indotto le società ad un maggior utilizzo della prestazione lavorativa in smart working, né tantomeno si rinviene alcun elemento da cui desumere l'impedimento da parte della allo CP_1 svolgimento fisico della prestazione di lavoro presso una filiale vicina al luogo di residenza.
La ragione dell'ultimo trasferimento presso Isola del Gran Sasso è stata compiutamente motivata dalla parte resistente con la circostanza che all'esito dell'attività di dimensionamento degli organici avesse individuato un organico composto da quattro dipendenti (un responsabile, un cassiere, un gestore famiglie e un gestore aziende) ma essendo la filiale composta da cinque persone (1 responsabile, 1 cassiere, 2 gestori famiglie e 1 gestore aziende), un gestore famiglie ( Parte_1 risultava in esubero mentre ad Isola, ove era confluita l'attività di due filiali chiuse in data 8/10/2021 (LL e Tossicia) vi erano quattro dipendenti (un responsabile, un cassiere, un gestore famiglie e un gestore aziende) a fronte di un organico previsto di cinque e mancando la figura del Gestore FL.
Ha altresì sottolineato come la scelta era ricaduta sul ricorrente in virtù delle precedenti esperienze maturate, quale esperto in titoli e investimenti.
La deduzione svolta dal secondo cui non erano state prese in Parte_1 considerazione le esigenze personali del ricorrente, contrariamente a quanto stabilito
16 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
dall'art. 93 del CCNL di appartenenza e dall'Accordo Banca Popolare di Bari/OO.SS. del 7 aprile 2021 (Articolo 2 - mobilità territoriale, Articolo 3 - mobilità funzionale), non trova fondamento, in assenza, sia in sede di impugnativa stragiudiziale sia nel presente procedimento, di alcuna deduzione o allegazione delle ragioni di carattere personale, se non una questione kilometrica, un generico disagio nella viabilità o ragioni lavorative non meglio specificate.
Sul punto, rilevante risulta la testimonianza di che, interrogato sul Testimone_5 capitolo a tal fine articolato dalla parte resistente (“Il non ha mai informato la Parte_1
Banca circa specifiche situazioni personali e/o familiari o di rilevante disagio individuale, se non quella generica di preferire sedi vicine all'Aquila, ove vive con la propria famiglia, necessità comune a tutta la popolazione aziendale”), ha precisato:
“Cap. 19): Vero, lui ha manifestato disagio per i numerosi chilometri percorsi e di essere più utile sul comprensorio aquilano”.
Si sottolinea, poi, come, proprio ai sensi dell'art. 93, il trasferimento presso Isola del
Gran Sasso risultava meno gravoso, essendo tale località meno distante dal luogo di residenza rispetto alle altre destinazioni, ovvero Avezzano distante circa 59 km (luogo in cui aveva già svolto le funzioni di direttore) e Val Vomano distante circa 50 km.
Conduce ad una riflessione proprio la circostanza che la parte ricorrente in sede di conclusione del ricorso abbia richiesto lo svolgimento delle mansioni svolte fino al dicembre 2020 in qualità di direttore non presso la filiale di Isola del Gran Sasso e nemmeno presso la sede di Avezzano, sulla quale all'epoca non aveva mai posto alcuna censura, bensì proprio la città di residenza.
Si rileva come le esigenze di natura personale, sempre se formulate e documentate, sebbene debbano essere tenute in conto nella scelta del luogo di trasferimento, vanno contemperate con le esigenze organizzative e le ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda, dinanzi alle quali si arresta il sindacato del Giudice che si limita a verificarne l'esistenza.
In ordine all'ultimo dedotto demansionamento come presso la filiale Parte_2 di Isola del Gran Sasso, occorre vagliare nel dettaglio le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria.
17 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
interrogato sui capitoli del ricorso (9 “Vero che dal 3 giugno Testimone_2
2022, presso la filiale di Isola del Gran Sasso (TE) della in Controparte_1 qualità di si occupa della gestione dei portafogli dei Parte_2 Parte_1 clienti benestanti dell'agenzia;” 10) “Vero che la signora , Direttore della Parte_4
Filiale di Isola del Gran Sasso della riveste l'inquadramento di Controparte_1
Quadro Direttivo di livello 1;” 11) “Vero che il sig. , Vice Direttore Testimone_2 della Filiale di Isola del Gran Sasso riveste l'inquadramento di CP_1 Controparte_1
Capo Ufficio, 4° livello della 3^ Area Professionale;
” 12) “Vero che nel periodo 14 aprile 2017 - 7 gennaio 2019 presso la filiale di LL (TE) della Controparte_1
i sigg. e hanno svolto le mansioni di
[...] Parte_4 Testimone_2
Cassiere/Gestore Family;
”), ha così risposto: “Cap. 9): Vera la circostanza, lavoriamo Per_ a Isola del Gran Sasso insieme. Cap. 10): Vera la circostanza Cap. 11): la Per_ circostanza Cap. 12): la circostanza per quanto concerne il periodo successivo al dicembre 2017”
Il teste sui capitoli specifici della memoria difensiva, ha Persona_1 rappresentato: “Cap. 16): Nel periodo di gennaio 2022 e fino ad agosto 2022 ho ricoperto il ruolo di responsabile dell'area territoriale Teramo, la ha avviato un CP_1 ulteriore attività di efficientamento dei costi con l'obbiettivo di individuare il corretto dimensionamento della filiali, quindi mi è stato trasmesso un evidenza del corretto dimensionamento delle stesse con gli scostamenti o differenze in relazione alla situazione di fatto. Cap. 17): E' vera la circostanza, vi era una eccedenza nel ruolo di un gestore famiglia su L'aquila e la mancanza di una risorsa che ricoprisse il ruolo di
“gestore affluent” sul territorio di Isola del Gran Sasso. Cap. 18): E' vera la circostanza, la filiale di Isola e' quella piu' prossima a quella di L'Aquila.”, mentre
: “Cap. 16): Confermo tale circostanza. Cap. 17): Confermo tale Testimone_3 circostanza, i nostri uffici di controllo gestione periodicamente provvedevano alle verifiche di quelli che erano i risultati dei singoli punti operativi calibrando il numero delle risorse da assegnare allo scopo di tenere in equilibrio i ricavi e i costi. Cap. 18):
Confermo tale circostanza. Erano rimaste poche possibilità di riassegnazione a sedi limitrofe e quella di Isola era la filiale piu' prossima alla sua residenza.”
Le emergenze istruttorie hanno offerto piena contezza delle ragioni giustificative all'impugnato trasferimento. La circostanza che il in passato abbia ricoperto il Parte_1 ruolo di direttore in filiali piccole (LL) e medio piccole (Avezzano) non possono
18 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
essere assunte quale parametro di riferimento per una dequalificazione professionale se rapportato al ruolo di Gestore FL ricoperto dal giugno sino all'attualità.
Del resto, proprio tale figura esperta, capace di gestire portafogli ingenti di una clientela privata, non può essere rimessa od assegnata a lavoratori privi di esperienza di rango inferiore.
La comprovata esperienza del nel settore viene in rilievo in considerazione Parte_1 del fatto che all'inizio della propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_4 aveva ricoperto il ruolo di Addetto Titoli sempre inquadrato nel 2° livello retributivo della categoria Quadri Direttivi.
Tale circostanza, pertanto, pacifica tra le parti, mette in evidenza come all'interno della categoria rientrano diverse e svariate mansioni non esclusivamente tipizzate nella figura del direttore di filiale.
La ha correttamente spostato il lavoratore a mansioni che appartengono allo CP_1 stesso livello di inquadramento in cui rientravano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente in qualità di (anzi lo stesso ricorrente deduce la Controparte_6 superiorità di e Direttore di Filiale. Parte_2
Il Contratto collettivo, del resto, delimita con chiarezza le categorie di appartenenza.
La circostanza che il Direttore della filiale di Isola del Gran Sasso, sia un Parte_4
Quadro Direttivo 1, appartenente ad un livello inferiore al ricorrente, non rileva, atteso che, a ben guardare, l'art. 87 riconosce “quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi.”
Il dettato contrattuale, inoltre, pone, certamente l'accento sulla responsabilità nella direzione, nel coordinamento e nel controllo dei lavoratori (che è peculiare per il ruolo di direttore di filiale), ma tale responsabilità non rappresenta l'elemento esclusivo ai fini dell'inquadramento, comprendendosi, infatti, anche coloro, come il ricorrente, incaricati di svolgere attività di natura specialistica e responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela.
19 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Alcun demansionamento, pertanto, è stato perpetrato dalla datrice di lavoro ai danni del Parte_1
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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