Articolo 75 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 74Articolo 76
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9 ottobre 2010
Art. 75. Tirocinio e nomina 1. I magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non puo' essere inferiore a sei mesi. 2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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