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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1167-24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1167 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. Documento Nazionale d'Identità numero , CU 27- Parte_1 NumeroD_1
26570230-4, nata il [...], residente in [...], Barrio Centro della Città di Santiago del Estero, Argentina;
2. Documento Nazionale d'Identità numero , CU 23- Parte_2 NumeroD_2
30739298-4, nata il [...], residente in [...]de Vera n. 2800, Contrada del Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
3. , Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_3 NumeroD_3
20- 27122559-9, nato il [...], residente in [...]39, Città di Santiago del Estero, Argentina;
4. Documento Nazionale d'Identità numero , CU 20- Parte_4 NumeroD_4
30069242-8, nato il [...], residente in [...]de Vera n. 2800, Contrada del Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
5. , minore, Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_5 NumeroD_5
27- 59639998-9, nata il [...], rappresentata dalla madre Parte_1 Nu Documento Nazionale d'Identità numero , CU , nata il 26 NumeroD_1 NumeroD_7 aprile 1978 e dal padre , Documento Nazionale d'Identità numero Parte_3
, nato il [...], residenti in [...]n. 39, B Centro, Città di Santiago NumeroD_3 del Estero, Argentina;
6. minore, Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_6 NumeroD_8
27- 56831003-4, nata il [...], rappresentata dalla madre Parte_2
Documento Nazionale d'Identità numero , CU , nata il 5 NumeroD_2 NumeroDiCar_9 marzo 1984 e dal padre Documento Nazionale d'Identità numero Persona_1 , nato il [...], residenti in [...]de Vera n. 2800, Contrada del NumeroD_4
Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
7. minore, Documento Nazionale d'Identità numero Parte_7
, CU 27- 58332171-9, nata il 1° agosto 2020, rappresentata dalla madre Numero_10 Nu Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_2 NumeroD_2
30739298-4, nata il [...] e dal padre Documento Nazionale Persona_1
d'Identità numero , nato il [...], residenti in [...]de Vera n. NumeroD_4
2800, Contrada del Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Silvio Maragucci, con il quale elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo pec:
Email_1
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_1
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le odierne ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea discendenza dall'ava nata in Italia a [...] il [...], successivamente emigrata Persona_2 in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da alla di lei figlia nata il 16.06.1896; Persona_2 Persona_3
- Da alla di lei figlia nata il 17.01.1926; Persona_3 Persona_4
- Da alla di lei figlia nata il 03.05.1949; Persona_4 Persona_5
- Da alle di lei figlie: Persona_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_2
- Da alla di lei figlia nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1 Parte_5
- Da alle di lei figlie: Parte_2
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_6
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_7
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono tutti passaggi per linea femminile: il primo (dall'ava alla figlia , precedente non solo all'entrata Persona_2 Persona_3 in vigore della Costituzione, ma anche alla l. n. 555/1912; il secondo (da alla Persona_3 figlia , precedente all'entrata in vigore della Costituzione;
gli altri (da Persona_4 [...]
in poi), successivi all'entrata in vigore della Costituzione. Persona_5
1) Sulla discendenza da a Persona_2 Persona_6
Ebbene, come detto in tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriore alla l. n. 555/1912, posto che la nascita di Per_6
è avvenuta nell'anno 1896, come da relativo certificato di battesimo depositato al doc.
[...]
2.
Occorre pertanto fare riferimento al Codice Civile del 1865, che all'art. 14 stabiliva “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”.
Ciò posto, sebbene nella documentazione di causa manchi il certificato di matrimonio di
, dal certificato di battesimo della figlia (depositato al doc. Persona_2 Persona_6
2) è possibile evincere come la stessa si coniugò con un cittadino italiano, ragion per cui non perse la cittadinanza italiana né acquisì mai quella argentina, circostanze queste comprovate dal certificato negativo di naturalizzazione (doc.1, p. 14) e da quello di decesso (cfr. doc. 1, p.7).
Dunque, nel caso di specie per via del proprio matrimonio, non perse la Persona_2 cittadinanza italiana che potè così trasmettere anche alla propria discendente.
2) Sulla discendenza da a Persona_6 Persona_4 È opportuno premettere che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466 del 25.02.2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1926 da madre cittadina Persona_4 coniugatasi nel 1917 con cittadino straniero – cfr doc. 2, p.11) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
3) Sulla successiva discendenza da a . Persona_4 Persona_5
Alla luce della giurisprudenza innanzi citata, il matrimonio di celebrato nel Persona_4
1948 con cittadino argentino, nonché la stessa nascita della figlia e il Persona_5 successivo matrimonio di quest'ultima, celebrato nel 1975 con cittadino argentino, nonché la stessa nascita delle figlie e essendo successivi al 1948 e, Parte_1 Parte_2 dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che è stata così trasmessa ai successivi discendenti.
4) Sulla posizione di , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
Nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui le ricorrenti sono venute al mondo, considerato che le stesse sono nate in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92, che all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava Per_2 alle odierne ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione,
[...] in capo a ciascuno di esse, dello status di cittadine italiane.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle stesse, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1167/2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiani;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1167 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. Documento Nazionale d'Identità numero , CU 27- Parte_1 NumeroD_1
26570230-4, nata il [...], residente in [...], Barrio Centro della Città di Santiago del Estero, Argentina;
2. Documento Nazionale d'Identità numero , CU 23- Parte_2 NumeroD_2
30739298-4, nata il [...], residente in [...]de Vera n. 2800, Contrada del Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
3. , Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_3 NumeroD_3
20- 27122559-9, nato il [...], residente in [...]39, Città di Santiago del Estero, Argentina;
4. Documento Nazionale d'Identità numero , CU 20- Parte_4 NumeroD_4
30069242-8, nato il [...], residente in [...]de Vera n. 2800, Contrada del Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
5. , minore, Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_5 NumeroD_5
27- 59639998-9, nata il [...], rappresentata dalla madre Parte_1 Nu Documento Nazionale d'Identità numero , CU , nata il 26 NumeroD_1 NumeroD_7 aprile 1978 e dal padre , Documento Nazionale d'Identità numero Parte_3
, nato il [...], residenti in [...]n. 39, B Centro, Città di Santiago NumeroD_3 del Estero, Argentina;
6. minore, Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_6 NumeroD_8
27- 56831003-4, nata il [...], rappresentata dalla madre Parte_2
Documento Nazionale d'Identità numero , CU , nata il 5 NumeroD_2 NumeroDiCar_9 marzo 1984 e dal padre Documento Nazionale d'Identità numero Persona_1 , nato il [...], residenti in [...]de Vera n. 2800, Contrada del NumeroD_4
Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
7. minore, Documento Nazionale d'Identità numero Parte_7
, CU 27- 58332171-9, nata il 1° agosto 2020, rappresentata dalla madre Numero_10 Nu Documento Nazionale d'Identità numero , CU Parte_2 NumeroD_2
30739298-4, nata il [...] e dal padre Documento Nazionale Persona_1
d'Identità numero , nato il [...], residenti in [...]de Vera n. NumeroD_4
2800, Contrada del Pilar, Lote E1, Località di Yerba Buena, provincia di Tucumàn, Argentina;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Silvio Maragucci, con il quale elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo pec:
Email_1
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_1
(parte convenuta non costituitasi)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le odierne ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea discendenza dall'ava nata in Italia a [...] il [...], successivamente emigrata Persona_2 in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da alla di lei figlia nata il 16.06.1896; Persona_2 Persona_3
- Da alla di lei figlia nata il 17.01.1926; Persona_3 Persona_4
- Da alla di lei figlia nata il 03.05.1949; Persona_4 Persona_5
- Da alle di lei figlie: Persona_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_2
- Da alla di lei figlia nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1 Parte_5
- Da alle di lei figlie: Parte_2
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_6
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_7
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono tutti passaggi per linea femminile: il primo (dall'ava alla figlia , precedente non solo all'entrata Persona_2 Persona_3 in vigore della Costituzione, ma anche alla l. n. 555/1912; il secondo (da alla Persona_3 figlia , precedente all'entrata in vigore della Costituzione;
gli altri (da Persona_4 [...]
in poi), successivi all'entrata in vigore della Costituzione. Persona_5
1) Sulla discendenza da a Persona_2 Persona_6
Ebbene, come detto in tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriore alla l. n. 555/1912, posto che la nascita di Per_6
è avvenuta nell'anno 1896, come da relativo certificato di battesimo depositato al doc.
[...]
2.
Occorre pertanto fare riferimento al Codice Civile del 1865, che all'art. 14 stabiliva “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”.
Ciò posto, sebbene nella documentazione di causa manchi il certificato di matrimonio di
, dal certificato di battesimo della figlia (depositato al doc. Persona_2 Persona_6
2) è possibile evincere come la stessa si coniugò con un cittadino italiano, ragion per cui non perse la cittadinanza italiana né acquisì mai quella argentina, circostanze queste comprovate dal certificato negativo di naturalizzazione (doc.1, p. 14) e da quello di decesso (cfr. doc. 1, p.7).
Dunque, nel caso di specie per via del proprio matrimonio, non perse la Persona_2 cittadinanza italiana che potè così trasmettere anche alla propria discendente.
2) Sulla discendenza da a Persona_6 Persona_4 È opportuno premettere che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466 del 25.02.2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1926 da madre cittadina Persona_4 coniugatasi nel 1917 con cittadino straniero – cfr doc. 2, p.11) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
3) Sulla successiva discendenza da a . Persona_4 Persona_5
Alla luce della giurisprudenza innanzi citata, il matrimonio di celebrato nel Persona_4
1948 con cittadino argentino, nonché la stessa nascita della figlia e il Persona_5 successivo matrimonio di quest'ultima, celebrato nel 1975 con cittadino argentino, nonché la stessa nascita delle figlie e essendo successivi al 1948 e, Parte_1 Parte_2 dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che è stata così trasmessa ai successivi discendenti.
4) Sulla posizione di , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
Nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui le ricorrenti sono venute al mondo, considerato che le stesse sono nate in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92, che all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava Per_2 alle odierne ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione,
[...] in capo a ciascuno di esse, dello status di cittadine italiane.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle stesse, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1167/2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiani;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 22.02.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano