Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27375/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 27375/2021 R.G.
Avente ad oggetto: somministrazione di energia elettrica.
TRA
(P.Iva corrente in Cerreto Guidi (FI) Via Sul Parte_1 P.IVA_1
Vincio n. 2/B in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliata in Empoli (FI), Piazza della Parte_2
Vittoria n. 33, presso lo studio degli avv.ti Antonio Mancini (C.F.
e Cristiano Rossetti (C.F. ), C.F._1 C.F._2
che la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio
Attore-Opponente
E
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro Controparte_1
delle Imprese di MA , che agisce a mezzo del procuratore P.IVA_2
speciale in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Amministratore Delegato, Dott ed elettivamente dom.ta in CP_3
GN (NA), c.a.p. 80054, Via Giovanni Della Rocca, 25, presso lo studio pagina 1 di 11
rappresenta e difende, unitamente all'avv. Ida Sigismondi, C.F.
, in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. in data 16-1-2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08-11-2021 si opponeva Parte_1
al D.I. n. 7564/2021 reso dal Tribunale di Napoli, avente ad oggetto il pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € Controparte_1
12.052,77, oltre interessi moratori e spese di procedura, e, a tal uopo, conveniva in giudizio la stessa per sentir emettere i Controparte_1
seguenti provvedimenti di giustizia:
“a) in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, stante la sussistenza del fumus boni iuris dell'opposizione, fondata su prova scritta e di pronta soluzione, sulla scorta della documentazione prodotta ed afferente i pagamenti delle fatture azionate in via monitoria, nonché della mancanza di qualsivoglia periculum in mora;
b) nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e per l'effetto dichiarare nullo, annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto;
c) in denegata ipotesi, accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del maggior credito ex adverso azionato e per l'effetto dichiarato nullo,
pagina 2 di 11 annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente a quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria.”
Parte opponente esponeva quanto segue:
- nel 2019, la sottoscriveva, per il tramite di un consulente Parte_1 commerciale il contratto per l'utenza di energia elettrica del proprio CP_1 esercizio commerciale denominato “Caffineria Food & Drink”, attività di somministrazione di alimenti e bevande posta in Cerreto Guidi (FI) Via Sul
Vincio n. 2 /B, che prevedeva l'applicazione di un canone mensile di €
428,00, con una fatturazione unica, a quota fissa, calcolata in base alla media dei consumi dell'anno precedente;
- tale contratto contemplava un meccanismo denominato “conto relax”, che, sebbene dovesse garantire una rata fissa, si era poi rivelato particolarmente complicato e svantaggioso per il cliente, tanto da essere stato anche sanzionato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, complessivamente pari ad
€ 12.052,77, oltre interessi moratori e spese di procedura, comprendeva la somma di € 5.719,62, di cui una parte, pari ad € 1.110,42, già corrisposta alla creditrice a mezzo bonifici bancari, ed un'altra parte, pari ad € 4.609,20, richiesta a titolo di “CMOR”, ossia un corrispettivo da morosità accumulata e fatturato anche dal nuovo fornitore di energia elettrica (Enel Energia S.p.A.), sì come previsto dalla Delibera ARERA n. 593/2017;
- quanto proprio all'importo richiesto a titolo di CMOR, la parte opponente deduceva che l'opposta non avrebbe potuto reclamarne giudizialmente il pagamento, duplicando, dunque, tale voce di credito, ma avrebbe dovuto ricorrere al sistema indennitario previsto dalla Delibera ARG/elt n. 219/10;
Si costituiva in giudizio, in data 11.03.2022, la società Controparte_1
la quale impugnava e contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto introduttivo.
pagina 3 di 11 Nel merito la società convenuta-opposta deduceva:
- l'assenza di contestazione, ad opera di parte opponente, in merito al rapporto contrattuale e in ordine all'effettiva erogazione di energia, che, in ogni caso, doveva ritenersi provata in base alle rilevazioni del misuratore, da presumersi veridiche fino a prova contraria;
- che la parte opponente era una società di capitali e, in quanto tale, non rivestiva la qualità di consumatore, dovendosi invece ritenere che si trattasse di un soggetto particolarmente avveduto, con la conseguenza che il contratto, una volta sottoscritto, dovesse senza dubbio ritenersi valido ed efficace tra le parti, senza che si potesse invocare la particolare protezione prevista dalla legge a favore dei consumatori;
- quanto al CMOR, che si trattava di un indennizzo forfettario della morosità
(calcolato su stime di consumo relative ai due mesi di erogazione della fornitura) e che, dunque, non incideva sull'entità del pregresso insoluto, senza pregiudizio sul diritto della stessa opposta, precedente fornitore di energia, di agire giudizialmente, dato che, anzi, laddove il cliente finale avesse saldato la morosità, avrebbe comunque avuto diritto al rimborso dello stesso CMOR, così come previsto dalla Delibera 11/12/2009, All. Parte_3
191/09, sostituita dall'All. 1 alla Delibera n. 219/10, come Pt_4
modificato dalle Delibere nn. 99/2012/R/eel e 195/2012/R/eel;
- che, in ogni caso, essa opposta aveva ricevuto da Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito del sistema indennitario previsto dalla normativa di settore, la somma di € 4.609,20 a titolo di CMOR, somma che determinava la riduzione dell'importo controverso a soli € 7.443,57;
-che, quanto alla ulteriore somma di €. 1.110,42 versata dalla opponente mediante gli allegati bonifici bancari, la stessa era già stata portata, in parte, in compensazione con crediti pregressi maturati dalla opposta e, in parte, in compensazione con il credito portato dalle fatture n. 2123824 e n. 2145848,
pagina 4 di 11 per il pagamento delle quali era stato attivato il presente procedimento monitorio per importi inferiori al loro valore nominale.
Concludeva chiedendo così provvedersi:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, emesso da codesto Tribunale, per il minor importo di €.
7.443,57.; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di CP_1
nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al
[...]
pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_1 speciale della somma di €. 7.443,57, ovvero della CP_2 CP_2
maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo.”
Con ordinanza del 24-3-2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. per il minor importo di € 7.443,57, oltre interessi come liquidati in d.i., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 25.09.2023.
Con le proprie note ex art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c. la Controparte_1
chiedeva emettersi ordine ex art. 210 c.p.c. affinché venisse ordinato alla parte opponente l'esibizione del registro delle fatture passive relative agli anni 2020 e 2021.
La parte opponente, invece, con le proprie note ex art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c., chiedeva ammettersi prova testimoniale.
Con ordinanza del 25/09/2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie di ambo le parti e rinviava la causa alla successiva udienza del 16.01.2025, poi pagina 5 di 11 sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127-ter cpc, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione è parzialmente fondata, entro i limiti di quanto si dirà a breve.
Il rapporto per cui è causa è da qualificarsi come contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c., avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica.
Tale contratto è a forma libera, non essendo prescritta dalla legge l'osservanza della forma scritta né ad probationem, né ad substantiam (per tutte: Cass. Civ., 20267/2023).
In tema di prova dei consumi elettrici e del conseguente credito a favore del somministrante, deve ritenersi che «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi» (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 18/10/2023, n. 28984; conforme, ex multis, Cass. Civ.,
17401/2024).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva che la parte opponente non ha contestato né la conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica alla base del credito ingiunto, né l'effettiva erogazione di energia, sì come registrata con le misurazioni indicate nelle fatture agli atti del fascicolo della fase monitoria.
pagina 6 di 11 Può, pertanto, ritenersi che tali fatti siano pacifici tra le parti, senza necessità di assunzione di prova al riguardo, in base al disposto dell'art. 115, c. I, c.p.c., alla stregua del quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».
Accertata, dunque, l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto e l'effettiva erogazione di energia elettrica ad opera della società opposta, deve, a questo punto, vagliarsi l'eccezione, sollevata da parte opponente, concernente la pattuizione contrattuale che dà luogo al meccanismo denominato “conto relax”, la quale, nella prospettazione dell'opponente medesima, non risulterebbe chiara per il cliente, che non avrebbe avuto modo di verificare ed eventualmente rinegoziare la soglia stabilita in partenza.
Sul punto, si rileva, innanzitutto, che il contratto di somministrazione censurato non è stato prodotto dalla parte opponente, ancorché, non solo, come si diceva, non è stata formulata alcuna contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto contrattuale, ma, invero, nemmeno è stata contestata l'accettazione, ad opera della della pattuizione in esame. Parte_1
Ebbene, così stando le cose, pare evidente che sarebbe stato onere di quest'ultima depositare il contratto in giudizio al fine di sostenere la propria eccezione concernente il cd. conto relax.
Sotto altro profilo, ad ogni modo, va rilevato che l'eccezione in esame appare estremamente generica, essendosi limitata la controparte a dedurre che la clausola contrattuale di cui si tratta non consentisse all'utente di verificare ed eventualmente rinegoziare la soglia di corrispettivo pattuita, senza nemmeno trascrivere i termini della clausola, né in alcun modo precisare, in concreto, donde derivi tale dedotta mancanza di chiarezza.
Alla luce di ciò, deve, dunque ritenersi che, essendosi formato, anche sulla pattuizione in esame, il consenso delle parti, essa sia del tutto valida ed efficace tra le stesse.
pagina 7 di 11 Quanto alla dedotta sanzione che, nella prospettazione della parte opponente, sarebbe stata inflitta alla società opposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato proprio in riferimento alla clausola contrattuale di cui si tratta, ritenuta pratica commerciale scorretta, si rileva, innanzitutto, che l'adozione di tale provvedimento sanzionatorio non è stato documentato dalla parte opponente. In secondo luogo, si osserva che l'avvenuta irrogazione della sanzione rileva, in ipotesi, solo sotto il profilo amministrativo, non inficiando la validità ed efficacia della fattispecie negoziale.
Peraltro, la disciplina contenuta negli artt. 21 ss. D.lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), riguardante le pratiche commerciali scorrette, suscettibili di sanzioni da parte della summenzionata Autorità garante, è espressamente applicabile unicamente ai rapporti tra professionisti e consumatori, come definiti all'art. 3 dello stesso decreto. E proprio in ordine alla definizione di consumatore, si ritiene che essa «deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione»
(così, da ultimo, Trib. MA, 9561/2022). Nel caso di specie, la stessa società opponente, con l'atto introduttivo, ha espressamente dedotto che il contratto di fornitura elettrica per cui è causa è stato da essa concluso nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, essendo destinato all'approvvigionamento dell'esercizio commerciale denominato “Caffineria Food & Drink”. Pertanto, l'invocata sanzione dell'Autorità garante non avrebbe comunque sortito effetti in riferimento ai rapporti tra la società opposta e i propri clienti “professionisti”, tra cui l'opponente, la quale neppure può invocare a proprio favore la speciale protezione prevista dalla normativa consumeristica.
Deve essere, invece, accolta l'eccezione, sempre sollevata da parte opponente, concernente il quantum debeatur.
La stessa parte opposta, infatti, ha dichiarato nella presente fase di opposizione di aver ricevuto da Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito del pagina 8 di 11 sistema indennitario previsto dalla normativa di settore, la somma di €
4.609,20 a titolo di CMOR.
Invece, quanto alla ulteriore somma di €. 1.110,42 versata dalla opponente mediante gli allegati bonifici bancari, secondo la tesi dell'opposta, la stessa sarebbe già stata portata, in parte, in compensazione con crediti pregressi maturati dalla opposta e, in parte, in compensazione con il credito portato dalle fatture n. 2123824 e n. 2145848, per il pagamento delle quali è stato attivato il presente procedimento monitorio per importi inferiori al loro valore nominale. Parte opponente, nelle note di udienza depositate il 15-3-2022, ha dedotto che le fatture pregresse citate da controparte (in relazione alle quali l'opposta avrebbe operato, in parte, la compensazione con le somme versate mediante i bonifici bancari sopra menzionati) sarebbero fatture emesse in pieno periodo di restrizioni sanitarie disposte a seguito della pandemia da
Covid-19, con conseguenti ripercussioni sulla attività economica delle imprese.
Si osserva che non vi è prova di un nesso di causalità tra l'inadempimento di parte opponente e l'osservanza delle misure di contenimento disposte per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, effettivamente, l'importo oggetto del decreto ingiuntivo deve essere ridotto a soli € 7.443,57.
Conseguentemente, la opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 7443,57, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002 su tale importo dalla scadenza e fino al saldo.
In ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione
(che si apre con l'opposizione) fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato tenendo conto dell'esito finale del giudizio.
pagina 9 di 11 Sulla base di tale assunto, la costante giurisprudenza afferma, allora, che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto-opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr.: Corte appello Napoli, sez. VIII, n. 2977/2024;
Corte appello Napoli, sez. VIII, n. 3727/2022; Tribunale Milano, sez. XIII, n.
13/2020; Tribunale Bari, sez. II, n. 975/2014; Cass., sez. III, n. 14764/2007).
Conseguentemente, il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, nel caso di specie: da un lato, la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, posto che, ove la somma chiesta con il ricorso monitorio sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr.: Cass., sez. I, n.
19120/2009); dall'altro lato, le spese di lite della fase monitoria restano a carico della parte opponente-ingiunta, secondo quanto già disposto nel decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. Accoglie l'opposizione, entro i limiti di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 7564/2021;
pagina 10 di 11 2. condanna la opponente al pagamento, in favore di parte Parte_1 opposta, della somma di € 7.443,57, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento di opposizione;
4. condanna l'opponente al rimborso in favore di parte Parte_1
opposta delle spese della fase monitoria, liquidate nella somma di euro
145,50 per spese ed euro 540,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 9-4-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 11 di 11