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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9652/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DI GENOVA ALESSANDRO e Parte_1
avv. CICCARELLI RAFFAELE come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO e avv. MARZOCCHELLA AMODIO come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 2.4.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi la non ripetibilità della somma di € 1426,68 oggetto della richiesta di restituzione indicata nella nota del 27.2.2023 sulla pensione in CP_1
godimento a seguito dei redditi dichiarati nell'anno 2020.
A fondamento della domanda è stato dedotta l'assenza di dolo nella percezione e la conoscenza da parte dell'Istituto dei redditi da pensione percepiti nel 2020.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che: CP_1
- i redditi del ricorrente 2020 avevano comportato il ricalcolo della prestazione e la conseguente riduzione dell'importo dell'assegno, in quanto redditi da lavoro autonomo ed acquisiti dall'Agenzia dell'Entrate e la conseguente riduzione dell'importo dell'assegno per gli anni seguenti, facendo sorgere d'indebito in questione;
- il ricorrente non aveva “inviato alcuna dichiarazione reddituale attraverso la campagna RED per l'anno 2021 - reddito di riferimento 2020 - ma la sua dichiarazione reddituale è stata visionata dal sito Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate”;
- il ricorrente risultava aver percepito pagamenti per importi superiori a quelli dovuti, per una differenza di poco inferiore ai 50 € mensili, scaturita dall'acquisizione dai dati dell'Agenzia delle Entrate dei redditi per l'anno 2020, per un importo totale di € 1.426,68.
2. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma di € 1426,68 oggetto della richiesta di restituzione indicata nella nota del 27.2.2023 per il periodo da gennaio 2021 a CP_1 gennaio 2023 a titolo di assegno sociale ed a seguito all'acquisizione d'ufficio della dichiarazione reddituale per l'anno 2020 che il ricorrente aveva omesso di comunicare.
Va osservato in generale che, relativamente all'onere della prova gravante sul ricorrente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di indebito, anche previdenziale, “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. n. 18046/10). Nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, poiché l'irripetibilità costituisce un limite "esterno" dell'altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l'art. 2697 secondo comma, c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti (nella specie condizioni reddituali) normativamente previsti per la percezione della prestazione nella misura rivendicata.
Pertanto, l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito grava sul ricorrente: tale onere non è stato assolto.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente, oltre a non contestare il documentato superamento del limite reddituale dedotto dall ed a limitarsi di CP_2
aver percepito in buona fede la prestazione, non ha prodotto alcuna specifica documentazione reddituale volta a dimostrare la propria situazione reddituale né ha provato di averli comunicati all' In sintesi, non è stata depositata alcuna CP_1
documentazione idonea a contrastare l'assunto di parte ricorrente sulla percezione dei redditi ulteriori da lavoro autonomo (cfr. certificazione di redditi da lavoro autonomo in atti alla produzione dell' . CP_1
Né può invocarsi il principio della buona fede nella fattispecie in esame.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n.
412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”.
Per le considerazioni sin qui svolte, la domanda di accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito assistenziale va rigettata.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili avendo parte ricorrente depositato l'autodichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Aversa, 3.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo