Articolo 45 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 50Articolo 46
Versione
14 aprile 1968
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Versione
6 aprile 1995
Art. 45.
I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali. In relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45 , 46 , 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ".
Entrata in vigore il 6 aprile 1995
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