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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Porcino - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino, 1 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- LIQUIDAZONE REG n. 2017-3T-001308-000-001202201 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5217/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE ON IA ZI ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzione n. 2017/3T/001308/000/001/2022/011, notificato in data 24.10.2024 da Agenzia delle Entrate.
Deduce che l'avviso riguarda un contratto di locazione cessato per intervenuto sfratto, ritualmente pronunciato dal Tribunale di Reggio Calabria e registrato presso la sede dell'Agenzia delle Entrate.
Quindi espone di aver proposto istanza di autotutela inviata in data 15.11.2024, facendo presente che l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, per atto di accertamento riferito anche all'annualità antecedente a quella in contestazione, aveva provveduto alla cancellazione della richiesta di pagamento, prendendo atto dell'intervenuto sfratto ritualmente registrato.
Evidenzia, perciò, che l'atto in oggetto è privo di motivazione, tenuto conto che il contratto di locazione cui si riferisce era cessato per intervenuto sfratto già nell'anno 2019.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando che con atto di autotutela dell'8/11/2024 (data successiva alla notifica dell'atto impugnato) aveva provveduto all'annullamento dell'accertamento, riconoscendo che il contratto di locazione era cessato in data 01/02/2018.
L'Agenzia, quindi, ha chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di controparte.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto rappresentato dalla resistente può essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Porcino - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino, 1 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- LIQUIDAZONE REG n. 2017-3T-001308-000-001202201 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5217/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE ON IA ZI ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzione n. 2017/3T/001308/000/001/2022/011, notificato in data 24.10.2024 da Agenzia delle Entrate.
Deduce che l'avviso riguarda un contratto di locazione cessato per intervenuto sfratto, ritualmente pronunciato dal Tribunale di Reggio Calabria e registrato presso la sede dell'Agenzia delle Entrate.
Quindi espone di aver proposto istanza di autotutela inviata in data 15.11.2024, facendo presente che l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, per atto di accertamento riferito anche all'annualità antecedente a quella in contestazione, aveva provveduto alla cancellazione della richiesta di pagamento, prendendo atto dell'intervenuto sfratto ritualmente registrato.
Evidenzia, perciò, che l'atto in oggetto è privo di motivazione, tenuto conto che il contratto di locazione cui si riferisce era cessato per intervenuto sfratto già nell'anno 2019.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando che con atto di autotutela dell'8/11/2024 (data successiva alla notifica dell'atto impugnato) aveva provveduto all'annullamento dell'accertamento, riconoscendo che il contratto di locazione era cessato in data 01/02/2018.
L'Agenzia, quindi, ha chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di controparte.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto rappresentato dalla resistente può essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).