Sentenza 2 ottobre 1989
Massime • 2
Nel sistema della legge 15 luglio 1966 n. 604 - anche in relazione all'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1970 n. 300, che, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, completa la disciplina del licenziamento sotto il profilo disciplinare - l'adozione di tale provvedimento non esige che in esso siano ripetuti i motivi già enunciati nella lettera di contestazione richiamata dal datore di lavoro recedente, atteso il collegamento fra la comunicazione del recesso e la detta contestazione, finalizzata a consentire al lavoratore la proposizione di eventuali discolpe, e tenuto conto che la norma del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 non prevede che l'atto di licenziamento, in sè, contenga l'enunciazione dei motivi, prescrivendo che questi siano comunicati ove il lavoratore ne abbia fatto formale richiesta.*
Il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro - e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta che per l'Esercizio del potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (il quale trova già la sua fonte negli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) occorrano in ogni caso la inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare e la affissione del medesimo, non essendovi necessità di tali presupposti in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o non penalmente sanzionato) risiede non già nelle Disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore bensì nella coscienza sociale quale minimum etico. Consegue che in caso di licenziamento in tronco intimato per violazioni di tale tipo - la cui individuazione (nella specie, appropriazione di somme da parte di esattori di pedaggi autostradali) è rimessa all'esclusivo apprezzamento del giudice del merito - non ricorre un'ipotesi di nullità formale del licenziamento e, quindi, di esonero del lavoratore dall'Onere d'impugnazione nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966. ( V 5974/88, mass n 460414; ( V 4823/87, mass n 453461).*
Commentario • 1
- 1. Licenziamento disciplinare in caso di violazione di regole di convivenza civileAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/1989, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1989 |
Testo completo
Nel sistema della legge 15 luglio 1966 n. 604 - anche in relazione all'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1970 n. 300, che, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, completa la disciplina del licenziamento sotto il profilo disciplinare - l'adozione di tale provvedimento non esige che in esso siano ripetuti i motivi già enunciati nella lettera di contestazione richiamata dal datore di lavoro recedente, atteso il collegamento fra la comunicazione del recesso e la detta contestazione, finalizzata a consentire al lavoratore la proposizione di eventuali discolpe, e tenuto conto che la norma del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 non prevede che l'atto di licenziamento, in sè, contenga l'enunciazione dei motivi, prescrivendo che questi siano comunicati ove il lavoratore ne abbia fatto formale richiesta.*