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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I IT
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di IT in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 3 settembre 2025, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e vertente
TRA
avente sede legale in Blera (VT), Vicolo dei Telai n. 3, codice Parte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IT , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante signora , nata a [...] il Controparte_1
22.03.1983, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro de CodiceFiscale_1
Cristofaro, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Grisi , che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla citazione
.
OPPONENTE
E
società unipersonale, avente sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri Controparte_2
n. 1, per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, Controparte_3
, con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, in forza di procura speciale del 13.01.2022,
[...] rep. 146062, racc. 37972, autenticata dal Notaio Dott. , registrata a Milano DP II Persona_1 in data 14.01.2022, in persona del procuratore speciale avv. nato a [...] il Controparte_4
25.5.1973, codice fiscale , giusta procura conferita dal Dott. CodiceFiscale_3 [...] nella sua qualità di Consigliere della in forza di delibera del CP_5 Controparte_6
Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, con sottoscrizione autenticata il 25.05.2020 dal Dott.
, notaio in Milano, rep. n. 142719 - racc. n. 36506, registrata a Milano DP II il 27.05.2020, Per_1 al n. 35001, serie 1T, elettivamente domiciliata in Catania, Via Teramo n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Grazia Gugliotta (codice fiscale , posta elettronica certificata CodiceFiscale_4
(tele/fax 095-7465177), che la rappresenta e difende in Email_1 virtù di procura rilasciata in calce all'atto di precetto notificato il 4.1.2023.
OPPOSTA Oggetto: opposizione a precetto in materia di mutuo fondiario.
IN FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione al precetto notificatole, quale terza datrice di Parte_1 ipoteca, da per il pagamento di € 302.124,28 in forza di contratto di mutuo Controparte_2 fondiario del 2.3.2016, a rogito del notaio dott. , Rep. 62.736, Racc. n. 28.613, con Persona_2 cui la aveva concesso la somma di Controparte_7
€ 270.000,00 alla società garantita dall'odierna opponente fino a concorrenza Parte_2 della somma di € 540.000,00, da restituire in anni 20 mediante il pagamento di n. 240 rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi al tasso specificato in contratto.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
1. il difetto di legittimazione attiva della per Controparte_2 mancata dimostrazione della titolarità del credito;
2. l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva;
3.
l'omessa menzione, nel precetto, del bene dell'opponente che si intendeva espropriare;
4. l'inidoneità del mutuo fondiario a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 cpc poiché la somma di denaro non era stata consegnata, ma trasferita su un conto infruttifero e l'atto di erogazione non aveva rivestito la forma di atto pubblico;
5. l'illegittimità del vincolo ipotecario e dell'espropriazione forzata in ragione della notevole sproporzione tra il valore di mercato dei beni e il credito garantito;
6. la nullità del mutuo per violazione delle norme bancarie sulla trasparenza (art. 117 TUB) e per l'indeterminatezza dell'oggetto in ragione della mancata pattuizione sia del regime finanziario di capitalizzazione applicato sia della metodologia di ricalcolo della rata periodica, che peraltro aveva comportato l'applicazione di interessi anatocistici derivanti dal sistema di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta.
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opponente ha chiesto la declaratoria di nullità del precetto e del titolo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca volontaria ovvero la sua restrizione, con il favore delle spese.
Nella resistenza dell'opposta che aveva chiesto, senza esservi autorizzata, la chiamata in causa di
Banca Lazio Nord in relazione alle censure inerenti al contratto di mutuo, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 settembre 2025.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata.
3. In merito alla legittimazione attiva della cessionaria si osserva che il contratto di mutuo fondiario in origine è stato stipulato dalla con la Parte_2 Controparte_7 che il 2 dicembre 2016, con atto a rogito notaio Rep. n.
[...] Persona_3
85728 Racc. n. 27832, tale si è fusa con la CP_7 Controparte_8
dando vita alla e di
[...] Controparte_8 Controparte_9
; che con successivo atto di fusione del 21 novembre 2018, a rogito notaio
[...] ep. N. 87320 Racc. n. 28967, il predetto Istituto di credito si è fuso con la Per_3 [...] costituendo la società cooperativa per azioni Controparte_10 denominata "Banca Lazio Nord Credito Cooperativo . Controparte_10 La Banca Lazio Nord il 1° dicembre 2021 ha ceduto alla tutti i crediti (per capitale, Controparte_2 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i “Crediti”).
Della cessione in blocco è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del giorno
11 dicembre 2021 prodotto in atti.
Orbene, tale avviso non è sufficiente poiché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 costituisce un adempimento che esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che non prova l'esistenza del negozio da cui deriva il trasferimento della posizione giuridica soggettiva (ex multis Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez.
1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016), tuttavia la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'evidenziare che la prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario.
Nella specie tal indizi sono integrati dalla data del contratto di mutuo fondiario, che è compreso nella forbice temporale a cui si riferiscono i crediti ceduti indicati nell'avviso nonché dal possesso, da parte della del contratto di mutuo fondiario con relativo piano di ammortamento e dalla Controparte_2 dichiarazione del creditore cedente, Banca Lazio Nord, dell'avvenuto trasferimento del contratto di mutuo fondiario del 2.3.2016, del conto corrente e della ipoteca volontaria in favore dell'opposta.
La considerazione di tale dichiarazione è legittima poiché essa non assume valore di prova scritta del contratto in contrasto con l'art. 2721 c.c., come preteso dall'opponente, ma integra un ulteriore indizio della titolarità del credito in capo alla cessionaria, derivante dal fatto che la Banca Lazio Nord non avrebbe alcuno specifico interesse a dichiarare di aver trasferito una propria posizione giuridica soggettiva in favore di terzi se ciò non corrispondesse alla realtà.
Pertanto, deve concludersi che l'insieme degli elementi indiziari predetti sono sufficienti a dimostrare la legittimazione attiva della Controparte_2
4. Venendo al merito sono infondate sia l'eccezione afferente la mancata notifica del titolo esecutivo, che risulta notificato a mani di quale legale rappresentante della Controparte_1 [...] il 4 gennaio 2023 unitamente al precetto (come attestato dalla relata di notifica redatta Parte_1 dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche di IT), sia l'eccezione di incompletezza dello stesso precetto poiché esso, a differenza di quanto dedotto dall'opponente, reca la specifica descrizione degli immobili concessi in garanzia dal terzo e sui quali il creditore procedente intende soddisfare le proprie pretese e li identifica mediante i dati catastali (NCEU del Comune di Blera foglio
29, part. 421 sub. 5, 4 e 3) corrispondenti a quelli contenuti nell'atto di ipoteca volontaria.
5. Venendo all'efficacia esecutiva del mutuo, l'opponente la contesta per mancanza di traditio del denaro poiché la somma è stata depositata in un conto corrente infruttifero da svincolare solo dopo l'iscrizione di ipoteca volontaria e tale svincolo non è avvenuto nelle stesse forme, ovvero mediante stipula di atto pubblico, del contratto di mutuo.
La tesi è priva di pregio poiché il contratto di mutuo integra il titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario anche solo mediante il conseguimento della giuridica disponibilità dell'importo, quale equipollente della
"traditio", che si configura anche nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo mediante costituzione di un deposito infruttifero a garanzia dell'adempimento delle altre obbligazioni previste dal contratto. (Cass. Ord.
25632/2017).
Queste ultime obbligazioni, quale quella assunta nella specie di iscrivere ipoteca volontaria a garanzia della restituzione del capitale, integrano patti accessori di carattere atipico con funzione di garanzia del contratto, rafforzando l'obbligo restitutorio che sorge già con la stipula del mutuo e proprio per questo non rileva né inficia l'efficacia esecutiva del mutuo il fatto che lo svincolo della somma non avvenga con le stesse formalità del contratto (cfr Cassazione a sezioni unite n. 5968 del 2025).
Orbene, nell'atto di mutuo di cui è causa redatto dal notaio viene dato atto che la somma di Per_2
€ 270.000 è erogata dalla banca alla parte mutuataria contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di mutuo e versata in un conto infruttifero a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo di iscrivere ipoteca sicché fin dalla stipula il mutuatario ha avuto la disponibilità giuridica della somma con conseguente sorgere del suo obbligo restitutorio, a nulla rilevando, come si è detto, la modalità con cui poi è avvenuto lo svincolo del denaro.
6. Venendo alla questione afferente alla indeterminatezza del mutuo per mancata indicazione del piano finanziario applicato e alla violazione del divieto di anatocismo, derivante dal sistema di ammortamento cosiddetto alla francese con regime di capitalizzazione dell'interesse composto, occorre prendere le mosse dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 15130/2024, che ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che il suddetto regime di ammortamento alla francese non produce alcun anatocismo.
In tali casi il piano finanziario è strutturato in modo tale che le rate di rimborso siano costanti nel tempo;
in particolare “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante
e l'ammontare della quota interessi.” Ciò comporta che la quota di interessi viene calcolata da subito sull'intero capitale, analogamente a quanto avviene nel piano di ammortamento cosiddetto all'italiana, mentre il maggior carico di interessi
“non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi…. ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”
Pertanto, nel sistema di ammortamento alla francese il maggior costo deriva non dalla produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che il capitale viene restituito più lentamente.
Neppure può affermarsi che tale sistema comporti violazione della normativa sulla trasparenza bancaria poiché il contratto di mutuo in atti, a cui è allegato il piano di ammortamento, indica condizioni di rimborso del prestito, precisando la tipologia di ammortamento alla francese, il numero delle rate di rimborso, pari a 240, la loro periodicità mensile e l'importo di ciascuna pari a € 1.547,92, nonché i tassi di interessi e le spese applicati.
D'altronde, come chiarito dalla la sentenza a sezioni unite sopra ricordata “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120- novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento”.
Pertanto, la precisazione delle condizioni del prestito ovvero dell'importo finanziato, del numero e della composizione delle rate costanti e delle spese è sufficiente per consentire al consumatore, attraverso una semplice operazione matematica, di verificare la convenienza dell'affare e la adattabilità di esso alle proprie specifiche esigenze sicché può dirsi integrata la ratio degli obblighi di trasparenza bancaria, che sono imposti proprio al fine di consentire di valutare in concreto l'effettiva portata dell'obbligo assunto, a prescindere dall'applicazione di complesse formule matematiche.
Pertanto, deve concludersi che la trasparenza e certezza contrattuale sia stata adeguatamente soddisfatta dall'indicazione, nel contratto, dell'importo finanziato, della periodicità del rimborso, del numero e dell'importo delle rate, così che una semplice sommatoria consentiva di valutare l'impegno assunto.
7. Venendo infine alla domanda di riduzione dell'ipoteca, l'opponente la fonda sull'articolo 39, comma 5,
TUB che consentirebbe la suddetta riduzione nel caso in cui vi sia stato parziale pagamento del debito ovvero i beni rimanenti dopo la riduzione costituiscano una garanzia sufficiente.
Tale lettura alternativa del disposto normativo non può essere condivisa poiché l'articolo 39 comma 5
TUB recita "i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, le due ipotesi contemplate dalla norma (riduzione della somma iscritta a garanzia e restrizione dei beni vincolati) si fondano entrambe sullo stesso “presupposto che il debito originario sia stato estino almeno per un quinto. Ciò si evince dall'avverbio "ancora" che figura nella seconda disposizione che non può che essere letto in connessione con la prima presupponendo che, per potere essere ancora dovute, le somme inizialmente poste a debito siano state appunto ridotte;
trova sviluppo nell'assetto grafico della norma che non è contenuta in un comma isolato, ma segue al primo inciso contenente la condizione della riduzione della quinta parte del debito;
e riscuote decisiva conferma sul piano logico non avendo senso che alla restrizione dell'ipoteca si possa procedere in difetto di una riduzione dell'ammontare delle somme iscritte a garanzia, ovvero della riduzione del debito originario appunto nella misura di un quinto, tanto più considerando che la prestazione della garanzia, rispetto alla quale la restrizione dovrebbe rendersi efficace, è di regola commisurata all'entità del debito che deve garantire, sicché non sarebbe concepibile una riduzione di essa svincolata dalla riduzione del debito iniziale.” (Cass. ordinanza n. 13812 del 02/05/2022).
Pertanto, non essendo stato neppure allegato il parziale pagamento del debito, la domanda di riduzione non può validamente fondarsi sul disposto dell'art. 39 TUB.
Peraltro, va osservato che dalla perizia di stima elaborata su incarico del giudice dell'esecuzione immobiliare (risalente al 2024) emerge che le prospettive di utile collocamento dei beni sul mercato sono mediocri sicché, nonostante il valore di stima indicato, è ragionevole ritenere che la suddetta collocazione debba avvenire mediante una riduzione del prezzo su cui il creditore potrà rivalersi.
Pertanto, anche la domanda riduzione dell'ipoteca deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, senza condanna ex art. 96 cpc di cui non ricorrono i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 12.046,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in IT il 6 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi