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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2912/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2912/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI HE
e
GI SI (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
DI HE
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 09/07/2006 e che dalla loro unione è nato il figlio il 28/10/2007. Per_1
Con provvedimento in data 15/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04/12/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 04/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
GI SI, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 09/07/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 141 P.2 Serie A anno 2006. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La dimora coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata nel Comune di Livorno in viale Don Bosco n. 98 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Pt_1 convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto la propria autosufficienza economica.
3) Il sig. SI sposterà la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in Livorno in via Liverani n. 3.
4) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso. Questi Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna con residenza presso la stessa in Livorno viale Don Bosco n.98; Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà (o rincaserà autonomamente avendo in uso il motociclo) presso la sua dimora, comunque, entro le ore 23:00. Al momento tenuto conto che lo SI vive con la madre non si prevedono pernotti presso la loro casa a me che non vengano dalla volontà del figlio. b) avendo ormai quasi raggiunto la maggiore età ed essendo dotato di completa autonomia nel disbrigo delle sue faccende quotidiane, a sua discrezione, il figlio potrà incontrare il padre anche durante la settimana, nonché pranzare, cenare o pernottare presso la sua dimora, fermo restando l'obbligo del padre di comunicare alla madre le intenzioni del figlio anche via messaggistica istantanea. c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. 6) Per quanto riguarda l'aspetto economico i genitori concordano quanto segue: a) il sig. SI, a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio , verserà Per_1 alla sig.ra la somma mensile di €. 350,00, assegno che sarà aggiornato di Pt_1 anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno dovrà essere corrisposto con bonifico bancario sul conto della sig.ra entro il 5 di ogni mese. Per Pt_1
l'individuazione delle stesse si fa riferimento alle “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” di cui alle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017. b) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% seguendo le Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 relativamente alle voci “Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione”, “Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori”, “Modalità di rimborso al genitore anticipatario”.
7) L'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100% .
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato in nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
9) Il conto corrente acceso presso Banco di Lucca e del Tirreno CC1054026018 dove è appoggiato il mutuo sulla casa sita in viale Don Bosco n. 98 attualmente cointestato, resterà intestato solo al Sig. SI e la sig.ra procederà con le Pt_1 pratiche per la rimozione dell'intestazione, dichiarando di non avere nulla a che pretendere sul suddetto conto.
10) La sig. i impegna entro il 5 di ciascun mese a versare il 50% della rata del Pt_1 mutuo sul suddetto conto che sarà intestato al solo sig. SI come segue, stante l'aumento della rata a partire da ottobre 2026: a) la somma di €. 331,10 fino alla rata di settembre 2026 b) la somma di €. 352,55 a partire da ottobre 2026 e fino alla scadenza del mutuo stesso
11) Le rate del finanziamento Findomestic contratto dalla sig.ra nell'interesse Pt_1 del figlio verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i due coniugi. Per_1
Il sig. SI si impegna a versare entro il 15 di ciascun mese il 50% della rata del prestito sul conto intestato alla sig.ra corrispondente alla somma di €. Pt_1
116,40.
12) L'autovettura FIAT 500 targata ER788HZ di proprietà del sig. SI verrà ceduta in comodato alla sig.ra e la relativa polizza assicurativa verrà pagata da Pt_1 quest'ultima;
13) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi, allo stato attuale, percepiscono adeguati redditi propri. 14) I coniugi dichiarano che nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro in relazione a quanto vicendevolmente pagato, corrisposto o adempiuto in costanza di affectio coniugalis.
Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 09/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2912/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI HE
e
GI SI (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
DI HE
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 09/07/2006 e che dalla loro unione è nato il figlio il 28/10/2007. Per_1
Con provvedimento in data 15/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 04/12/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 04/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
GI SI, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 09/07/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 141 P.2 Serie A anno 2006. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La dimora coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata nel Comune di Livorno in viale Don Bosco n. 98 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Pt_1 convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto la propria autosufficienza economica.
3) Il sig. SI sposterà la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in Livorno in via Liverani n. 3.
4) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso. Questi Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna con residenza presso la stessa in Livorno viale Don Bosco n.98; Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà (o rincaserà autonomamente avendo in uso il motociclo) presso la sua dimora, comunque, entro le ore 23:00. Al momento tenuto conto che lo SI vive con la madre non si prevedono pernotti presso la loro casa a me che non vengano dalla volontà del figlio. b) avendo ormai quasi raggiunto la maggiore età ed essendo dotato di completa autonomia nel disbrigo delle sue faccende quotidiane, a sua discrezione, il figlio potrà incontrare il padre anche durante la settimana, nonché pranzare, cenare o pernottare presso la sua dimora, fermo restando l'obbligo del padre di comunicare alla madre le intenzioni del figlio anche via messaggistica istantanea. c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. 6) Per quanto riguarda l'aspetto economico i genitori concordano quanto segue: a) il sig. SI, a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio , verserà Per_1 alla sig.ra la somma mensile di €. 350,00, assegno che sarà aggiornato di Pt_1 anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno dovrà essere corrisposto con bonifico bancario sul conto della sig.ra entro il 5 di ogni mese. Per Pt_1
l'individuazione delle stesse si fa riferimento alle “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” di cui alle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017. b) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% seguendo le Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 relativamente alle voci “Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione”, “Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori”, “Modalità di rimborso al genitore anticipatario”.
7) L'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100% .
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato in nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
9) Il conto corrente acceso presso Banco di Lucca e del Tirreno CC1054026018 dove è appoggiato il mutuo sulla casa sita in viale Don Bosco n. 98 attualmente cointestato, resterà intestato solo al Sig. SI e la sig.ra procederà con le Pt_1 pratiche per la rimozione dell'intestazione, dichiarando di non avere nulla a che pretendere sul suddetto conto.
10) La sig. i impegna entro il 5 di ciascun mese a versare il 50% della rata del Pt_1 mutuo sul suddetto conto che sarà intestato al solo sig. SI come segue, stante l'aumento della rata a partire da ottobre 2026: a) la somma di €. 331,10 fino alla rata di settembre 2026 b) la somma di €. 352,55 a partire da ottobre 2026 e fino alla scadenza del mutuo stesso
11) Le rate del finanziamento Findomestic contratto dalla sig.ra nell'interesse Pt_1 del figlio verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i due coniugi. Per_1
Il sig. SI si impegna a versare entro il 15 di ciascun mese il 50% della rata del prestito sul conto intestato alla sig.ra corrispondente alla somma di €. Pt_1
116,40.
12) L'autovettura FIAT 500 targata ER788HZ di proprietà del sig. SI verrà ceduta in comodato alla sig.ra e la relativa polizza assicurativa verrà pagata da Pt_1 quest'ultima;
13) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi, allo stato attuale, percepiscono adeguati redditi propri. 14) I coniugi dichiarano che nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro in relazione a quanto vicendevolmente pagato, corrisposto o adempiuto in costanza di affectio coniugalis.
Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 09/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra