Decreto cautelare 1 luglio 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02842/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2025, proposto da -OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno del figlio -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della graduatoria degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 2023 del Comune di Giugliano in Campania, dalla quale risulta che il sig. -OMISSIS-, identificato con il n. di protocollo della domanda n. -OMISSIS-, è stato ritenuto “ammesso non finanziabile”;
- della “D.D. n. Detset” -OMISSIS- avente ad oggetto “ FNA 2023 - Programma Regionale assegni di cura - approvazione graduatoria ammessi al beneficio. Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- ”, dalla quale risulta che il sig. -OMISSIS-, identificato con il n. di protocollo della domanda n. -OMISSIS- è stato ritenuto “ammesso non finanziabile”;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali, e/o comunque connessi anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria ivi compresi quelli inerenti all’attività istruttoria e l’attribuzione dei relativi punteggi, nonché, per quanto di ragione, l’avviso pubblico dell’Ambito 14 avente ad oggetto il “ Programma regionale di assegni di Cura ex DGR 121/23 - FNA 2022-2024 ” e la D.G.R.C. n. 121/2023, con gli allegati A e B;
- del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi con il quale, a partire dal gennaio 2025, le amministrazioni resistenti hanno interrotto l’erogazione dell’assegno di cura a -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso comunque lesivo dei diritti e degli interessi del minore, ivi incluso ogni eventuale atto di valutazione della posizione del minore mai comunicato e notificato;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere reinserito, anche in via cautelare, nell'elenco degli ammessi all’erogazione dell'assegno di cura come “ammesso e finanziabile” e, quindi, del diritto a continuare a percepire l'assegno di cura senza soluzione di continuità in quanto soggetto con disabilità gravissima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. IN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 27.06.2025 e depositato il 30.06.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che -OMISSIS- è persona diversamente abile, affetta da “disturbo dello spettro autistico, ascritto al livello 3 della classificazione del DSM”;
- che, per tale patologia, era stato riconosciuto “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) – indennità di accompagnamento” nonché “portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104”;
- che -OMISSIS- aveva usufruito del P.T.R.I. sostenuto dal “budget di salute” sino al 09.06.2022;
- che, a seguito di U.V.I. dell’11.07.2022, era stato ammesso al beneficio dell’erogazione dell’assegno di cura che aveva percepito sino a dicembre 2024;
- che, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, che aveva rettificato e sostituito la graduatoria approvata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, -OMISSIS- era rientrato tra gli “ammessi non finanziabili”.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione/falsa applicazione del Piano nazionale per la non autosufficienza triennio 22-24, della DGR 66 del 14/2/2023. Eccesso di potere ”.
Argomentava la parte ricorrente che l’assegno di cura è una misura economica finalizzata a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizione di disabilità grave/gravissima che necessitino di assistenza continua, per 24 ore al giorno, al fine di sostenere i familiari nel carico di cura e assistenza.
Allegava che l'assegno di cura rientra fra i cosiddetti “LEPS - livelli essenziali di prestazioni sociosanitarie”, definiti, sulla scorta dell'Accordo Stato-Regioni dell'agosto 2001, con D.P.C.M. del 29.11.2001, e ne concludeva che alcuna compressione delle prestazioni costituzionalmente garantite poteva essere giustificata da ragioni di carattere economico-finanziario.
Asseriva che l’esclusione di -OMISSIS- dal beneficio economico era avvenuta per effetto della violazione del quadro normativo descritto nello stesso motivo di ricorso.
2.2. “ Violazione artt. 2 e 3 del D.M. 26.12.2016 - Illegittimità e violazione della DGR 121/2023 ”.
Sosteneva la parte ricorrente che la graduatoria, così come stilata, non appariva comunque coerente con le griglie di valutazione dello stato invalidante, per come parametrate dal D.M. del 26.09.2016, laddove non esisteva alcuna priorità in ordine all'ammissione ai servizi sociosanitari a danno dei disabili gravissimi che richiedono cure e assistenza continua in misura pari, se non maggiore, a quella degli anziani non autosufficienti.
Argomentava che le ragioni di bilancio e/o di contenimento della spesa non possono prevalere sulle esigenze delle fasce deboli, anche alla luce della direttiva 2011/24/UE (in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera), in base alla quale gli Stati membri sono tenuti sul loro territorio a prestare ai cittadini un'assistenza sanitaria sicura, di qualità elevata, efficiente e quantitativamente adeguata, garantendo concretamente il rispetto di tali valori e assicurando un trattamento equo di tutti i pazienti, in base ai loro reali bisogni di assistenza sanitaria, piuttosto che in base alle esigenze di bilancio.
Asseriva che il ricorrente, in quanto disabile gravissimo, già beneficiario dell'assegno di cura, doveva necessariamente rientrare nella spesa storica che costituisce la base per la una richiesta di risorse adeguata a consentire alla Regione lo stanziamento necessario.
2.3. “ Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Illogicità e disparità di trattamento ”.
Sosteneva la parte ricorrente che l'assenza di criteri comprensibili, quanto all’esclusione degli aventi diritto all'assegno di cura, rendeva l’istruttoria viziata.
Evidenziava che, sebbene l’assegno di cura sia alternativo alle prestazioni domiciliari degli operatori sociosanitari, nel caso di specie esso si configura come l'unica forma di assistenza appropriata per il bisogno assistenziale specifico del minore autistico, giacché la figura dell'O.S.S. è inadeguata a soddisfare le esigenze della persona autistica.
Insisteva quindi per l’accertamento del diritto del minore a continuare a percepire l'assegno di cura, in quanto unica forma atta a garantire la necessaria assistenza.
2.4. “ Domanda di risarcimento del danno ”.
Sosteneva sussistere, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aquiliana della p.a., con particolare riferimento al danno da “perdita di chance” ravvisabile nella mancata somministrazione del beneficio economico, quantificabile nella misura delle mensilità perdute o in via equitativa.
3. Con memoria depositata in data 11.07.2025, si costituiva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania per opporsi – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza in data 16/22.12.2025, il Tribunale disponeva che l’amministrazione fornisse documentati chiarimenti circa i criteri in base ai quali era stata formata la graduatoria (in cui il ricorrente risultava collocato al posto -OMISSIS-), apparentemente determinata dal solo criterio dell’ISEE più basso.
5. In data 29.12.2025 il Comune depositava i chiarimenti richiesti.
6. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, il ricorso veniva discusso, come da verbale, e riservato per la decisione.
7. Le censure proposte nei motivi di ricorso possono essere esaminate nell’ordine di seguito illustrato.
Nel primo, nel secondo e nel terzo motivo si sostiene che il ricorrente sarebbe titolare di un diritto all’erogazione della prestazione finanziaria in questione, che non potrebbe subire alcuna compressione per effetto di ragioni di carattere economico-finanziario, poiché le ragioni di bilancio e/o di contenimento della spesa non potrebbero prevalere sulle esigenze delle fasce deboli.
Il Tribunale si è già espresso, in fattispecie analoga, nel senso che « il “diritto” all’assegno di cura da parte del disabile deve essere preventivamente "conformato" nella sua concreta articolazione dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U. ord. n. 2481 del 2023, T.A.R. PO, Sez. VI, 4 luglio 2023, n. 3997), essendo indubitabile che il suo concreto esercizio implichi l'intermediazione di poteri pubblicistici (…) anche in ragione dei fondi messi a disposizione dalla Regione » (T.A.R. Campania – PO, sez. IX, n. 6828 del 07/21.10.2025).
La Corte costituzionale ha ritenuto sul punto che « il nucleo minimo del diritto è un limite derivante dalla Costituzione e va garantito da questa Corte, anche nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di ordine finanziario: «[è] la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016; si vedano anche, ad esempio, le sentenze n. 152 del 2020, in materia di pensione di inabilità, e n. 309 del 1999, in materia di assistenza sanitaria all'estero). Invece, i LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento.
La distinzione tra LEP e nucleo minimo del diritto consente di non svuotare di senso la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.: infatti, se i due concetti coincidessero, tale norma attribuirebbe al legislatore statale il mero compito di esplicitare un vincolo già derivante dalle norme costituzionali sui diritti.
14.1.- In linea generale, i LEP rappresentano - come detto - il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili. Perciò, questa Corte ha sottolineato «la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli essenziali» (sentenza n. 169 del 2017) » (Corte cost. n. 192 del 03.12.2024).
Pertanto, avendo la parte ricorrente allegato che l’assegno di cura in questione rientri nei « “LEPS - livelli essenziali di prestazioni sociosanitarie”, definiti, sulla scorta dell'Accordo Stato-Regioni dell'agosto 2001, con D.P.C.M. del 29.11.2001 », e non avendo essa allegato (né tanto meno dimostrato) che l’assegno costituisca “nucleo minimo del diritto”, si deve concludere che l’erogazione delle somme per cui è causa sia legittimamente subordinata alle disponibilità finanziarie e di bilancio.
La censura in esame è quindi infondata, non potendosi affermare che il ricorrente sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione di quelle somme.
8. Nel secondo motivo di ricorso si censura, in sostanza, il criterio di preferenza, nell’assegnazione delle somme, che avrebbe privilegiato gli anziani non autosufficienti rispetto ai disabili gravissimi (come il ricorrente).
Si afferma in proposito nella relazione a firma del Dirigente del Settore “Servizi sociali, istruzione, sport, cultura, turismo” del Comune di Giugliano in Campania, in data 23.12.2025, depositata a seguito della suddetta ordinanza del Tribunale: « Circa i criteri di priorità in base ai quali è stata formulata la suddetta graduatoria, si rammenta che gli stessi sono stati individuati sulla base dell’art.6 dell’All.B della D.G.R.C n. 70/2024 “Criteri di priorità di ammissione al programma”, che recita testualmente:
“È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso)”.
Dunque, nell’Avviso pubblico “ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2023”, approvato con D.D. 451/2025 del 30.03.2025, la prima priorità è stata assegnata al soddisfacimento delle richieste
provenienti da persone con disabilità gravissima ».
Si rivela quindi infondata la censura secondo cui sarebbero stati privilegiati gli anziani non autosufficienti rispetto ai disabili gravissimi.
9. Quanto infine alla censura, contenuta nel terzo motivo di ricorso, secondo cui la decisione impugnata sarebbe affetta da carenza di istruttoria e di motivazione, stante l'assenza di criteri comprensibili, si osserva quanto segue.
Nella suddetta relazione si legge anche: « Ai sensi del comma 3 dell’Articolo “CRITERI DI PRIORITA’ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA” (…), si è reso, poi, NECESSARIO GRADUARE LE RICHIESTE A CAUSA DI UN NUMERO DI DOMANDE AMMISSIBILI SUPERIORE ALLE RISORSE DISPONIBILI e, pertanto, sono state CONSIDERATE LE CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE (SOCIO – ECONOMICHE) SVANTAGGIATE DEGLI ISTANTI.
Naturalmente si intendono per condizioni svantaggiate della persona, quelle del nucleo familiare di cui la stessa fa parte.
Tale valutazione è avvenuta attraverso l’esame combinato di due strumenti espressamente indicati
dall’Avviso:
a) la Scheda di Valutazione Sociale (Allegato C della S.VA.M.A. o S.VA.M.DI.): questa scheda, compilata dall’assistente sociale, fornisce un’analisi del contesto sociale e familiare, rilevando eventuali difficoltà relazionali, potenziali isolamenti o altre criticità sociali connesse alla condizione di disabilità;
b) l’Indicatore della situazione economica equivalente più basso: l’ISEE costituisce un parametro
oggettivo della situazione economica del nucleo familiare.
Cosicché, nello specifico, tutti gli ammessi al Programma Assegni di Cura di cui alla D.D. 1109/2025
sono disabili gravissimi (condizione sanitaria).
Tutti gli ammessi, inoltre, sono stati oggetto di valutazione sociale (SVAMA o SVAMDI, Scheda C) e presentano tutti situazioni di fragilità sociale che, per la loro unicità, non hanno consentito di affermare quale situazione fosse intrinsecamente “più grave” o “più importante” rispetto ad altre (condizione sociale).
Cosicché, rilevate e considerate equivalenti anche le condizioni sociali di tutti gli istanti disabili gravissimi (attestate dalla Scheda di Valutazione Sociale) il criterio di PRIORITÀ dell’ISEE PIÙ BASSO (condizione economica), di fatto, è diventato il criterio dirimente ».
Non è fondata quindi la censura secondo la quale non vi sarebbe un criterio comprensibile preordinato a stabilire una chiara priorità nella valutazione delle domande e nell’assegnazione delle risorse disponibili.
Non essendo stato esplicitamente contestato il criterio che attribuisce priorità all’ISEE più basso, si deve concludere per l’infondatezza della censura.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, unitamente alla domanda risarcitoria, non essendosi verificata la lesione ingiusta di alcuna situazione giuridica soggettiva della parte ricorrente.
11. La particolare delicatezza degli interessi coinvolti giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL EL Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
IN SC, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IN SC | GL EL Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.