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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1010/2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 22/10/1973 E
, C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 (CS) in data 12/02/1974 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. RAFFA MARIA CARMEN RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 28/05/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 5677/2023 del 26/05/2023 di questo Tribunale (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione sono nati i figli il 15.08.2005, oggi maggiorenne, Per_1 e il 08.08.2011, hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Per_2 matrimonio contratto in Castrovillari il giorno 04.09.2004, alle condizioni di divorzio indicate in ricorso e di seguito trascritte: Pag. 2 di 3
“I coniugi vivranno separati e liberi di scegliere la loro residenza ove vorranno, nel mutuo rispetto , dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o di residenza nell'interesse della prole;
1. I ricorrenti , concordemente, stabiliscono di impegnarsi per un indirizzo educativo univoco ed equilibrato nei confronti del minore nell'intento di garantirgli un adeguato e sereno sviluppo psicologico;
2. Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'attuale residenza della madre, nel rispetto della Legge n. 54 del 2006. Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale ed è rimesso ad entrambi il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il minore.
3. quanto alle modalità dell'esercizio dell'affidamento condiviso ed al diritto di visita i genitori concordano le seguenti condizioni:
• Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tre volte a settimana, nel pomeriggio, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, compatibilmente con gli orari scolastici e parascolastici di Questi nonché , a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera.
• Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni durante il periodo che i coniugi concorderanno entro il 30 giugno di ciascun anno.
• Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali e le altre (25 aprile, Ferragosto, 8 dicembre…) i coniugi, di comune accordo, stabiliranno, secondo il principio dell'alternanza , con quale genitore dovranno essere trascorse.
• Il minore, inoltre, trascorrerà con il padre il 19 marzo, festa del papà, ed il compleanno del padre nonchè ad anni alterni, con il papà e con la mamma il proprio compleanno, qualora non fosse possibile trascorrerlo insieme, anche se tali date coincideranno con un giorno in cui il minore sarebbe dovuto stare con l'altro genitore . Viceversa, il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della sig.ra il minore Pt_1 starà con la madre, anche se tali date coincideranno con un giorno in cui il figlio sarebbe dovuta stare con il padre;
4. Le parti concordano, inoltre, che il sig. , verserà, a titolo di assegno Parte_2 periodico di contributo per il mantenimento per il figlio minore la somma di euro € 250,00, e la somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento per la figlia studentessa universitaria fuori sede e, quindi la complessiva somma di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al Pt_1 contributo, nella misura del 50% , delle spese straordinarie in favore dei figli (visite medico specialistiche, cure dentistiche, ricreative e, comunque, quelle di cui alle linee guida dettate dal C.N.F.).
5. La sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento in proprio Pt_1 favore.
6. la sig.ra considerato il trasferimento in altra abitazione con i figli, Pt_1 provvederà all'asporto, dalla ex casa coniugale, dei mobili e delle suppellettili di sua proprietà entro il 31.12.2025.
7. Con ordine al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni prescritte dalla legge.”. All'udienza del 03.7.2025, fissata con scambio di note scritte su richiesta delle parti, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, con le note depositate le parti si sono riportate al ricorso e hanno chiesto la conferma delle condizioni concordate ed ivi indicate. Ciò posto, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti, i quali non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole. Nulla sulle spese di lite attesa la natura della procedura attivata dalle parti aventi lo stesso difensore. Pag. 3 di 3
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castrovillari il 4/09/2004 tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati (atto n.° 65, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2004), alle condizioni di cui al ricorso e richiamate in parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
B. PROVVEDE, quanto alle statuizioni accessorie, in conformità degli accordi intercorsi tra le parti, così come riportate in motivazione;
C. NULLA sulle spese di lite;
D. ORDINA che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.p.r. n. 396/2000. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.9.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1010/2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 22/10/1973 E
, C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 (CS) in data 12/02/1974 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. RAFFA MARIA CARMEN RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 28/05/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 5677/2023 del 26/05/2023 di questo Tribunale (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione sono nati i figli il 15.08.2005, oggi maggiorenne, Per_1 e il 08.08.2011, hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Per_2 matrimonio contratto in Castrovillari il giorno 04.09.2004, alle condizioni di divorzio indicate in ricorso e di seguito trascritte: Pag. 2 di 3
“I coniugi vivranno separati e liberi di scegliere la loro residenza ove vorranno, nel mutuo rispetto , dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o di residenza nell'interesse della prole;
1. I ricorrenti , concordemente, stabiliscono di impegnarsi per un indirizzo educativo univoco ed equilibrato nei confronti del minore nell'intento di garantirgli un adeguato e sereno sviluppo psicologico;
2. Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'attuale residenza della madre, nel rispetto della Legge n. 54 del 2006. Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale ed è rimesso ad entrambi il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il minore.
3. quanto alle modalità dell'esercizio dell'affidamento condiviso ed al diritto di visita i genitori concordano le seguenti condizioni:
• Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tre volte a settimana, nel pomeriggio, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, compatibilmente con gli orari scolastici e parascolastici di Questi nonché , a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera.
• Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni durante il periodo che i coniugi concorderanno entro il 30 giugno di ciascun anno.
• Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali e le altre (25 aprile, Ferragosto, 8 dicembre…) i coniugi, di comune accordo, stabiliranno, secondo il principio dell'alternanza , con quale genitore dovranno essere trascorse.
• Il minore, inoltre, trascorrerà con il padre il 19 marzo, festa del papà, ed il compleanno del padre nonchè ad anni alterni, con il papà e con la mamma il proprio compleanno, qualora non fosse possibile trascorrerlo insieme, anche se tali date coincideranno con un giorno in cui il minore sarebbe dovuto stare con l'altro genitore . Viceversa, il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della sig.ra il minore Pt_1 starà con la madre, anche se tali date coincideranno con un giorno in cui il figlio sarebbe dovuta stare con il padre;
4. Le parti concordano, inoltre, che il sig. , verserà, a titolo di assegno Parte_2 periodico di contributo per il mantenimento per il figlio minore la somma di euro € 250,00, e la somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento per la figlia studentessa universitaria fuori sede e, quindi la complessiva somma di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al Pt_1 contributo, nella misura del 50% , delle spese straordinarie in favore dei figli (visite medico specialistiche, cure dentistiche, ricreative e, comunque, quelle di cui alle linee guida dettate dal C.N.F.).
5. La sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento in proprio Pt_1 favore.
6. la sig.ra considerato il trasferimento in altra abitazione con i figli, Pt_1 provvederà all'asporto, dalla ex casa coniugale, dei mobili e delle suppellettili di sua proprietà entro il 31.12.2025.
7. Con ordine al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni prescritte dalla legge.”. All'udienza del 03.7.2025, fissata con scambio di note scritte su richiesta delle parti, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, con le note depositate le parti si sono riportate al ricorso e hanno chiesto la conferma delle condizioni concordate ed ivi indicate. Ciò posto, il Tribunale prende atto degli accordi espressi dalle parti, i quali non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole. Nulla sulle spese di lite attesa la natura della procedura attivata dalle parti aventi lo stesso difensore. Pag. 3 di 3
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castrovillari il 4/09/2004 tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati (atto n.° 65, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2004), alle condizioni di cui al ricorso e richiamate in parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
B. PROVVEDE, quanto alle statuizioni accessorie, in conformità degli accordi intercorsi tra le parti, così come riportate in motivazione;
C. NULLA sulle spese di lite;
D. ORDINA che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.p.r. n. 396/2000. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.9.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò