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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4163 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato al quale era già stata riconosciuta una precedente malattia professionale nella misura del 2% ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per la ulteriore malattia professionale “ ernie discali lombari” inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, CP_1 oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “protrusioni discali multiple della colonna lombare” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata. Dall'istruttoria è emerso, infatti, che il ricorrente per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio agricolo specializzato/trattorista a tempo determinato e in qualità di coltivatore diretto ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a sovraccarico biomeccanico e da vibrazioni a corpo intero tale da determinare la patologia muscolo scheletrica.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), che unitamente ai postumi riconosciuti del 2% per altra malattia professionale conducono ad un danno biologico complessivo pari al 8% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (31.03.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'8% ( di cui 2% per malattia professionale già riconosciuta e 6% per la denunciata malattia
“ernie discali lombari” ) a far data dal 31.03.2023, condanna l' al pagamento del dovuto CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4163 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato al quale era già stata riconosciuta una precedente malattia professionale nella misura del 2% ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per la ulteriore malattia professionale “ ernie discali lombari” inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, CP_1 oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “protrusioni discali multiple della colonna lombare” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata. Dall'istruttoria è emerso, infatti, che il ricorrente per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio agricolo specializzato/trattorista a tempo determinato e in qualità di coltivatore diretto ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a sovraccarico biomeccanico e da vibrazioni a corpo intero tale da determinare la patologia muscolo scheletrica.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), che unitamente ai postumi riconosciuti del 2% per altra malattia professionale conducono ad un danno biologico complessivo pari al 8% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (31.03.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva dell'8% ( di cui 2% per malattia professionale già riconosciuta e 6% per la denunciata malattia
“ernie discali lombari” ) a far data dal 31.03.2023, condanna l' al pagamento del dovuto CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
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