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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Fucci Controparte_1 C.F._2
RI e OL TA, in virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 17 settembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 28.2.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con
[...]
in data 2 luglio 2016 in Bucciano (BN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 numero 6 P. II S.A. anno 2016, dalla cui unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che, venuta meno l'affectio coniugalis, si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Bergamo che, in data 5.4.2023, ha omologato le condizioni della separazione di cui al ricorso congiunto;
che le condizioni patrimoniali della separazione consensuale sono state integralmente rispettate, per cui la casa coniugale è stata venduta ed il ricavato è stato utilizzato per estinguere il mutuo, dividendo poi il residuo prezzo di vendita;
che in sede di separazione le parti hanno dichiarato “di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro” e che nessuno aveva diritto al mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
che da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, l. n. 898/1970 e succ. modifiche, essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e di dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della resistente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
Su richiesta delle parti è stato disposto che l'udienza di comparizione dei coniugi del 28 maggio
2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 28 maggio 2025 è stato disposto un rinvio al 17.9.2025 per il deposito della dichiarazione di entrambe le parti di rinuncia alla comparizione personale nella quale le stesse dichiarino:
-di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
-di avere aderito liberamente alla possibilità di rinuncia alla partecipazione all'udienza;
-di confermare le conclusioni rassegnate e di non volersi riconciliare”.
La causa è stata, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M.
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto del 5.4.2023 il Tribunale di Bergamo ha omologato la separazione personale dei coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 29 marzo 2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Bergamo nel giudizio di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Non vi sono altre domande su cui deve pronunciarsi né occorre adottare provvedimenti nell'interesse di figli minori atteso che dal matrimonio non sono nati figli.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bucciano in data 2 luglio 2016 tra (nato a [...] il [...]) e (nata Parte_1 Controparte_1
a Benevento il 2.8.1992), regolarmente trascritto presso il Comune di Bucciano (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2016).
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bucciano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 588 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Fucci Controparte_1 C.F._2
RI e OL TA, in virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 17 settembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 28.2.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con
[...]
in data 2 luglio 2016 in Bucciano (BN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 numero 6 P. II S.A. anno 2016, dalla cui unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che, venuta meno l'affectio coniugalis, si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Bergamo che, in data 5.4.2023, ha omologato le condizioni della separazione di cui al ricorso congiunto;
che le condizioni patrimoniali della separazione consensuale sono state integralmente rispettate, per cui la casa coniugale è stata venduta ed il ricavato è stato utilizzato per estinguere il mutuo, dividendo poi il residuo prezzo di vendita;
che in sede di separazione le parti hanno dichiarato “di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro” e che nessuno aveva diritto al mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
che da allora i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, l. n. 898/1970 e succ. modifiche, essendo decorso il termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e di dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della resistente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
Su richiesta delle parti è stato disposto che l'udienza di comparizione dei coniugi del 28 maggio
2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 28 maggio 2025 è stato disposto un rinvio al 17.9.2025 per il deposito della dichiarazione di entrambe le parti di rinuncia alla comparizione personale nella quale le stesse dichiarino:
-di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
-di avere aderito liberamente alla possibilità di rinuncia alla partecipazione all'udienza;
-di confermare le conclusioni rassegnate e di non volersi riconciliare”.
La causa è stata, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M.
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto del 5.4.2023 il Tribunale di Bergamo ha omologato la separazione personale dei coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 29 marzo 2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Bergamo nel giudizio di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Non vi sono altre domande su cui deve pronunciarsi né occorre adottare provvedimenti nell'interesse di figli minori atteso che dal matrimonio non sono nati figli.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bucciano in data 2 luglio 2016 tra (nato a [...] il [...]) e (nata Parte_1 Controparte_1
a Benevento il 2.8.1992), regolarmente trascritto presso il Comune di Bucciano (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2016).
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bucciano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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