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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 751/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 26/11/2025, promossa da:
-Avv. quale amministratore di sostegno di Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Persona_1
LL PP e dall'avv. LL Luciano;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
CARNOVALE RI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che la commissione medica, con verbali del 23.1.2006 e del 9.5.2007, aveva riconosciuto persona handicappata in condizione di gravità nonchè Persona_1 invalido al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento;
che in data 14.8.2022
è divenuto maggiorenne;
che in data 18.10.2024 veniva Persona_1 inoltrato all' il modello AP 70 al fine di comunicare la persistenza dei requisiti per CP_2 beneficiare delle prestazioni economiche spettanti agli invalidi maggiorenni;
che, ciononostante, l' aveva liquidato la prestazione spettante, prestazione 044- CP_2
220307063648 Cat. INCIV, con decorrenza dall'1.11.2024, anziché dalla data di compimento della maggiore età (14.8.2022), in violazione di quanto previsto dall'art. dell'art. 25, comma 6, del D.L. 90/2014; pertanto, rivendicando il diritto ai ratei arretrati oltre alla rivalutazione e interessi legali, così concludeva “Disporre la riforma dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno ritenuto che la prestazione N. 044-220307063648 Cat. INCIV abbia decorrenza dal 01/11/2024 anzicchè prevedere che la corresponsione di tutte le prestazioni economiche previste ai sensi dell'art. 25, comma 6, del D.L. 90/2014, hanno decorrenza dal compimento della maggiore età del beneficiario, indipendentemente dalla data di inoltro del modello AP70 e, pertanto, nel caso di specie, a decorrere dal 14/08/2022, riconoscendo, pertanto, altresì, rivalutazione ed interessi da detta data sino al soddisfo, con condanna a spese e competenze, oltre 15% quali spese generali, con maggiorazione del 30% vista la redazione degli atti depositati con modalità telematiche con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare, con l'abilitazione alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché alla navigazione all'interno dell'atto, ex art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/2014”.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto CP_2 in fondato in fatto e in diritto;
in particolare, contestava la sussistenza del requisito economico utile ai fini del riconoscimento della prestazione invocata;
in ogni caso contestava il rivendicato cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato.
Pacifico in quanto documentalmente provato e non contestato che il sig.
[...]
, già titolare di indennità di accompagnamento dall'anno 2007 in Persona_1 quanto soggetto invalido 100% e portatore di handicap in situazione di gravità (cfr, all. 5 e
6 fascicolo ricorrente), divenuto maggiorenne in data 14.08.2022, il 18.10.2024 provvedeva ad inoltrare all' il modello AP70, al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni CP_2 economiche erogabili agli invalidi maggiorenni (cfr. all. 7 e 8 fascicolo ricorrente).
Per quanto rileva nel caso di specie, l'art. 25, comma 6, L. n. 114 del 2014 (di conversione del D.L. n. 90 del 2014) dispone che: "6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 406, e alla L. 27 maggio 1970, n.
382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della L. 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore".
A far data dall'entrata in vigore di tale norma, dunque, diversamente da quanto avveniva in passato1, il minore titolare di indennità di accompagnamento non è più tenuto, al compimento della maggiore età, a verificare la sua invalidità, ma ai sensi dell'art. 25 D.L. n.
90 del 2014 cit. gli sono riconosciute le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni, senza che sia necessaria una specifica istanza, dimostrando la sussistenza dei requisiti reddituali per la nuova prestazione, ma persistendo in continuità l'erogazione della prestazione
(cfr. in tal senso Cass. n. 14561/2022 cit., punto 13.4. “…Diversamente da quanto avveniva prima dell'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014, poi, il minore titolare di indennità di accompagnamento non è più tenuto al compimento della maggiore età a verificare la sua invalidità ma, ai sensi dell'art. 25, comma 6, citato gli "sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari" senza che sia necessaria una specifica istanza dimostrando, in caso di pensione di inabilità la sussistenza dei requisiti reddituali ma persistendo in continuità l'erogazione della prestazione.”).
Alla luce di siffatto quadro normativo, nell'accertato possesso dei requisiti economici, già comunicati all' con la trasmissione del modello Ap 70 in data 18.10.2024 ( cfr. all.), CP_2 ulteriormente comprovati in questa sede all'esito delle contestazioni effettuate dall'Istituto previdenziale (cfr. CU depositate in data 16.6.2025), il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la prestazione rivendicata deve essere riconosciuta in favore del ricorrente sin dal raggiungimento della maggiore età, ossia dal 14.08.2022 (in luogo delle diversa decorrenza dell'1.11.2024 riconosciuta dall' . CP_2
Nessun cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ostando a tal fine il disposto dell'art. all'art. 16, comma 6, della legge 30.12.1991 n. 412.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 751/2025 e in accoglimento dello stesso così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire i ratei Persona_1
relativi alla prestazione n. 044-220307063648 Cat. INCIV con decorrenza dal
14.08.2022 (data di raggiungimento della maggiore età);
- per l'effetto condanna l' previa adozione di ogni adempimento consequenziale, CP_2 ad erogare i ratei arretrati con decorrenza dal 14.08.2022, oltre accessori di legge;
- condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_2 liquidano nella somma di euro 2.000,00, oltre CU se dovuto e versato, spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art 6 co. 3 D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. n. 80 del 2006.