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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4320/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4320 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e nato a C.F._1 Parte_2
Mugnano di Napoli (NA) il 25.11.1982, C.F.:
, entrambi residenti in [...]C.F._2
(CE) alla via P. Borsellino, 47, ed elettivamente domiciliati in
Giugliano in Campania (NA) alla Via San Giovanni a Campo, 121, presso lo studio dell'avv. Concetta Poziello e dell'avv.
Mirella Pirozzi e rispettivamente li rappresentano e difendono giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato il 12 novembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Giugliano in Campania (NA) il 18.06.2013, dal quale sono nati due figli, (nata a Giugliano in [...] il Persona_1
27.03.2014), e (nato a Giugliano in [...] il Persona_2
06.07.2017), entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso , come di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separatamente, con facoltà di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, con l'obbligo
Pag. 2 di 8 reciproco di comunicare eventuali variazioni e del mutuo rispetto tra di essi;
2) la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla RA Pt_1
che la coabiterà con i comuni figli usufruendo anche
[...]
degli arredi e corredi ivi esistenti;
3) i figli minori e saranno affidati Persona_1 Persona_2
in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata degli stessi presso la madre;
4) il padre potrà vedere e tenere i piccoli ed , Per_1 Per_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di studio degli stessi, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14,00 (ovvero dal termine dell'orario scolastico) fino alle ore 17,30; il papà, inoltre, terrà con sé i figli ed anche nel weekend, Per_1 Per_2
ovvero dalle ore 19,00 del Venerdì e fino alle ore 18,00 della
Domenica pomeriggio;
nei giorni appena indicati, il Signor
preleverà e riaccompagnerà i bambini presso Parte_2
l'abitazione materna;
5) le parti espressamente stabiliscono che il giorno infrasettimanale in cui i minori dovranno stare con il padre potrà essere variato tenendo conto dei turni di lavoro del medesimo;
lo stesso si impegna a comunicare alla RA ogni impedimento e/o variazione almeno 48 Parte_1
ore prima del giorno di visita ai minori, nel caso in cui intenda richiedere la modifica del giorno di visita;
Pag. 3 di 8 6) le parti, inoltre, concordano che il Signor Parte_2
terrà con sé i figli minori durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi, previo accordo con la RA Pt_1
da definire entro e non oltre il 31 Maggio di ciascun
[...]
anno e con l'obbligo di comunicare il recapito della struttura estiva che li ospiterà alla stessa;
il medesimo obbligo di comunicazione varrà anche per la RA;
Parte_1
7) i genitori avranno con sé i minori per le festività natalizie, di capodanno e pasquali, ad anni alterni: nello specifico, le festività andranno divise dalle ore 10,00 del giorno 24 dicembre alle ore 18,00 del giorno 26 Dicembre, ovvero dalle ore 10,00 del giorno 30 Dicembre alle ore 18,00 del giorno 01 Gennaio;
il giorno dell'Epifania, ad anni alterni tra i genitori;
ad anni alterni, infine, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro; resta bene inteso che l'alternanza tra le festività andrà opportunamente concordata tra i genitori, almeno trenta giorni prima delle festività medesime;
8) fin dalla sottoscrizione dell'accordo, le ricorrenze di compleanno e di onomastico dei predetti minori andranno divise tra i genitori, in maniera alternata, riservando all'altro genitore la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo con lo stesso per festeggiare anche con questi il compleanno;
in ogni caso, a prescindere dal calendario fissato e salvo diverso accordo tra le parti, nelle ricorrenze relative ai genitori, quali compleanno, onomastico, festa della mamma e festa del papà, i
Pag. 4 di 8 piccoli ed trascorreranno l'indicata ricorrenza con Per_1 Per_2
il genitore festeggiato;
i predetti minori trascorreranno, infine, le altre festività e ricorrenze dell'anno ( es. 25.04, 01.05, 02.06,
01.1, 08.12, etc.) in alternanza con il padre o con la madre, alternando una festa per ciascun genitore;
9) il Signor si obbliga a versare un Parte_2
contributo al mantenimento per i comuni figli ed , Per_1 Per_2
nella misura complessiva di €. 700,00 mensili (€. 350,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di ogni mese, con accredito su conto/carta di credito/carta prepagata intestata alla RA
tale importo dovrà essere soggetto ad Parte_1
adeguamento annuale secondo l'indice Istat riferito all'anno precedente, con il ricalcolo dal mese di Gennaio di ogni anno;
il
Signor , inoltre, acconsente al versamento da Parte_2
parte degli enti preposti dell'assegno unico universale, nella misura del 100%, o di qualsiasi altra forma di sostegno sociale, in favore della RA , in considerazione del Parte_1
fatto che le medesime somme saranno impiegate per soddisfare le esigenze dei minori;
10) il Signor si impegna, altresì, al Parte_2
versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei comuni figli ed , purchè Per_1 Per_2
preventivamente comunicate e concordate con il medesimo;
al fine di meglio specificare la natura delle spese straordinarie, secondo il Protocollo delle spese Straordinarie utilizzato presso il Tribunale di Napoli Nord, il cui contenuto integrale si riporta
Pag. 5 di 8 in calce al presente ricorso, impegnandosi a rispettarne le indicazioni;
11) le parti dichiarano di aver trovato una convergenza essenziale sul progetto educativo per i comuni figli ed Per_1
, e di aver provveduto a redigere e sottoscrivere un piano Per_2
educativo ( doc. 4: piano genitoriale redatto e sottoscritto dai ricorrenti) , il cui contenuto integrale si riporta in calce al presente ricorso (**), impegnandosi a rispettarne le indicazioni;
12) i coniugi dichiarano che, ad oggi, la casa coniugale è gravata dall'esistenza di un mutuo per il quale gli stessi versano una rata mensile di € 800,00 circa;
sul punto, il Signor
[...]
si impegna a versare mensilmente anche la quota Parte_2
della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare e gravante sulla RA di importo pari ad €. Parte_1
400,00, versando, conseguentemente, l'intero importo delle singole rate;
13) i coniugi si impegnano reciprocamente ad avere una condotta dignitosa e decorosa e, sin d'ora rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
14) i ricorrenti ritengono operanti e reciprocamente si impegnano a rispettare i patti e le condizioni di cui sopra a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso presso la
Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
Pag. 6 di 8 15) entrambi i ricorrenti, infine, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di Legge ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
Con nota congiunta depositata in data 19.12.2024 , le parti, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e la rinuncia alla comparizione p ersonale.
La Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione , rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 27.1.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Pt_1
nata a [...] il [...] e
[...] [...]
nato a [...] il [...]; Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n.67, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4320/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4320 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e nato a C.F._1 Parte_2
Mugnano di Napoli (NA) il 25.11.1982, C.F.:
, entrambi residenti in [...]C.F._2
(CE) alla via P. Borsellino, 47, ed elettivamente domiciliati in
Giugliano in Campania (NA) alla Via San Giovanni a Campo, 121, presso lo studio dell'avv. Concetta Poziello e dell'avv.
Mirella Pirozzi e rispettivamente li rappresentano e difendono giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato il 12 novembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Giugliano in Campania (NA) il 18.06.2013, dal quale sono nati due figli, (nata a Giugliano in [...] il Persona_1
27.03.2014), e (nato a Giugliano in [...] il Persona_2
06.07.2017), entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso , come di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separatamente, con facoltà di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, con l'obbligo
Pag. 2 di 8 reciproco di comunicare eventuali variazioni e del mutuo rispetto tra di essi;
2) la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla RA Pt_1
che la coabiterà con i comuni figli usufruendo anche
[...]
degli arredi e corredi ivi esistenti;
3) i figli minori e saranno affidati Persona_1 Persona_2
in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata degli stessi presso la madre;
4) il padre potrà vedere e tenere i piccoli ed , Per_1 Per_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di studio degli stessi, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14,00 (ovvero dal termine dell'orario scolastico) fino alle ore 17,30; il papà, inoltre, terrà con sé i figli ed anche nel weekend, Per_1 Per_2
ovvero dalle ore 19,00 del Venerdì e fino alle ore 18,00 della
Domenica pomeriggio;
nei giorni appena indicati, il Signor
preleverà e riaccompagnerà i bambini presso Parte_2
l'abitazione materna;
5) le parti espressamente stabiliscono che il giorno infrasettimanale in cui i minori dovranno stare con il padre potrà essere variato tenendo conto dei turni di lavoro del medesimo;
lo stesso si impegna a comunicare alla RA ogni impedimento e/o variazione almeno 48 Parte_1
ore prima del giorno di visita ai minori, nel caso in cui intenda richiedere la modifica del giorno di visita;
Pag. 3 di 8 6) le parti, inoltre, concordano che il Signor Parte_2
terrà con sé i figli minori durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi, previo accordo con la RA Pt_1
da definire entro e non oltre il 31 Maggio di ciascun
[...]
anno e con l'obbligo di comunicare il recapito della struttura estiva che li ospiterà alla stessa;
il medesimo obbligo di comunicazione varrà anche per la RA;
Parte_1
7) i genitori avranno con sé i minori per le festività natalizie, di capodanno e pasquali, ad anni alterni: nello specifico, le festività andranno divise dalle ore 10,00 del giorno 24 dicembre alle ore 18,00 del giorno 26 Dicembre, ovvero dalle ore 10,00 del giorno 30 Dicembre alle ore 18,00 del giorno 01 Gennaio;
il giorno dell'Epifania, ad anni alterni tra i genitori;
ad anni alterni, infine, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in albis con l'altro; resta bene inteso che l'alternanza tra le festività andrà opportunamente concordata tra i genitori, almeno trenta giorni prima delle festività medesime;
8) fin dalla sottoscrizione dell'accordo, le ricorrenze di compleanno e di onomastico dei predetti minori andranno divise tra i genitori, in maniera alternata, riservando all'altro genitore la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo con lo stesso per festeggiare anche con questi il compleanno;
in ogni caso, a prescindere dal calendario fissato e salvo diverso accordo tra le parti, nelle ricorrenze relative ai genitori, quali compleanno, onomastico, festa della mamma e festa del papà, i
Pag. 4 di 8 piccoli ed trascorreranno l'indicata ricorrenza con Per_1 Per_2
il genitore festeggiato;
i predetti minori trascorreranno, infine, le altre festività e ricorrenze dell'anno ( es. 25.04, 01.05, 02.06,
01.1, 08.12, etc.) in alternanza con il padre o con la madre, alternando una festa per ciascun genitore;
9) il Signor si obbliga a versare un Parte_2
contributo al mantenimento per i comuni figli ed , Per_1 Per_2
nella misura complessiva di €. 700,00 mensili (€. 350,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di ogni mese, con accredito su conto/carta di credito/carta prepagata intestata alla RA
tale importo dovrà essere soggetto ad Parte_1
adeguamento annuale secondo l'indice Istat riferito all'anno precedente, con il ricalcolo dal mese di Gennaio di ogni anno;
il
Signor , inoltre, acconsente al versamento da Parte_2
parte degli enti preposti dell'assegno unico universale, nella misura del 100%, o di qualsiasi altra forma di sostegno sociale, in favore della RA , in considerazione del Parte_1
fatto che le medesime somme saranno impiegate per soddisfare le esigenze dei minori;
10) il Signor si impegna, altresì, al Parte_2
versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei comuni figli ed , purchè Per_1 Per_2
preventivamente comunicate e concordate con il medesimo;
al fine di meglio specificare la natura delle spese straordinarie, secondo il Protocollo delle spese Straordinarie utilizzato presso il Tribunale di Napoli Nord, il cui contenuto integrale si riporta
Pag. 5 di 8 in calce al presente ricorso, impegnandosi a rispettarne le indicazioni;
11) le parti dichiarano di aver trovato una convergenza essenziale sul progetto educativo per i comuni figli ed Per_1
, e di aver provveduto a redigere e sottoscrivere un piano Per_2
educativo ( doc. 4: piano genitoriale redatto e sottoscritto dai ricorrenti) , il cui contenuto integrale si riporta in calce al presente ricorso (**), impegnandosi a rispettarne le indicazioni;
12) i coniugi dichiarano che, ad oggi, la casa coniugale è gravata dall'esistenza di un mutuo per il quale gli stessi versano una rata mensile di € 800,00 circa;
sul punto, il Signor
[...]
si impegna a versare mensilmente anche la quota Parte_2
della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare e gravante sulla RA di importo pari ad €. Parte_1
400,00, versando, conseguentemente, l'intero importo delle singole rate;
13) i coniugi si impegnano reciprocamente ad avere una condotta dignitosa e decorosa e, sin d'ora rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
14) i ricorrenti ritengono operanti e reciprocamente si impegnano a rispettare i patti e le condizioni di cui sopra a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso presso la
Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
Pag. 6 di 8 15) entrambi i ricorrenti, infine, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di Legge ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia;
Con nota congiunta depositata in data 19.12.2024 , le parti, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e la rinuncia alla comparizione p ersonale.
La Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione , rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 27.1.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Pt_1
nata a [...] il [...] e
[...] [...]
nato a [...] il [...]; Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n.67, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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