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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di pagamento compensi al difensore ex artt. 14
D. lgs. n. 150/2011 e 281 decies e s.s. c.p.c. promossa da:
avv. PIZZARELLI, c.f. , rappresentata e difesa in proprio ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c.
Parte ricorrente contro
, c.f. nato a [...] il [...] e res. in Biella, via G. Controparte_1 C.F._2
B. Costanzo n. 17
Parte convenuta contumace
***
CONCLUSIONI come da ricorso e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito:
- per tutti i motivi sopra esposti, dichiararsi tenuto e conseguentemente condannare il Sig.
[...]
( , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Giovanni Battista Costanzo n° 17, a corrispondere a favore della ricorrente Avv. Alessandra
Pizzarelli, a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali di cui in narrativa, la somma complessiva di € 4.938,24 (rimb fort. 15%, iva 22% e ca 4% già inclusi), o quel diverso importo che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali.
- Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario l5% ed iva e ca come per legge.
In via istruttoria:
- se del caso, ammettere interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze indicate in narrativa ai nn° 1-2-3-4-5-6 da intendersi precedute dalla locuzione “E' vero che”, espunte le eventuali espressioni valutative”.
*** pagina 1 di 4 Premesso che
- con ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 e artt. 281 decies e s.s. c.p.c., depositato telem. in data 8.7.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'odierna convenuta al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte nell'ambito di un giudizio civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in precedenza instaurato innanzi a questo Tribunale e conclusosi con sentenza n. 410/2021;
- il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte convenuta, che è rimasta contumace, pur comparendo personalmente all'udienza odierna;
- il procedimento, stante la natura documentale, è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza odierna;
ritenuto che
- il ricorso sia stato correttamente proposto nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione, previsto dall'art. 14 del D. lgs. n. 150/2011, come modif. da D. lgs n. 149/20221;
- sussista la competenza di questa Autorità giudiziaria ex art. 14, comma secondo, del cit. D. lgs. n.
150/2011, per avere prestato l'odierna ricorrente la propria attività professionale in favore dell'odierno convenuto nel giudizio di cessazione degli effetti civili svoltosi innanzi a questo Tribunale (R.G n.
1584/2020 Trib. Biella);
- il procedimento possa essere definito sulla base del compendio probatorio in atti, senza necessità di procedere ad attività istruttoria, avuto riguardo alla natura documentale della controversia;
- ciò posto, la domanda sia accoglibile innanzitutto con riferimento all'an della pretesa, avendo parte ricorrente prodotto gli atti difensivi, redatti nell'interesse dell'odierna parte convenuta, nell'ambito del pagina 2 di 4 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i verbali delle udienze svoltesi e la sentenza conclusiva del procedimento, di recepimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti2;
- per quanto concerne la determinazione dei compensi, l'ammontare richiesto in questa sede dalla parte ricorrente appaia congruo in ragione dell'attività prestata in favore dell'odierna parte convenuta, avuto a tal fine riguardo ai compensi usualmente riconosciuti da questo Tribunale nei procedimenti di separazione / scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, in applicazione dei parametri delle cause di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00 previsti dal DM n. 55/2014, nella versione antecedente alla modifica di cui al DM n. 147/2022, applicabile ratione temporis;
- tale importo, peraltro neppure comprensivo dell'aumento previsto per la conciliazione, perché espressamente non richiesto come precisato dalla parte ricorrente ancora nel corso dell'udienza odierna, sia in ogni caso adeguato all'attività professionale prestata;
- parte convenuta debba pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di compenso per l'attività giudiziale effettuata in favore dell'odierna parte convenuta nel procedimento di cessazione degli effetti civili, in precedenza instaurato innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1584/2020),
l'importo onnicomprensivo di € 4.938,24, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, come richiesto;
- le spese della presente fase processuale seguano la soccombenza ex art. 91 c.p.c., determinandosi le stesse, stante la semplicità del contenzioso e l'assenza di attività istruttoria, in complessivi € 1.701,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, DM n. 55/2014, come modif. dal DM n.
147/2022, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 14 D. lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.
- condanna parte convenuta a corrispondere in favore della parte ricorrente, Alessandra avv.
PIZZARELLI, il compenso professionale per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di pagina 3 di 4 cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG n. 1584/2020 - Tribunale di Biella) che si quantifica nell'importo, già comprensivo di CPA e IVA e rimborso forfettario, di € 4.938,24, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, nella versione conseguente alla citata novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022, sotto la rubrica “delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, prevede testualmente che: “1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, […] sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. 2 Cfr. documenti di parte ricorrente da 1 a 8.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di pagamento compensi al difensore ex artt. 14
D. lgs. n. 150/2011 e 281 decies e s.s. c.p.c. promossa da:
avv. PIZZARELLI, c.f. , rappresentata e difesa in proprio ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c.
Parte ricorrente contro
, c.f. nato a [...] il [...] e res. in Biella, via G. Controparte_1 C.F._2
B. Costanzo n. 17
Parte convenuta contumace
***
CONCLUSIONI come da ricorso e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito:
- per tutti i motivi sopra esposti, dichiararsi tenuto e conseguentemente condannare il Sig.
[...]
( , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Giovanni Battista Costanzo n° 17, a corrispondere a favore della ricorrente Avv. Alessandra
Pizzarelli, a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali di cui in narrativa, la somma complessiva di € 4.938,24 (rimb fort. 15%, iva 22% e ca 4% già inclusi), o quel diverso importo che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali.
- Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario l5% ed iva e ca come per legge.
In via istruttoria:
- se del caso, ammettere interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze indicate in narrativa ai nn° 1-2-3-4-5-6 da intendersi precedute dalla locuzione “E' vero che”, espunte le eventuali espressioni valutative”.
*** pagina 1 di 4 Premesso che
- con ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 e artt. 281 decies e s.s. c.p.c., depositato telem. in data 8.7.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'odierna convenuta al pagamento dei compensi per le prestazioni svolte nell'ambito di un giudizio civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in precedenza instaurato innanzi a questo Tribunale e conclusosi con sentenza n. 410/2021;
- il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte convenuta, che è rimasta contumace, pur comparendo personalmente all'udienza odierna;
- il procedimento, stante la natura documentale, è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza odierna;
ritenuto che
- il ricorso sia stato correttamente proposto nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione, previsto dall'art. 14 del D. lgs. n. 150/2011, come modif. da D. lgs n. 149/20221;
- sussista la competenza di questa Autorità giudiziaria ex art. 14, comma secondo, del cit. D. lgs. n.
150/2011, per avere prestato l'odierna ricorrente la propria attività professionale in favore dell'odierno convenuto nel giudizio di cessazione degli effetti civili svoltosi innanzi a questo Tribunale (R.G n.
1584/2020 Trib. Biella);
- il procedimento possa essere definito sulla base del compendio probatorio in atti, senza necessità di procedere ad attività istruttoria, avuto riguardo alla natura documentale della controversia;
- ciò posto, la domanda sia accoglibile innanzitutto con riferimento all'an della pretesa, avendo parte ricorrente prodotto gli atti difensivi, redatti nell'interesse dell'odierna parte convenuta, nell'ambito del pagina 2 di 4 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i verbali delle udienze svoltesi e la sentenza conclusiva del procedimento, di recepimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti2;
- per quanto concerne la determinazione dei compensi, l'ammontare richiesto in questa sede dalla parte ricorrente appaia congruo in ragione dell'attività prestata in favore dell'odierna parte convenuta, avuto a tal fine riguardo ai compensi usualmente riconosciuti da questo Tribunale nei procedimenti di separazione / scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, in applicazione dei parametri delle cause di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00 previsti dal DM n. 55/2014, nella versione antecedente alla modifica di cui al DM n. 147/2022, applicabile ratione temporis;
- tale importo, peraltro neppure comprensivo dell'aumento previsto per la conciliazione, perché espressamente non richiesto come precisato dalla parte ricorrente ancora nel corso dell'udienza odierna, sia in ogni caso adeguato all'attività professionale prestata;
- parte convenuta debba pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di compenso per l'attività giudiziale effettuata in favore dell'odierna parte convenuta nel procedimento di cessazione degli effetti civili, in precedenza instaurato innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1584/2020),
l'importo onnicomprensivo di € 4.938,24, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, come richiesto;
- le spese della presente fase processuale seguano la soccombenza ex art. 91 c.p.c., determinandosi le stesse, stante la semplicità del contenzioso e l'assenza di attività istruttoria, in complessivi € 1.701,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, DM n. 55/2014, come modif. dal DM n.
147/2022, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 14 D. lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.
- condanna parte convenuta a corrispondere in favore della parte ricorrente, Alessandra avv.
PIZZARELLI, il compenso professionale per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di pagina 3 di 4 cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG n. 1584/2020 - Tribunale di Biella) che si quantifica nell'importo, già comprensivo di CPA e IVA e rimborso forfettario, di € 4.938,24, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, nella versione conseguente alla citata novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022, sotto la rubrica “delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, prevede testualmente che: “1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, […] sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. 2 Cfr. documenti di parte ricorrente da 1 a 8.