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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Enza C.F._1
Buonconsiglio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] CP_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina C.F._2
Pulvirenti, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note depositate in atti, in data 11/7/25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dalla moglie CP_1
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con la resistente in data
27/06/2015 in Catania, che sono nati i figli il 25/04/2015 e Per_1
il 31/07/2020 , e che la causa della crisi coniugale Persona_2
sarebbe da ricondursi alle condotte tenute dalla moglie contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, disponendo l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, ponendo a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di €
300,00 complessivi.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda di addebito, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e di porre a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di € 600,00 e la condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente per lite temeraria.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi, chiedendo al Tribunale di rimettere la causa al Collegio in decisione disponendo in conformità
di detto accordo.
Indi, è stato designato un nuovo relatore, stante la temporanea assenza del precedente, e in data 11/7/25 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità 2 della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“1) i figli minorenni nato a [...] il Persona_3
25.04.2015, e , nata a [...] il [...] Persona_4
verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale CP_1
sita in Misterbianco, via Antonio De Curtis, 87;
2) il sig. potrà sempre vedere e tenere con sé i figli Parte_1
minorenni e compatibilmente Persona_3 Persona_4
con le esigenze dell'altro coniuge e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, e in subordine dalle ore
16,00, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato alle ore 21,00 della domenica, in alternativa all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
1 fi- gli minori,
inoltre trascorreranno il giorno del loro rispettivo compleanno con entrambi i genitori, la festa del papà con il sig. la Parte_1
festa della mamma con la sig.ra CP_1
3) il sig. contribuirà al mantenimento indiretto dei figli Parte_1
minorenni e versando, entro il Persona_3 Persona_4
giorno 11 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento 3 dell'importo complessivo di € 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in quelle sanitarie (per esempio ticket sanitari, oculistica e occhiali da vista, dentista e apparecchio ortodontico, ortopedico, farmaci etc.), libri scolastici e universitari. Le spese extrascolastiche come gite di istruzione con pernottamento, spese sportive e le spese sanitarie specialistiche non necessarie e non prescritte dal pediatra o dal medico di base dovranno previamente essere concordate tra i genitori e ripartite nella misura del 50%. Le parti si rimandano comunque alle linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Catania
4) l'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi;
le detrazioni fi- scali per figli a carico, in ragione dell'affidamento condiviso, saranno a beneficio di entram- bi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nell'ipotesi in cui il genitore non possa beneficiare parzialmente o interamente della detrazione spettante per incapienza d'imposta, la stessa è attribuita per intero all'altro genitore;
5) il sig. verserà la somma di € 4.000,00 dovuta per il Parte_1
mantenimento dei figli e dalla data del deposito Per_1 Persona_2
del ricorso per separazione giudiziale al mese di settembre 2024, su un libretto postale intestato ai figli minori mediante versamenti mensili periodici di € 100,00.
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti,
essendo titolari di autonomi redditi, rinunciano pertanto,
reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento in loro reci-
proco favore.
7) l'autovettura modello Fiat 500 X tg. FL998KF, acquistata a febbraio del 2018 da entrambi i coniugi che ne sono comproprietari,
continuerà a restare in uso al sig. previo passaggio di Parte_1
proprietà da parte della sig.ra che dovrà avvenire a CP_1
cura e spese del sig. entro 10 giorni dalla Parte_1
4 sottoscrizione dell'accordo di separazione, manlevando e liberando la sig.ra da qualsivoglia obbligazione ivi compreso i CP_1
ratei del finanziamento per l'acquisto dell'auto, bollo auto, anche arretrato e non pagato, e spese di assicurazione RCA.
8) Il sig. donerà la metà indivisa della casa coniugale Parte_1
sita in Misterbianco, via A. De Curtis 87, acquistata il 18.12.2015 in comproprietà dai coniugi e sulla quale grava ipoteca legale a garanzia di mutuo acceso per l'acquisto ai figli minori Persona_4
e previa istanza di autorizzazione del
[...] Persona_3
Giudice Tutelare che dovrà essere presentata a cura e spese di entrambi i coniugi e accollo del muto attualmente intestato a alla signora Parte_1 CP_1
Tutti gli arredi e beni mobili che fanno parte della casa coniugale resteranno di proprietà della sig.ra CP_1
Il conto corrente cointestato intrattenuto presso Unicredit n.
104037745 sul quale è addebitata la rata del mutuo verrà chiuso all'atto della donazione sopra detta, restando da quel momento il mutuo, che dovrà previamente essere rinegoziato con il consenso e la partecipazione del sig. a carico della sig.ra Parte_1 CP_1
.
[...]
9) il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia Parte_1
a tutte le domande proposte ivi compresa quella di addebito della separazione spiegata nei confronti della sig.ra la CP_1
quale a sua volta dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alle doman- de tutte, comprese quelle riconvenzionali, spiegate con la memoria di costituzione.
10) i coniugi si obbligano a dare corso ed applicazione ai superiori accordi, ivi compresi quelli di natura economica, dal momento del deposito della presente istanza di conversione.
Spese e compensi, comprese le spese e i compensi del reclamo n.
739/24 r.g. v.g. Corte di Appello di Catania, liquidate dal Collegio con il decreto del 22.11.2024, interamente compensate tra le parti.”.
5 Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi secondo quanto da loro concordato.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
CP_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Enza C.F._1
Buonconsiglio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] CP_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina C.F._2
Pulvirenti, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note depositate in atti, in data 11/7/25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dalla moglie CP_1
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con la resistente in data
27/06/2015 in Catania, che sono nati i figli il 25/04/2015 e Per_1
il 31/07/2020 , e che la causa della crisi coniugale Persona_2
sarebbe da ricondursi alle condotte tenute dalla moglie contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, disponendo l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, ponendo a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di €
300,00 complessivi.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda di addebito, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e di porre a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di € 600,00 e la condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente per lite temeraria.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi, chiedendo al Tribunale di rimettere la causa al Collegio in decisione disponendo in conformità
di detto accordo.
Indi, è stato designato un nuovo relatore, stante la temporanea assenza del precedente, e in data 11/7/25 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità 2 della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“1) i figli minorenni nato a [...] il Persona_3
25.04.2015, e , nata a [...] il [...] Persona_4
verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale CP_1
sita in Misterbianco, via Antonio De Curtis, 87;
2) il sig. potrà sempre vedere e tenere con sé i figli Parte_1
minorenni e compatibilmente Persona_3 Persona_4
con le esigenze dell'altro coniuge e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, e in subordine dalle ore
16,00, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato alle ore 21,00 della domenica, in alternativa all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
1 fi- gli minori,
inoltre trascorreranno il giorno del loro rispettivo compleanno con entrambi i genitori, la festa del papà con il sig. la Parte_1
festa della mamma con la sig.ra CP_1
3) il sig. contribuirà al mantenimento indiretto dei figli Parte_1
minorenni e versando, entro il Persona_3 Persona_4
giorno 11 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento 3 dell'importo complessivo di € 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in quelle sanitarie (per esempio ticket sanitari, oculistica e occhiali da vista, dentista e apparecchio ortodontico, ortopedico, farmaci etc.), libri scolastici e universitari. Le spese extrascolastiche come gite di istruzione con pernottamento, spese sportive e le spese sanitarie specialistiche non necessarie e non prescritte dal pediatra o dal medico di base dovranno previamente essere concordate tra i genitori e ripartite nella misura del 50%. Le parti si rimandano comunque alle linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Catania
4) l'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi;
le detrazioni fi- scali per figli a carico, in ragione dell'affidamento condiviso, saranno a beneficio di entram- bi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nell'ipotesi in cui il genitore non possa beneficiare parzialmente o interamente della detrazione spettante per incapienza d'imposta, la stessa è attribuita per intero all'altro genitore;
5) il sig. verserà la somma di € 4.000,00 dovuta per il Parte_1
mantenimento dei figli e dalla data del deposito Per_1 Persona_2
del ricorso per separazione giudiziale al mese di settembre 2024, su un libretto postale intestato ai figli minori mediante versamenti mensili periodici di € 100,00.
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti,
essendo titolari di autonomi redditi, rinunciano pertanto,
reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento in loro reci-
proco favore.
7) l'autovettura modello Fiat 500 X tg. FL998KF, acquistata a febbraio del 2018 da entrambi i coniugi che ne sono comproprietari,
continuerà a restare in uso al sig. previo passaggio di Parte_1
proprietà da parte della sig.ra che dovrà avvenire a CP_1
cura e spese del sig. entro 10 giorni dalla Parte_1
4 sottoscrizione dell'accordo di separazione, manlevando e liberando la sig.ra da qualsivoglia obbligazione ivi compreso i CP_1
ratei del finanziamento per l'acquisto dell'auto, bollo auto, anche arretrato e non pagato, e spese di assicurazione RCA.
8) Il sig. donerà la metà indivisa della casa coniugale Parte_1
sita in Misterbianco, via A. De Curtis 87, acquistata il 18.12.2015 in comproprietà dai coniugi e sulla quale grava ipoteca legale a garanzia di mutuo acceso per l'acquisto ai figli minori Persona_4
e previa istanza di autorizzazione del
[...] Persona_3
Giudice Tutelare che dovrà essere presentata a cura e spese di entrambi i coniugi e accollo del muto attualmente intestato a alla signora Parte_1 CP_1
Tutti gli arredi e beni mobili che fanno parte della casa coniugale resteranno di proprietà della sig.ra CP_1
Il conto corrente cointestato intrattenuto presso Unicredit n.
104037745 sul quale è addebitata la rata del mutuo verrà chiuso all'atto della donazione sopra detta, restando da quel momento il mutuo, che dovrà previamente essere rinegoziato con il consenso e la partecipazione del sig. a carico della sig.ra Parte_1 CP_1
.
[...]
9) il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia Parte_1
a tutte le domande proposte ivi compresa quella di addebito della separazione spiegata nei confronti della sig.ra la CP_1
quale a sua volta dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alle doman- de tutte, comprese quelle riconvenzionali, spiegate con la memoria di costituzione.
10) i coniugi si obbligano a dare corso ed applicazione ai superiori accordi, ivi compresi quelli di natura economica, dal momento del deposito della presente istanza di conversione.
Spese e compensi, comprese le spese e i compensi del reclamo n.
739/24 r.g. v.g. Corte di Appello di Catania, liquidate dal Collegio con il decreto del 22.11.2024, interamente compensate tra le parti.”.
5 Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi secondo quanto da loro concordato.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
CP_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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