Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15640 del 2025, proposto da IA IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Bari, alla via Quintino Sella n. 36;
contro
il Ministero della Giustizia, Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità della ricorrente del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria» (profilo di interesse Codice 02: n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), pubblicato in data 28.10.2025”, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 19,75/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 2 quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti n. 17 e 29, nei quali la Commissione esaminatrice indica quali risposte corrette opzioni differenti rispetto a quelle scelte da parte ricorrente;
- dei verbali della Commissione giudicatrice con i quali la prova scritta sostenuta da parte ricorrente è stata ritenuta NON SUPERATA e quest’ultima, conseguentemente, è stata ritenuta NON IDONEA nella procedura concorsuale de qua;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali, compresa la graduatoria di merito non ancora approvata
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire a parte ricorrente il punteggio legittimamente spettante pari a 0,75 per ciascuna risposta esatta con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti e, conseguentemente, (i) ritenere e dichiarare SUPERATA la prova di quest’ultima, (ii) disporne l’inserimento nella redigenda graduatoria con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. IO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 19,75 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, la candidata contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 17 e n. 29, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio a verbale nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 le amministrazioni resistenti, concludendo per il rigetto del ricorso;
- alla predetta camera di consiglio del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- entrambi i quesiti contestati presentano la medesima struttura, di tipo sillogistico;
- il quiz n. 17 presenta ha la seguente formulazione: “ Tutti i maligni sono in malafede. GI è in malafede. Chi è in malafede è sospettoso. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera ”? a) GI è sospettoso ; b) Chi è in malafede è maligno c) Tutti i sospettosi sono in malafede ;
- l’amministrazione ha indicato come corretta la risposta a), mentre la candidata ha scelto la risposta b);
Ritenuto che:
- la risposta a) è indubbiamente corretta, poiché risultato della premessa maggiore (chi è in malafede è sospettoso) e della premessa minore (GI è in malafede), mentre la risposta opzionata dal candidato non soddisfa il rapporto di implicazione bilaterale, giacché la formulazione del quesito lascia intendere che chi è in malafede non necessariamente è maligno (pur essendo necessariamente vero il contrario);
Considerato che, quanto al quiz n. 29 (“ Chi gioca a dama ama il rischio; amare il rischio è caratteristica essenziale di chi usa il paracadute; chi ama il volo usa il paracadute . Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che : a) alcune persone che giocano a dama usano il paracadute b) tutti coloro che usano il paracadute amano il volo c) chi ama il volo ama anche il rischio ), l’amministrazione ha indicato come corretta la risposta c), laddove la candidata ha opzionato la risposta b);
Ritenuto che:
- qui si ha una premessa maggiore (chi ama il volo usa il paracadute) e una premessa minore (amare il rischio è caratteristica essenziale di chi usa il paracadute) con la necessaria conclusione che chi usa il paracadute ama, come caratteristica essenziale (nesso di implicazione necessaria), anche il rischio;
- per converso, la risposta della candidata è errata per le ragioni già esposte, mancando il nesso di implicazione bilaterale: se chi ama il volo usa il paracadute, non è certamente vero che tutti coloro che usano il paracadute amino il volo;
- essendo le risposte fornite dalla candidata entrambe errate, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EL | TA RI |
IL SEGRETARIO