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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 56/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/01/2025 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. SINISI ALESSANDRO, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Papa Leone XIII n.1, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. SALLUSTIO MICHELE, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Tommaso Fiore n.54, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Molfetta con rito concordatario il 1.12.2003 (atto n. 290, parte II serie A, anno 2003). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 3.2.2025 DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Molfetta il 1.12.2003, alle condizioni indicate nel
[...] ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 16.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/01/2025 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. SINISI ALESSANDRO, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Papa Leone XIII n.1, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. SALLUSTIO MICHELE, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Tommaso Fiore n.54, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Molfetta con rito concordatario il 1.12.2003 (atto n. 290, parte II serie A, anno 2003). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 3.2.2025 DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Molfetta il 1.12.2003, alle condizioni indicate nel
[...] ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 16.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia