Decreto cautelare 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00943/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01319/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lucia Baraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fonte Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fonte Nuova;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Lucia Baraldi e Fabio Pisani;
Con l’ordinanza appellata non è stato adeguatamente considerato il precario stato di salute della sig.ra -OMISSIS- e lo stato di attuale inoccupazione lavorativa del figlio, -OMISSIS-.
Ne consegue, in riforma dell’ordinanza appellata, l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in primo grado.
Seguirà la celere fissazione dell’udienza pubblica in primo grado nel cui ambito dovrà essere verificata l’effettiva esistenza dei presupposti per lo sgombero da ambienti abitativi.
Le spese del doppio grado di giudizio cautelare possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1319/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, sospende il provvedimento impugnato in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.