Art. 179
(Procedimento davanti al giuri' d'onore)
1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche.
2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.
3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale .
4. Quando lo ritiene necessario, il giuri' puo', anche di sua iniziativa, sentire testimoni.
5. Il giuri', quando e' stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.
(Procedimento davanti al giuri' d'onore)
1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche.
2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.
3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale .
4. Quando lo ritiene necessario, il giuri' puo', anche di sua iniziativa, sentire testimoni.
5. Il giuri', quando e' stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.