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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/08/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5757 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promosso da:
C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. CHERCHI ELISABETTA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Santadi (SU) presso lo studio degli avv.ti LAMPIS CLAUDIA e
CHRISTIAN BERNARDINI che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: assegnare alla ricorrente la casa già di abitazione familiare, sita in Piscinas, via Campagna n. 21, con ogni arredo e corredo, per ivi conviverci con il figlio minorenne con conseguente cambio di Per_1 residenza del sig. presso altra abitazione;
CP_1 affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
il minore potrà vedere il padre tutte le volte che vorrà compatibilmente con i propri impegni scolastici e con le esigenze lavorative del padre;
il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 500,00 (comprensivo CP_1 Pt_1 di assegno unico) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con adeguamento Istat annuale e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie;
assegnare alla SI.ra il veicolo , Tg. CW648HD la quale si impegnerà, entro Parte_1 Parte_2 il 31 maggio 2025, ad effettuare il passaggio di proprietà del prefato;
spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da in data 18/09/2024 e regolare costituzione del convenuto in data 20.12.2024, Parte_1
all'udienza del 25.02.2025, in seguito all'audizione del figlio minore, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(SU) il 24/08/1974 e , nato a [...] il [...], mandando Controparte_1
al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.2,
parte I, anno 1994- Comune di PISCINAS);
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minore, (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre;
3. assegna, la la casa familiare, sita in Piscinas, via Campagna n. 21, con ogni Parte_1
arredo e corredo, per ivi conviverci con il figlio minorenne con conseguente cambio Per_1
di residenza del sig. presso altra abitazione;
CP_1
4. dispone che il minore potrà vedere il padre tutte le volte che vorrà compatibilmente con i propri impegni scolastici e con le esigenze lavorative del padre;
5. dispone a carico del l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ciascun CP_1 Pt_1
mese, la somma di € 500,00 (comprensivo di assegno unico), con adeguamento ISTAT
annuale, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% alle spese straordinarie;
6. dà atto che il veicolo , Tg. CW648HD rimarrà in uso alla signora Parte_2 Parte_1
la quale si impegnerà, entro il 31 maggio 2025, ad effettuare il passaggio di proprietà;
7. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti