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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2283/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14256/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007025250 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1407/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250007025250/000, dell'importo di Euro 222,20, scaturente da iscrizione a ruolo per la riscossione di tasse automobilistiche regionali anno 2019; ha eccepito l'illegittimità degli atti della riscossione per mancata notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione del diritto.
Si è costituita la Regione Campania deducendo che la U.O.S. Gestione Tassa Automobilistica ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 964084620506, sotteso alla cartella di pagamento n.
10020250007025250000 impugnata ed ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto annullamento in autotutela del prodromico atto di accertamento e quindi dei conseguenti atti di riscossione, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14256/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007025250 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1407/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250007025250/000, dell'importo di Euro 222,20, scaturente da iscrizione a ruolo per la riscossione di tasse automobilistiche regionali anno 2019; ha eccepito l'illegittimità degli atti della riscossione per mancata notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione del diritto.
Si è costituita la Regione Campania deducendo che la U.O.S. Gestione Tassa Automobilistica ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 964084620506, sotteso alla cartella di pagamento n.
10020250007025250000 impugnata ed ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto annullamento in autotutela del prodromico atto di accertamento e quindi dei conseguenti atti di riscossione, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.