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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 756 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1994), E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2
CA (RC) il 29/10/1996 )
rappresentati e difesi dall'avv. VALOROSO DEBORAH
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/09/2025 e Parte_2 Pt_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/09/2019 in RI di SA IC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 11 parte II serie A anno 2019) e che dall'unione è nata una figlia, (31/03/2020), hanno Per_1 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale è stata restituita alla legittima proprietaria, la nonna della ricorrente che l'aveva loro concessa in comodato d'uso gratuito ed entrambi i coniugi vivono con i propri genitori, in particolare la sig.ra unitamente alla figlia Pt_2 Per_1
1 3. La piccola verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e con dimora Per_1 preferenziale con la madre.
4. Per quanto riguarda il diritto di visita della bambina, il padre potrà vederla e stare con lei due giorni a settimana, nella specie il mercoledì e il venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00 anche se nel rispetto degli orari di studio e di attività sportive della bambina e nel rispetto degli orari di lavoro del sig. Inoltre il padre potrà tenere con sé la Pt_1 bambina per due domeniche al mese in fase alternata, dalle ore 10:00 del mattino fino alla sera alle 20:00, questo nel rispetto alla tenera età della stessa ancora abituata a dormire con la madre. Diversamente i coniugi concordano che quando avrà sei Per_1 anni, potrà trascorrere col padre anche due weekend alternati al mese, comprensivi della notte, dal sabato mattina fino alle 20:00 della domenica sera.
5. Per quanto attiene le feste di Natale e di Pasqua le parti concordano di passare con la figlia ad anni alterni una festa ciascuno, ovvero finchè non avrà compiuto i sei Per_1 anni, il giorno di Natale lo trascorrerà a pranzo con un genitore e la cena con l'altro come anche giorno 31 dicembre, 01 e 06 gennaio e ad anni alterni. Quando avrà Per_1 compiuto i sei anni di età, potrà stare col padre dalla Vigilia di Natale sino alla Vigilia di Capodanno o dalla Vigilia di Capodanno sino alla Epifania, sempre nel rispetto dell'alternanza tra i genitori. Per le feste pasquali la bambina resterà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la Pasquetta sempre ad anni alterni.
6. Per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la propria figlia almeno una settimana alternata con l'altro genitore. In particolar modo, nella settimana estiva quando la bambina avrà diritto di stare con il padre, un'ora al giorno potrà ugualmente stare anche con la mamma, poichè non vederla per un'intera settimana sarebbe pregiudizievole per la piccola Stessa regola vale per il sig. Per_1 Pt_1 laddove la figlia starà una settimana continua con la madre durante l'estate, questi lo potrà vedere almeno un'ora al giorno. Resta inteso tra le parti che in quest'ultima situazione, e soprattutto quando la bambina potrà pernottare con il padre e le vacanze verranno trascorse anche in posti lontani dal luogo di residenza, sia l'altro genitore ad assumersi gli oneri degli spostamenti e a proprie spese per recarsi nei luoghi di vacanza prescelti dall'altro genitore, per trascorrere l'ora di tempo con la figlia.
7. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione del compleanno di Per_1 vigerà la regola dell'alternanza nel senso che il giorno del 31 marzo il genitore che la avrà con sé a pranzo non starà con la stessa a cena e viceversa per l'anno successivo, anche se la soluzione più razionale sarà quella di gestire un'unica festa con la presenza di entrambi i genitori sulla base di pregresso accordo.
8. Le parti in causa si reputano autonome economicamente, rinunciando a qualsiasi forma di sostegno reciproco.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno di Pt_1 Pt_2 mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, della bambina le quali verranno poste nella misura del 100% a carico del solo padre, da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
2 10. La sig.ra su accordo del sig. sarà la beneficiaria anche degli Pt_2 Parte_1 assegni per il nucleo familiare che le verranno direttamente versati dall'Ente Previdenziale nella misura del 100%. Anche le detrazioni riconosciute per i carichi familiari inerenti alla bambina verranno poste nella misura del 100% a favore della sig.ra Pt_2
11. Le parti concordano sin d'ora che per il cambio di stagione relativo al vestiario della piccola che avverrà nei mesi estivi e invernali (per due volte l'anno), questo Per_1 verrà ripartito di comune accordo nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi, stessa spesa verrà ripartita solo una volta all'anno relativamente all'acquisto del corredo scolastico e dei libri scolastici nel mese di settembre”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 17/09/2019 in RI di SA IC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 11 parte II serie A anno 2019) e che dall'unione è nata una figlia, (31/03/2020). Per_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al Parte_2 Parte_1 ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale è stata restituita alla legittima proprietaria, la nonna della ricorrente che l'aveva loro concessa in comodato d'uso gratuito ed entrambi i coniugi vivono con i propri genitori, in particolare la sig.ra unitamente alla figlia Pt_2 Per_1
3 3. La piccola verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e con dimora Per_1 preferenziale con la madre.
4. Per quanto riguarda il diritto di visita della bambina, il padre potrà vederla e stare con lei due giorni a settimana, nella specie il mercoledì e il venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00 anche se nel rispetto degli orari di studio e di attività sportive della bambina e nel rispetto degli orari di lavoro del sig. Inoltre il padre potrà tenere con sé la Pt_1 bambina per due domeniche al mese in fase alternata, dalle ore 10:00 del mattino fino alla sera alle 20:00, questo nel rispetto alla tenera età della stessa ancora abituata a dormire con la madre. Diversamente i coniugi concordano che quando avrà sei Per_1 anni, potrà trascorrere col padre anche due weekend alternati al mese, comprensivi della notte, dal sabato mattina fino alle 20:00 della domenica sera.
5. Per quanto attiene le feste di Natale e di Pasqua le parti concordano di passare con la figlia ad anni alterni una festa ciascuno, ovvero finchè non avrà compiuto i sei Per_1 anni, il giorno di Natale lo trascorrerà a pranzo con un genitore e la cena con l'altro come anche giorno 31 dicembre, 01 e 06 gennaio e ad anni alterni. Quando avrà Per_1 compiuto i sei anni di età, potrà stare col padre dalla Vigilia di Natale sino alla Vigilia di Capodanno o dalla Vigilia di Capodanno sino alla Epifania, sempre nel rispetto dell'alternanza tra i genitori. Per le feste pasquali la bambina resterà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la Pasquetta sempre ad anni alterni.
6. Per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la propria figlia almeno una settimana alternata con l'altro genitore. In particolar modo, nella settimana estiva quando la bambina avrà diritto di stare con il padre, un'ora al giorno potrà ugualmente stare anche con la mamma, poichè non vederla per un'intera settimana sarebbe pregiudizievole per la piccola Stessa regola vale per il sig. Per_1 Pt_1 laddove la figlia starà una settimana continua con la madre durante l'estate, questi lo potrà vedere almeno un'ora al giorno. Resta inteso tra le parti che in quest'ultima situazione, e soprattutto quando la bambina potrà pernottare con il padre e le vacanze verranno trascorse anche in posti lontani dal luogo di residenza, sia l'altro genitore ad assumersi gli oneri degli spostamenti e a proprie spese per recarsi nei luoghi di vacanza prescelti dall'altro genitore, per trascorrere l'ora di tempo con la figlia.
7. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione del compleanno di Per_1 vigerà la regola dell'alternanza nel senso che il giorno del 31 marzo il genitore che la avrà con sé a pranzo non starà con la stessa a cena e viceversa per l'anno successivo, anche se la soluzione più razionale sarà quella di gestire un'unica festa con la presenza di entrambi i genitori sulla base di pregresso accordo.
8. Le parti in causa si reputano autonome economicamente, rinunciando a qualsiasi forma di sostegno reciproco.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno di Pt_1 Pt_2 mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, della bambina le quali verranno poste nella misura del 100% a carico del solo padre, da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4 10. La sig.ra su accordo del sig. sarà la beneficiaria anche degli Pt_2 Parte_1 assegni per il nucleo familiare che le verranno direttamente versati dall'Ente Previdenziale nella misura del 100%. Anche le detrazioni riconosciute per i carichi familiari inerenti alla bambina verranno poste nella misura del 100% a favore della sig.ra Pt_2
11. Le parti concordano sin d'ora che per il cambio di stagione relativo al vestiario della piccola che avverrà nei mesi estivi e invernali (per due volte l'anno), questo Per_1 verrà ripartito di comune accordo nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi, stessa spesa verrà ripartita solo una volta all'anno relativamente all'acquisto del corredo scolastico e dei libri scolastici nel mese di settembre”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
TI IC
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1994), E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2
CA (RC) il 29/10/1996 )
rappresentati e difesi dall'avv. VALOROSO DEBORAH
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/09/2025 e Parte_2 Pt_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/09/2019 in RI di SA IC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 11 parte II serie A anno 2019) e che dall'unione è nata una figlia, (31/03/2020), hanno Per_1 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale è stata restituita alla legittima proprietaria, la nonna della ricorrente che l'aveva loro concessa in comodato d'uso gratuito ed entrambi i coniugi vivono con i propri genitori, in particolare la sig.ra unitamente alla figlia Pt_2 Per_1
1 3. La piccola verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e con dimora Per_1 preferenziale con la madre.
4. Per quanto riguarda il diritto di visita della bambina, il padre potrà vederla e stare con lei due giorni a settimana, nella specie il mercoledì e il venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00 anche se nel rispetto degli orari di studio e di attività sportive della bambina e nel rispetto degli orari di lavoro del sig. Inoltre il padre potrà tenere con sé la Pt_1 bambina per due domeniche al mese in fase alternata, dalle ore 10:00 del mattino fino alla sera alle 20:00, questo nel rispetto alla tenera età della stessa ancora abituata a dormire con la madre. Diversamente i coniugi concordano che quando avrà sei Per_1 anni, potrà trascorrere col padre anche due weekend alternati al mese, comprensivi della notte, dal sabato mattina fino alle 20:00 della domenica sera.
5. Per quanto attiene le feste di Natale e di Pasqua le parti concordano di passare con la figlia ad anni alterni una festa ciascuno, ovvero finchè non avrà compiuto i sei Per_1 anni, il giorno di Natale lo trascorrerà a pranzo con un genitore e la cena con l'altro come anche giorno 31 dicembre, 01 e 06 gennaio e ad anni alterni. Quando avrà Per_1 compiuto i sei anni di età, potrà stare col padre dalla Vigilia di Natale sino alla Vigilia di Capodanno o dalla Vigilia di Capodanno sino alla Epifania, sempre nel rispetto dell'alternanza tra i genitori. Per le feste pasquali la bambina resterà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la Pasquetta sempre ad anni alterni.
6. Per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la propria figlia almeno una settimana alternata con l'altro genitore. In particolar modo, nella settimana estiva quando la bambina avrà diritto di stare con il padre, un'ora al giorno potrà ugualmente stare anche con la mamma, poichè non vederla per un'intera settimana sarebbe pregiudizievole per la piccola Stessa regola vale per il sig. Per_1 Pt_1 laddove la figlia starà una settimana continua con la madre durante l'estate, questi lo potrà vedere almeno un'ora al giorno. Resta inteso tra le parti che in quest'ultima situazione, e soprattutto quando la bambina potrà pernottare con il padre e le vacanze verranno trascorse anche in posti lontani dal luogo di residenza, sia l'altro genitore ad assumersi gli oneri degli spostamenti e a proprie spese per recarsi nei luoghi di vacanza prescelti dall'altro genitore, per trascorrere l'ora di tempo con la figlia.
7. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione del compleanno di Per_1 vigerà la regola dell'alternanza nel senso che il giorno del 31 marzo il genitore che la avrà con sé a pranzo non starà con la stessa a cena e viceversa per l'anno successivo, anche se la soluzione più razionale sarà quella di gestire un'unica festa con la presenza di entrambi i genitori sulla base di pregresso accordo.
8. Le parti in causa si reputano autonome economicamente, rinunciando a qualsiasi forma di sostegno reciproco.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno di Pt_1 Pt_2 mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, della bambina le quali verranno poste nella misura del 100% a carico del solo padre, da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
2 10. La sig.ra su accordo del sig. sarà la beneficiaria anche degli Pt_2 Parte_1 assegni per il nucleo familiare che le verranno direttamente versati dall'Ente Previdenziale nella misura del 100%. Anche le detrazioni riconosciute per i carichi familiari inerenti alla bambina verranno poste nella misura del 100% a favore della sig.ra Pt_2
11. Le parti concordano sin d'ora che per il cambio di stagione relativo al vestiario della piccola che avverrà nei mesi estivi e invernali (per due volte l'anno), questo Per_1 verrà ripartito di comune accordo nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi, stessa spesa verrà ripartita solo una volta all'anno relativamente all'acquisto del corredo scolastico e dei libri scolastici nel mese di settembre”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 17/09/2019 in RI di SA IC (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 11 parte II serie A anno 2019) e che dall'unione è nata una figlia, (31/03/2020). Per_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al Parte_2 Parte_1 ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale è stata restituita alla legittima proprietaria, la nonna della ricorrente che l'aveva loro concessa in comodato d'uso gratuito ed entrambi i coniugi vivono con i propri genitori, in particolare la sig.ra unitamente alla figlia Pt_2 Per_1
3 3. La piccola verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e con dimora Per_1 preferenziale con la madre.
4. Per quanto riguarda il diritto di visita della bambina, il padre potrà vederla e stare con lei due giorni a settimana, nella specie il mercoledì e il venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00 anche se nel rispetto degli orari di studio e di attività sportive della bambina e nel rispetto degli orari di lavoro del sig. Inoltre il padre potrà tenere con sé la Pt_1 bambina per due domeniche al mese in fase alternata, dalle ore 10:00 del mattino fino alla sera alle 20:00, questo nel rispetto alla tenera età della stessa ancora abituata a dormire con la madre. Diversamente i coniugi concordano che quando avrà sei Per_1 anni, potrà trascorrere col padre anche due weekend alternati al mese, comprensivi della notte, dal sabato mattina fino alle 20:00 della domenica sera.
5. Per quanto attiene le feste di Natale e di Pasqua le parti concordano di passare con la figlia ad anni alterni una festa ciascuno, ovvero finchè non avrà compiuto i sei Per_1 anni, il giorno di Natale lo trascorrerà a pranzo con un genitore e la cena con l'altro come anche giorno 31 dicembre, 01 e 06 gennaio e ad anni alterni. Quando avrà Per_1 compiuto i sei anni di età, potrà stare col padre dalla Vigilia di Natale sino alla Vigilia di Capodanno o dalla Vigilia di Capodanno sino alla Epifania, sempre nel rispetto dell'alternanza tra i genitori. Per le feste pasquali la bambina resterà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la Pasquetta sempre ad anni alterni.
6. Per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con la propria figlia almeno una settimana alternata con l'altro genitore. In particolar modo, nella settimana estiva quando la bambina avrà diritto di stare con il padre, un'ora al giorno potrà ugualmente stare anche con la mamma, poichè non vederla per un'intera settimana sarebbe pregiudizievole per la piccola Stessa regola vale per il sig. Per_1 Pt_1 laddove la figlia starà una settimana continua con la madre durante l'estate, questi lo potrà vedere almeno un'ora al giorno. Resta inteso tra le parti che in quest'ultima situazione, e soprattutto quando la bambina potrà pernottare con il padre e le vacanze verranno trascorse anche in posti lontani dal luogo di residenza, sia l'altro genitore ad assumersi gli oneri degli spostamenti e a proprie spese per recarsi nei luoghi di vacanza prescelti dall'altro genitore, per trascorrere l'ora di tempo con la figlia.
7. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione del compleanno di Per_1 vigerà la regola dell'alternanza nel senso che il giorno del 31 marzo il genitore che la avrà con sé a pranzo non starà con la stessa a cena e viceversa per l'anno successivo, anche se la soluzione più razionale sarà quella di gestire un'unica festa con la presenza di entrambi i genitori sulla base di pregresso accordo.
8. Le parti in causa si reputano autonome economicamente, rinunciando a qualsiasi forma di sostegno reciproco.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno di Pt_1 Pt_2 mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, della bambina le quali verranno poste nella misura del 100% a carico del solo padre, da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4 10. La sig.ra su accordo del sig. sarà la beneficiaria anche degli Pt_2 Parte_1 assegni per il nucleo familiare che le verranno direttamente versati dall'Ente Previdenziale nella misura del 100%. Anche le detrazioni riconosciute per i carichi familiari inerenti alla bambina verranno poste nella misura del 100% a favore della sig.ra Pt_2
11. Le parti concordano sin d'ora che per il cambio di stagione relativo al vestiario della piccola che avverrà nei mesi estivi e invernali (per due volte l'anno), questo Per_1 verrà ripartito di comune accordo nella misura del 50% a carico di entrambi i coniugi, stessa spesa verrà ripartita solo una volta all'anno relativamente all'acquisto del corredo scolastico e dei libri scolastici nel mese di settembre”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
TI IC
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