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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. RG. 3449/2023
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Costantino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in LI SO (PA), Via Duomo
29.
( opponente)
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Montalbano ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale- indirizzo pec: Email_1
(opposto)
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.10.2023, propose opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2023 emesso da questo Tribunale in data
04.09.2023 e notificato in data 06.09.2023, col quale la
[...]
gli Controparte_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 116.265,63, a titolo di mancato
1 pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative relativi all'anno 1999 e dall'anno 2001 all'anno 2021.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'inidoneità della documentazione prodotta a sostegno del decreto ingiuntivo e la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti, non essendogli mai stato notificato o comunicato alcun atto interruttivo da parte della
CP_1
Concluse, pertanto, chiedendo di: “preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo stante l'inconsistenza della prova ed il chiaro decorso del termine di prescrizione sino all'annualità del 2017; - nel merito rigettare la domanda proposta dalla nei confronti del geom. Controparte_1
perché improponibile, inammissibile e comunque infondata in fatto Parte_1
ed in diritto;
- senza recesso ed in subordine, dichiarare la intervenuta prescrizione dell'asserito credito quantomeno sino alla annualità 2017; con il favore delle spese” ( cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituì in giudizio la convenuta, CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 24 giugno 2025 per il deposito di note.
L'opposizione è infondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a base della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
La prova del fatto costitutivo del credito spetta, pertanto, al creditore opposto (cfr.
Cass. n. 2111/2015), mentre è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo,
2 dell'opponente) di provare l'inefficacia dei fatti posti a base della domanda o la sussistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass.
n. 1340/2019).
Nella specie, l'opponente ha contestato la pretesa azionata in giudizio perché, a suo dire, la non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria. CP_1
L'assunto non è condivisibile.
L'attestazione di credito dell'ente previdenziale opposto – peraltro, accompagnata già in sede monitoria dalla produzione dell'anagrafica della posizione giuridica dell'iscritto, è idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cass.
27.10.2020, n. 23616; Cass. 28.10.2008 n. 25888).
Inoltre, la a fondamento del proprio credito ha, altresì, prodotto l'estratto conto CP_1
contributivo dell'opponente (allegato 6 del fascicolo monitorio), unitamente all'allegato prospetto di dettaglio analitico, che consente di ricostruire l'esatto ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo, nonché i Regolamenti della CP_1
sulla contribuzione tempo per tempo vigenti (cfr. allegati 7-13 fascicolo monitorio), ove sono espressamente indicate le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze
(quanto alla rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, si veda Cass. n. 1841 del 2019; Cass. n. 3461 del 2019).
Parte opponente, invece, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ed invero, venendo ora all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal la stessa non è meritevole di accoglimento alla luce della produzione Pt_1
documentale versata in atti da parte resistente.
La ha infatti dimostrato di aver dato comunicazione all'opponente delle CP_1
irregolarità contributive riscontrate negli anni, rivolgendo allo stesso dei solleciti di pagamento, e ciò a mezzo pec trasmesse dal 2010 al 2022, di cui sono state prodotte le relative ricevute di avvenuta consegna, a comprova della loro regolare ricezione (cfr.
3 docc. 14-42).
Dette comunicazioni, in quanto regolarmente ricevute, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che la prescrizione non può ritenersi maturata nella specie.
Va in ogni caso condiviso l'assunto della secondo cui il termine di prescrizione CP_1
di cui all'art. 3 della L. 335/1995, nel caso in esame, non sarebbe decorso per omessa presentazione da parte del ricorrente delle dichiarazioni annuali.
La Cassa geometri, invero, ha opportunamente richiamato il disposto dell'art. 19 della legge n. 576 del 1980 (a sua volta riportato in pronunce della Cassazione), secondo cui: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1
dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Pertanto, quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente.
Sul punto, si evidenzia e si condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664, principio confermato anche dalla più recente giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Salerno
n. 936/2024 del 09/05/2024).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 della L. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass.
6.6.2023 n. 15787) che ha puntualizzato che “Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la
4 ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, CP_1
posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1
prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione non era cominciato a decorrere per nessuna delle annualità cui la domanda di ingiunzione si riferisce, non essendo stata provata, nella specie, la trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui ai citati artt. 17 e 23, con la CP_1
conseguenza che non può dirsi neanche avviato il decorso della prescrizione.
L'opposizione deve essere, quindi, integralmente respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M
. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.229/2023 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 04.09.2023, proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il medesimo decreto;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
Controparte_1
che liquida in complessivi € 10.500,00 oltre IVA,
[...]
CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 25.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Chiara Gagliano)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. RG. 3449/2023
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Costantino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in LI SO (PA), Via Duomo
29.
( opponente)
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Montalbano ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale- indirizzo pec: Email_1
(opposto)
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.10.2023, propose opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2023 emesso da questo Tribunale in data
04.09.2023 e notificato in data 06.09.2023, col quale la
[...]
gli Controparte_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 116.265,63, a titolo di mancato
1 pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative relativi all'anno 1999 e dall'anno 2001 all'anno 2021.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'inidoneità della documentazione prodotta a sostegno del decreto ingiuntivo e la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti, non essendogli mai stato notificato o comunicato alcun atto interruttivo da parte della
CP_1
Concluse, pertanto, chiedendo di: “preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo stante l'inconsistenza della prova ed il chiaro decorso del termine di prescrizione sino all'annualità del 2017; - nel merito rigettare la domanda proposta dalla nei confronti del geom. Controparte_1
perché improponibile, inammissibile e comunque infondata in fatto Parte_1
ed in diritto;
- senza recesso ed in subordine, dichiarare la intervenuta prescrizione dell'asserito credito quantomeno sino alla annualità 2017; con il favore delle spese” ( cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituì in giudizio la convenuta, CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 24 giugno 2025 per il deposito di note.
L'opposizione è infondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a base della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
La prova del fatto costitutivo del credito spetta, pertanto, al creditore opposto (cfr.
Cass. n. 2111/2015), mentre è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo,
2 dell'opponente) di provare l'inefficacia dei fatti posti a base della domanda o la sussistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass.
n. 1340/2019).
Nella specie, l'opponente ha contestato la pretesa azionata in giudizio perché, a suo dire, la non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria. CP_1
L'assunto non è condivisibile.
L'attestazione di credito dell'ente previdenziale opposto – peraltro, accompagnata già in sede monitoria dalla produzione dell'anagrafica della posizione giuridica dell'iscritto, è idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cass.
27.10.2020, n. 23616; Cass. 28.10.2008 n. 25888).
Inoltre, la a fondamento del proprio credito ha, altresì, prodotto l'estratto conto CP_1
contributivo dell'opponente (allegato 6 del fascicolo monitorio), unitamente all'allegato prospetto di dettaglio analitico, che consente di ricostruire l'esatto ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo, nonché i Regolamenti della CP_1
sulla contribuzione tempo per tempo vigenti (cfr. allegati 7-13 fascicolo monitorio), ove sono espressamente indicate le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze
(quanto alla rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, si veda Cass. n. 1841 del 2019; Cass. n. 3461 del 2019).
Parte opponente, invece, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo fornito la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ed invero, venendo ora all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal la stessa non è meritevole di accoglimento alla luce della produzione Pt_1
documentale versata in atti da parte resistente.
La ha infatti dimostrato di aver dato comunicazione all'opponente delle CP_1
irregolarità contributive riscontrate negli anni, rivolgendo allo stesso dei solleciti di pagamento, e ciò a mezzo pec trasmesse dal 2010 al 2022, di cui sono state prodotte le relative ricevute di avvenuta consegna, a comprova della loro regolare ricezione (cfr.
3 docc. 14-42).
Dette comunicazioni, in quanto regolarmente ricevute, hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che la prescrizione non può ritenersi maturata nella specie.
Va in ogni caso condiviso l'assunto della secondo cui il termine di prescrizione CP_1
di cui all'art. 3 della L. 335/1995, nel caso in esame, non sarebbe decorso per omessa presentazione da parte del ricorrente delle dichiarazioni annuali.
La Cassa geometri, invero, ha opportunamente richiamato il disposto dell'art. 19 della legge n. 576 del 1980 (a sua volta riportato in pronunce della Cassazione), secondo cui: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1
dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Pertanto, quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente.
Sul punto, si evidenzia e si condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664, principio confermato anche dalla più recente giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Salerno
n. 936/2024 del 09/05/2024).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art. 19 della L. 773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass.
6.6.2023 n. 15787) che ha puntualizzato che “Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la
4 ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, CP_1
posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1
prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione non era cominciato a decorrere per nessuna delle annualità cui la domanda di ingiunzione si riferisce, non essendo stata provata, nella specie, la trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui ai citati artt. 17 e 23, con la CP_1
conseguenza che non può dirsi neanche avviato il decorso della prescrizione.
L'opposizione deve essere, quindi, integralmente respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M
. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.229/2023 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 04.09.2023, proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il medesimo decreto;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
Controparte_1
che liquida in complessivi € 10.500,00 oltre IVA,
[...]
CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 25.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Chiara Gagliano)
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